TRIB
Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 1033/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra ( ), , rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ricorrente e Controparte_1
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 13.2.2025 ha pronunziato la seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversa ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 26.02.2024 da avverso il provvedimento del 19.12.2023 e notificato il Parte_1
12.02.2024, a mezzo del quale la Controparte_1
di ha deciso di non accogliere l'istanza avanzata per
[...] CP_1 manifesta infondatezza. Il ricorrente impugnava dunque la decisione resa in sede amministrativa chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, il riconoscimento, nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D.Lgs. n. 251/07; del diritto alla protezione speciale, ai sensi degli artt. 32, co. 3, D. Lgs. 25/08 in combinato disposto dell'art. 19 TUI, così come modificato dal DL 20/2023 e L. di conversione 50/2023. Nel corso dell'intervista personale svolta dinnanzi alla Commissione in data 18.12.2023, il ricorrente ha dichiarato di essere nato e vissuto a Sidi Mansour, provincia di Sfax (UN), di non appartenere ad alcuna etnia minoritaria, di professare la religione musulmana, di aver frequentato la scuola per due anni e di aver lavorato in patria come pescatore. Ha aggiunto che la sua famiglia, che risiede ancora nel paese di origine e con la quale è rimasto in contatto, è composta dai genitori, un fratello e due sorelle;
di essere separato e di avere un figlio che vive con la madre.
1 L'istante ha spiegato che, a causa di difficoltà economiche, non sarebbe più riuscito a pagare l'affitto della casa in cui viveva con la moglie e il figlio. Per tale motivo avrebbe fatto rientro nell'abitazione dei genitori e il rapporto con sua moglie si sarebbe incrinato. La donna avrebbe continuato a vivere con il figlio, pretendendo che il richiedente versasse loro il mantenimento. Egli però a causa della condizione di indigenza che stava attraversando non sarebbe riuscito a garantire loro quanto dovuto e, per tale ragione, in due occasioni, sarebbe stato arrestato dalle autorità e detenuto per alcuni giorni. Considerata la situazione in cui si trovava, nell'estate del 2023, avrebbe quindi deciso di espatriare. Giunto infine in Italia ha concluso che, in caso di rientro in UN, non sarebbe in grado di provvedere alla ex moglie e al figlio e quindi di rischiare la pena prevista dall'ordinamento. La non si è costituita in giudizio. CP_1
In esito all'udienza del 22.01.2025 il procedimento era riservato per la decisione.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), relativamente alla situazione del paese di origine del ricorrente. Nel caso di specie lo stesso ha dichiarato di provenire da Sidi Mansour, provincia di Sfax, UN. Esaminata dunque la situazione generale del paese di origine1, non appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti considerato che, dal narrato del richiedente emerge che le
1 Punto motivazionale – situazione generale La Repubblica di UN è una repubblica parlamentare. Le ultime elezioni parlamentari si sono tenute il 15 settembre 2019 con un ballottaggio il 13 ottobre 2019. Dall'11.10.2021 è stato è stato nominato primo ministro
Lo scorso 25 luglio 2021 il Presidente AI ha annunciato la sua decisione di Persona_1 destituire il primo ministro, sospendere il Parlamento e l'immunità parlamentare dei suoi membri, rimuovere altri funzionari di alto livello dalle loro posizioni e assumere la supervisione dell'ufficio del pubblico ministero al culmine di una crisi economica politica e istituzionale. La decisione è avvenuta a seguito delle proteste che sono dilagate in tutto il Paese contro l'attuale crisi politica e sanitaria, amplificata dall'emergenza pandemica. I tunisini sono scesi in piazza nell'anniversario della festa della Repubblica, denunciando il loro malcontento nei confronti del governo e chiedendone le dimissioni. Con l'annuncio presidenziale di settembre 2021, AI ha detto di assumere tutti i poteri esecutivi con l'assistenza di un nuovo Primo Ministro. Gli oppositori di AI, in primis il leader di hanno accusato il presidente di aver lanciato un golpe. Da Per_2 Persona_3 parte sua, AI ha detto di aver basato la sua decisione sull'articolo 80 della Costituzione tunisina, secondo il quale il presidente può "prendere tutte le misure rese necessarie dalle circostanze eccezionali", anche se solo "previa consultazione con il capo del governo e il presidente della Assemblea dei Rappresentanti del Popolo e informativa al Presidente della Corte Costituzionale”. Secondo l'analisi dell'ISPI – Istituto Italiano per gli Studi Internazionali, questo episodio rappresenta la più grande sfida per il processo democratico tunisino, dall'entrata in vigore della nuova costituzione nel 2014. Infatti, la UN sta affrontando una grave crisi economica e sanitaria, con il sistema sanitario al collasso e la campagna di vaccinazione che procede a rilento. Vedi, CIA, World Factbook: UN, ultimo aggiornamento 18.01.2022, disponibile al link: https://www.cia.gov/the- world-factbook/countries/tunisia/#government (accesso 28.01.2022); ISPI, UN: Democracy Under Pressure, 27.07.2021, disponibile al link: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/tunisia-democracy- under-pressure-31263 (accesso 28.01.2022). Con un discorso alla tv di stato tramesso il 13 dicembre 2021, Il presidente KA AI ha annunciato un referendum per una nuova Costituzione entro giugno ed elezioni legislative a dicembre 2022. AI ha annunciato una tabella di marcia per riportare il paese alla regola democratica entro la fine del prossimo anno. Se approvata, la nuova costituzione sostituirà quella entrata in vigore nel 2014, dopo la rivoluzione che aveva portato alla destituzione del presidente dopo 23 anni al potere. Vedi, ISPI, Una road map per la Per_4 UN, 15.12.2021, disponibile al link: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/una-road-map-la-tunisia- 32675 (accesso 28.01.2022). 2 La popolazione tunisina è, a luglio 2021, pari a circa 11.811.335 persone secondo le stime della CIA. Essa è costituita principalmente da arabi (98%). Gli europei sono circa l'1%. La lingua ufficiale è l'arabo, mentre il francese è parlato da circa due terzi della popolazione. Vedi, CIA, World Factbook: UN, cit. La costituzione dichiara che l'Islam è la religione del paese, ma la costituzione dichiara anche che il paese è uno "stato civile". La costituzione designa il governo come "guardiano della religione" e richiede che il presidente sia musulmano. Garantisce la libertà di credo, di coscienza e di esercizio delle pratiche religiose. La costituzione afferma anche che le moschee e le case di culto devono essere libere da partigianerie. Obbliga lo Stato a diffondere i valori della moderazione e della tolleranza, a proteggere i luoghi sacri e a prevenire il takfir (accuse musulmane di apostasia contro altri musulmani). La maggior parte della popolazione è di fede musulmana (99%), mentre le altre religioni (cristiani, ebrei, musulmani sciiti e baha'i) sono praticate da meno dell'1% delle persone. Vedi, USDOS, 2020 Report on International Religious Freedom: UN, 12.05.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2051724.html (accesso 28.01.2022).
Secondo quanto riporta il Dipartimento di Stato americano la legge prevede una magistratura indipendente e il governo ha generalmente rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura. La legge prevede il diritto a un processo equo e pubblico, e una magistratura indipendente ha generalmente fatto rispettare questo diritto, anche se gli imputati si sono lamentati del fatto che le autorità non hanno costantemente seguito la legge sulle procedure processuali. Freedom House riporta che mentre la costituzione richiede una magistratura solida e indipendente, la riforma giudiziaria è proceduta lentamente dalla rivoluzione del 2011, con numerosi giudici dell'era di rimasti in panchina e i governi che si sono succeduti che hanno regolarmente tentato di Per_4 manipolare i tribunali. La legislazione adottata nel 2016 ha istituito il Consiglio giudiziario supremo, un organismo incaricato di garantire l'indipendenza della magistratura e di nominare i giudici della Corte costituzionale. I membri del Consiglio sono stati eletti nel 2016 da migliaia di professionisti legali. Tuttavia, la Corte costituzionale, che dovrebbe valutare la costituzionalità di decreti e leggi, non è stata istituita per via legislativa, né i suoi membri sono stati formalmente nominati, a fine anno. Inoltre, con riferimento all'equo processo, evidenza che lo stato di emergenza in vigore dal 2015 e rinnovato fino alla fine del 2020 dà alla polizia ampia licenza di arrestare e detenere persone con accuse legate alla sicurezza o al terrorismo, e gli arresti arbitrari hanno continuato a verificarsi durante l'anno. I civili sono ancora processati nei tribunali militari, in particolare per le accuse di diffamazione dell'esercito. Vedi, USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: UN, 30.03.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2048161.html (accesso 28.01.2022); Freedom House, Freedom in the World 2021 – UN, 03.03.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2046543.html (accesso 28.01.2022).
denuncia che le autorità tunisine perseguono i cittadini in tribunali militari e civili e li Controparte_2 imprigionano per aver criticato pubblicamente il presidente KA AI e altri funzionari. Usando le leggi repressive promulgate prima della rivoluzione tunisina, i procuratori perseguono coloro che criticano AI e che etichettano come "golpe" la sua presa di poteri eccezionali a partire dal 25 luglio 2021. Vedi, HRW, UN: Courts Ramp up Speech Prosecutions, 23.12.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2065789.html (accesso 28.01.2022).
Un recente rapporto di - relativo in particolare a maltrattamenti effettuati in operazioni Controparte_3 antiterrorismo o con misure di emergenza - afferma che le torture e i maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine sono ancora ampiamente diffusi. Le accuse di tortura e maltrattamenti sono segnalati più spesso durante l'arresto e la detenzione preventiva per reati di terrorismo, nonché nei casi ordinari di criminalità o di droga. Nel luglio 2015, il parlamento tunisino ha adottato una nuova legge che conferisce agli agenti di sicurezza ampi poteri di controllo e sorveglianza, ed estende il periodo in cui un sospetto di terrorismo può essere tenuto in isolamento per essere interrogato, aumentando il rischio di tortura e altri maltrattamenti. La legge impone anche la pena di morte per stupro e per atti terroristici che portano alla morte, consente ai tribunali di condurre udienze chiuse e di nascondere l'identità dei testimoni, compromettendo così i diritti degli imputati a un giusto processo. Secondo Freedom House le forze di polizia continuano a essere oggetto di denunce per abusi commessi dagli agenti, nei confronti di civili e detenuti, i sindacati di polizia hanno resistito agli sforzi di riforma volti ad affrontare il problema. Nel 2020 sono continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza e tortura da parte di agenti di sicurezza. Il rapporto di USDOS relativo al 2020 riferisce che, a differenza del 2019, nel corso dell'anno non ci sono state segnalazioni di decessi in custodia delle forze di sicurezza, ma continuano tuttavia a esserci segnalazioni di maltrattamenti da parte delle forze di polizia. Vedi, AI – 'We want an end to the fear': Abuses under UN's state of emergency [MDE Controparte_3 30/4911/2017], 13 February 2017, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/1393953/1226_1486989638_mde3049112017english.pdf (accesso 28.01.2022); Freedom House, Freedom in the World 2021 – UN, cit.; USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: UN, cit. 3 motivazioni sottese all'espatrio, attengono essenzialmente a problematiche di natura economica e privata, quest'ultima al più riconducibile a dissidi tra privati e quindi ascrivibile alla giustizia statuale, alla quale avrebbe potuto rivolgere per risolvere la sua situazione familiare. Gli accadimenti centrali del vissuto non sono dunque sussumibili a specifici contesti sociopolitico e culturali sussistenti in UN e che, laddove riscontrati nel caso in esame, sarebbe stato doveroso attenzionare perché, superato il vaglio di credibilità, idonei ad integrare i presupposti oggettivi e soggettivi integranti le forme di protezione maggiori.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla
Per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, le fonti riferiscono che al 28.01.2022 il totale dei casi registrati è pari a 876,245 e il numero totale registrato dei morti a causa dell'infezione da Covid-19 sono 26,096, mentre risulta aver completato il ciclo vaccinale solo lo 53.11% degli abitanti. Vedi, Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center: UN, disponibile al link: https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia (accesso 28.01.2022).
L'INFORM COVID-19 Risk Index è un adattamento sperimentale dell'INFORM Epidemic Risk Index e mira a identificare: "i paesi a rischio per gli impatti sanitari e umanitari di COVID-19 che potrebbero sopraffare l'attuale capacità di risposta nazionale, e quindi portare alla necessità di ulteriore assistenza internazionale". La UN è classificata, al 27.01.2022, come alto e pari a 3,7 (considerato alto su una scala da 0 a 10). Vedi, European Commission, INFORM Covid-19 Warning (beta version), ultimo aggiornamento 27.01.2022, disponibile al link: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Covid-19/INFORM-Covid-19- Warning-beta-version/moduleId/1807/countryCode/TN/controller/Default/action/CountryDetails (accesso 28.01.2022).
Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale con l'avvicinarsi del 2020, la profondità dell'impatto della pandemia sull'economia tunisina è diventata più evidente. La UN ha sperimentato un declino più netto nella crescita economica rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei regionali, essendo entrata in questa crisi con una crescita lenta e livelli di debito crescenti. La crescita del PIL si è contratta dell'8,8% nel 2020. La disoccupazione è passata dal 15% prima della pandemia al 17,8% alla fine del primo trimestre del 2021. Inoltre, continua a colpire soprattutto le donne (24,9%) e i giovani dai 15 ai 24 anni (40,8%). La povertà e la vulnerabilità dovrebbero crescere e invertire una tendenza osservata nella riduzione della povertà negli ultimi anni. Nel 2020, la povertà estrema - misurata utilizzando la linea di povertà internazionale di vivere con 1,90 dollari al giorno - rimarrà ancora al di sotto dell'1% in UN;
tuttavia, la povertà misurata entro la fascia dei 3,20 dollari al giorno è stata stimata in aumento dal 2,9% al 3,7%. Inoltre, anche la percentuale di popolazione descritta come "vulnerabile" alla povertà dovrebbe essere aumentata. Usando una soglia di 5,50 dollari al giorno per persona, il numero di poveri e di vulnerabili insieme dovrebbe essere aumentato dal 16,7% al 20,1% della popolazione totale del paese di circa 11,7 milioni (Banca Mondiale 2021, 2019). Vedi, World Bank, The World Bank in UN, ultimo aggiornamento 21.06.2021, disponibile al link: https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview#1 (accesso 28.01.2022). 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
4 verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme sulla credibilità del cittadino straniero, che si basa su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, la non ha svolto alcun accertamento sull'attendibilità delle CP_1 dichiarazioni rese dal richiedente, perché ritenute infondate rispetto all'istanza avanzata. Il Tribunale, al fine di approfondire il vissuto che lo ha condotto all'espatrio, nonché vagliare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente sul territorio nazionale, ha deciso di fissare l'udienza del 22.01.2025 per l'audizione dello stesso ma questi non è comparso. Ciò premesso, rileggendo le dichiarazioni rilasciate dal richiedente in sede amministrativa, alla luce della summenzionata disciplina sulla valutazione della credibilità, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse dalla Commissione tenuto conto che, pur volendo accettare il vissuto personale sotteso all'espatrio, pervenire a tale conclusione appare superfluo perché, come già rilevato nel precedente paragrafo e in assenza di elementi in senso contrario, questo attiene ad una vicenda privata e, dunque, carente di quegli elementi di “persecuzione” o “danno grave”, così come declinati dalla normativa di riferimento ed in presenza dei quali, al contrario, sarebbe stato determinante, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, giungere ad un esito positivo sull'attendibilità dei motivi per i quali ha deciso di lasciare la UN e non vuole farvi rientro. In definitiva gli elementi del narrato sopra esaminati anche se valutati alla stregua delle regole di giudizio di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 251/07 portano il Collegio a far propria la considerazione espressa dalla e posta alla base del provvedimento Controparte_1 negativo reso in sede amministrativa e a concludere nel senso dell'irrilevanza del narrato, a prescindere dalla sua credibilità, ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle Commissioni Territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la titolarità di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
5 straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo sia i presupposti necessari per la sussistenza di una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine appare rilevare la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche, posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla situazione individuale dello stesso5 . Nel procedimento in oggetto, infatti, il ricorrente non ha fornito elementi concreti ed attendibili da cui desumere la sussistenza di atti configurabili alla stregua di “persecuzione grave” o “danno grave” come delineati dalla normativa. In effetti, da un lato l'assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori, dall'altro lato va anche rilevato che nel Paese di provenienza, come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2) consultate, sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di tutelare il ricorrente dai timori rappresentati. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), configurandosi quale ipotesi in cui il richiedente può spostarsi in un'altra parte del Paese, nella quale non sussisterebbero più quelle situazioni di timore e pericolo poste alla base della sua istanza.
4.2 Protezione speciale Prima di affrontare il contenuto e gli effetti sulla protezione speciale dell'art. 7, DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, è utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie»), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Infine, il DL 130/2020 ha anche reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della (art. 19, comma 1.2, D. Controparte_1
Lgs. 286/98). Con l'art. 7 del DL 20/23 il legislatore intervenendo nuovamente sulla protezione c.d. speciale ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
7 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Per effetto dei citati interventi, attualmente la protezione speciale sembrerebbe riconoscibile solo all'interno della procedura di protezione internazionale e solo rispetto ai tre ambiti riferibili ai rischi persecutori (comma 1) o di tortura o di trattamenti inumani o degradanti oppure in riferimento agli obblighi internazionali o nazionali dello Stato (comma 1.1 prima parte). In merito alla riconoscibilità della protezione speciale nel solo ambito della procedura della protezione internazionale va precisato che l'abrogazione del comma 1.2 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98, operata dalla legge di conversione 50/2023 nella parte in cui disponeva che «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della Controparte_1 protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale», non elimina la possibilità per la persona straniera di essere protetta dall'allontanamento chiedendo l'accertamento della propria condizione al di fuori del sistema asilo, perché non può essere il percorso amministrativo a condizionare l'accertamento di un diritto fondamentale tuttora indicato quale presupposto di un preciso divieto di espulsione o di respingimento, né può essere circoscritto in una sola procedura (quella dell'asilo), retta da differenti regole e presupposti, i quali non coincidono necessariamente con la condizione generale di inespellibilità. La protezione internazionale, di derivazione europea, afferisce ad una condizione giuridica che sottende rischi persecutori ben precisi (ex art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati) o rischi di danno grave altrettanto precisi (art. 14, D. Lgs. 251/2007) i quali non solo non comprendono tutti i divieti di espulsione o respingimento indicati nell'art. 19, D. Lgs. 286/98, ma vanno accertati partendo dalla valutazione della credibilità della vicenda personale del/della richiedente asilo che deve rispondere ai parametri legali, soggettivo e oggettivi, descritti nella normativa (art. 3, D. Lgs. 251/2007 e artt. 8, comma 3 e 27, comma 1, D. Lgs. 25/2008) per verificare se sia riconoscibile una della due forme di protezione internazionale. La protezione speciale, invece, ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il “solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» e che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella internazionale. Si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale, poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. In tal senso, infatti, l'art. 19 TUI è titolato «Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili» e, insieme con altre disposizioni contenute nel medesimo TU
8 (art. 5, commi 5 e 6, artt. 18, 18 – bis e 22, comma 12 – quater, art. 31, co. 3), rappresenta una deroga alle regole ordinarie che presidiano la condizione giuridica della persona straniera, riconoscendole il diritto a non essere allontanata dal territorio nazionale, né respinta prima del suo ingresso, in presenza di una serie ampia e non tassativa di situazioni che rispondono a vari e diversificati imperativi costituzionali e internazionali dello Stato. Il primo ambito di deroga riguarda i rischi persecutori (comma 1) che non coincidono strettamente con i fattori di protezione delineati nell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati (razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), giacché li integra con quelli relativi al sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, condizioni personali o sociali. Se alcuni di essi possono essere fatti rientrare, in via interpretativa e applicativa, nel “gruppo sociale” protetto dalla Convenzione di Ginevra, così non è per i rischi connessi alla condizione personale o sociale che afferisce alla singola persona, non necessariamente condivisa con altri al punto da costituire un gruppo sociale (i cui requisiti sono essenzialmente possedere una caratteristica innata o una storia comune con altri) e che trova il suo riferimento negli artt. 2 e 3 Costituzione, oltre che nel suo art. 10, co.
3. Già sotto questo profilo non vi è piena coincidenza tra i presupposti per il rifugio politico e quelli delineati dall'art. 19, co. 1, TUI. Il secondo ambito di applicazione della disposizione in esame riguarda i rischi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti (comma 1.1 prima parte) i quali sono già presupposti per l'accertamento del rischio di danno grave e irreparabile per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/2007 e, pertanto, non possono ritenersi una mera duplicazione dei presupposti per la tutela sussidiaria internazionale. Sia il comma 1 che il comma 1.1, primo periodo, non sono infatti perfettamente sovrapponibili all'istituto della protezione internazionale e nella prassi vengono in rilievo quando non sia possibile il riconoscimento della stessa per la presenza delle cause ostative di cui agli artt. 10, 12 e 16, D. Lgs. 251/2007 (c.d. cause di esclusione). Di conseguenza, se la protezione speciale può senz'altro integrare la disciplina della protezione internazionale, non è argomento di per sé sufficiente per escludere che l'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI possa far parte di una domanda autonoma poiché è la sua collocazione nel sistema regolatorio generale della condizione giuridica della persona straniera che ne consente l'applicazione a chiunque versi in una delle fattispecie ivi indicate, come avviene per i successivi commi 1 – bis e 2 della medesima norma generale. In definitiva, quindi, l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). L'autonomia dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 rispetto alla protezione internazionale è ancora più chiara guardando al terzo ambito contenuto nella disposizione, cioè il divieto di espulsione o respingimento per rischio di violazione di obblighi costituzionali e
9 internazionali di cui all'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98; norma, quest'ultima che, ripristinata sia pur parzialmente in via autonoma dal DL 130/2020 dopo l'abrogazione operata dal DL 113/2018 e inserita anche nell'art. 19 TUI, è sopravvissuta alla recente riforma legislativa. Va osservato che l'art. 5, co. 6, TUI è collocato in due parti del Testo Unico (quella dell'art. 5 che disciplina ordinariamente il permesso di soggiorno e quella dell'art. 19 contenente i divieti di espulsione e respingimento) a significarne la natura fondamentale e inderogabile in entrambe i contesti, a fronte della quale lo Stato non può limitarsi ad astenersi dal disporre l'allontanamento della persona dal territorio nazionale, ma è tenuto a rilasciare un titolo di soggiorno. L'inserimento dell'art. 5, co. 6 anche all'interno dell'art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98 non è mera duplicazione di un medesimo dispositivo giuridico, ma rafforzamento o esplicitazione dell'obbligo positivo dello Stato di rilasciare un permesso di soggiorno a colui/colei che versi in una delle ampie fattispecie corrispondenti al dispositivo normativo. In buona sostanza, quindi, l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, tanto quanto per i commi 1 – bis e 2 TUI, si traduce espressamente in obbligo positivo mediante l'art. 5, co. 6 che impedisce il rifiuto di un permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano imponendone il rilascio. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». Se, pertanto, la protezione speciale/umanitaria fa parte del complessivo diritto d'asilo di derivazione in parte unionale e in parte nazionale, è proprio l'unitarietà del sistema che non permette di escludere il riconoscimento di un diritto fondamentale che fa parte del medesimo dispositivo costituzionale individuando un unico percorso procedurale di accertamento (quello della protezione internazionale) e dunque la lacuna regolamentare va riempita applicando analogicamente la medesima qualificazione di richiedente asilo per la persona straniera che chieda autonomamente e direttamente il riconoscimento della protezione in applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, D. Lgs. 286/98, cioè senza passare obbligatoriamente dalla procedura di protezione internazionale. Sul punto è importante quanto di recente affermato dalla Cassazione (n. 8400/2023) proprio con riguardo alla natura dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98: “Con la reintroduzione, nell'art. 5, co. 6, TUI della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, il DL 130/2020 ha rinforzato l'attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 Cost, comma 3; posto che gli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. . 130 del 2020; vale a dire che il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”.
10 Alle medesime conclusioni si perviene anche nel caso in cui si ritenga che l'art. 19, commi 1 e 1.1, D. Lgs. 286/98 sia oggi applicabile nel contesto della protezione internazionale. In detta prospettiva, infatti, rimane comunque la valenza giuridica autonoma dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 che impone allo Stato di rilasciare un permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali ed è incontestabile che non siano racchiudibili in un numero tassativo, ma soggetti all'evoluzione del catalogo dei diritti umani e all'azione interpretativa di essi;
tra i tanti possono elencarsi: il diritto ad una vita dignitosa e non discriminatoria (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato ampiamente dall'art. 10, co. 3, Cost. che comprende tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale, i diritti della Convenzione europea dei diritti, i diritti della Convenzione Onu contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti solo per citare i principali. Trattasi di obblighi gravanti sullo Stato italiano in forza dell'art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione e, a ben vedere, alcuni dei quali sono esplicitati anche nell'art. 19, co. 1 (rischi persecutori per i vari fattori indicati) e 1.1, prima parte (rischio tortura o trattamenti inumani e degradanti), indubbiamente tutti ricompresi nell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Questo significa che, per effetto della riforma dell'art. 19 TUI operata dal DL. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6 torna a riespandersi in tutta la sua portata originaria, divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) in riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98 e l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale, da attuarsi mediante il rilascio di un permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98, esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile, sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convenzione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia (che ha ratificato la Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955) e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2 D. Lgs. 286/98 e, pertanto, è dovere dello Stato garantirlo concretamente. La questione che può porsi a seguito del DL. 20/2023 è quella circa i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Tali criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in
11 esame;
sotto tale punto di vista un problema interpretativo più complesso potrebbe riguardati i destinatari del diritto convenzionale visto che l'elaborazione dei criteri da parte della Corte Edu ha riguardato quasi esclusivamente i “settled migrants”, ovverosia quelle persone straniere originariamente regolari che, per svariati motivi, hanno in seguito perso il diritto al soggiorno anche se tale limitazione si sta recentemente erodendo deponendo a favore di una soluzione interpretativa favorevole. Tuttavia, detti limiti di applicazione non possono, a bene vedere, valere nell'ordinamento italiano innanzitutto perché confliggerebbero con i divieti generali di espulsione di cui all'art. 19 e con l'obbligo positivo di cui all'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 che non presentano nell'ordinamento italiano nessuna condizione soggettiva di applicazione perché, come già evidenziato, rappresentano norme di chiusura della complessiva regolamentazione della condizione giuridica delle persone straniere, di per sé derogatorie alla disciplina ordinaria e dunque costituenti limite per il potere statale, confermato dall'art. 2 TUI anche in relazione all'art. 8 Cedu. In relazione all'automatismo preclusivo all'ingresso e al soggiorno di cui all'art. 4, co. 3, D. Lgs. 286/98 (dichiarato incostituzionale con sentenza n. 88/2023), richiamando sia la pronuncia n. 202/2013 che la precedente n. 172/2012, il Giudice delle leggi ha precisato che
“nel vagliare la complessiva ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni che, come nel caso oggi in esame, implicano l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, questa Corte ha affermato la necessità di
“un conveniente bilanciamento” tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte di uno straniero, e “le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 Cedu, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi” (ordinanza n. 217 del 2021 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue)”. Dunque, nella pronuncia della Corte, è stata rilevante la presenza sul territorio nazionale della persona straniera e l'integrazione mostrata attraverso il lavoro ed è chiaro l'imperativo espresso del dovere di effettuare sempre un bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali, tra i quali quello ex art. 8 Cedu;
necessità di bilanciamento che non è, però, limitata ai “già regolari” se si considera che nella sentenza n. 88/2023 il Giudice delle leggi ha ribadito i principi espressi nelle precedenti pronunce nn. 202/2013 e 172/2012 le quali si riferivano, invece, a persone prive di permesso. La ricomprensione dell'art. 8 Cedu nell'art. 19 TUI mediante l'art. 5, co. 6 impedisce che il diritto convenzionale sia destinato alle sole persone straniere con pregressa regolarità di soggiorno perché – giova ribadirlo – l'art. 19 è destinato alla generalità delle persone straniere e lo stesso vale con riguardo all'art. 5, co. 6 che, come visto, riguarda anche il rifiuto e non solo il rinnovo del titolo di soggiorno. Dunque, nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato a prescindere dalla condizione soggettiva dello straniero, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica, si aggiungeranno quelli indicati dall'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della
12 moralità o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6 e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norme direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto la condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano italiano;
tale riconoscimento, come detto, rientra nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché invariati sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciale e di tutti quei rapporti in cui si estrinseca la sua personalità alla luce della portata dell'art. 8 Cedu nella giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità citata nel presente paragrafo. Nel caso dell'odierno ricorrente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte e sulla base della documentazione in atti, si ritiene che non si possa pervenire nei suoi confronti al riconoscimento della protezione minore. In effetti, sebbene la situazione del paese di origine, dove appare conclamata una situazione di generale povertà e di difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona, avrebbe potuto indurre a considerare le ragioni che hanno determinato il ricorrente a lasciare la UN e che, avrebbero potuto consentire di valorizzare gli elementi forniti dallo stesso tesi a provare l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano per ritenere, comunque, esistente una generale condizione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio, va osservato che questi, nel corso del presente procedimento, non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento socio-culturale ed economico nel paese ospitante. A tale proposito occorre evidenziare che: a) Il richiedente non ha prodotto alcunché con riferimento alla sua condizione lavorativa né attuale né pregressa;
b) Con riferimento alla sua situazione alloggiativa ha depositato una dichiarazione di ospitalità in suo favore, sottoscritta da cittadino pakistano e relativa all'immobile sito in Via Roma 132/b, Agliana (PT); c) Dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa e dalla documentazione versata in atti, non emerge la presenza di familiari del ricorrente sul territorio nazionale;
13 d) Il richiedente non è comparso all'udienza del 22.01.2025, non potendosi verificare neppure se abbia raggiunto un'adeguata conoscenza dell'italiano; e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale È evidente che in un simile contesto processuale e probatorio non può dunque ritenersi verificata l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che il ricorrente si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine ove, sicuramente, comunanza di lingua e cultura, nonché la presenza dei suoi familiari, ne consentirebbero un agevole e rapido reinserimento sociale. Va considerato al riguardo che la disposizione di cui all'art. 8 della Direttiva 2011/95/UE in base alla quale la domanda deve essere rigettata quando, in una parte del Paese d'origine, ricorrano le seguenti condizioni:
1. Il richiedente non ha fondati motivi di ritenere di essere perseguitato
o non corre il rischio effettivo di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi;
2. Può legalmente e senza pericolo recarsi in quell'area ed esservi ammesso;
3. Si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. Pertanto, anche in base all'art. 8 CEDU sulla tutela della vita familiare del ricorrente in Italia comparata a quella vissuta prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, non è consentito esprimere un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021 da cui emerge che la situazione lavorativa, peraltro, nella specie, di significato assolutamente minimale non può di per sé sola, anche in esito alla comparazione con la situazione del paese di provenienza, essere posta a fondamento di un positivo giudizio sull'integrazione del ricorrente ) né d'altra parte il dovere di cooperazione istruttoria del giudice può estendersi alla ricerca dei riscontri di fatti che il ricorrente avrebbe potuto agevolmente provare con riferimento alla sua situazione in Italia.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, non va emessa alcuna pronuncia, in quanto, tanto nell'ipotesi di mancata costituzione del resistente risultato vittorioso CP_4 esso non ha diritto alla rifusione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis, Cass., sez. 2, sent. 19.8.11, n. 17432), quanto nel caso di eventuale costituzione, va evidenziato che la sta CP_1 in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della , con CP_1 la conseguenza che: “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass., sez. 1, sent.
2.9.04 n. 17674, conforme a sent. 2.9.05, n. 17708, in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio). Pertanto, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della CP_1 non vi è pronuncia sulle spese.
p.q.m.
14 Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: respinge il ricorso nulla per le spese dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1
riserva di provvedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02.
Il Presidente rel.
Roberto Sereni Lucarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra ( ), , rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ricorrente e Controparte_1
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 13.2.2025 ha pronunziato la seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversa ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 26.02.2024 da avverso il provvedimento del 19.12.2023 e notificato il Parte_1
12.02.2024, a mezzo del quale la Controparte_1
di ha deciso di non accogliere l'istanza avanzata per
[...] CP_1 manifesta infondatezza. Il ricorrente impugnava dunque la decisione resa in sede amministrativa chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, il riconoscimento, nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D.Lgs. n. 251/07; del diritto alla protezione speciale, ai sensi degli artt. 32, co. 3, D. Lgs. 25/08 in combinato disposto dell'art. 19 TUI, così come modificato dal DL 20/2023 e L. di conversione 50/2023. Nel corso dell'intervista personale svolta dinnanzi alla Commissione in data 18.12.2023, il ricorrente ha dichiarato di essere nato e vissuto a Sidi Mansour, provincia di Sfax (UN), di non appartenere ad alcuna etnia minoritaria, di professare la religione musulmana, di aver frequentato la scuola per due anni e di aver lavorato in patria come pescatore. Ha aggiunto che la sua famiglia, che risiede ancora nel paese di origine e con la quale è rimasto in contatto, è composta dai genitori, un fratello e due sorelle;
di essere separato e di avere un figlio che vive con la madre.
1 L'istante ha spiegato che, a causa di difficoltà economiche, non sarebbe più riuscito a pagare l'affitto della casa in cui viveva con la moglie e il figlio. Per tale motivo avrebbe fatto rientro nell'abitazione dei genitori e il rapporto con sua moglie si sarebbe incrinato. La donna avrebbe continuato a vivere con il figlio, pretendendo che il richiedente versasse loro il mantenimento. Egli però a causa della condizione di indigenza che stava attraversando non sarebbe riuscito a garantire loro quanto dovuto e, per tale ragione, in due occasioni, sarebbe stato arrestato dalle autorità e detenuto per alcuni giorni. Considerata la situazione in cui si trovava, nell'estate del 2023, avrebbe quindi deciso di espatriare. Giunto infine in Italia ha concluso che, in caso di rientro in UN, non sarebbe in grado di provvedere alla ex moglie e al figlio e quindi di rischiare la pena prevista dall'ordinamento. La non si è costituita in giudizio. CP_1
In esito all'udienza del 22.01.2025 il procedimento era riservato per la decisione.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), relativamente alla situazione del paese di origine del ricorrente. Nel caso di specie lo stesso ha dichiarato di provenire da Sidi Mansour, provincia di Sfax, UN. Esaminata dunque la situazione generale del paese di origine1, non appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti considerato che, dal narrato del richiedente emerge che le
1 Punto motivazionale – situazione generale La Repubblica di UN è una repubblica parlamentare. Le ultime elezioni parlamentari si sono tenute il 15 settembre 2019 con un ballottaggio il 13 ottobre 2019. Dall'11.10.2021 è stato è stato nominato primo ministro
Lo scorso 25 luglio 2021 il Presidente AI ha annunciato la sua decisione di Persona_1 destituire il primo ministro, sospendere il Parlamento e l'immunità parlamentare dei suoi membri, rimuovere altri funzionari di alto livello dalle loro posizioni e assumere la supervisione dell'ufficio del pubblico ministero al culmine di una crisi economica politica e istituzionale. La decisione è avvenuta a seguito delle proteste che sono dilagate in tutto il Paese contro l'attuale crisi politica e sanitaria, amplificata dall'emergenza pandemica. I tunisini sono scesi in piazza nell'anniversario della festa della Repubblica, denunciando il loro malcontento nei confronti del governo e chiedendone le dimissioni. Con l'annuncio presidenziale di settembre 2021, AI ha detto di assumere tutti i poteri esecutivi con l'assistenza di un nuovo Primo Ministro. Gli oppositori di AI, in primis il leader di hanno accusato il presidente di aver lanciato un golpe. Da Per_2 Persona_3 parte sua, AI ha detto di aver basato la sua decisione sull'articolo 80 della Costituzione tunisina, secondo il quale il presidente può "prendere tutte le misure rese necessarie dalle circostanze eccezionali", anche se solo "previa consultazione con il capo del governo e il presidente della Assemblea dei Rappresentanti del Popolo e informativa al Presidente della Corte Costituzionale”. Secondo l'analisi dell'ISPI – Istituto Italiano per gli Studi Internazionali, questo episodio rappresenta la più grande sfida per il processo democratico tunisino, dall'entrata in vigore della nuova costituzione nel 2014. Infatti, la UN sta affrontando una grave crisi economica e sanitaria, con il sistema sanitario al collasso e la campagna di vaccinazione che procede a rilento. Vedi, CIA, World Factbook: UN, ultimo aggiornamento 18.01.2022, disponibile al link: https://www.cia.gov/the- world-factbook/countries/tunisia/#government (accesso 28.01.2022); ISPI, UN: Democracy Under Pressure, 27.07.2021, disponibile al link: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/tunisia-democracy- under-pressure-31263 (accesso 28.01.2022). Con un discorso alla tv di stato tramesso il 13 dicembre 2021, Il presidente KA AI ha annunciato un referendum per una nuova Costituzione entro giugno ed elezioni legislative a dicembre 2022. AI ha annunciato una tabella di marcia per riportare il paese alla regola democratica entro la fine del prossimo anno. Se approvata, la nuova costituzione sostituirà quella entrata in vigore nel 2014, dopo la rivoluzione che aveva portato alla destituzione del presidente dopo 23 anni al potere. Vedi, ISPI, Una road map per la Per_4 UN, 15.12.2021, disponibile al link: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/una-road-map-la-tunisia- 32675 (accesso 28.01.2022). 2 La popolazione tunisina è, a luglio 2021, pari a circa 11.811.335 persone secondo le stime della CIA. Essa è costituita principalmente da arabi (98%). Gli europei sono circa l'1%. La lingua ufficiale è l'arabo, mentre il francese è parlato da circa due terzi della popolazione. Vedi, CIA, World Factbook: UN, cit. La costituzione dichiara che l'Islam è la religione del paese, ma la costituzione dichiara anche che il paese è uno "stato civile". La costituzione designa il governo come "guardiano della religione" e richiede che il presidente sia musulmano. Garantisce la libertà di credo, di coscienza e di esercizio delle pratiche religiose. La costituzione afferma anche che le moschee e le case di culto devono essere libere da partigianerie. Obbliga lo Stato a diffondere i valori della moderazione e della tolleranza, a proteggere i luoghi sacri e a prevenire il takfir (accuse musulmane di apostasia contro altri musulmani). La maggior parte della popolazione è di fede musulmana (99%), mentre le altre religioni (cristiani, ebrei, musulmani sciiti e baha'i) sono praticate da meno dell'1% delle persone. Vedi, USDOS, 2020 Report on International Religious Freedom: UN, 12.05.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2051724.html (accesso 28.01.2022).
Secondo quanto riporta il Dipartimento di Stato americano la legge prevede una magistratura indipendente e il governo ha generalmente rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura. La legge prevede il diritto a un processo equo e pubblico, e una magistratura indipendente ha generalmente fatto rispettare questo diritto, anche se gli imputati si sono lamentati del fatto che le autorità non hanno costantemente seguito la legge sulle procedure processuali. Freedom House riporta che mentre la costituzione richiede una magistratura solida e indipendente, la riforma giudiziaria è proceduta lentamente dalla rivoluzione del 2011, con numerosi giudici dell'era di rimasti in panchina e i governi che si sono succeduti che hanno regolarmente tentato di Per_4 manipolare i tribunali. La legislazione adottata nel 2016 ha istituito il Consiglio giudiziario supremo, un organismo incaricato di garantire l'indipendenza della magistratura e di nominare i giudici della Corte costituzionale. I membri del Consiglio sono stati eletti nel 2016 da migliaia di professionisti legali. Tuttavia, la Corte costituzionale, che dovrebbe valutare la costituzionalità di decreti e leggi, non è stata istituita per via legislativa, né i suoi membri sono stati formalmente nominati, a fine anno. Inoltre, con riferimento all'equo processo, evidenza che lo stato di emergenza in vigore dal 2015 e rinnovato fino alla fine del 2020 dà alla polizia ampia licenza di arrestare e detenere persone con accuse legate alla sicurezza o al terrorismo, e gli arresti arbitrari hanno continuato a verificarsi durante l'anno. I civili sono ancora processati nei tribunali militari, in particolare per le accuse di diffamazione dell'esercito. Vedi, USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: UN, 30.03.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2048161.html (accesso 28.01.2022); Freedom House, Freedom in the World 2021 – UN, 03.03.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2046543.html (accesso 28.01.2022).
denuncia che le autorità tunisine perseguono i cittadini in tribunali militari e civili e li Controparte_2 imprigionano per aver criticato pubblicamente il presidente KA AI e altri funzionari. Usando le leggi repressive promulgate prima della rivoluzione tunisina, i procuratori perseguono coloro che criticano AI e che etichettano come "golpe" la sua presa di poteri eccezionali a partire dal 25 luglio 2021. Vedi, HRW, UN: Courts Ramp up Speech Prosecutions, 23.12.2021, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/document/2065789.html (accesso 28.01.2022).
Un recente rapporto di - relativo in particolare a maltrattamenti effettuati in operazioni Controparte_3 antiterrorismo o con misure di emergenza - afferma che le torture e i maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine sono ancora ampiamente diffusi. Le accuse di tortura e maltrattamenti sono segnalati più spesso durante l'arresto e la detenzione preventiva per reati di terrorismo, nonché nei casi ordinari di criminalità o di droga. Nel luglio 2015, il parlamento tunisino ha adottato una nuova legge che conferisce agli agenti di sicurezza ampi poteri di controllo e sorveglianza, ed estende il periodo in cui un sospetto di terrorismo può essere tenuto in isolamento per essere interrogato, aumentando il rischio di tortura e altri maltrattamenti. La legge impone anche la pena di morte per stupro e per atti terroristici che portano alla morte, consente ai tribunali di condurre udienze chiuse e di nascondere l'identità dei testimoni, compromettendo così i diritti degli imputati a un giusto processo. Secondo Freedom House le forze di polizia continuano a essere oggetto di denunce per abusi commessi dagli agenti, nei confronti di civili e detenuti, i sindacati di polizia hanno resistito agli sforzi di riforma volti ad affrontare il problema. Nel 2020 sono continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza e tortura da parte di agenti di sicurezza. Il rapporto di USDOS relativo al 2020 riferisce che, a differenza del 2019, nel corso dell'anno non ci sono state segnalazioni di decessi in custodia delle forze di sicurezza, ma continuano tuttavia a esserci segnalazioni di maltrattamenti da parte delle forze di polizia. Vedi, AI – 'We want an end to the fear': Abuses under UN's state of emergency [MDE Controparte_3 30/4911/2017], 13 February 2017, disponibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/1393953/1226_1486989638_mde3049112017english.pdf (accesso 28.01.2022); Freedom House, Freedom in the World 2021 – UN, cit.; USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: UN, cit. 3 motivazioni sottese all'espatrio, attengono essenzialmente a problematiche di natura economica e privata, quest'ultima al più riconducibile a dissidi tra privati e quindi ascrivibile alla giustizia statuale, alla quale avrebbe potuto rivolgere per risolvere la sua situazione familiare. Gli accadimenti centrali del vissuto non sono dunque sussumibili a specifici contesti sociopolitico e culturali sussistenti in UN e che, laddove riscontrati nel caso in esame, sarebbe stato doveroso attenzionare perché, superato il vaglio di credibilità, idonei ad integrare i presupposti oggettivi e soggettivi integranti le forme di protezione maggiori.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla
Per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, le fonti riferiscono che al 28.01.2022 il totale dei casi registrati è pari a 876,245 e il numero totale registrato dei morti a causa dell'infezione da Covid-19 sono 26,096, mentre risulta aver completato il ciclo vaccinale solo lo 53.11% degli abitanti. Vedi, Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center: UN, disponibile al link: https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia (accesso 28.01.2022).
L'INFORM COVID-19 Risk Index è un adattamento sperimentale dell'INFORM Epidemic Risk Index e mira a identificare: "i paesi a rischio per gli impatti sanitari e umanitari di COVID-19 che potrebbero sopraffare l'attuale capacità di risposta nazionale, e quindi portare alla necessità di ulteriore assistenza internazionale". La UN è classificata, al 27.01.2022, come alto e pari a 3,7 (considerato alto su una scala da 0 a 10). Vedi, European Commission, INFORM Covid-19 Warning (beta version), ultimo aggiornamento 27.01.2022, disponibile al link: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Covid-19/INFORM-Covid-19- Warning-beta-version/moduleId/1807/countryCode/TN/controller/Default/action/CountryDetails (accesso 28.01.2022).
Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale con l'avvicinarsi del 2020, la profondità dell'impatto della pandemia sull'economia tunisina è diventata più evidente. La UN ha sperimentato un declino più netto nella crescita economica rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei regionali, essendo entrata in questa crisi con una crescita lenta e livelli di debito crescenti. La crescita del PIL si è contratta dell'8,8% nel 2020. La disoccupazione è passata dal 15% prima della pandemia al 17,8% alla fine del primo trimestre del 2021. Inoltre, continua a colpire soprattutto le donne (24,9%) e i giovani dai 15 ai 24 anni (40,8%). La povertà e la vulnerabilità dovrebbero crescere e invertire una tendenza osservata nella riduzione della povertà negli ultimi anni. Nel 2020, la povertà estrema - misurata utilizzando la linea di povertà internazionale di vivere con 1,90 dollari al giorno - rimarrà ancora al di sotto dell'1% in UN;
tuttavia, la povertà misurata entro la fascia dei 3,20 dollari al giorno è stata stimata in aumento dal 2,9% al 3,7%. Inoltre, anche la percentuale di popolazione descritta come "vulnerabile" alla povertà dovrebbe essere aumentata. Usando una soglia di 5,50 dollari al giorno per persona, il numero di poveri e di vulnerabili insieme dovrebbe essere aumentato dal 16,7% al 20,1% della popolazione totale del paese di circa 11,7 milioni (Banca Mondiale 2021, 2019). Vedi, World Bank, The World Bank in UN, ultimo aggiornamento 21.06.2021, disponibile al link: https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview#1 (accesso 28.01.2022). 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
4 verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme sulla credibilità del cittadino straniero, che si basa su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, la non ha svolto alcun accertamento sull'attendibilità delle CP_1 dichiarazioni rese dal richiedente, perché ritenute infondate rispetto all'istanza avanzata. Il Tribunale, al fine di approfondire il vissuto che lo ha condotto all'espatrio, nonché vagliare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente sul territorio nazionale, ha deciso di fissare l'udienza del 22.01.2025 per l'audizione dello stesso ma questi non è comparso. Ciò premesso, rileggendo le dichiarazioni rilasciate dal richiedente in sede amministrativa, alla luce della summenzionata disciplina sulla valutazione della credibilità, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse dalla Commissione tenuto conto che, pur volendo accettare il vissuto personale sotteso all'espatrio, pervenire a tale conclusione appare superfluo perché, come già rilevato nel precedente paragrafo e in assenza di elementi in senso contrario, questo attiene ad una vicenda privata e, dunque, carente di quegli elementi di “persecuzione” o “danno grave”, così come declinati dalla normativa di riferimento ed in presenza dei quali, al contrario, sarebbe stato determinante, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, giungere ad un esito positivo sull'attendibilità dei motivi per i quali ha deciso di lasciare la UN e non vuole farvi rientro. In definitiva gli elementi del narrato sopra esaminati anche se valutati alla stregua delle regole di giudizio di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 251/07 portano il Collegio a far propria la considerazione espressa dalla e posta alla base del provvedimento Controparte_1 negativo reso in sede amministrativa e a concludere nel senso dell'irrilevanza del narrato, a prescindere dalla sua credibilità, ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle Commissioni Territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la titolarità di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
5 straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo sia i presupposti necessari per la sussistenza di una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine appare rilevare la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche, posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla situazione individuale dello stesso5 . Nel procedimento in oggetto, infatti, il ricorrente non ha fornito elementi concreti ed attendibili da cui desumere la sussistenza di atti configurabili alla stregua di “persecuzione grave” o “danno grave” come delineati dalla normativa. In effetti, da un lato l'assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori, dall'altro lato va anche rilevato che nel Paese di provenienza, come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2) consultate, sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di tutelare il ricorrente dai timori rappresentati. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), configurandosi quale ipotesi in cui il richiedente può spostarsi in un'altra parte del Paese, nella quale non sussisterebbero più quelle situazioni di timore e pericolo poste alla base della sua istanza.
