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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
17458 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to SORGE AMEDEO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in S.NICOLA ALLA DOGANA N. 15 80133 NAPOLI C O N T R O
e n.q. di soci della Parte_2 Parte_3 società rapp.ti e dif.si dall'Avv. Controparte_1
VE IM presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA AVVOCATA N. 19 80135 NAPOLI nonché
in persona del legale rapp.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
M.S. Lizzi dando lettura del dispositivo e della ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.10.2022 parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 esercente trattamenti estetici, cancellata in data 4.3.2022; che il rapporto è iniziato il 1.6.2004 allorquando è stata assunta alle dipendenze della società il cui complesso aziendale è stato acquistato dalla società CP_3
in data 10.3.2005; che al momento della Controparte_1 cessione continuava a lavorare nel complesso aziendale;
che venne indotta a sottoscrivere dalla società , un atto transattivo Controparte_1 dinanzi ad una organizzazione sindacale a cui non aveva conferito alcun mandato, atto nel quale appariva falsamente cessato il rapporto di lavoro in data 4.3.2005 con il cedente;
che aveva lavorato senza inquadramento fino al 4.3.2007, allorquando è stata assunta formalmente con contratto a tempo indeterminato;
che successivamente venne imposto alla ricorrente di sottoscrivere un atto transattivo nel quale acconsentiva alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, pur continuando di fatto a svolgere per l'intera durata del rapporto di lavoro orario full time;
1 che sin dall'inizio del rapporto ha lavorato dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con mezz'ora di pausa per il pranzo;
che in data 21.1.2019 subiva un infortunio extralavorativo riportando danni alla mano destra;
che fruiva di un periodo di malattia fino al mese di luglio 2019 allorquando l'azienda le concedeva un periodo di aspettativa non retribuita fino al mese di gennaio 2020; che si sottoponeva alla visita di idoneità medica in data 25 gennaio 2020; che nulla le comunicava la società in merito all'esito della visita;
che metteva le proprie energie lavorative a disposizione della società; che nulla ha percepito a titolo di cassa integrazione durante il periodo Covid;
che con pec del 20.7.2021 intimava alla società la ripresa del servizio e il pagamento delle retribuzioni;
che con pec trasmessa all'azienda in data 15 settembre 2021 si dimetteva per colpa del datore di lavoro;
che accedeva al portale per fruire del trattamento CP_2 della disoccupazione e si avvedeva del fatto che l'azienda aveva falsamente comunicato all' la cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente in CP_2 data 30 giugno 2021 per licenziamento, provvedimento inesistente in quanto mai comunicato alla ricorrente;
che pertanto la ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 cpc nei confronti dell' e dal datore di lavoro per CP_2 percepire la indennità di disoccupazione nelle cui more l' liquidava il CP_2 trattamento assistenziale riscontrando l'omissione di ogni comunicazione dell'asserito licenziamento alla ricorrente;
che la ricorrente in forza dell'unico rapporto di lavoro intercorso dal 1.6.2004 alle dimissioni rese in data 15 settembre 2021 ha maturato differenze retributive per il lavoro prestato;
in diritto eccepiva la nullità del verbale di conciliazione sindacale intervenuto in data 4.3.2005 con il vecchio datore di lavoro in quanto la ricorrente in tale data era già transitata alle dipendenze della società DAY SPA IDRARYA SNC;
in via gradata chiedeva il pagamento delle differenze retributive maturate per i periodi non coperti dal verbale di conciliazione ovvero dal mese di marzo 2005 al marzo 2007 e successivamente al luglio 2017; deduceva di aver svolto mansioni riconducibili al I livello del CCNL di settore art. 13 in cui sono ricompresi i lavoratori “ la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto”; in subordine chiedeva l'inquadramento nel II livello;
chiedeva, altresì, le differenze retributive maturate nel periodo di malattia;
e il pagamento del lavoro straordinario svolto;
chiedeva il pagamento delle retribuzione
2 maturate da quando aveva messo le proprie energie a disposizione del datore di lavoro e fino alla dimissioni rese dalla ricorrente per esclusiva colpa del datore di lavoro;
la declaratoria di inesistenza/illegittimità del licenziamento del 30 giugno 2021, mai comunicato alla ricorrente e la ripresa dell'attività lavorativa alla dipendenza dei soci;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni “Accogliere la domanda per tutti i titoli e le causali di cui al ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 1 livello del CCNL ovvero gradatamente nel secondo e condannare per tutti i titoli e le causali degli allegati conteggi e per quanto di ragione in Parte_2 Persona_1 solido (quest' ultima fino alla cessione di quote come in premessa) al pagamento della somma di euro 185.946,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all' effettivo soddisfo 2) Dichiarare illegittimo ed inesistente il provvedimento espulsivo mai comunicato alla ricorrente del 30 giugno 2021 e valida efficace le dimissioni per colpa di parte convenuta con diritto al preavviso 2) Condannare al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione”. Si costituivano i convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso. In via preliminare eccepivano la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda in quanto la ricorrente aveva sottoscritto con la società due verbali di conciliazione in sede protetta e precisamente in data 14.1.2015 e 27.7.2017; che alcuna pretesa poteva essere avanzata dalla ricorrente per il periodo dal 4.4.2007 al 24.7.2017; che la ricorrente è stata correttamente inquadrata nel III livello in quanto addetta allo svolgimento delle seguenti mansioni: manicure, pedicure, ceretta, trattamenti viso, corpo e massaggi;
che, con riguardo all'orario di lavoro dal 1.1.2016 si è sviluppato come part time per 28 ore settimanali;
che l'esercizio commerciale era aperto dal martedì al sabato e che restava chiuso nei giorni festivi mentre il 24 e 31 dicembre si lavorava fino alle ore 14,00; in data 21.1.2019 la ricorrente subiva un infortunio per cui era costretta a rimanere in malattia fino al 22.07.2019; che in questo periodo riceveva regolarmente il trattamento previdenziale di malattia;
che in data 23.7.2019 la società comunicava alla ricorrente che sarebbe stata collocata in aspettativa non retribuita fino alla data di rientro in servizio;
che con comunicazione del 30 luglio 2019 la ricorrente accettava la messa in aspettativa non retribuita;
che in data 18.1.2020 la ricorrente comunicava alla società di essere disposta a riprendere servizio;
che in data 22.1.2020 il datore di lavoro comunicava alla ricorrente la necessità di sottoporla alla visita di idoneità alla ripresa del servizio;
che in data 25 gennaio 2020 veniva fissata la visita di idoneità e con giudizio del 1.2.2020 la ricorrente
3 veniva dichiarata idonea con numerose limitazioni;
che la lavoratrice di fatto non poteva utilizzare la mano destra;
che la ricorrente veniva invitata a nuova visita di controllo a gennaio 2021; che in assenza di tale adempimento la ricorrente risultava inabile al lavoro e allo svolgimento delle specifiche mansioni attribuitele;
che in assenza di documentazione medica attestante la recuperata abilità lavorativa la ricorrente doveva ritenersi cessata dal lavoro al termine del periodo di aspettativa;
che con la chiusura dei centri estetici durante il periodo del Covid la società è stata costretta a chiudere per non riaprire più, atteso che anche l'altra dipendente della società aveva rassegnato le dimissioni;
che la società è stata cancellata nel mese di giugno 2022. La sig.ra precisava che in data Pt_3
09.04.2019 era cessata dalla carica di amministratrice della società e che pertanto era estranea alle domande avanzate dalla ricorrente. Tanto premesso rassegnavano le seguenti conclusioni “Preliminarmente, dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per i motivi eccepiti nel corpo del presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente;
b) Nel merito, rigettare le domande di Parte_1
nei confronti dei resistenti, poiché infondate in fatto e in diritto e
[...] non provate;
c) In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, ridurre la somma richiesta in virtù di tutte le eccezioni sollevate nel presente atto;
d) Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”. In sede di libero interrogatorio la ricorrente dichiarava “ Sono stata assunta nell'anno 2004 mese di marzo dalla società non sono stata CP_3 regolarizzata da subito poi ho stipulato un contratto di apprendista. Poi c'è stato un cambio di società ed è cambiato il datore di lavoro ma ho sempre lavorato invia n. 56 presso un centro estetico . Facevo Pt_4
l'estetista sia di base ma utilizzavo anche macchinari per effettuare trattamenti viso corpo pulizia viso corpo sia di cosmesi che con apparecchiature. Ho lavorato sempre senza mai staccare ma dalla società sono stata assunta nel 2007 fino al 2019 quando è successo un incidente per cui sono stata in malattia e poi i aspettativa e lavoravo dalle 9,00 alle 19,00 dal martedì al sabato. Confermo di aver firmato i verbali di conciliazione in atti ma non ho letto il loro contenuto. Il secondo verbale è stato sottoscritto in un ufficio nei pressi della riviera di Chiaia. C'era un sindacalista. Per il resto mi riporto al ricorso. Sono disposta a conciliare la lite per l'importo di € 22.800,00 a titolo di Tfr oltre le spese e 5000,00 euro a titolo di bonus transattivo e risoluzione della questione attinente alla cessazione del rapporto di lavoro che è cessato per dimissioni e non
4 per licenziamento”. Veniva, poi, disposto il libero interrogatorio dei Contro convenuti i quali “confermano la memoria difensiva a cui si riportano e precisano che la ricorrente è stata liquidata dal datore di lavoro precedente;
la nostra società ha rilevato solo il settore estetico e i dipendenti della vecchia società sono stati tutti liquidati dal vecchio amministrato della società Sig. . La sig.ra ha Controparte_5 Pt_1 sottoscritto e letto i verbali di conciliazione. Durante l'aspettativa la sig.ra del mi disse che sarebbe venuta a lavorare ma era necessario un Pt_1 verbale di idoneità medica. La sig.ra è stata sottoposta a visita medica e abbiamo inviato pec al legale della ricorrente con comunicazione dell'esito della visita medica. La ricorrente ha poi inviato una lettera di dimissioni. Sono disposto ad offrire la somma di euro 10.000 da pagarsi in rate”. All'udienza del 18.1.2024 veniva escusso il teste la Testimone_1 Contro quale “ Io e la ricorrente ci siamo conosciute nell'anno 2015 era il mese di giugno quando ho iniziato a lavorare per conto della società
[...]
. Entrambe abbiamo lavorato per conto della società, la CP_1 ricorrente già lavorava. In via Cilea n. 56 c'era un centro estetico ci occupavamo di estetica di base e trattamenti estetici viso e corpo. Le mansioni erano le stesse. Inizialmente ho appreso da lei visto che lavorava da parecchio e poi pian piano abbiamo fatto le stesse cose. Sono stata assunta dal sig. quando sono arrivata eravamo io la Parte_2 ricorrente e l a moglie del sig. ovvero la sig.ra Pt_2 Parte_3 entrambi ci davano le direttive. Ci pagava il sig. a cadenza Pt_2 mensile. Inizialmente percepivo euro 500,00 e successivamente euro 700,00. Ho lavorato fino al mese di giugno del 2020 e mi sono dimessa per giusta causa in quanto il contratto rinnovato prevedeva un livello inferiore a quello precedente che era un terzo livello apprendistato. So che la ricorrente percepiva cento euro in più rispetto a me in quanto lavorava da più tempo. Il centro era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00 orario continuativo prendevamo un pausa quando era possibile di dieci minuti un quarto d'ora per magiare un boccone al volo. Lavoravamo dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Sono in causa con i convenuti per motivi di carattere economico in quanto non mi è stata pagata la liquidazione. La ricorrente ha lavorato fino al mese di gennaio 2019. Utilizzavamo macchinari :fisiosfer effettuava un idromassaggio su tutto il corpo con campi magnetici pulsati, body age con placche che venivano applicate su pannicoli adiposi e zone da trattare che prevedeva l'elettrostimolazione e l'utilizzo di raggi infrarossi, workstation che venivano utilizzati per il grasso in eccesso cellulite drenaggio e si lavorava attraverso
5 l'elettrostimolazione e l'applicazione di sieri gel e bende. Quando sono arrivata il centro era aperto e chiuso dalla ricorrente che aveva le chiavi lo apriva alle ore 8,45 in quanto alle 9,00 c'era ilprimo appuntamento e chiudeva il centro intro alle 19,15-19,20. I titolari si alternavano tra mattina e pomeriggio. Il la mattina e la il pomeriggio. Pt_2 Pt_3
Alla cassa stavano entrambi. Come dipendenti nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme eravamo solo io e la ricorrente. So che la ricorrente ha avuto un infortunio e non è più venuta a lavorare e si sono susseguite al posto della ricorrente altre persone presso il centro e le chiavi le ho prese io aprivo chiudevo io il centro. La mattina i titolari del centro venivano dopo di noi e la sera a volte andavano via prima di noi. Avevamo 15 gg continuativi nel mese di agosto e una settimana da gestire durante l'anno quando c'era possibilità. Ci venivano pagate le ferie e percepivamo la 13 ma non la 14 mensilità. Non so che tipo di infortunio ha avuto la ricorrente e non è avvenuto nel centro. L'utilizzo dei macchinari presuppone entrambi le mani. All'udienza del 21.11.2024 veniva escusso il teste il quale ADR: “sono il marito della ricorrente ci Testimone_2 siamo sposati nell'anno 2021 mese di ottobre. Ho iniziato a frequentare il centro nel 2004 perché avevo un problema al viso. Il centro si trova a via Cilea. Mia moglie mi faceva la pulizia del viso e ho frequentato il centro fino al 2005 fine 2005 per tre volte a settimana i giorni variavano chiamavo e mi rispondeva a volte mia moglie a volte una sua collega, sig.
