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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9415/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Truglio, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Corso Umberto I presso lo studio del procuratore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma e domicilio in Palermo nella via Gen. Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 13.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il g. 19.06.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 00186585 notificata il 21.05.2024, con la quale è stata irrogata la sanzione di € 6.126.40 quale obbligato in solido con la società a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, Parte_2
comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, per l'anno 2018, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Ha affidato l'opposizione a due motivi: mancata notifica dell'atto di accertamento e prescrizione.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_2
atteso che l'atto presupposto era stato regolarmente notificato e che nessuna prescrizione si era compiuta stante l'interruzione dei termini mediante la notifica del presupposto atto di accertamento e la sospensione per Covid 19.
Ha prodotto l'atto di accertamento con la cartolina di ricevimento nonché le denunce contributive.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di oggi, la causa viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione è
CP_ un'ordinanza ingiunzione emesse dall' con la quale è stato intimato al ricorrente il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente nel periodo 12/2017- 11/2018.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n.
8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023, ha stabilito che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma
1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della
L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Così inquadrata normativamente la questione, nel ricorso viene eccepito in via principale la mancata notifica dell'atto di accertamento della violazione.
CP_ L' ha provato che invero detto atto è stato notificato mediante spedizione di raccomandata consegnata presso la residenza del ricorrente alla madre convivente in data 10.10.2019.
Atteso che ai sensi dell'art. 139 cpc, commi 2, 3, 4 “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda , purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla .
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”, l'agente postale ha compiuto tutta l'attività normativamente prevista, consegnando l'atto a persona qualificatasi convivente e spedendo la raccomandata informativa. Di tale attività vi è prova nella cartolina di ricevimento prodotta che è stata depositata telematicamente.
Assolutamente irrilevanti sono le eccezioni di parte ricorrente sollevate nelle note, essendo noto a tutti che gli avvisi di ricevimento consistono in una cartolina con due facciate dove, in quella anteriore, viene indicato l'ufficio di trasmissione,
l'indicazione del destinatario, la data di spedizione e il soggetto a cui deve essere restituita la cartolina di ricevimento e nella facciata posteriore il soggetto a cui è consegnato l'atto, la qualità del soggetto, la sottoscrizione di quest'ultimo e, come nella fattispecie, il numero della raccomandata informativa per la quale non occorre l'avviso di ricevimento.
Il codice a barre riportato nell'atto di accertamento poi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, è lo stesso di quello riportato sull'atto di accertamento (n.
68603482179-2 – cfr. atti depositati).
Ne deriva il rigetto di tutte le eccezioni in ordine alla notifica dell'atto di accertamento.
Non può altresì accogliersi l'eccepita prescrizione.
La disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che
“il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione….”.
Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, nell'anno 2017 -
CP_ 2018, la prescrizione è stata interrotta dall' con la notifica dell'atto di accertamento in data 10.10.2019.
Né può dirsi decorso, da tale data, un ulteriore quinquennio prescrizionale.
Ed invero, dalla notifica dell'atto di accertamento del 10.10.2019 è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni concesso per provvedere al pagamento – durante il quale la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater del D.L. 2 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983 - , per cui, solo una volta spirato il medesimo, è cominciato a decorrere, a sua volta, quello prescrizionale e la notifica della ordinanza ingiunzione è avvenuta prima che spirasse il termine, atteso che essa è stata notificata il 21.5.2024.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La indubbia controvertibilità delle questioni trattate induce tuttavia alla integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9415/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Truglio, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Corso Umberto I presso lo studio del procuratore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma e domicilio in Palermo nella via Gen. Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 13.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il g. 19.06.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 00186585 notificata il 21.05.2024, con la quale è stata irrogata la sanzione di € 6.126.40 quale obbligato in solido con la società a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, Parte_2
comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, per l'anno 2018, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Ha affidato l'opposizione a due motivi: mancata notifica dell'atto di accertamento e prescrizione.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_2
atteso che l'atto presupposto era stato regolarmente notificato e che nessuna prescrizione si era compiuta stante l'interruzione dei termini mediante la notifica del presupposto atto di accertamento e la sospensione per Covid 19.
Ha prodotto l'atto di accertamento con la cartolina di ricevimento nonché le denunce contributive.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di oggi, la causa viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione è
CP_ un'ordinanza ingiunzione emesse dall' con la quale è stato intimato al ricorrente il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente nel periodo 12/2017- 11/2018.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n.
8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, convertito con mod. dalla L. 85/2023, ha stabilito che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma
1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della
L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Così inquadrata normativamente la questione, nel ricorso viene eccepito in via principale la mancata notifica dell'atto di accertamento della violazione.
CP_ L' ha provato che invero detto atto è stato notificato mediante spedizione di raccomandata consegnata presso la residenza del ricorrente alla madre convivente in data 10.10.2019.
Atteso che ai sensi dell'art. 139 cpc, commi 2, 3, 4 “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda , purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla .
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”, l'agente postale ha compiuto tutta l'attività normativamente prevista, consegnando l'atto a persona qualificatasi convivente e spedendo la raccomandata informativa. Di tale attività vi è prova nella cartolina di ricevimento prodotta che è stata depositata telematicamente.
Assolutamente irrilevanti sono le eccezioni di parte ricorrente sollevate nelle note, essendo noto a tutti che gli avvisi di ricevimento consistono in una cartolina con due facciate dove, in quella anteriore, viene indicato l'ufficio di trasmissione,
l'indicazione del destinatario, la data di spedizione e il soggetto a cui deve essere restituita la cartolina di ricevimento e nella facciata posteriore il soggetto a cui è consegnato l'atto, la qualità del soggetto, la sottoscrizione di quest'ultimo e, come nella fattispecie, il numero della raccomandata informativa per la quale non occorre l'avviso di ricevimento.
Il codice a barre riportato nell'atto di accertamento poi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, è lo stesso di quello riportato sull'atto di accertamento (n.
68603482179-2 – cfr. atti depositati).
Ne deriva il rigetto di tutte le eccezioni in ordine alla notifica dell'atto di accertamento.
Non può altresì accogliersi l'eccepita prescrizione.
La disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che
“il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione….”.
Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, nell'anno 2017 -
CP_ 2018, la prescrizione è stata interrotta dall' con la notifica dell'atto di accertamento in data 10.10.2019.
Né può dirsi decorso, da tale data, un ulteriore quinquennio prescrizionale.
Ed invero, dalla notifica dell'atto di accertamento del 10.10.2019 è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni concesso per provvedere al pagamento – durante il quale la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater del D.L. 2 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983 - , per cui, solo una volta spirato il medesimo, è cominciato a decorrere, a sua volta, quello prescrizionale e la notifica della ordinanza ingiunzione è avvenuta prima che spirasse il termine, atteso che essa è stata notificata il 21.5.2024.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La indubbia controvertibilità delle questioni trattate induce tuttavia alla integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente