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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7308/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7308/2022
Oggi 16 aprile 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Massimo Rinaldi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Barba;
per parte opposta l'avv. Moschetti;
entrambi i procuratori discutono la causa e si riportano alle rispettive note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
Il G.O.P.
Dopo la camera di consiglio alle ore 16, 00 provvede alla decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di MO, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 7308 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
85, C.F. rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Barba – (C.F. ) pec fax 091.308120 C.F._2 Email_1
– ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in MO via Damiani Almeyda n. 5,
Opponente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...]ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Marcantonio Moschetti (C.F. pec: C.F._4
e dall'Avv. Valentina Spera (C.F.: , Email_2 C.F._5 pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_3 quest'ultima sito in MO alla via Aloisio Juavara n. 138 che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di MO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1474/2022 emesso in data 6/04/2022 dal Tribunale di
MO ;
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2100,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge . pagina 2 di 6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la sig.ra – premettendo in fatto di avere tra CP_1 il mese di Marzo 2019 e quello di Gennaio 2020 versato in favore del Sig. con Parte_1
promessa di restituzione da parte di quest'ultimo, la somma di € 12.171,25; che con scrittura privata sottoscritta in data 18.07.2020 il sig. si impegnava alla restituzione Parte_1 della somma prestata a mezzo rate mensili pari ad euro270,00 a far data dal 24.07.2020 fino alla totale estinzione del debito;
che in esecuzione del predetto accordo corrispondeva soltanto la somma di euro 2.970,00; che, avendo interrotto i pagamenti, di seguito alla diffida con raccomandata A/R del 26.10.2021, corrispondeva l'ulteriore somma di euro 500,00 , e che, nonostante le ulteriori diffide, ometteva di corrispondere le ulteriori rate - chiedeva , quindi, ed otteneva dal Tribunale di MO in data 05.04.2022 il decreto ingiuntivo nr
1474/2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale ingiungeva al sig. di Parte_1
pagare la restante somma di € 8.701,25, oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha spiegato opposizione il sig. , Parte_1
assumendo in particolare di non aver mai sottoscritto la scrittura privata posta a fondamento del credito in sede monitoria , disconoscendone finanche la sottoscrizione. Chiedeva , quindi la revoca del decreto opposto.
Si costituiva ritualmente parte opposta la quale contestava i motivi di CP_2
opposizione ritenendoli infondati ed al fine di corroborare l'esistenza dell'intervenuta scrittura privata di riconoscimento del debito , allegava ulteriore documentazione ( cfe 3)
Screenshot chat messagistica Whatsapp intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 dal 28.04.2020 al 07.08.2021;4) Trascrizione contenuto dei messaggi della conversazione Whatsapp intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra dal 28.04.2020 al 07.08.2021 5) Mail Parte_1 CP_1 dell'08.07.2020 inviata dalla Sig.ra al Sig. con allegata la bozza della CP_1 Parte_1 scrittura privata;
6) Mail del 16.07.2020 inviata dalla Sig.ra al Sig. con CP_1 Parte_1 allegata la versione definitiva della scrittura privata;
7) Estratti conto della Sig.ra ove CP_1 risultano i pagamenti effettuati dal Sig. 8) File multimediali iniviati dal Sig. Parte_1 Pt_1
pagina 3 di 6 tramite whatsapp e attestanti i pagamenti effettuati in favore della Sig.ra 9) lettera del CP_1
21.09.2019 a firma del Sig. avente ad oggetto dimissioni irrevocabili da socio 10) Parte_1 verbale di assemblea ordinaria del 15.10.2019 della società Faber srls sottoscritto in dal Sig. Parte_1
11) verbale di assemblea ordinaria del 18.10.2019 della società Faber srls sottoscritto in dal Sig.
[...]
) Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto in Parte_1 giuntivo.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc , in assenza di attività istruttoria, ritenendo la causa di natura documentale, sulle conclusioni rassegante dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel merito della presente opposizione, si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il creditore che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale (come nel caso di specie), deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento e/o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione delle prestazione resa (ex multis C. 13533/2001; C. 10261/2000).
