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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 6785 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre ipotesi di Responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
da
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Parte_1
- Attori-
contro
Controparte_1
- Convenuto contumace - nonché contro
Controparte_2
- Convenuto contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti di Parte_4 Parte_2 Controparte_1
e per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a
[...] Controparte_2
seguito dell'incidente marittimo avvenuto il 27.07.2022 a nord dell'isola di Kerkyra tra la di proprietà e condotta da e la di proprietà e CP_3 Parte_1 CP_4 condotta da , previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del Controparte_2
nella causazione del sinistro. CP_2
In particolare, gli attori hanno dedotto che in data 27.07.2022, allorché si trovavano a bordo della loro imbarcazione, nel primo giorno di vacanza estiva programmata, insieme a ed i due figli di quest'ultimo, e , alla volta CP_5 Persona_1 Per_2
di Kassiopi, la loro imbarcazione “Gioiamia” veniva investita dall'imbarcazione “Esbiorn” battente bandiera belga di proprietà di . Controparte_2
Gli attori hanno dunque chiesto il ristoro dei danni per i costi sopportati per la riparazione dell'imbarcazione pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), dei costi sopportati a seguito dell'incidente per vitto, alloggio, spostamenti (ciclomotori ed aerei), ormeggi e skipper pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nonché per il danno morale e non patrimoniale da vacanza interrotta e rovinata pari ad € 9.000,00(novemila/00), di cui €
3.000,00 (tremila/00) per ciascun danneggiato.
I convenuti, seppur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e se ne dichiara dunque la contumacia.
All'udienza del 18.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che di seguito si espongono.
In merito alla dinamica dell'incidente si rileva l'esclusiva responsabilità del CP_2
nella causazione dell'incidente marittimo e quindi nel risarcimento del danno.
[...]
Ed invero, l'istruttoria espletata ha confermato la ricostruzione attorea;
in particolare il testimone ospite sull'imbarcazione attorea, ha dichiarato che al CP_5
momento dell'impatto, intorno alle 12.30, procedevano utilizzando la vela di prua senza propulsione del motore, allorquando il natante del veniva attinto violentemente Pt_2 dall'imbarcazione del , e specificamente dalla prua della stessa, proveniente dal CP_2
canale di Kerkyra, avendo il convenuto omesso di concedere la dovuta precedenza, comandando la sua barca attraverso l'impiego del motore. A quel punto il al Pt_2
timone della sua imbarcazione, azionava il motore per ingranare la retromarcia e dava ordine al figlio di ammainare la vela, mentre il resto dell'equipaggio, accorso a Pt_3
prua, dal lato sinistro, si avvedeva della totale assenza di persone di vedetta sul natante antagonista e constatava i danni cagionati dal violento impatto, intravedendo solamente, sottocoperta, la presenza di uomo nudo, il quale, rivestitosi, interloquiva con il in lingua italiana. Pt_2
Ebbene, così come dedotto da parte attrice, secondo il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, che si applica nel caso di specie, alla 18 CP_6 che disciplina la responsabilità tra navi, è stabilito che una nave a propulsione meccanica in navigazione, la ” nel caso di specie, deve lasciar libera la rotta ad CP_4
una nave a vela;
la “Gioiamia” procedeva utilizzando la vela di prua senza propulsione del motore e dunque avrebbe dovuto avere la rotta libera;
inoltre dal momento che secondo il menzionato regolamento “ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio” ed essendo provato che sull'imbarcazione del non vi era nessun servizio di vedetta, va da sé che tale CP_2
regola è stata ampiamente violata e che se il fosse stato in coperta avrebbe CP_2 potuto avvedersi dell' imbarcazione che veniva dalla rotta opposta, con visibilità limitata dalla vela spiegata, ed avrebbe potuto accostatore per primo a destra.
Dal canto suo, il ha tentato di porre in essere l'unica manovra atta a scongiurare o Pt_2
a limitare il danno, ossia inserire la retromarcia, ma tale accorgimento non è servito ad evitare l'impatto.
Da tanto si evince la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_2
Occorre dunque quantificare i danni.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, gli attori hanno dato prova, attraverso fatture e ricevute di pagamento di aver sostenuto le seguenti spese: € 4,000 per le spese di riparazione dell'imbarcazione e circa € 2100,00 per vitto, alloggio, spostamenti
(ciclomotori ed aerei), per un totale di € 6100.
Quanto al lamentato danno non patrimoniale da vacanza rovinata, giova rilevare che le ferie, rappresentano un diritto inviolabile ed irrinunciabile costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost. e consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione psicofisica fondamentali del lavoratore, permettendo, inoltre, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale;
pertanto, il diritto al godimento della vacanza
è diritto assoluto tutelabile in via aquiliana non potendo considerare lo stesso soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale.
Ed infatti “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del
1995) (cfr. Cass. Sez. 3 – sent. n.26142 del 07/09/2023).
Ciò premesso, nel caso di specie, nella valutazione dell'incidenza delle conseguenze lesive rispetto al mancato godimento delle ferie programmate, giova rilevare che il sinistro, avvenuto nel primo giorno di vacanza, ha pregiudicato la crociera programmata, limitando significativamente il godimento delle ferie, visti anche i disagi relativi ai vari check-in /check-out da alberghi e B&B a cui i ricorrenti si sono dovuti adeguare visto il pieno periodo turistico allora in corso e visti i continui spostamenti del per seguire i lavori i riparazione dell'imbarcazione. Pt_2
Tali circostanze sono confermate tanto dalle ricevute dei pagamenti delle strutture ricettive in atti, tanto dalle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Ed invero, tutti testimoni escussi hanno confermato che in attesa dei tempi necessari alla riparazione della S/Y gli attori erano costretti al soggiorno forzato nella CP_3 città di Kerkyra, in quel periodo fully booked, tanto da dover essere costretti a passare, giornalmente, da una struttura ricettiva ad un'altra; che durante la permanenza forzata era impedita qualsiasi attività di svago e di vacanza e persino di andare al mare, poiché il chek-in delle strutture era, usualmente, alle h: 14:00/15:00 del pomeriggio mentre il chek-out alle h: 9:00/10:00 del mattino e che la maggior parte del tempo era dedicato a presenziare e sollecitare ai lavori in cantiere.
Orbene, alla luce di quanto sopra espresso si ritiene equo riconoscere agli attori il risarcimento per danni non patrimoniali per il danno da vacanza interrotta e rovinata pari € 1.000,00 per ciascun danneggiato e quindi per un totale di € 3.000,00 in ragione del fatto che, seppur i giorni di vacanza siano stati compromessi dal sinistro, i ricorrenti si trovavano comunque in una località turistica e verosimilmente avranno potuto godere, seppur limitatamente, di momenti di svago e convivialità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna i convenuti al pagamento in solido della somma di € 6.100,00 per spese vive in favore di e € 1.000,00 cadauno in Parte_1
favore di , e per danni non Parte_1 Parte_3 Parte_2 patrimoniali da vacanza rovinata, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI fino al dì del saldo;
2) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in €2540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 18 aprile 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria UPP – sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 6785 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre ipotesi di Responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
da
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Parte_1
- Attori-
contro
Controparte_1
- Convenuto contumace - nonché contro
Controparte_2
- Convenuto contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti di Parte_4 Parte_2 Controparte_1
e per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a
[...] Controparte_2
seguito dell'incidente marittimo avvenuto il 27.07.2022 a nord dell'isola di Kerkyra tra la di proprietà e condotta da e la di proprietà e CP_3 Parte_1 CP_4 condotta da , previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del Controparte_2
nella causazione del sinistro. CP_2
In particolare, gli attori hanno dedotto che in data 27.07.2022, allorché si trovavano a bordo della loro imbarcazione, nel primo giorno di vacanza estiva programmata, insieme a ed i due figli di quest'ultimo, e , alla volta CP_5 Persona_1 Per_2
di Kassiopi, la loro imbarcazione “Gioiamia” veniva investita dall'imbarcazione “Esbiorn” battente bandiera belga di proprietà di . Controparte_2
Gli attori hanno dunque chiesto il ristoro dei danni per i costi sopportati per la riparazione dell'imbarcazione pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), dei costi sopportati a seguito dell'incidente per vitto, alloggio, spostamenti (ciclomotori ed aerei), ormeggi e skipper pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nonché per il danno morale e non patrimoniale da vacanza interrotta e rovinata pari ad € 9.000,00(novemila/00), di cui €
3.000,00 (tremila/00) per ciascun danneggiato.
I convenuti, seppur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e se ne dichiara dunque la contumacia.
All'udienza del 18.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che di seguito si espongono.
In merito alla dinamica dell'incidente si rileva l'esclusiva responsabilità del CP_2
nella causazione dell'incidente marittimo e quindi nel risarcimento del danno.
[...]
Ed invero, l'istruttoria espletata ha confermato la ricostruzione attorea;
in particolare il testimone ospite sull'imbarcazione attorea, ha dichiarato che al CP_5
momento dell'impatto, intorno alle 12.30, procedevano utilizzando la vela di prua senza propulsione del motore, allorquando il natante del veniva attinto violentemente Pt_2 dall'imbarcazione del , e specificamente dalla prua della stessa, proveniente dal CP_2
canale di Kerkyra, avendo il convenuto omesso di concedere la dovuta precedenza, comandando la sua barca attraverso l'impiego del motore. A quel punto il al Pt_2
timone della sua imbarcazione, azionava il motore per ingranare la retromarcia e dava ordine al figlio di ammainare la vela, mentre il resto dell'equipaggio, accorso a Pt_3
prua, dal lato sinistro, si avvedeva della totale assenza di persone di vedetta sul natante antagonista e constatava i danni cagionati dal violento impatto, intravedendo solamente, sottocoperta, la presenza di uomo nudo, il quale, rivestitosi, interloquiva con il in lingua italiana. Pt_2
Ebbene, così come dedotto da parte attrice, secondo il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, che si applica nel caso di specie, alla 18 CP_6 che disciplina la responsabilità tra navi, è stabilito che una nave a propulsione meccanica in navigazione, la ” nel caso di specie, deve lasciar libera la rotta ad CP_4
una nave a vela;
la “Gioiamia” procedeva utilizzando la vela di prua senza propulsione del motore e dunque avrebbe dovuto avere la rotta libera;
inoltre dal momento che secondo il menzionato regolamento “ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio” ed essendo provato che sull'imbarcazione del non vi era nessun servizio di vedetta, va da sé che tale CP_2
regola è stata ampiamente violata e che se il fosse stato in coperta avrebbe CP_2 potuto avvedersi dell' imbarcazione che veniva dalla rotta opposta, con visibilità limitata dalla vela spiegata, ed avrebbe potuto accostatore per primo a destra.
Dal canto suo, il ha tentato di porre in essere l'unica manovra atta a scongiurare o Pt_2
a limitare il danno, ossia inserire la retromarcia, ma tale accorgimento non è servito ad evitare l'impatto.
Da tanto si evince la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_2
Occorre dunque quantificare i danni.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, gli attori hanno dato prova, attraverso fatture e ricevute di pagamento di aver sostenuto le seguenti spese: € 4,000 per le spese di riparazione dell'imbarcazione e circa € 2100,00 per vitto, alloggio, spostamenti
(ciclomotori ed aerei), per un totale di € 6100.
Quanto al lamentato danno non patrimoniale da vacanza rovinata, giova rilevare che le ferie, rappresentano un diritto inviolabile ed irrinunciabile costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost. e consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione psicofisica fondamentali del lavoratore, permettendo, inoltre, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale;
pertanto, il diritto al godimento della vacanza
è diritto assoluto tutelabile in via aquiliana non potendo considerare lo stesso soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale.
Ed infatti “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del
1995) (cfr. Cass. Sez. 3 – sent. n.26142 del 07/09/2023).
Ciò premesso, nel caso di specie, nella valutazione dell'incidenza delle conseguenze lesive rispetto al mancato godimento delle ferie programmate, giova rilevare che il sinistro, avvenuto nel primo giorno di vacanza, ha pregiudicato la crociera programmata, limitando significativamente il godimento delle ferie, visti anche i disagi relativi ai vari check-in /check-out da alberghi e B&B a cui i ricorrenti si sono dovuti adeguare visto il pieno periodo turistico allora in corso e visti i continui spostamenti del per seguire i lavori i riparazione dell'imbarcazione. Pt_2
Tali circostanze sono confermate tanto dalle ricevute dei pagamenti delle strutture ricettive in atti, tanto dalle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Ed invero, tutti testimoni escussi hanno confermato che in attesa dei tempi necessari alla riparazione della S/Y gli attori erano costretti al soggiorno forzato nella CP_3 città di Kerkyra, in quel periodo fully booked, tanto da dover essere costretti a passare, giornalmente, da una struttura ricettiva ad un'altra; che durante la permanenza forzata era impedita qualsiasi attività di svago e di vacanza e persino di andare al mare, poiché il chek-in delle strutture era, usualmente, alle h: 14:00/15:00 del pomeriggio mentre il chek-out alle h: 9:00/10:00 del mattino e che la maggior parte del tempo era dedicato a presenziare e sollecitare ai lavori in cantiere.
Orbene, alla luce di quanto sopra espresso si ritiene equo riconoscere agli attori il risarcimento per danni non patrimoniali per il danno da vacanza interrotta e rovinata pari € 1.000,00 per ciascun danneggiato e quindi per un totale di € 3.000,00 in ragione del fatto che, seppur i giorni di vacanza siano stati compromessi dal sinistro, i ricorrenti si trovavano comunque in una località turistica e verosimilmente avranno potuto godere, seppur limitatamente, di momenti di svago e convivialità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna i convenuti al pagamento in solido della somma di € 6.100,00 per spese vive in favore di e € 1.000,00 cadauno in Parte_1
favore di , e per danni non Parte_1 Parte_3 Parte_2 patrimoniali da vacanza rovinata, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI fino al dì del saldo;
2) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in €2540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 18 aprile 2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria UPP – sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi