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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pavia, Piazza del Parte_1 C.F._1
Carmine n. 4, presso lo studio dell'avv. Giulia del Poggio, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ) - e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_2
- elettivamente domiciliata in Pavia, Via Filippo Cossa n. 24, presso lo studio degli avv.ti Italo Bozzi
e Michele Simone, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa pagina 1 di 9 valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli e , in considerazione del danno 1 grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 481/2024 pubbl. il 08/03/2024 RG n. 2878/2023
Repert. n. 522/2024 del 08/03/2024 notificata telematicamente in data 21 maggio 2024 emessa dal
Tribunale di Pavia, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite con compenso calcolato ai sensi del d.m.
n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio in favore del legale antistatario.
Per Controparte_1
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
--- In via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata n.
481/2024 del Tribunale di Pavia con condanna dell'istante al pagamento di pena pecuniaria ex art.
283 c.p.c.
--- In via principale respingere il proposto appello confermando l'appellata Sentenza n. 481/2024 del
Tribunale di Pavia.
--- In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre al 15% spese generali, Cpa ed
Iva di Legge e con condanna, ex art. 96 c.p.c. dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, avendo proposto appello manifestamente infondato e agito con evidenti intenti dilatori e defatigatori, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano dell'8 Marzo 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 748/2023, emesso su ricorso di
[...]
quale mandataria di il Tribunale di Pavia ingiungeva a Parte_2 Controparte_1 Pt_3
a titolo di debitore principale, e a e , nella qualità di fideiussori
[...] Parte_4 Parte_1 delle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito cedente (“Credito Artigiano S.p.A.”) dalla “ditta individuale “AZ. ” e da , in proprio e in quanto Parte_5 Parte_3 titolare della ditta individuale”, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di €
pagina 2 di 9 1.483.412,61, oltre interessi e spese della procedura, in relazione a due contratti di mutuo ipotecario rispettivamente stipulati in data 20.7.2010 e 12.5.20111.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Pavia, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/2023 Controparte_1
del 28.03.2023, eccependo:
• in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società opposta:
• nel merito, la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus, poiché riproduttiva delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 e la mancata comunicazione da parte dell'istituto di credito cedente dell'inadempimento del debitore principale e dell'eventuale revoca dei rapporti garantiti.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando gli assunti dell'opponente, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 481 del 2024, pubblicata in data 8.3.2024 ha rigettato l'opposizione e condannato a rimborsare alla quale Parte_1 Parte_2 procuratore di le spese di lite, liquidate in € 10.203,93 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali pari al l5%o dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− possono desumersi elementi indiziari circa l'avvenuta cessione alla convenuta del credito oggetto di causa dai seguenti documenti prodotti dalla stessa:
• dichiarazione della creditrice originaria nella quale è rappresentata l'avvenuta cessione in favore dell'odierna parte opposta del credito vantato nei confronti della "AZ.
[...]
di (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte Parte_5 Parte_3
opposta);
• avviso di cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale del 16ll2l202l (cfr, doc. n. l2 fascicolo monitorio) recante un collegamento ad una pagina web contenente l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali si trova quello per cui è causa, attesa la presenza del numero identificativo del credito (3426484) riportato anche nelle certificazioni di cui all'art,50 del D.lgs, n,385 del 1993 (cfr. docc. nn. 14 e 15 del fascicolo monitorio;
• documentazione attestante la fusione avvenuta tra la società Credit Agricole Italia S.p.A. ed il che a sua volta aveva incorporato il Credito Artigiano Controparte_2
(cfr. doc. n. 9 fascicolo parte convenuta);
− parte opponente ha allegato l'esistenza di un altro garante dell'adempimento del mutuatario;
in particolare, la parte ha allegato che nel mutuo ipotecario sottoscritto in data 20 Luglio 2010 risulta indicato che "ai sensi e per gli effetti del Decreto l4 febbraio 2006 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali il presente mutuo è garantito dalla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare. Tuttavia, non si può trascurare che nella fideiussione azionata in giudizio non
è stato convenuto in favore del fideiussore alcun beneficio di preventiva escussione nei confronti del creditore e/o di altri garanti sicché la deduzione in ordine all'onere per il creditore di agire primariamente nei confronti dell' è Parte_6
infondata;
− dalla violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 deriva la nullità parziale della fideiussione e la riviviscenza della disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ. Lo spirare del termine di decadenza sancito dalla norma citata senza che il creditore abbia agito a tutela della propria pretesa costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto che nel caso di specie non è stata sollevata dall'opponente. In ogni caso, occorre considerare che l'art. 7 della fideiussione dedotta in giudizio stabilisce che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto". Tale clausola si deve interpretare come una deroga pattizia alla forma dell'istanza prevista dall'art. 1957 cod. civ. - comunemente intesa come azione giudiziaria – per interrompere il termine decadenziale anzidetto, con la conseguenza che si deve ritenere soddisfatto l'onere della banca con una mera richiesta scritta. Nel caso di specie l'obbligazione principale è scaduta con la revoca degli affidamenti avvenuta in data 13 luglio
2021 (cfr. docc. nn. l3/13bis fascicolo monitorio) comunicata al debitore ed ai garanti a mezzo raccomandata nella quale le parti erano state anche intimate al pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte opposta). Con tale ultima comunicazione la parte creditrice non solo ha interrotto il termine di cui all'art. 1957 cod, civ. ma ha anche adempiuto al proprio obbligo informativo nei confronti del fideiussore circa l'inadempimento del debitore principale.
Avverso tale decisum ha proposto appello chiedendo, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità del pagina 4 di 9 contratto di fideiussione sottoscritto nel 2010, nonché l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi ragione di credito dell'istituto di credito (ora . Controparte_1
A tal fine, ha dedotto due motivi di appello, con cui ha lamentato:
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. per aver il Tribunale riconosciuto la legittimazione attiva della società opposta quale cessionaria del credito di cui era titolare l'istituto di credito (“Credito Artigiano S.p.A.”):
- la violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 2 co. 2 lett. a) della legge
287/1990 in quanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, avendo ritenuto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. un'eccezione in senso stretto e non un'eccezione rilevabile d'ufficio;
Costituendosi nel giudizio di appello, l'appellata ha chiesto in via preliminare di voler Controparte_1 dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria rilevando che la documentazione prodotta in causa non è idonea a fornire Controparte_1
prova del fatto che il credito azionato sia ricompreso nella cessione cartolare.
L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale.
Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco
(documento n. 12 fascicolo primo grado) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti
(quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.
Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria CP_1
, sin dal primo grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che
[...]
afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. (3426484) è stato da lei ceduto alla cessionaria
(doc. n. 4 appellata). Controparte_1
L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore, in quanto l'unica prova idonea è “la produzione di copia del contratto di cessione” è infondata:
pagina 5 di 9 all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse Controparte_1
la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Sul punto, si condivide l'accertamento effettuato dal Tribunale sugli elementi di prova prodotti in giudizio: “Parte convenuta ha prodotto una dichiarazione della creditrice originaria nella quale è rappresentata l'avvenuta cessione in favore dell'odierna parte opposta del credito vantato nei confronti della "AZ. di (cfr. doc. n. 4 fascicolo Parte_5 Parte_3
parte opposta). La parte opposta ha anche provato che nell'avviso di cessione di cui alla Gazzetta
Ufficiale del 16/l2/202l (cfr, doc. n. l2 fascicolo monitorio) era presente un collegamento ad una pagina web contenente l'elenco dei crediti ceduti tra i quali si trova quello per cui è causa, attesa la presenza del numero identificativo del credito (3426484) riportato anche nelle certificazioni di cui all'art,50 del D.lgs, n,385 del 1993 (cfr. docc. nn. 14 e 15 del fascicolo monitorio).”
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nonostante avesse dichiarato la nullità parziale della clausola n. 6 per violazione della normativa antitrust, non avrebbe ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 1957 c.c.
Nella prospettazione di parte appellante, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., essendo rilevabile d'ufficio, non sarebbe soggetta conseguentemente ad alcuna preclusione processuale.
La censura è infondata.
L'appellante, infatti, ha invocato l'eccezione di decadenza per la prima volta in questa sede, non essendo stata mai stata avanzata nel primo grado di giudizio.
Come chiarito anche dalla Cassazione (sentenza n. 14194/2022; id. n. 14089/05) l'eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poiché non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Tale eccezione avrebbe dovuto, quindi, essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi, non avendolo fatto, la parte interessata è decaduta dal proporla.
In ogni caso si rileva che, anche a volere ritenere ammissibile l'eccezione in esame, la stessa appare infondata.
L'art. 7 del contratto di fideiussione stipulato dall'appellante, infatti, specifica che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio”.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la pagina 6 di 9 clausola con cui il debitore si impegni “a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
La citata pronuncia ha trovato una ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 22346/17, che ha così statuito: “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con
l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché
l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia pagina 7 di 9 perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
La fideiussione assunta dall'appellante, si è visto sopra, rientra nel novero delle garanzie “a prima richiesta”, e ciò comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
La banca (si veda doc. 7 appellata) ha inviato al fideiussore una diffida stragiudiziale di pagamento della somma nascente dalla fideiussione in data 30 luglio 2021 (ricevuta in data 4.08.2021) e l'obbligazione principale si era estinta proprio in data 30.7.2021, per effetto della revoca degli affidamenti nei confronti della ditta individuale garantita. La raccomandata inviata dalla banca con la missiva 30/7/21 costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In conclusione, questa Corte ritiene irrilevante il momento in cui la banca ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., già con la diffida stragiudiziale.
Tali considerazioni, già svolte - come si è detto - anche dal giudice di prime cure, non sono state, peraltro, cesurate dall'odierna appellante con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000), dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 481/2024 del Parte_1
pagina 8 di 9 Tribunale di Pavia;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, in complessivi € 24.064,00 oltre spese generali del 15% e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il contratto di mutuo ipotecario Rep n. 62389 Racc. 24316 per € 1.300.000,00, stipulato in data 20.7.2010 tra il Credito
Artigiano S.p.A. e anche in qualità di titolare dell'Azienda Agricola ca' di Frara di Bellani Luca e il contratto di Parte_3 mutuo agrario ipotecario rep n. 63557 e Racc. n. 25271 per € 120,000,00 stipulato in data 12.04.2011 tra il Credito Artigiano S.p.A. e anche in qualità di titolare dell'Azienda Agricola ca' di Frara di Bellani Luca. Parte_3 pagina 3 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1943/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pavia, Piazza del Parte_1 C.F._1
Carmine n. 4, presso lo studio dell'avv. Giulia del Poggio, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ) - e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_2
- elettivamente domiciliata in Pavia, Via Filippo Cossa n. 24, presso lo studio degli avv.ti Italo Bozzi
e Michele Simone, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa pagina 1 di 9 valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli e , in considerazione del danno 1 grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 481/2024 pubbl. il 08/03/2024 RG n. 2878/2023
Repert. n. 522/2024 del 08/03/2024 notificata telematicamente in data 21 maggio 2024 emessa dal
Tribunale di Pavia, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite con compenso calcolato ai sensi del d.m.
n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio in favore del legale antistatario.
Per Controparte_1
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
--- In via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata n.
481/2024 del Tribunale di Pavia con condanna dell'istante al pagamento di pena pecuniaria ex art.
283 c.p.c.
--- In via principale respingere il proposto appello confermando l'appellata Sentenza n. 481/2024 del
Tribunale di Pavia.
--- In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre al 15% spese generali, Cpa ed
Iva di Legge e con condanna, ex art. 96 c.p.c. dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, avendo proposto appello manifestamente infondato e agito con evidenti intenti dilatori e defatigatori, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano dell'8 Marzo 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 748/2023, emesso su ricorso di
[...]
quale mandataria di il Tribunale di Pavia ingiungeva a Parte_2 Controparte_1 Pt_3
a titolo di debitore principale, e a e , nella qualità di fideiussori
[...] Parte_4 Parte_1 delle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito cedente (“Credito Artigiano S.p.A.”) dalla “ditta individuale “AZ. ” e da , in proprio e in quanto Parte_5 Parte_3 titolare della ditta individuale”, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di €
pagina 2 di 9 1.483.412,61, oltre interessi e spese della procedura, in relazione a due contratti di mutuo ipotecario rispettivamente stipulati in data 20.7.2010 e 12.5.20111.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Pavia, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/2023 Controparte_1
del 28.03.2023, eccependo:
• in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società opposta:
• nel merito, la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus, poiché riproduttiva delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 e la mancata comunicazione da parte dell'istituto di credito cedente dell'inadempimento del debitore principale e dell'eventuale revoca dei rapporti garantiti.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando gli assunti dell'opponente, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 481 del 2024, pubblicata in data 8.3.2024 ha rigettato l'opposizione e condannato a rimborsare alla quale Parte_1 Parte_2 procuratore di le spese di lite, liquidate in € 10.203,93 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali pari al l5%o dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− possono desumersi elementi indiziari circa l'avvenuta cessione alla convenuta del credito oggetto di causa dai seguenti documenti prodotti dalla stessa:
• dichiarazione della creditrice originaria nella quale è rappresentata l'avvenuta cessione in favore dell'odierna parte opposta del credito vantato nei confronti della "AZ.
[...]
di (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte Parte_5 Parte_3
opposta);
• avviso di cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale del 16ll2l202l (cfr, doc. n. l2 fascicolo monitorio) recante un collegamento ad una pagina web contenente l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali si trova quello per cui è causa, attesa la presenza del numero identificativo del credito (3426484) riportato anche nelle certificazioni di cui all'art,50 del D.lgs, n,385 del 1993 (cfr. docc. nn. 14 e 15 del fascicolo monitorio;
• documentazione attestante la fusione avvenuta tra la società Credit Agricole Italia S.p.A. ed il che a sua volta aveva incorporato il Credito Artigiano Controparte_2
(cfr. doc. n. 9 fascicolo parte convenuta);
− parte opponente ha allegato l'esistenza di un altro garante dell'adempimento del mutuatario;
in particolare, la parte ha allegato che nel mutuo ipotecario sottoscritto in data 20 Luglio 2010 risulta indicato che "ai sensi e per gli effetti del Decreto l4 febbraio 2006 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali il presente mutuo è garantito dalla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare. Tuttavia, non si può trascurare che nella fideiussione azionata in giudizio non
è stato convenuto in favore del fideiussore alcun beneficio di preventiva escussione nei confronti del creditore e/o di altri garanti sicché la deduzione in ordine all'onere per il creditore di agire primariamente nei confronti dell' è Parte_6
infondata;
− dalla violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 deriva la nullità parziale della fideiussione e la riviviscenza della disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ. Lo spirare del termine di decadenza sancito dalla norma citata senza che il creditore abbia agito a tutela della propria pretesa costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto che nel caso di specie non è stata sollevata dall'opponente. In ogni caso, occorre considerare che l'art. 7 della fideiussione dedotta in giudizio stabilisce che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto". Tale clausola si deve interpretare come una deroga pattizia alla forma dell'istanza prevista dall'art. 1957 cod. civ. - comunemente intesa come azione giudiziaria – per interrompere il termine decadenziale anzidetto, con la conseguenza che si deve ritenere soddisfatto l'onere della banca con una mera richiesta scritta. Nel caso di specie l'obbligazione principale è scaduta con la revoca degli affidamenti avvenuta in data 13 luglio
2021 (cfr. docc. nn. l3/13bis fascicolo monitorio) comunicata al debitore ed ai garanti a mezzo raccomandata nella quale le parti erano state anche intimate al pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte opposta). Con tale ultima comunicazione la parte creditrice non solo ha interrotto il termine di cui all'art. 1957 cod, civ. ma ha anche adempiuto al proprio obbligo informativo nei confronti del fideiussore circa l'inadempimento del debitore principale.
Avverso tale decisum ha proposto appello chiedendo, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità del pagina 4 di 9 contratto di fideiussione sottoscritto nel 2010, nonché l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi ragione di credito dell'istituto di credito (ora . Controparte_1
A tal fine, ha dedotto due motivi di appello, con cui ha lamentato:
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. per aver il Tribunale riconosciuto la legittimazione attiva della società opposta quale cessionaria del credito di cui era titolare l'istituto di credito (“Credito Artigiano S.p.A.”):
- la violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 2 co. 2 lett. a) della legge
287/1990 in quanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, avendo ritenuto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. un'eccezione in senso stretto e non un'eccezione rilevabile d'ufficio;
Costituendosi nel giudizio di appello, l'appellata ha chiesto in via preliminare di voler Controparte_1 dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria rilevando che la documentazione prodotta in causa non è idonea a fornire Controparte_1
prova del fatto che il credito azionato sia ricompreso nella cessione cartolare.
L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale.
Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco
(documento n. 12 fascicolo primo grado) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti
(quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.
Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria CP_1
, sin dal primo grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che
[...]
afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. (3426484) è stato da lei ceduto alla cessionaria
(doc. n. 4 appellata). Controparte_1
L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore, in quanto l'unica prova idonea è “la produzione di copia del contratto di cessione” è infondata:
pagina 5 di 9 all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse Controparte_1
la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Sul punto, si condivide l'accertamento effettuato dal Tribunale sugli elementi di prova prodotti in giudizio: “Parte convenuta ha prodotto una dichiarazione della creditrice originaria nella quale è rappresentata l'avvenuta cessione in favore dell'odierna parte opposta del credito vantato nei confronti della "AZ. di (cfr. doc. n. 4 fascicolo Parte_5 Parte_3
parte opposta). La parte opposta ha anche provato che nell'avviso di cessione di cui alla Gazzetta
Ufficiale del 16/l2/202l (cfr, doc. n. l2 fascicolo monitorio) era presente un collegamento ad una pagina web contenente l'elenco dei crediti ceduti tra i quali si trova quello per cui è causa, attesa la presenza del numero identificativo del credito (3426484) riportato anche nelle certificazioni di cui all'art,50 del D.lgs, n,385 del 1993 (cfr. docc. nn. 14 e 15 del fascicolo monitorio).”
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nonostante avesse dichiarato la nullità parziale della clausola n. 6 per violazione della normativa antitrust, non avrebbe ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 1957 c.c.
Nella prospettazione di parte appellante, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., essendo rilevabile d'ufficio, non sarebbe soggetta conseguentemente ad alcuna preclusione processuale.
La censura è infondata.
L'appellante, infatti, ha invocato l'eccezione di decadenza per la prima volta in questa sede, non essendo stata mai stata avanzata nel primo grado di giudizio.
Come chiarito anche dalla Cassazione (sentenza n. 14194/2022; id. n. 14089/05) l'eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poiché non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Tale eccezione avrebbe dovuto, quindi, essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi, non avendolo fatto, la parte interessata è decaduta dal proporla.
In ogni caso si rileva che, anche a volere ritenere ammissibile l'eccezione in esame, la stessa appare infondata.
L'art. 7 del contratto di fideiussione stipulato dall'appellante, infatti, specifica che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio”.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la pagina 6 di 9 clausola con cui il debitore si impegni “a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
La citata pronuncia ha trovato una ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 22346/17, che ha così statuito: “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con
l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché
l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia pagina 7 di 9 perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
La fideiussione assunta dall'appellante, si è visto sopra, rientra nel novero delle garanzie “a prima richiesta”, e ciò comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
La banca (si veda doc. 7 appellata) ha inviato al fideiussore una diffida stragiudiziale di pagamento della somma nascente dalla fideiussione in data 30 luglio 2021 (ricevuta in data 4.08.2021) e l'obbligazione principale si era estinta proprio in data 30.7.2021, per effetto della revoca degli affidamenti nei confronti della ditta individuale garantita. La raccomandata inviata dalla banca con la missiva 30/7/21 costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In conclusione, questa Corte ritiene irrilevante il momento in cui la banca ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., già con la diffida stragiudiziale.
Tali considerazioni, già svolte - come si è detto - anche dal giudice di prime cure, non sono state, peraltro, cesurate dall'odierna appellante con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000), dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 481/2024 del Parte_1
pagina 8 di 9 Tribunale di Pavia;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, in complessivi € 24.064,00 oltre spese generali del 15% e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il contratto di mutuo ipotecario Rep n. 62389 Racc. 24316 per € 1.300.000,00, stipulato in data 20.7.2010 tra il Credito
Artigiano S.p.A. e anche in qualità di titolare dell'Azienda Agricola ca' di Frara di Bellani Luca e il contratto di Parte_3 mutuo agrario ipotecario rep n. 63557 e Racc. n. 25271 per € 120,000,00 stipulato in data 12.04.2011 tra il Credito Artigiano S.p.A. e anche in qualità di titolare dell'Azienda Agricola ca' di Frara di Bellani Luca. Parte_3 pagina 3 di 9