Nel caso di specie, l'odierna parte opposta ha chiesto la restituzione della somma pari ad €
8.531,25, a titolo di saldo della complessiva somma di euro € 12.171,25 , concessa in prestito all'opponente, in forza di scrittura privata sottoscritta in data 18/07/2020, nella quale le parti avevano convenuto che l' avrebbe restituito la somma mutuata di euro 12.171,25, con Pt_1 pagamenti mensili pari ad euro 270,00, a partire dal 24.7.2020, fino alla totale estinzione del debito e che, in mancanza del rispetto di detto termine, l' sarebbe decaduto dal Pt_1 beneficio della rateizzazione con espresso diritto della creditrice di richiedere l'immediata restituzione dell'intero importo.
Per contro l' costituendosi in giudizio ha disconosciuto il documento e finanche la sua Pt_1 sottoscrizione.
Le deduzioni difensive di parte opponente non appaiono idonee ad assurgere a fatti impeditivi della pretesa de qua.
pagina 4 di 6 In tale contesto assertivo e probatorio, deve innanzitutto ritenersi inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta nella scrittura privata prodotta in atti.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il disconoscimento di una scrittura e/o della relativa sottoscrizione, pur non richiedendo formule sacramentali, esige un'impugnazione chiara ed inequivoca.
Tale chiarezza deve attenere non solo alla forma assunta dalla manifestazione del pensiero
(intesa quindi come certezza in ordine alla non autenticità della sottoscrizione) ma anche all'oggetto del disconoscimento indicando gli estremi a sostegno della negazione della genuinità della scrittura.
Solo in tal modo l'allegazione a sostegno dell'eccezione formulata può ritenersi circostanziata.
In altri termini, il disconoscimento deve essere non soltanto specifico ma anche analitico e motivato, dovendo la parte non soltanto specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, cioè illustrare al Giudice gli elementi che consentono di contestare l'apocrifìa della sottoscrizione e da cui poter desumere tale circostanza.
Nel caso di specie, l'odierno opponente ha omesso di effettuare il disconoscimento della sottoscrizione secondo tali modalità, essendosi limitato a “disconoscere sia la firma posta in essere sia contenuto dell'atto stesso” senza neanche supportare l'eccezione suddetta tramite
“allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (ex multis C. 23313/2018; C. 8998/2001; C. 13382/2011).
Oltre che inammissibile, l'eccezione suddetta, a cui ha fatto seguito istanza di verificazione ad opera di parte opposta, è in ogni caso del tutto infondata .
Si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c., può essere anche "implicito" (Cass. 17 ottobre 1998, n.
10287; 1 luglio 1996, n. 5958; 5 luglio 1993, n. 7334) e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale (Cass. 6 luglio 1972, n. 2242).
Ne consegue che l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di pagina 5 di 6 un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione de qua in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art 214 c.p.c. (ex multis C. 22470/2017; C. 21744/2004).
In un simile contesto, a fronte della istanza di verificazione presentata, non è richiesta la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, essendo la situazione processuale ingeneratasi in conseguenza del suddetto effetto abdicativo sufficiente per una pronuncia al riguardo.
Nel caso di specie, costituisce circostanza documentalmente provata e non contestata da parte opponente, sia l'intercorsa corrispondenza tra entrambi i soggetti per la definizione e sottoscrizione della scrittura privata, ma ciò che ne attesta l'esistenza è la sua comprovata esecuzione, ovvero i versamenti eseguiti dall' sul suo c/c di parte opposta , con Pt_1 cadenza mensile, successivamente alla sua sottoscrizione , e per l'importo in essa stabilito di euro 270,00 .
I versamenti eseguiti ad opera dell' costituisce, quindi, circostanza incontestata e Pt_1 documentalmente provata .
Ne consegue, stante il comportamento concludente sopra evidenziato, l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento sollevata, in ragione dell'effetto abdicativo conseguente.
La produzione della scrittura privata regolarmente sottoscritta dalle parti non lascia, quindi, dubbi di sorta circa il riconoscimento del debito da parte dell'opponente e l'obbligo del medesimo di dover provvedere alla restituzione delle somme avute in prestito.
Non avendo l' restituito la somma nei termini concordati del 18/07/2020 è evidente Pt_1
che la domanda di pagamento proposta dalla in sede monitoria deve essere CP_1 confermata.
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Così deciso in MO all'udienza odierna del 16 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7308/2022
Oggi 16 aprile 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Massimo Rinaldi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Barba;
per parte opposta l'avv. Moschetti;
entrambi i procuratori discutono la causa e si riportano alle rispettive note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
Il G.O.P.
Dopo la camera di consiglio alle ore 16, 00 provvede alla decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di MO, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 7308 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
85, C.F. rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Barba – (C.F. ) pec fax 091.308120 C.F._2 Email_1
– ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in MO via Damiani Almeyda n. 5,
Opponente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...]ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Marcantonio Moschetti (C.F. pec: C.F._4
e dall'Avv. Valentina Spera (C.F.: , Email_2 C.F._5 pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_3 quest'ultima sito in MO alla via Aloisio Juavara n. 138 che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di MO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1474/2022 emesso in data 6/04/2022 dal Tribunale di
MO ;
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2100,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge . pagina 2 di 6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la sig.ra – premettendo in fatto di avere tra CP_1 il mese di Marzo 2019 e quello di Gennaio 2020 versato in favore del Sig. con Parte_1
promessa di restituzione da parte di quest'ultimo, la somma di € 12.171,25; che con scrittura privata sottoscritta in data 18.07.2020 il sig. si impegnava alla restituzione Parte_1 della somma prestata a mezzo rate mensili pari ad euro270,00 a far data dal 24.07.2020 fino alla totale estinzione del debito;
che in esecuzione del predetto accordo corrispondeva soltanto la somma di euro 2.970,00; che, avendo interrotto i pagamenti, di seguito alla diffida con raccomandata A/R del 26.10.2021, corrispondeva l'ulteriore somma di euro 500,00 , e che, nonostante le ulteriori diffide, ometteva di corrispondere le ulteriori rate - chiedeva , quindi, ed otteneva dal Tribunale di MO in data 05.04.2022 il decreto ingiuntivo nr
1474/2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale ingiungeva al sig. di Parte_1
pagare la restante somma di € 8.701,25, oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha spiegato opposizione il sig. , Parte_1
assumendo in particolare di non aver mai sottoscritto la scrittura privata posta a fondamento del credito in sede monitoria , disconoscendone finanche la sottoscrizione. Chiedeva , quindi la revoca del decreto opposto.
Si costituiva ritualmente parte opposta la quale contestava i motivi di CP_2
opposizione ritenendoli infondati ed al fine di corroborare l'esistenza dell'intervenuta scrittura privata di riconoscimento del debito , allegava ulteriore documentazione ( cfe 3)
Screenshot chat messagistica Whatsapp intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 dal 28.04.2020 al 07.08.2021;4) Trascrizione contenuto dei messaggi della conversazione Whatsapp intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra dal 28.04.2020 al 07.08.2021 5) Mail Parte_1 CP_1 dell'08.07.2020 inviata dalla Sig.ra al Sig. con allegata la bozza della CP_1 Parte_1 scrittura privata;
6) Mail del 16.07.2020 inviata dalla Sig.ra al Sig. con CP_1 Parte_1 allegata la versione definitiva della scrittura privata;
7) Estratti conto della Sig.ra ove CP_1 risultano i pagamenti effettuati dal Sig. 8) File multimediali iniviati dal Sig. Parte_1 Pt_1
pagina 3 di 6 tramite whatsapp e attestanti i pagamenti effettuati in favore della Sig.ra 9) lettera del CP_1
21.09.2019 a firma del Sig. avente ad oggetto dimissioni irrevocabili da socio 10) Parte_1 verbale di assemblea ordinaria del 15.10.2019 della società Faber srls sottoscritto in dal Sig. Parte_1
11) verbale di assemblea ordinaria del 18.10.2019 della società Faber srls sottoscritto in dal Sig.
[...]
) Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto in Parte_1 giuntivo.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc , in assenza di attività istruttoria, ritenendo la causa di natura documentale, sulle conclusioni rassegante dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel merito della presente opposizione, si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il creditore che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale (come nel caso di specie), deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento e/o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione delle prestazione resa (ex multis C. 13533/2001; C. 10261/2000).