che mi fissava l'appuntamento. A volte la mattina a Testimone_3 volte il pomeriggio dipendeva dall'appuntamento che mi davano. Quando mi recavo presso il centro c'era mia moglie e la collega . Tes_3
Ricordo che mia moglie mi riferì che c'era stato nell'anno 2004, se ben ricordo, un cambiamento dell'azienda titolare del centro. Mia moglie, anche in seguito al passaggio di azienda, ha continuato a lavorare presso il centro. Il centro si chiamava inizialmente e ora DIBy center. CP_3
Ho conosciuto il nuovo titolare d'azienda sig. . Ho visto il Parte_2 titolare in tutto un paio di volte perché presso il centro stavano mia moglie e la collega. Mia moglie faceva manicure pedicure trattamenti al viso massaggi. Il centro era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00. Mia moglie non aveva una pausa pranzo perché i titolari si allontanavano e non poteva lasciare il centro. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto le portavo la colazione e una bottiglina d'acqua perché non si poteva muovere. Ho continuato successivamente a frequentare il centro circa ½ volte a settimana di venerdì o di sabato dipendeva dalla disponibilità. Ho continuato a fare trattamenti al viso a volte mi facevo le mani e le sopracciglia. Ci siamo fidanzati nel mese di ottobre 2014. Ho
6 frequentato il centro fino a gennaio 2019. In tutti questi anni ho sempre frequentato il centro almeno una volta a settimana dal 2004 al 2019. Ribadisco che mia moglie ha sempre lavorato presso il centro in tutti questi anni con gli stessi orari e mansioni. Il centro ad agosto chiudeva per circa 10 giorni e mia moglie andava in ferie. Mia moglie inizialmente percepiva intorno ai 500-600,00 euro e successivamente ha percepito, fino al giorno dell'incidente, 1000,00 euro. Mia moglie mi fece vedere un documento in occasione del cambio delle società portai il documento a mio padre che è un commercialista il quale mi consigliò di farle firmare il documento per non perdere il posto di lavoro”. Il teste Tes_4
ha dichiarato “ Sono stato titolare di Donna IN che è una sas
[...] ed io ero amministratore. Sono stato titolare fino alla cessione nell'anno 2004. Dal 2001 al 2004. Nell'anno 2004 l'azienda è passata ai sig.
e . È stata fatta una cessione d'azienda. Ho Parte_2 Parte_3 assunto la ricorrente che ha lavorato per un paio d'anni era estetista e il centro era aperto dal martedì al sabato mattina festa il lunedì. Aprivamo alle 9,00 e chiudevamo alle 18,00 con lo spacco di circa un'ora. C'erano altre due dipendenti oltre alla ricorrente. Si facevano tutti i trattamenti che si fanno in un centro estetico. In seguito al decesso di mio padre nel mese di aprile del 2004 ho avuto problemi di salute per cui ho deciso di cedere l'azienda ai sig.ri e non ricordo Parte_2 Parte_3 esattamente quando ciò è avvenuto ma c'è l'atto di cessione. I rapporti con le dipendenti sono stati definiti prima della cessione, e i verbali sono agli atti. La ricorrente ha iniziato a lavorare presso la nuova azienda ma non so essere più preciso sul punto perché non mi sono più recato presso il centro per motivi affettivi”. All'udienza del 18.12.2024 è stato sentito il teste il quale ADR: Ho conosciuto la ricorrente Testimone_5 presso il centro estetico in via Cile denominato DB center Idraria. Ho iniziato a frequentare il centro intorno al 2006 e con assiduità con cadenza settimanale. Il venerdì mattina mi recavo alle ore 9,00-9,15 era presente la sig. e la collega a volte il sig. Prevalentemente mi seguiva Pt_1 Pt_2 la ricorrente. I trattamenti erano: manicure pedicure e qualche volta i massaggi. Ho frequentato il centro fino alla chiusura per covid poi mi sono trasferito ho cambiato città. Ho visto la ricorrente fino all'anno 2018/19 se ben ricordo. Il centro era aperto dal martedì al sabato con orari dalle 9,00-18,30 e il sabato se ben ricordo dalle 9,00 alle 18,00 e durante il periodo estivo solo la mattina se non erro”. Depositate note conclusionali, riformulati i conteggi, all'udienza del 27.11.2025 , all'esito della discussione orale la causa era decisa con la presente sentenza.
7 Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Preliminarmente va precisato che sono stati depositati dalla parte convenuta tre verbali di conciliazione sottoscritti dalla ricorrente di cui due in sede sindacale ed uno davanti alla DTL. Il primo del 14.3.2005 intercorso tra la ricorrente e il sig. nella veste di Controparte_5 amministratore della società In da cui risulta che tra la ricorrente e CP_3 la società è intercorso un rapporto di lavoro dal 6.7.2004 al CP_3
4.3.2005 in veste di apprendista e che la ricorrente, consapevole dell'inoppugnabilità del presente atto, in presenza del rappresentante sindacale, riceve dalla parte datoriale euro 1200,00 a titolo di tfr e saldo differenze retributive. Un secondo verbale di conciliazione sottoscritto in Contr data 14.1.2005 presso la innanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione di Napoli e intercorso tra la ricorrente e la società
[...] di da cui risulta che il rapporto di CP_1 Parte_2 lavoro in corso ha avuto inizio in data 04.04.2007 con espresso riconoscimento da parte della ricorrente la quale sottoscrive il verbale di conciliazione consapevole della inoppugnabilità dello stesso davanti ad un organo amministrativo. Infine in data 24.7.2017 la ricorrente sottoscrive un terzo verbale di conciliazione in sede sindacale, dopo essere stata edotta dell'inoppugnabilità del verbale. Da tale verbale risulta che la ricorrente è in forza presso la società dal 04.04.2007 con la qualifica di estetista 3^ livello full time trasformato in part time dall.