4.2 Protezione speciale Prima di affrontare il contenuto e gli effetti sulla protezione speciale dell'art. 7, DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, è utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie»), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Infine, il DL 130/2020 ha anche reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della (art. 19, comma 1.2, D. Controparte_1
Lgs. 286/98). Con l'art. 7 del DL 20/23 il legislatore intervenendo nuovamente sulla protezione c.d. speciale ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
7 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Per effetto dei citati interventi, attualmente la protezione speciale sembrerebbe riconoscibile solo all'interno della procedura di protezione internazionale e solo rispetto ai tre ambiti riferibili ai rischi persecutori (comma 1) o di tortura o di trattamenti inumani o degradanti oppure in riferimento agli obblighi internazionali o nazionali dello Stato (comma 1.1 prima parte). In merito alla riconoscibilità della protezione speciale nel solo ambito della procedura della protezione internazionale va precisato che l'abrogazione del comma 1.2 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98, operata dalla legge di conversione 50/2023 nella parte in cui disponeva che «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della Controparte_1 protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale», non elimina la possibilità per la persona straniera di essere protetta dall'allontanamento chiedendo l'accertamento della propria condizione al di fuori del sistema asilo, perché non può essere il percorso amministrativo a condizionare l'accertamento di un diritto fondamentale tuttora indicato quale presupposto di un preciso divieto di espulsione o di respingimento, né può essere circoscritto in una sola procedura (quella dell'asilo), retta da differenti regole e presupposti, i quali non coincidono necessariamente con la condizione generale di inespellibilità. La protezione internazionale, di derivazione europea, afferisce ad una condizione giuridica che sottende rischi persecutori ben precisi (ex art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati) o rischi di danno grave altrettanto precisi (art. 14, D. Lgs. 251/2007) i quali non solo non comprendono tutti i divieti di espulsione o respingimento indicati nell'art. 19, D. Lgs. 286/98, ma vanno accertati partendo dalla valutazione della credibilità della vicenda personale del/della richiedente asilo che deve rispondere ai parametri legali, soggettivo e oggettivi, descritti nella normativa (art. 3, D. Lgs. 251/2007 e artt. 8, comma 3 e 27, comma 1, D. Lgs. 25/2008) per verificare se sia riconoscibile una della due forme di protezione internazionale. La protezione speciale, invece, ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il “solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» e che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella internazionale. Si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale, poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. In tal senso, infatti, l'art. 19 TUI è titolato «Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili» e, insieme con altre disposizioni contenute nel medesimo TU
8 (art. 5, commi 5 e 6, artt. 18, 18 – bis e 22, comma 12 – quater, art. 31, co. 3), rappresenta una deroga alle regole ordinarie che presidiano la condizione giuridica della persona straniera, riconoscendole il diritto a non essere allontanata dal territorio nazionale, né respinta prima del suo ingresso, in presenza di una serie ampia e non tassativa di situazioni che rispondono a vari e diversificati imperativi costituzionali e internazionali dello Stato. Il primo ambito di deroga riguarda i rischi persecutori (comma 1) che non coincidono strettamente con i fattori di protezione delineati nell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati (razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), giacché li integra con quelli relativi al sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, condizioni personali o sociali. Se alcuni di essi possono essere fatti rientrare, in via interpretativa e applicativa, nel “gruppo sociale” protetto dalla Convenzione di Ginevra, così non è per i rischi connessi alla condizione personale o sociale che afferisce alla singola persona, non necessariamente condivisa con altri al punto da costituire un gruppo sociale (i cui requisiti sono essenzialmente possedere una caratteristica innata o una storia comune con altri) e che trova il suo riferimento negli artt. 2 e 3 Costituzione, oltre che nel suo art. 10, co.
3. Già sotto questo profilo non vi è piena coincidenza tra i presupposti per il rifugio politico e quelli delineati dall'art. 19, co. 1, TUI. Il secondo ambito di applicazione della disposizione in esame riguarda i rischi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti (comma 1.1 prima parte) i quali sono già presupposti per l'accertamento del rischio di danno grave e irreparabile per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/2007 e, pertanto, non possono ritenersi una mera duplicazione dei presupposti per la tutela sussidiaria internazionale. Sia il comma 1 che il comma 1.1, primo periodo, non sono infatti perfettamente sovrapponibili all'istituto della protezione internazionale e nella prassi vengono in rilievo quando non sia possibile il riconoscimento della stessa per la presenza delle cause ostative di cui agli artt. 10, 12 e 16, D. Lgs. 251/2007 (c.d. cause di esclusione). Di conseguenza, se la protezione speciale può senz'altro integrare la disciplina della protezione internazionale, non è argomento di per sé sufficiente per escludere che l'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI possa far parte di una domanda autonoma poiché è la sua collocazione nel sistema regolatorio generale della condizione giuridica della persona straniera che ne consente l'applicazione a chiunque versi in una delle fattispecie ivi indicate, come avviene per i successivi commi 1 – bis e 2 della medesima norma generale. In definitiva, quindi, l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). L'autonomia dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 rispetto alla protezione internazionale è ancora più chiara guardando al terzo ambito contenuto nella disposizione, cioè il divieto di espulsione o respingimento per rischio di violazione di obblighi costituzionali e
9 internazionali di cui all'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98; norma, quest'ultima che, ripristinata sia pur parzialmente in via autonoma dal DL 130/2020 dopo l'abrogazione operata dal DL 113/2018 e inserita anche nell'art. 19 TUI, è sopravvissuta alla recente riforma legislativa. Va osservato che l'art. 5, co. 6, TUI è collocato in due parti del Testo Unico (quella dell'art. 5 che disciplina ordinariamente il permesso di soggiorno e quella dell'art. 19 contenente i divieti di espulsione e respingimento) a significarne la natura fondamentale e inderogabile in entrambe i contesti, a fronte della quale lo Stato non può limitarsi ad astenersi dal disporre l'allontanamento della persona dal territorio nazionale, ma è tenuto a rilasciare un titolo di soggiorno. L'inserimento dell'art. 5, co. 6 anche all'interno dell'art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98 non è mera duplicazione di un medesimo dispositivo giuridico, ma rafforzamento o esplicitazione dell'obbligo positivo dello Stato di rilasciare un permesso di soggiorno a colui/colei che versi in una delle ampie fattispecie corrispondenti al dispositivo normativo. In buona sostanza, quindi, l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, tanto quanto per i commi 1 – bis e 2 TUI, si traduce espressamente in obbligo positivo mediante l'art. 5, co. 6 che impedisce il rifiuto di un permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano imponendone il rilascio. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». Se, pertanto, la protezione speciale/umanitaria fa parte del complessivo diritto d'asilo di derivazione in parte unionale e in parte nazionale, è proprio l'unitarietà del sistema che non permette di escludere il riconoscimento di un diritto fondamentale che fa parte del medesimo dispositivo costituzionale individuando un unico percorso procedurale di accertamento (quello della protezione internazionale) e dunque la lacuna regolamentare va riempita applicando analogicamente la medesima qualificazione di richiedente asilo per la persona straniera che chieda autonomamente e direttamente il riconoscimento della protezione in applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, D. Lgs. 286/98, cioè senza passare obbligatoriamente dalla procedura di protezione internazionale. Sul punto è importante quanto di recente affermato dalla Cassazione (n. 8400/2023) proprio con riguardo alla natura dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98: “Con la reintroduzione, nell'art. 5, co. 6, TUI della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, il DL 130/2020 ha rinforzato l'attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 Cost, comma 3; posto che gli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. . 130 del 2020; vale a dire che il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”.