Nel caso di specie, l'odierna parte opposta ha chiesto la restituzione della somma pari ad €
8.531,25, a titolo di saldo della complessiva somma di euro € 12.171,25 , concessa in prestito all'opponente, in forza di scrittura privata sottoscritta in data 18/07/2020, nella quale le parti avevano convenuto che l' avrebbe restituito la somma mutuata di euro 12.171,25, con Pt_1 pagamenti mensili pari ad euro 270,00, a partire dal 24.7.2020, fino alla totale estinzione del debito e che, in mancanza del rispetto di detto termine, l' sarebbe decaduto dal Pt_1 beneficio della rateizzazione con espresso diritto della creditrice di richiedere l'immediata restituzione dell'intero importo.
Per contro l' costituendosi in giudizio ha disconosciuto il documento e finanche la sua Pt_1 sottoscrizione.
Le deduzioni difensive di parte opponente non appaiono idonee ad assurgere a fatti impeditivi della pretesa de qua.
pagina 4 di 6 In tale contesto assertivo e probatorio, deve innanzitutto ritenersi inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta nella scrittura privata prodotta in atti.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il disconoscimento di una scrittura e/o della relativa sottoscrizione, pur non richiedendo formule sacramentali, esige un'impugnazione chiara ed inequivoca.
Tale chiarezza deve attenere non solo alla forma assunta dalla manifestazione del pensiero
(intesa quindi come certezza in ordine alla non autenticità della sottoscrizione) ma anche all'oggetto del disconoscimento indicando gli estremi a sostegno della negazione della genuinità della scrittura.
Solo in tal modo l'allegazione a sostegno dell'eccezione formulata può ritenersi circostanziata.
In altri termini, il disconoscimento deve essere non soltanto specifico ma anche analitico e motivato, dovendo la parte non soltanto specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, cioè illustrare al Giudice gli elementi che consentono di contestare l'apocrifìa della sottoscrizione e da cui poter desumere tale circostanza.
Nel caso di specie, l'odierno opponente ha omesso di effettuare il disconoscimento della sottoscrizione secondo tali modalità, essendosi limitato a “disconoscere sia la firma posta in essere sia contenuto dell'atto stesso” senza neanche supportare l'eccezione suddetta tramite
“allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (ex multis C. 23313/2018; C. 8998/2001; C. 13382/2011).
Oltre che inammissibile, l'eccezione suddetta, a cui ha fatto seguito istanza di verificazione ad opera di parte opposta, è in ogni caso del tutto infondata .
Si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c., può essere anche "implicito" (Cass. 17 ottobre 1998, n.
10287; 1 luglio 1996, n. 5958; 5 luglio 1993, n. 7334) e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale (Cass. 6 luglio 1972, n. 2242).
Ne consegue che l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di pagina 5 di 6 un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione de qua in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art 214 c.p.c. (ex multis C. 22470/2017; C. 21744/2004).
In un simile contesto, a fronte della istanza di verificazione presentata, non è richiesta la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, essendo la situazione processuale ingeneratasi in conseguenza del suddetto effetto abdicativo sufficiente per una pronuncia al riguardo.
Nel caso di specie, costituisce circostanza documentalmente provata e non contestata da parte opponente, sia l'intercorsa corrispondenza tra entrambi i soggetti per la definizione e sottoscrizione della scrittura privata, ma ciò che ne attesta l'esistenza è la sua comprovata esecuzione, ovvero i versamenti eseguiti dall' sul suo c/c di parte opposta , con Pt_1 cadenza mensile, successivamente alla sua sottoscrizione , e per l'importo in essa stabilito di euro 270,00 .
I versamenti eseguiti ad opera dell' costituisce, quindi, circostanza incontestata e Pt_1 documentalmente provata .
Ne consegue, stante il comportamento concludente sopra evidenziato, l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento sollevata, in ragione dell'effetto abdicativo conseguente.
La produzione della scrittura privata regolarmente sottoscritta dalle parti non lascia, quindi, dubbi di sorta circa il riconoscimento del debito da parte dell'opponente e l'obbligo del medesimo di dover provvedere alla restituzione delle somme avute in prestito.
Non avendo l' restituito la somma nei termini concordati del 18/07/2020 è evidente Pt_1
che la domanda di pagamento proposta dalla in sede monitoria deve essere CP_1 confermata.
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Così deciso in MO all'udienza odierna del 16 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6