1.1.2016 per 28 ore settimanali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9006 del 1° aprile 2019, ha affermato che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale è impugnabile da parte del lavoratore soltanto se si è in presenza di un vizio del consenso o in difetto di assistenza da parte del rappresentante sindacale. L'art.2113 c.c., come noto, prevede che il lavoratore possa effettuare rinunce e transazioni solo in alcune ipotesi ben individuate: si tratta delle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater c.p.c., cui oggi si deve aggiungere la negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e come integrato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto espressamente previsto dall'art.2 ter del medesimo provvedimento. Dunque, le rinunce e transazioni sono valide se sottoscritte in sede giudiziale (art.185 c.p.c.), presso le commissioni di conciliazione presso l'I.T.L. territorialmente competente (art.410c.p.c.), in sede sindacale (art.411 c.p.c.), presso le sedi e modalità previste dai CCNL(art.412 ter c.p.c.) ed, infine, presso un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale (art.412quater c.p.c.). Nel caso in esame parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno provato alcun vizio del
8 consenso. La stessa ha dichiarato di aver sottoscritto i verbali in presenza di un sindacalista in una sede che non era quella aziendale. In merito , poi, al primo verbale di conciliazione il teste sul punto Controparte_5 ha dichiarato “ I rapporti con le dipendenti sono stati definiti prima della cessione, e i verbali sono agli atti”. Ciò posto il periodo da considerare ai fini della presente controversia è quello che va dal 28 luglio 2017 alla cessazione del rapporto di lavoro. Parte ricorrente deduce di aver lavorato dalle ore 9,00 alle 19,00 dal martedì al sabato e quindi ben oltre l'orario part time di 28 ore settimanali. La circostanza è stata sufficientemente provata. Sul punto la teste collega della ricorrente Testimone_1 dall'anno 2015 e fino all'anno 2020 ha dichiarato “Il centro era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00 orario continuativo prendevamo un pausa quando era possibile di dieci minuti un quarto d'ora per magiare un boccone al volo. Lavoravamo dalle ore 9,00 alle ore 19,00”. Circostanza confermata dal teste che ha dichiarato “Il centro Testimone_2 era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00. Mia moglie non aveva una pausa pranzo perché i titolari si allontanavano e non poteva lasciare il centro. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto le portavo la colazione e una bottiglina d'acqua perché non si poteva muovere”. Il teste in merito agli orari del centro Testimone_5 estetico ha riferito “ Il centro era aperto dal martedì al sabato con orari dalle 9,00-18,30 e il sabato se ben ricordo dalle 9,00 alle 18,00 e durante il periodo estivo solo la mattina se non erro”. In merito alle mansioni svolte la ricorrente deduce di aver effettuato trattamenti estetici utilizzando macchinari e di aver diritto all'inquadramento nel I livello del CCNL di settore cui appartengono “ i lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto”. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente effettuava trattamenti estetici e precisamente: manicure, pedicure, trattamenti viso ma anche trattamenti che prevedevano l'utilizzo di appositi macchinari “effettuava un idromassaggio su tutto il corpo con campi magnetici pulsati, body age con placche che venivano applicate su pannicoli adiposi e zone da trattare che prevedeva l'elettrostimolazione e l'utilizzo di raggi infrarossi, workstation che venivano utilizzati per il grasso in eccesso cellulite drenaggio e si lavorava attraverso l'elettrostimolazione e l'applicazione di sieri gel e bende” (cfr deposizione
9 resa dalla teste ). Alla luce delle emergenze istruttorie si ritiene Tes_1 corretto riconoscere l'inquadramento nel II livello del CCNL acconciature ed estetica cui appartengono i lavoratori “ che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel primo livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell'estetica …, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche idonee ad ogni trattamento…”. Ciò posto alla ricorrente spetta a titolo di differenze retributive e straordinario pari a 43 ore mensili a partire dal mese di luglio 2017 la somma totale di euro 19.326,42 come da conteggi allegati e prodotti in sede di note conclusionali nonché a titolo di TFR la somma di euro 18.320,04 come da conteggi in atti corretti e non contestati. A partire dal mese di gennaio 2019 la ricorrente è stata prima in malattia e poi in aspettativa non retribuita per inidoneità al lavoro derivata da un infortunio extralavorativo. Nel mese di gennaio 2020 è stata sottoposta a visita medica da cui risulta che la ricorrente è idonea ma con notevoli limitazioni. Si legge nel referto “ eviti sovraccarico biomeccanico in mano destra, eviti attività in prensione mano destra, non deve usare utensili semplici o complessi”. Si legge , altresì, “ da sottoporre a nuova visita medica nel mese di gennaio 2021”. Di fatto la ricorrente non era più idonea allo svolgimento delle mansioni a cui era assegnata in quanto impossibilitata ad utilizzare la mano destra. L'inidoneità del dipendente a svolgere le mansioni determina un'impossibilità della prestazione lavorativa che, in presenza di talune condizioni e indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora non risulti possibile collocare il lavoratore ad altre mansioni all'interno dell'organizzazione aziendale, nell'ipotesi di accertata inidoneità alle mansioni temporanea, il datore di lavoro può sospenderlo momentaneamente dal lavoro e dalla retribuzione fino al termine dell'inabilità. In questo caso, secondo quanto stabilito da alcune pronunce giurisprudenziali, il datore di lavoro non sarà tenuto a corrispondere la retribuzione, poiché in assenza di prestazione lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro medesimo si può ritenere insussistente anche l'obbligo di pagamento della stessa. E' quello che è avvenuto nel caso di specie. Legittimamente il datore di lavoro ha sospeso la lavoratrice inidonea a svolgere le mansioni cui era adibita. Pertanto, la richiesta di pagamento relativa al periodo dal gennaio 2020 sino alla conclusione del rapporto deve essere rigettata perché in assenza di documentazione medica attestante la recuperata abilità lavorativa, la ricorrente doveva ritenersi cessata dal lavoro per decorrenza del periodo di aspettativa. Infatti, ai sensi dell'art. 40 del CCNL depositato, l'aspettativa non retribuita può essere
10 concessa per un massimo di mesi 6 (documento n°7). Trascorso tale periodo, la lavoratrice, qualora stia eseguendo terapie per il recupero dell'abilità lavorativa, deve comunicare tale circostanza al datore di lavoro a mezzo di atto scritto, e può richiedere la continuazione del periodo di aspettativa non retribuita fino alla propria guarigione clinica o comunque per ulteriori 12 mesi. Qualora i termini anzidetti (6 mesi, ovvero ulteriori fino a 12, pure richiesti), spirino senza che il lavoratore faccia rientro a lavoro, si può procedere con il licenziamento. Nel caso di specie, non vi è prova di alcuna richiesta di proroga del periodo di aspettativa comunicata dalla ricorrente al datore, nonostante l'esito della visita del 25.01.2020 che la dichiarava inabile al lavoro con riferimento alle mansioni svolte e da ciò consegue l'infondatezza della domanda della Sig.ra quanto alle Pt_1 retribuzioni che ritiene di aver maturato a partire dal mese di gennaio 2020 e fino alle dimissioni rassegnate nel mese di settembre 2021. Al riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30478 del 28 ottobre 2021, ha stabilito che il datore di lavoro non è obbligato ad allertare il dipendente inabile al lavoro circa l'imminente raggiungimento del periodo massimo di conservazione del rapporto, né a suggerirgli strumenti alternativi all'assenza per malattia. Non risulta che la ricorrente si sia presentata a visita medica nel mese di gennaio 2021. Dalla documentazione in atti risulta che l'attività aziendale è cessata in data 30.6.2021. A nulla valgono le diffide rivolte alla resistente in quanto la ricorrente non era idonea allo svolgimento dell'attività cui era deputata che necessitava dell'uso della mano destra. Pertanto non ha diritto alla retribuzioni dal mese di gennaio 2020 al mese di settembre 2021. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso. In conclusione il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_3 vanno condannati in solido ex art. 2495 c.c. al pagamento della somma lorda di € 19326,42 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal luglio 2017 al mese di gennaio 2019 ivi comprese le somme spettanti per lo straordinario svolto nel periodo in esame nonché al pagamento della somma lorda di € 18320,04 a titolo di TFR. L'esito del giudizio induce alla compensazione delle spese di lite nella misura di ½. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
PQM
Il GL: accerta e dichiara che tra la ricorrente sig.ra del e la società Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 4.3.2007 al 21.1.2019 a tempo pieno con inquadramento nel II liv. del CCNL Acconciature estetica;
per l'effetto condanna i
11 convenuti in solido n.q. di soci della cessata società
[...] al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 lorda complessiva pari ad € 37.646,46 di cui € 18.320,04 a titolo di TFR;
compensa le spese di lite per ½ e condanna i convenuti in solido al pagamento delle residua somma che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione.
Napoli, 27.11.2025
ILGL
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to SORGE AMEDEO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in S.NICOLA ALLA DOGANA N. 15 80133 NAPOLI C O N T R O
e n.q. di soci della Parte_2 Parte_3 società rapp.ti e dif.si dall'Avv. Controparte_1
VE IM presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA AVVOCATA N. 19 80135 NAPOLI nonché
in persona del legale rapp.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
M.S. Lizzi dando lettura del dispositivo e della ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.10.2022 parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 esercente trattamenti estetici, cancellata in data 4.3.2022; che il rapporto è iniziato il 1.6.2004 allorquando è stata assunta alle dipendenze della società il cui complesso aziendale è stato acquistato dalla società CP_3
in data 10.3.2005; che al momento della Controparte_1 cessione continuava a lavorare nel complesso aziendale;
che venne indotta a sottoscrivere dalla società , un atto transattivo Controparte_1 dinanzi ad una organizzazione sindacale a cui non aveva conferito alcun mandato, atto nel quale appariva falsamente cessato il rapporto di lavoro in data 4.3.2005 con il cedente;
che aveva lavorato senza inquadramento fino al 4.3.2007, allorquando è stata assunta formalmente con contratto a tempo indeterminato;
che successivamente venne imposto alla ricorrente di sottoscrivere un atto transattivo nel quale acconsentiva alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, pur continuando di fatto a svolgere per l'intera durata del rapporto di lavoro orario full time;
1 che sin dall'inizio del rapporto ha lavorato dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con mezz'ora di pausa per il pranzo;
che in data 21.1.2019 subiva un infortunio extralavorativo riportando danni alla mano destra;
che fruiva di un periodo di malattia fino al mese di luglio 2019 allorquando l'azienda le concedeva un periodo di aspettativa non retribuita fino al mese di gennaio 2020; che si sottoponeva alla visita di idoneità medica in data 25 gennaio 2020; che nulla le comunicava la società in merito all'esito della visita;
che metteva le proprie energie lavorative a disposizione della società; che nulla ha percepito a titolo di cassa integrazione durante il periodo Covid;
che con pec del 20.7.2021 intimava alla società la ripresa del servizio e il pagamento delle retribuzioni;
che con pec trasmessa all'azienda in data 15 settembre 2021 si dimetteva per colpa del datore di lavoro;
che accedeva al portale per fruire del trattamento CP_2 della disoccupazione e si avvedeva del fatto che l'azienda aveva falsamente comunicato all' la cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente in CP_2 data 30 giugno 2021 per licenziamento, provvedimento inesistente in quanto mai comunicato alla ricorrente;
che pertanto la ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 cpc nei confronti dell' e dal datore di lavoro per CP_2 percepire la indennità di disoccupazione nelle cui more l' liquidava il CP_2 trattamento assistenziale riscontrando l'omissione di ogni comunicazione dell'asserito licenziamento alla ricorrente;
che la ricorrente in forza dell'unico rapporto di lavoro intercorso dal 1.6.2004 alle dimissioni rese in data 15 settembre 2021 ha maturato differenze retributive per il lavoro prestato;
in diritto eccepiva la nullità del verbale di conciliazione sindacale intervenuto in data 4.3.2005 con il vecchio datore di lavoro in quanto la ricorrente in tale data era già transitata alle dipendenze della società DAY SPA IDRARYA SNC;
in via gradata chiedeva il pagamento delle differenze retributive maturate per i periodi non coperti dal verbale di conciliazione ovvero dal mese di marzo 2005 al marzo 2007 e successivamente al luglio 2017; deduceva di aver svolto mansioni riconducibili al I livello del CCNL di settore art. 13 in cui sono ricompresi i lavoratori “ la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto”; in subordine chiedeva l'inquadramento nel II livello;
chiedeva, altresì, le differenze retributive maturate nel periodo di malattia;
e il pagamento del lavoro straordinario svolto;
chiedeva il pagamento delle retribuzione
2 maturate da quando aveva messo le proprie energie a disposizione del datore di lavoro e fino alla dimissioni rese dalla ricorrente per esclusiva colpa del datore di lavoro;
la declaratoria di inesistenza/illegittimità del licenziamento del 30 giugno 2021, mai comunicato alla ricorrente e la ripresa dell'attività lavorativa alla dipendenza dei soci;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni “Accogliere la domanda per tutti i titoli e le causali di cui al ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 1 livello del CCNL ovvero gradatamente nel secondo e condannare per tutti i titoli e le causali degli allegati conteggi e per quanto di ragione in Parte_2 Persona_1 solido (quest' ultima fino alla cessione di quote come in premessa) al pagamento della somma di euro 185.946,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all' effettivo soddisfo 2) Dichiarare illegittimo ed inesistente il provvedimento espulsivo mai comunicato alla ricorrente del 30 giugno 2021 e valida efficace le dimissioni per colpa di parte convenuta con diritto al preavviso 2) Condannare al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione”. Si costituivano i convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano il rigetto del ricorso. In via preliminare eccepivano la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda in quanto la ricorrente aveva sottoscritto con la società due verbali di conciliazione in sede protetta e precisamente in data 14.1.2015 e 27.7.2017; che alcuna pretesa poteva essere avanzata dalla ricorrente per il periodo dal 4.4.2007 al 24.7.2017; che la ricorrente è stata correttamente inquadrata nel III livello in quanto addetta allo svolgimento delle seguenti mansioni: manicure, pedicure, ceretta, trattamenti viso, corpo e massaggi;
che, con riguardo all'orario di lavoro dal 1.1.2016 si è sviluppato come part time per 28 ore settimanali;
che l'esercizio commerciale era aperto dal martedì al sabato e che restava chiuso nei giorni festivi mentre il 24 e 31 dicembre si lavorava fino alle ore 14,00; in data 21.1.2019 la ricorrente subiva un infortunio per cui era costretta a rimanere in malattia fino al 22.07.2019; che in questo periodo riceveva regolarmente il trattamento previdenziale di malattia;
che in data 23.7.2019 la società comunicava alla ricorrente che sarebbe stata collocata in aspettativa non retribuita fino alla data di rientro in servizio;
che con comunicazione del 30 luglio 2019 la ricorrente accettava la messa in aspettativa non retribuita;
che in data 18.1.2020 la ricorrente comunicava alla società di essere disposta a riprendere servizio;
che in data 22.1.2020 il datore di lavoro comunicava alla ricorrente la necessità di sottoporla alla visita di idoneità alla ripresa del servizio;
che in data 25 gennaio 2020 veniva fissata la visita di idoneità e con giudizio del 1.2.2020 la ricorrente
3 veniva dichiarata idonea con numerose limitazioni;
