Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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19 marzo 2025
19 marzo 2025
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/07/2025, n. 12872Provvedimento: […] Il Collegio rileva, invero, che la questione della legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore appare superata in quanto ha trovato definizione nella novella legislativa interpretativa recata dall'art. 3, co. 14 septies, della legge 21/2/2025, che ha riconosciuto la legittimazione attiva della società di progetto.Leggi di più...
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