10 Alle medesime conclusioni si perviene anche nel caso in cui si ritenga che l'art. 19, commi 1 e 1.1, D. Lgs. 286/98 sia oggi applicabile nel contesto della protezione internazionale. In detta prospettiva, infatti, rimane comunque la valenza giuridica autonoma dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 che impone allo Stato di rilasciare un permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali ed è incontestabile che non siano racchiudibili in un numero tassativo, ma soggetti all'evoluzione del catalogo dei diritti umani e all'azione interpretativa di essi;
tra i tanti possono elencarsi: il diritto ad una vita dignitosa e non discriminatoria (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato ampiamente dall'art. 10, co. 3, Cost. che comprende tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale, i diritti della Convenzione europea dei diritti, i diritti della Convenzione Onu contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti solo per citare i principali. Trattasi di obblighi gravanti sullo Stato italiano in forza dell'art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione e, a ben vedere, alcuni dei quali sono esplicitati anche nell'art. 19, co. 1 (rischi persecutori per i vari fattori indicati) e 1.1, prima parte (rischio tortura o trattamenti inumani e degradanti), indubbiamente tutti ricompresi nell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Questo significa che, per effetto della riforma dell'art. 19 TUI operata dal DL. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6 torna a riespandersi in tutta la sua portata originaria, divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) in riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98 e l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale, da attuarsi mediante il rilascio di un permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98, esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile, sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convenzione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia (che ha ratificato la Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955) e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2 D. Lgs. 286/98 e, pertanto, è dovere dello Stato garantirlo concretamente. La questione che può porsi a seguito del DL. 20/2023 è quella circa i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Tali criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in
11 esame;
sotto tale punto di vista un problema interpretativo più complesso potrebbe riguardati i destinatari del diritto convenzionale visto che l'elaborazione dei criteri da parte della Corte Edu ha riguardato quasi esclusivamente i “settled migrants”, ovverosia quelle persone straniere originariamente regolari che, per svariati motivi, hanno in seguito perso il diritto al soggiorno anche se tale limitazione si sta recentemente erodendo deponendo a favore di una soluzione interpretativa favorevole. Tuttavia, detti limiti di applicazione non possono, a bene vedere, valere nell'ordinamento italiano innanzitutto perché confliggerebbero con i divieti generali di espulsione di cui all'art. 19 e con l'obbligo positivo di cui all'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 che non presentano nell'ordinamento italiano nessuna condizione soggettiva di applicazione perché, come già evidenziato, rappresentano norme di chiusura della complessiva regolamentazione della condizione giuridica delle persone straniere, di per sé derogatorie alla disciplina ordinaria e dunque costituenti limite per il potere statale, confermato dall'art. 2 TUI anche in relazione all'art. 8 Cedu. In relazione all'automatismo preclusivo all'ingresso e al soggiorno di cui all'art. 4, co. 3, D. Lgs. 286/98 (dichiarato incostituzionale con sentenza n. 88/2023), richiamando sia la pronuncia n. 202/2013 che la precedente n. 172/2012, il Giudice delle leggi ha precisato che
“nel vagliare la complessiva ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni che, come nel caso oggi in esame, implicano l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, questa Corte ha affermato la necessità di
“un conveniente bilanciamento” tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte di uno straniero, e “le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 Cedu, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi” (ordinanza n. 217 del 2021 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue)”. Dunque, nella pronuncia della Corte, è stata rilevante la presenza sul territorio nazionale della persona straniera e l'integrazione mostrata attraverso il lavoro ed è chiaro l'imperativo espresso del dovere di effettuare sempre un bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali, tra i quali quello ex art. 8 Cedu;
necessità di bilanciamento che non è, però, limitata ai “già regolari” se si considera che nella sentenza n. 88/2023 il Giudice delle leggi ha ribadito i principi espressi nelle precedenti pronunce nn. 202/2013 e 172/2012 le quali si riferivano, invece, a persone prive di permesso. La ricomprensione dell'art. 8 Cedu nell'art. 19 TUI mediante l'art. 5, co. 6 impedisce che il diritto convenzionale sia destinato alle sole persone straniere con pregressa regolarità di soggiorno perché – giova ribadirlo – l'art. 19 è destinato alla generalità delle persone straniere e lo stesso vale con riguardo all'art. 5, co. 6 che, come visto, riguarda anche il rifiuto e non solo il rinnovo del titolo di soggiorno. Dunque, nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato a prescindere dalla condizione soggettiva dello straniero, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica, si aggiungeranno quelli indicati dall'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della
12 moralità o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6 e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norme direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto la condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano italiano;
tale riconoscimento, come detto, rientra nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché invariati sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciale e di tutti quei rapporti in cui si estrinseca la sua personalità alla luce della portata dell'art. 8 Cedu nella giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità citata nel presente paragrafo. Nel caso dell'odierno ricorrente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte e sulla base della documentazione in atti, si ritiene che non si possa pervenire nei suoi confronti al riconoscimento della protezione minore. In effetti, sebbene la situazione del paese di origine, dove appare conclamata una situazione di generale povertà e di difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona, avrebbe potuto indurre a considerare le ragioni che hanno determinato il ricorrente a lasciare la UN e che, avrebbero potuto consentire di valorizzare gli elementi forniti dallo stesso tesi a provare l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano per ritenere, comunque, esistente una generale condizione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio, va osservato che questi, nel corso del presente procedimento, non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento socio-culturale ed economico nel paese ospitante. A tale proposito occorre evidenziare che: a) Il richiedente non ha prodotto alcunché con riferimento alla sua condizione lavorativa né attuale né pregressa;
b) Con riferimento alla sua situazione alloggiativa ha depositato una dichiarazione di ospitalità in suo favore, sottoscritta da cittadino pakistano e relativa all'immobile sito in Via Roma 132/b, Agliana (PT); c) Dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa e dalla documentazione versata in atti, non emerge la presenza di familiari del ricorrente sul territorio nazionale;
13 d) Il richiedente non è comparso all'udienza del 22.01.2025, non potendosi verificare neppure se abbia raggiunto un'adeguata conoscenza dell'italiano; e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale È evidente che in un simile contesto processuale e probatorio non può dunque ritenersi verificata l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che il ricorrente si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine ove, sicuramente, comunanza di lingua e cultura, nonché la presenza dei suoi familiari, ne consentirebbero un agevole e rapido reinserimento sociale. Va considerato al riguardo che la disposizione di cui all'art. 8 della Direttiva 2011/95/UE in base alla quale la domanda deve essere rigettata quando, in una parte del Paese d'origine, ricorrano le seguenti condizioni:
1. Il richiedente non ha fondati motivi di ritenere di essere perseguitato
o non corre il rischio effettivo di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi;
2. Può legalmente e senza pericolo recarsi in quell'area ed esservi ammesso;
3. Si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. Pertanto, anche in base all'art. 8 CEDU sulla tutela della vita familiare del ricorrente in Italia comparata a quella vissuta prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, non è consentito esprimere un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021 da cui emerge che la situazione lavorativa, peraltro, nella specie, di significato assolutamente minimale non può di per sé sola, anche in esito alla comparazione con la situazione del paese di provenienza, essere posta a fondamento di un positivo giudizio sull'integrazione del ricorrente ) né d'altra parte il dovere di cooperazione istruttoria del giudice può estendersi alla ricerca dei riscontri di fatti che il ricorrente avrebbe potuto agevolmente provare con riferimento alla sua situazione in Italia.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, non va emessa alcuna pronuncia, in quanto, tanto nell'ipotesi di mancata costituzione del resistente risultato vittorioso CP_4 esso non ha diritto alla rifusione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis, Cass., sez. 2, sent. 19.8.11, n. 17432), quanto nel caso di eventuale costituzione, va evidenziato che la sta CP_1 in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della , con CP_1 la conseguenza che: “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass., sez. 1, sent.
2.9.04 n. 17674, conforme a sent. 2.9.05, n. 17708, in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio). Pertanto, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della CP_1 non vi è pronuncia sulle spese.
p.q.m.
14 Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: respinge il ricorso nulla per le spese dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1
riserva di provvedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02.
Il Presidente rel.
Roberto Sereni Lucarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
6