che la lavoratrice di fatto non poteva utilizzare la mano destra;
che la ricorrente veniva invitata a nuova visita di controllo a gennaio 2021; che in assenza di tale adempimento la ricorrente risultava inabile al lavoro e allo svolgimento delle specifiche mansioni attribuitele;
che in assenza di documentazione medica attestante la recuperata abilità lavorativa la ricorrente doveva ritenersi cessata dal lavoro al termine del periodo di aspettativa;
che con la chiusura dei centri estetici durante il periodo del Covid la società è stata costretta a chiudere per non riaprire più, atteso che anche l'altra dipendente della società aveva rassegnato le dimissioni;
che la società è stata cancellata nel mese di giugno 2022. La sig.ra precisava che in data Pt_3
09.04.2019 era cessata dalla carica di amministratrice della società e che pertanto era estranea alle domande avanzate dalla ricorrente. Tanto premesso rassegnavano le seguenti conclusioni “Preliminarmente, dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per i motivi eccepiti nel corpo del presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente;
b) Nel merito, rigettare le domande di Parte_1
nei confronti dei resistenti, poiché infondate in fatto e in diritto e
[...] non provate;
c) In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, ridurre la somma richiesta in virtù di tutte le eccezioni sollevate nel presente atto;
d) Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”. In sede di libero interrogatorio la ricorrente dichiarava “ Sono stata assunta nell'anno 2004 mese di marzo dalla società non sono stata CP_3 regolarizzata da subito poi ho stipulato un contratto di apprendista. Poi c'è stato un cambio di società ed è cambiato il datore di lavoro ma ho sempre lavorato invia n. 56 presso un centro estetico . Facevo Pt_4
l'estetista sia di base ma utilizzavo anche macchinari per effettuare trattamenti viso corpo pulizia viso corpo sia di cosmesi che con apparecchiature. Ho lavorato sempre senza mai staccare ma dalla società sono stata assunta nel 2007 fino al 2019 quando è successo un incidente per cui sono stata in malattia e poi i aspettativa e lavoravo dalle 9,00 alle 19,00 dal martedì al sabato. Confermo di aver firmato i verbali di conciliazione in atti ma non ho letto il loro contenuto. Il secondo verbale è stato sottoscritto in un ufficio nei pressi della riviera di Chiaia. C'era un sindacalista. Per il resto mi riporto al ricorso. Sono disposta a conciliare la lite per l'importo di € 22.800,00 a titolo di Tfr oltre le spese e 5000,00 euro a titolo di bonus transattivo e risoluzione della questione attinente alla cessazione del rapporto di lavoro che è cessato per dimissioni e non
4 per licenziamento”. Veniva, poi, disposto il libero interrogatorio dei Contro convenuti i quali “confermano la memoria difensiva a cui si riportano e precisano che la ricorrente è stata liquidata dal datore di lavoro precedente;
la nostra società ha rilevato solo il settore estetico e i dipendenti della vecchia società sono stati tutti liquidati dal vecchio amministrato della società Sig. . La sig.ra ha Controparte_5 Pt_1 sottoscritto e letto i verbali di conciliazione. Durante l'aspettativa la sig.ra del mi disse che sarebbe venuta a lavorare ma era necessario un Pt_1 verbale di idoneità medica. La sig.ra è stata sottoposta a visita medica e abbiamo inviato pec al legale della ricorrente con comunicazione dell'esito della visita medica. La ricorrente ha poi inviato una lettera di dimissioni. Sono disposto ad offrire la somma di euro 10.000 da pagarsi in rate”. All'udienza del 18.1.2024 veniva escusso il teste la Testimone_1 Contro quale “ Io e la ricorrente ci siamo conosciute nell'anno 2015 era il mese di giugno quando ho iniziato a lavorare per conto della società
[...]
. Entrambe abbiamo lavorato per conto della società, la CP_1 ricorrente già lavorava. In via Cilea n. 56 c'era un centro estetico ci occupavamo di estetica di base e trattamenti estetici viso e corpo. Le mansioni erano le stesse. Inizialmente ho appreso da lei visto che lavorava da parecchio e poi pian piano abbiamo fatto le stesse cose. Sono stata assunta dal sig. quando sono arrivata eravamo io la Parte_2 ricorrente e l a moglie del sig. ovvero la sig.ra Pt_2 Parte_3 entrambi ci davano le direttive. Ci pagava il sig. a cadenza Pt_2 mensile. Inizialmente percepivo euro 500,00 e successivamente euro 700,00. Ho lavorato fino al mese di giugno del 2020 e mi sono dimessa per giusta causa in quanto il contratto rinnovato prevedeva un livello inferiore a quello precedente che era un terzo livello apprendistato. So che la ricorrente percepiva cento euro in più rispetto a me in quanto lavorava da più tempo. Il centro era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00 orario continuativo prendevamo un pausa quando era possibile di dieci minuti un quarto d'ora per magiare un boccone al volo. Lavoravamo dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Sono in causa con i convenuti per motivi di carattere economico in quanto non mi è stata pagata la liquidazione. La ricorrente ha lavorato fino al mese di gennaio 2019. Utilizzavamo macchinari :fisiosfer effettuava un idromassaggio su tutto il corpo con campi magnetici pulsati, body age con placche che venivano applicate su pannicoli adiposi e zone da trattare che prevedeva l'elettrostimolazione e l'utilizzo di raggi infrarossi, workstation che venivano utilizzati per il grasso in eccesso cellulite drenaggio e si lavorava attraverso
5 l'elettrostimolazione e l'applicazione di sieri gel e bende. Quando sono arrivata il centro era aperto e chiuso dalla ricorrente che aveva le chiavi lo apriva alle ore 8,45 in quanto alle 9,00 c'era ilprimo appuntamento e chiudeva il centro intro alle 19,15-19,20. I titolari si alternavano tra mattina e pomeriggio. Il la mattina e la il pomeriggio. Pt_2 Pt_3
Alla cassa stavano entrambi. Come dipendenti nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme eravamo solo io e la ricorrente. So che la ricorrente ha avuto un infortunio e non è più venuta a lavorare e si sono susseguite al posto della ricorrente altre persone presso il centro e le chiavi le ho prese io aprivo chiudevo io il centro. La mattina i titolari del centro venivano dopo di noi e la sera a volte andavano via prima di noi. Avevamo 15 gg continuativi nel mese di agosto e una settimana da gestire durante l'anno quando c'era possibilità. Ci venivano pagate le ferie e percepivamo la 13 ma non la 14 mensilità. Non so che tipo di infortunio ha avuto la ricorrente e non è avvenuto nel centro. L'utilizzo dei macchinari presuppone entrambi le mani. All'udienza del 21.11.2024 veniva escusso il teste il quale ADR: “sono il marito della ricorrente ci Testimone_2 siamo sposati nell'anno 2021 mese di ottobre. Ho iniziato a frequentare il centro nel 2004 perché avevo un problema al viso. Il centro si trova a via Cilea. Mia moglie mi faceva la pulizia del viso e ho frequentato il centro fino al 2005 fine 2005 per tre volte a settimana i giorni variavano chiamavo e mi rispondeva a volte mia moglie a volte una sua collega, sig.
che mi fissava l'appuntamento. A volte la mattina a Testimone_3 volte il pomeriggio dipendeva dall'appuntamento che mi davano. Quando mi recavo presso il centro c'era mia moglie e la collega . Tes_3
Ricordo che mia moglie mi riferì che c'era stato nell'anno 2004, se ben ricordo, un cambiamento dell'azienda titolare del centro. Mia moglie, anche in seguito al passaggio di azienda, ha continuato a lavorare presso il centro. Il centro si chiamava inizialmente e ora DIBy center. CP_3
Ho conosciuto il nuovo titolare d'azienda sig. . Ho visto il Parte_2 titolare in tutto un paio di volte perché presso il centro stavano mia moglie e la collega. Mia moglie faceva manicure pedicure trattamenti al viso massaggi. Il centro era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00. Mia moglie non aveva una pausa pranzo perché i titolari si allontanavano e non poteva lasciare il centro. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto le portavo la colazione e una bottiglina d'acqua perché non si poteva muovere. Ho continuato successivamente a frequentare il centro circa ½ volte a settimana di venerdì o di sabato dipendeva dalla disponibilità. Ho continuato a fare trattamenti al viso a volte mi facevo le mani e le sopracciglia. Ci siamo fidanzati nel mese di ottobre 2014. Ho
6 frequentato il centro fino a gennaio 2019. In tutti questi anni ho sempre frequentato il centro almeno una volta a settimana dal 2004 al 2019. Ribadisco che mia moglie ha sempre lavorato presso il centro in tutti questi anni con gli stessi orari e mansioni. Il centro ad agosto chiudeva per circa 10 giorni e mia moglie andava in ferie. Mia moglie inizialmente percepiva intorno ai 500-600,00 euro e successivamente ha percepito, fino al giorno dell'incidente, 1000,00 euro. Mia moglie mi fece vedere un documento in occasione del cambio delle società portai il documento a mio padre che è un commercialista il quale mi consigliò di farle firmare il documento per non perdere il posto di lavoro”. Il teste Tes_4
ha dichiarato “ Sono stato titolare di Donna IN che è una sas
[...] ed io ero amministratore. Sono stato titolare fino alla cessione nell'anno 2004. Dal 2001 al 2004. Nell'anno 2004 l'azienda è passata ai sig.
e . È stata fatta una cessione d'azienda. Ho Parte_2 Parte_3 assunto la ricorrente che ha lavorato per un paio d'anni era estetista e il centro era aperto dal martedì al sabato mattina festa il lunedì. Aprivamo alle 9,00 e chiudevamo alle 18,00 con lo spacco di circa un'ora. C'erano altre due dipendenti oltre alla ricorrente. Si facevano tutti i trattamenti che si fanno in un centro estetico. In seguito al decesso di mio padre nel mese di aprile del 2004 ho avuto problemi di salute per cui ho deciso di cedere l'azienda ai sig.ri e non ricordo Parte_2 Parte_3 esattamente quando ciò è avvenuto ma c'è l'atto di cessione. I rapporti con le dipendenti sono stati definiti prima della cessione, e i verbali sono agli atti. La ricorrente ha iniziato a lavorare presso la nuova azienda ma non so essere più preciso sul punto perché non mi sono più recato presso il centro per motivi affettivi”. All'udienza del 18.12.2024 è stato sentito il teste il quale ADR: Ho conosciuto la ricorrente Testimone_5 presso il centro estetico in via Cile denominato DB center Idraria. Ho iniziato a frequentare il centro intorno al 2006 e con assiduità con cadenza settimanale. Il venerdì mattina mi recavo alle ore 9,00-9,15 era presente la sig. e la collega a volte il sig. Prevalentemente mi seguiva Pt_1 Pt_2 la ricorrente. I trattamenti erano: manicure pedicure e qualche volta i massaggi. Ho frequentato il centro fino alla chiusura per covid poi mi sono trasferito ho cambiato città. Ho visto la ricorrente fino all'anno 2018/19 se ben ricordo. Il centro era aperto dal martedì al sabato con orari dalle 9,00-18,30 e il sabato se ben ricordo dalle 9,00 alle 18,00 e durante il periodo estivo solo la mattina se non erro”. Depositate note conclusionali, riformulati i conteggi, all'udienza del 27.11.2025 , all'esito della discussione orale la causa era decisa con la presente sentenza.
7 Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Preliminarmente va precisato che sono stati depositati dalla parte convenuta tre verbali di conciliazione sottoscritti dalla ricorrente di cui due in sede sindacale ed uno davanti alla DTL. Il primo del 14.3.2005 intercorso tra la ricorrente e il sig. nella veste di Controparte_5 amministratore della società In da cui risulta che tra la ricorrente e CP_3 la società è intercorso un rapporto di lavoro dal 6.7.2004 al CP_3
4.3.2005 in veste di apprendista e che la ricorrente, consapevole dell'inoppugnabilità del presente atto, in presenza del rappresentante sindacale, riceve dalla parte datoriale euro 1200,00 a titolo di tfr e saldo differenze retributive. Un secondo verbale di conciliazione sottoscritto in Contr data 14.1.2005 presso la innanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione di Napoli e intercorso tra la ricorrente e la società
[...] di da cui risulta che il rapporto di CP_1 Parte_2 lavoro in corso ha avuto inizio in data 04.04.2007 con espresso riconoscimento da parte della ricorrente la quale sottoscrive il verbale di conciliazione consapevole della inoppugnabilità dello stesso davanti ad un organo amministrativo. Infine in data 24.7.2017 la ricorrente sottoscrive un terzo verbale di conciliazione in sede sindacale, dopo essere stata edotta dell'inoppugnabilità del verbale. Da tale verbale risulta che la ricorrente è in forza presso la società dal 04.04.2007 con la qualifica di estetista 3^ livello full time trasformato in part time dall.
1.1.2016 per 28 ore settimanali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9006 del 1° aprile 2019, ha affermato che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale è impugnabile da parte del lavoratore soltanto se si è in presenza di un vizio del consenso o in difetto di assistenza da parte del rappresentante sindacale. L'art.2113 c.c., come noto, prevede che il lavoratore possa effettuare rinunce e transazioni solo in alcune ipotesi ben individuate: si tratta delle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater c.p.c., cui oggi si deve aggiungere la negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e come integrato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto espressamente previsto dall'art.2 ter del medesimo provvedimento. Dunque, le rinunce e transazioni sono valide se sottoscritte in sede giudiziale (art.185 c.p.c.), presso le commissioni di conciliazione presso l'I.T.L. territorialmente competente (art.410c.p.c.), in sede sindacale (art.411 c.p.c.), presso le sedi e modalità previste dai CCNL(art.412 ter c.p.c.) ed, infine, presso un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale (art.412quater c.p.c.). Nel caso in esame parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno provato alcun vizio del
8 consenso. La stessa ha dichiarato di aver sottoscritto i verbali in presenza di un sindacalista in una sede che non era quella aziendale. In merito , poi, al primo verbale di conciliazione il teste sul punto Controparte_5 ha dichiarato “ I rapporti con le dipendenti sono stati definiti prima della cessione, e i verbali sono agli atti”. Ciò posto il periodo da considerare ai fini della presente controversia è quello che va dal 28 luglio 2017 alla cessazione del rapporto di lavoro. Parte ricorrente deduce di aver lavorato dalle ore 9,00 alle 19,00 dal martedì al sabato e quindi ben oltre l'orario part time di 28 ore settimanali. La circostanza è stata sufficientemente provata. Sul punto la teste collega della ricorrente Testimone_1 dall'anno 2015 e fino all'anno 2020 ha dichiarato “Il centro era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00 orario continuativo prendevamo un pausa quando era possibile di dieci minuti un quarto d'ora per magiare un boccone al volo. Lavoravamo dalle ore 9,00 alle ore 19,00”. Circostanza confermata dal teste che ha dichiarato “Il centro Testimone_2 era aperto dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 19,00. Mia moglie non aveva una pausa pranzo perché i titolari si allontanavano e non poteva lasciare il centro. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto le portavo la colazione e una bottiglina d'acqua perché non si poteva muovere”. Il teste in merito agli orari del centro Testimone_5 estetico ha riferito “ Il centro era aperto dal martedì al sabato con orari dalle 9,00-18,30 e il sabato se ben ricordo dalle 9,00 alle 18,00 e durante il periodo estivo solo la mattina se non erro”. In merito alle mansioni svolte la ricorrente deduce di aver effettuato trattamenti estetici utilizzando macchinari e di aver diritto all'inquadramento nel I livello del CCNL di settore cui appartengono “ i lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto”. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente effettuava trattamenti estetici e precisamente: manicure, pedicure, trattamenti viso ma anche trattamenti che prevedevano l'utilizzo di appositi macchinari “effettuava un idromassaggio su tutto il corpo con campi magnetici pulsati, body age con placche che venivano applicate su pannicoli adiposi e zone da trattare che prevedeva l'elettrostimolazione e l'utilizzo di raggi infrarossi, workstation che venivano utilizzati per il grasso in eccesso cellulite drenaggio e si lavorava attraverso l'elettrostimolazione e l'applicazione di sieri gel e bende” (cfr deposizione
9 resa dalla teste ). Alla luce delle emergenze istruttorie si ritiene Tes_1 corretto riconoscere l'inquadramento nel II livello del CCNL acconciature ed estetica cui appartengono i lavoratori “ che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel primo livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell'estetica …, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche idonee ad ogni trattamento…”. Ciò posto alla ricorrente spetta a titolo di differenze retributive e straordinario pari a 43 ore mensili a partire dal mese di luglio 2017 la somma totale di euro 19.326,42 come da conteggi allegati e prodotti in sede di note conclusionali nonché a titolo di TFR la somma di euro 18.320,04 come da conteggi in atti corretti e non contestati. A partire dal mese di gennaio 2019 la ricorrente è stata prima in malattia e poi in aspettativa non retribuita per inidoneità al lavoro derivata da un infortunio extralavorativo. Nel mese di gennaio 2020 è stata sottoposta a visita medica da cui risulta che la ricorrente è idonea ma con notevoli limitazioni. Si legge nel referto “ eviti sovraccarico biomeccanico in mano destra, eviti attività in prensione mano destra, non deve usare utensili semplici o complessi”. Si legge , altresì, “ da sottoporre a nuova visita medica nel mese di gennaio 2021”. Di fatto la ricorrente non era più idonea allo svolgimento delle mansioni a cui era assegnata in quanto impossibilitata ad utilizzare la mano destra. L'inidoneità del dipendente a svolgere le mansioni determina un'impossibilità della prestazione lavorativa che, in presenza di talune condizioni e indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora non risulti possibile collocare il lavoratore ad altre mansioni all'interno dell'organizzazione aziendale, nell'ipotesi di accertata inidoneità alle mansioni temporanea, il datore di lavoro può sospenderlo momentaneamente dal lavoro e dalla retribuzione fino al termine dell'inabilità. In questo caso, secondo quanto stabilito da alcune pronunce giurisprudenziali, il datore di lavoro non sarà tenuto a corrispondere la retribuzione, poiché in assenza di prestazione lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro medesimo si può ritenere insussistente anche l'obbligo di pagamento della stessa. E' quello che è avvenuto nel caso di specie. Legittimamente il datore di lavoro ha sospeso la lavoratrice inidonea a svolgere le mansioni cui era adibita. Pertanto, la richiesta di pagamento relativa al periodo dal gennaio 2020 sino alla conclusione del rapporto deve essere rigettata perché in assenza di documentazione medica attestante la recuperata abilità lavorativa, la ricorrente doveva ritenersi cessata dal lavoro per decorrenza del periodo di aspettativa. Infatti, ai sensi dell'art. 40 del CCNL depositato, l'aspettativa non retribuita può essere
10 concessa per un massimo di mesi 6 (documento n°7). Trascorso tale periodo, la lavoratrice, qualora stia eseguendo terapie per il recupero dell'abilità lavorativa, deve comunicare tale circostanza al datore di lavoro a mezzo di atto scritto, e può richiedere la continuazione del periodo di aspettativa non retribuita fino alla propria guarigione clinica o comunque per ulteriori 12 mesi. Qualora i termini anzidetti (6 mesi, ovvero ulteriori fino a 12, pure richiesti), spirino senza che il lavoratore faccia rientro a lavoro, si può procedere con il licenziamento. Nel caso di specie, non vi è prova di alcuna richiesta di proroga del periodo di aspettativa comunicata dalla ricorrente al datore, nonostante l'esito della visita del 25.01.2020 che la dichiarava inabile al lavoro con riferimento alle mansioni svolte e da ciò consegue l'infondatezza della domanda della Sig.ra quanto alle Pt_1 retribuzioni che ritiene di aver maturato a partire dal mese di gennaio 2020 e fino alle dimissioni rassegnate nel mese di settembre 2021. Al riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30478 del 28 ottobre 2021, ha stabilito che il datore di lavoro non è obbligato ad allertare il dipendente inabile al lavoro circa l'imminente raggiungimento del periodo massimo di conservazione del rapporto, né a suggerirgli strumenti alternativi all'assenza per malattia. Non risulta che la ricorrente si sia presentata a visita medica nel mese di gennaio 2021. Dalla documentazione in atti risulta che l'attività aziendale è cessata in data 30.6.2021. A nulla valgono le diffide rivolte alla resistente in quanto la ricorrente non era idonea allo svolgimento dell'attività cui era deputata che necessitava dell'uso della mano destra. Pertanto non ha diritto alla retribuzioni dal mese di gennaio 2020 al mese di settembre 2021. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso. In conclusione il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_3 vanno condannati in solido ex art. 2495 c.c. al pagamento della somma lorda di € 19326,42 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal luglio 2017 al mese di gennaio 2019 ivi comprese le somme spettanti per lo straordinario svolto nel periodo in esame nonché al pagamento della somma lorda di € 18320,04 a titolo di TFR. L'esito del giudizio induce alla compensazione delle spese di lite nella misura di ½. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
PQM
Il GL: accerta e dichiara che tra la ricorrente sig.ra del e la società Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 4.3.2007 al 21.1.2019 a tempo pieno con inquadramento nel II liv. del CCNL Acconciature estetica;
per l'effetto condanna i
11 convenuti in solido n.q. di soci della cessata società
[...] al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 lorda complessiva pari ad € 37.646,46 di cui € 18.320,04 a titolo di TFR;
compensa le spese di lite per ½ e condanna i convenuti in solido al pagamento delle residua somma che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione.
Napoli, 27.11.2025
ILGL
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