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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 485/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Milano alla Via S.
[...]
Barnaba n. 30 presso e nello studio dell'avv. Monica Fazio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via Monte Cagno n. 3 c/o la sede dell'ente, CP_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pierfranco De Nicola
e Francesca Tempesta componenti del Servizio Legale dell'ente, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
15.11.2023 – Factoring.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 702/23 pubblicata in data 15/11/23, condannare l Parte_3
in persona del Presidente pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al
[...] pagamento della somma di € 272.959,69 o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L.
12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 36.814,21 per il mancato pagamento delle NDI, meglio descritte nell'estratto notarile, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
IN VIA ISTRUTTORIA: letta l'ordinanza 19/03/19, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 4/02/19 e si oppone alle avversarie istanze per i motivi di cui alla memoria 183 n. 3 Cpc 22/02/19.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca
e successive.”
Per l'appellata:
“Voglia l'On.le Corte di Appello:
1) rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 702/23 pubblicata in data 15.11.23;
2) condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Parte_4 delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' Parte_3
, oltre rimborso forfettario e il 23,8% per oneri previdenziali -in luogo di cap e iva-
[...]
(essendo la difesa affidata ad avvocati - dipendenti di una pubblica amministrazione).
Con ogni salvezza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 843/2018 promosso dall' contro Controparte_1 Parte_2
(poi divenuta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo 43/2028 (con Parte_4 il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo € 309.773,90 oltre interessi e spese di procedura) giudizio dell'ambito del quale si era costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) Revoca il decreto ingiuntivo n.
43/2018 del 13.01.2018, emesso dal Tribunale di L'Aquila; 2) Condanna
[...]
alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in 17.251,50, oltre oneri previdenziali ex
[...] lege nella misura del 23,8%.”.
1.1 Il Tribunale -premesso che la ricorrente in monitorio aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per l'importo dedotto, rappresentando: a) di essere cessionaria di crediti vantati da AC RG S.p.A. ed DI RG S.p.A. per forniture nei confronti della CP_2
Provincia; b) di essere creditrice delle somme riportate nella situazione contabile del
13.12.2017 per € 272.959,69, degli interessi ex D.Lgs 231/2002 già maturati al 13.12.2017 per € 27.980,49, di ulteriori € 36.814,21 portati da fatture per interessi moratori- dava atto Cont che la Provincia, a sostegno dell'opposizione, aveva dedotto: - che la fattura ra stata pagata;
- che le fatture dell'CE erano state emesse nel 2014 e nel 2016, due e quattro anni dopo la scadenza del contratto con la Provincia (20.08.2012) senza alcuna prova dei consumi e dei conguagli;
- che le fatture di DI erano state anch'esse emesse anni dopo la scadenza del contratto, erano state a suo tempo contestate dalla Provincia e non erano idonee alla prova del credito. Parte Contr 1.2. Dava ancora atto che si era costituita la eccependo che nessuna fattura ra stata azionata e comunque che l'opposizione era infondata in fatto e in diritto.
1.3. Ciò detto il Tribunale richiamava i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando che le fatture e l'estratto delle scritture contabili, titoli idonei ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, non possono costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse.
Spiegava che nella specie petitum e causa petendi si desumevano dai riepiloghi contabili del 13.12.2017 (allegati al fascicolo monitorio), richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo, Parte Cont dai quali si desumeva che non aveva azionato crediti ad essa ceduti da ma fatture riferite a forniture erogate da AC RG e DI RG.
In particolare, con riferimento alle fatture riferite a DI RG, il Tribunale rilevava che Parte non aveva allegato i contratti di fornitura intercorsi tra quest'ultima e l'Ente provinciale, ma solo fatture e riepiloghi contabili che -attesa la loro formazione unilaterale- erano inidonei a provare il credito. Aggiungeva che: - numerose fatture erano state oggetto di specifiche censure mosse dalla Provincia sin dal 2011, quindi ben prima che venissero azionate in sede monitoria, rimaste però senza riscontro;
- risultavano emesse da DI
RG numerose note di credito di cui non risultava chiara la sorte, il che rendeva confusionaria la situazione contabile;
- le fatture non contestate nel 2011 si riferivano a periodi in cui DI RG non era più fornitore della Provincia, mentre quelle emesse per interessi (peraltro riferite a crediti già contestati) erano prive di efficacia probatoria in quanto mancanti di indicazioni sulle modalità con le quali era stato effettuato il conteggio.
Con riferimento, invece, alle fatture di AC RG, il Tribunale sottolineava che risultavano emesse tra il 2014 e il 2016, dunque in epoca successiva all'interruzione della fornitura, avvenuta nel 2012, evidenziando che comunque non indicavano la tariffa applicata, e recavano una data di scadenza palesemente erronea (31/12/9999).
Pertanto, rilevato che la creditrice non aveva provato a che titolo e sulla base di quali rilettura dei consumi tali fatture erano state emesse, riteneva l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_4 dell'impugnata sentenza sulla base di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1)
Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento del credito
– Errata valutazione della documentazione prodotta;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. -
Mancato riconoscimento delle note debito interessi – Omessa pronuncia.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l Controparte_1
, contestando il gravame, di cui hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.
[...]
4. All'esito dell'udienza del giorno 1.10.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 4.10.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.05.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'opposizione sul rilievo che, in relazione alle fatture riferite a DI Parte RG, non ha allegato i contratti di fornitura intercorsi con l'Ente ma solo CP_1 fatture e riepiloghi contabili che – attesa la loro formazione unilaterale- sono inidonei a provare il credito, evidenziando altresì che numerose fatture erano state oggetto di specifiche censure mosse dalla Provincia sin dal 2011, mentre con riferimento alle fatture
CE RG il giudice di prime cure ha sottolineato che risultano emesse tra il 2014 e il
2016, e dunque in epoca successiva all'interruzione della fornitura, avvenuta nel 2012, peraltro senza indicazione della tariffa applicata e con data di scadenza erronea.
Ritiene, invece, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto applicare correttamente i principi riferiti alla ripartizione dell'onere probatorio ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., e dunque accertare che essa appellante aveva fornito la prova del credito a differenza della parte appellata che invece non aveva fornito la prova dell'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Richiama, all'uopo, la sentenza della Suprema Corte n. 13533/2001 che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ha affermato che il creditore che agisca in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Sottolinea che, nella specie, i crediti vantati si riferiscono alla fornitura di energia invero non contestata.
Aggiunge che il credito della cedente DI RG S.p.A. è comprovato dalla situazione contabile del 13.12.2017 e dalle fatture azionate in via monitoria, esponendo che queste ultime costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto ove accettate, anche tacitamente, dal destinatario (accettazione che nella specie rinviene nella annotazione delle fatture nei registri contabili della debitrice), mentre sarebbe stato onere della Provincia provare, ex art. 2697 c.c., di aver estinto il debito di cui alle richiamate fatture.
Con riferimento, invece, al credito riferito alla cedente CE RG S.p.A., sostiene l'appellante che si tratta di fatture riferite a conguagli intervenuti in forza dell'avvenuta fornitura e conteggiati, necessariamente, a conclusione della stessa. Al riguardo, evidenzia che parte appellata, se da un lato ha provato il pagamento delle fatture dei consumi, dall'altro non ha provato quello delle fatture a conguaglio.
5.2. Il Collegio rileva che nella specie, con riferimento alla posizione DI RG, la creditrice -oltre a non avere prodotto il contratto (da stipularsi in forma scritta a pena di nullità, vertendosi in ipotesi di rapporto instaurato da una pubblica amministrazione) posto a fondamento della pretesa- non ha fornito la prova dell'entità delle prestazioni eseguite
(con particolare riferimento a quelle oggetto delle fatture azionate in via monitoria) insufficienti rivelandosi, ai fini della prova del credito, le fatture (che sono documenti di formazione unilaterale, quindi inidonee a fornire la prova del credito).
Trattasi oltretutto di fatture che, nella quasi totalità, risultano essere state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'ente appellato sin dal 2011.
Su tale ultimo punto va evidenziato che l'avere l'Amministrazione convenuta mosso censure alla documentazione contabile in argomento rende infondato l'assunto dell'appellante in ordine alla efficacia probatoria della annotazione nei registri contabili dell'appellata di tali documenti – annotazione di cui non vi è peraltro prova – posto che la fattura “si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. Civ. Sez. III sent. 8549/2008; nello stesso senso: Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830).
Non può sottacersi, peraltro, che nella mole di documentazione prodotta dalla appellante, si rinvengono fatture e note debito interessi relative a soggetti estranei al giudizio ( CP_3
e , oppure oggetto di contestazione perché erroneamente addebitate Controparte_4 all'ente appellato (a titolo esemplificativo, quelle relative agli impianti di illuminazione delle gallerie della strada statale n. 690 “Avezzano – Sora”, in gestione invece all'ANAS s.p.a.
Compartimento Viabilità per l'Abruzzo sin dal 30.6.2006, come comunicato alla DI
RG con nota racc. n. 7725 del 29.01.2007), o ancora erroneamente emesse dalla somministrante nel periodo di sospensione della fatturazione giusta O.P.C.M. n. 3754/2009 emanata a seguito al noto evento sismico avvenuto in tale anno. Oltretutto nulla si evince in ordine all'esito delle numerose note di credito emesse da DI
RG a favore dell'Ente appellato, sicché, come correttamente rilevato dal primo giudice, la situazione contabile (poste dare/avere) sussistente tra le parti si rivela estremamente confusa, non potendosi neanche ignorare che molte fatture sono state emesse dopo la cessazione del rapporto tra le parti, avendo la Provincia aderito nel giugno 2010 alla
Convenzione Consip con CE ENERGIA S.p.A.
5.3 Parimenti, con riferimento alla posizione CE ENERGIA, va ritenuta corretta la conclusione cui è giunto il Tribunale, allorché ha rilevato che le relative fatture sono state emesse tra il 2014 e il 2016, dunque ben dopo la cessazione del relativo rapporto, avvenuta nel 2012, che in esse non risulta indicata la tariffa applicata né una data di scadenza corretta
(31/12/9999), richiamando le stesse considerazioni svolte con riferimento a DI RG
e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione, non avendo il creditore, gravato del relativo onere, provato né il titolo né in base a quale rilettura dei consumi sono state emesse le fatture, non essendo sufficiente il richiamo ad un mero conguaglio conteggiato dopo anni dalla cessazione del rapporto.
6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
6.1. Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 112
c.p.c., nulla ha pronunciato in ordine alle note debito interessi, nonostante la formulazione della domanda di condanna dell' al pagamento a tale titolo dell'importo di € Parte_5
36.814,21, oltre accessori.
Evidenzia che le note debito interessi rappresentano gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture ed argomenta che il versamento del corrispettivo della sorte capitale del credito, comportando un implicito riconoscimento della sua sussistenza, preclude obiezioni sulla validità del rapporto, posto che si verte in tema di corresponsione in ritardo di un debito riconosciuto.
Nella specie, considera che non risulta contestato il ritardo nel pagamento specificamente dedotto e richiama i principi di riparto dell'onere probatorio in punto di inadempimento delle obbligazioni già in precedenza enunciati, elencando per le note debito interessi azionate le indicazioni ivi riportate con riferimento a ciascuna fattura tardivamente pagata.
Conclude considerando che attraverso le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., i testi avrebbero confermato quanto documentalmente già è emerso, e cioè il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le note debito interessi. 6.2. Nella specie, alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., così come lamentata da parte appellante, si rinviene nel provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale sul punto ha statuito che “le fatture emesse per interessi non hanno alcuna efficacia probatoria in quanto dalle stesse non è dato ricavare su quali basi sono stati conteggiati gli interessi, oltretutto aventi ad oggetto crediti già oggetto di specifica e puntuale contestazione”.
6.3. Giova in questa sede ulteriormente rilevare che tra le note di debito per interessi prodotte ve ne sono due (NDI n. 90000232 per € 4.248,21 e la NDI n. 90003784 del
18.07.2016 per € 347,43 che si riferiscono a fatture della e , CP_3 Controparte_4 per le quali non risulta provata (né allegata) alcuna cessione.
6.4. Quanto alle altre, segnatamente quelle relative alle fatture DI, si premette che esse sono le seguenti: 1) n. 0200022266 del 23.08.2012 (dell'importo di € 234,82); 2) n.
0200030864 del 13.11.2012 (dell'importo di € 15.583,93); 3) n. 0200033125 del 13.11.2012
(dell'importo di € 790,15); 4) n. 0200053077 del 18.04.2013 ( dell'importo di € 461,33); 5) la n. 0200061102 del 10.07.2013 (dell'importo di € 518,92); 6) n. 0200066576 del 8.10.2013
(dell'importo di € 8.061,49); 7) n. 200068401 del 10.10.2013 (dell'importo di € 524,41); 8) n.
0290003755 del 25.01.2016 (dell'importo di € 6.043,56).
Ciò detto –rilevato, quanto alla NDI n. 8, che nella cessione prodotta dalla appellante in primo grado risulta menzionata una nota di credito con medesimo numero identificativo e medesimo importo ma con diversa data di emissione- si evidenzia, per tutte le NDI sopra indicate che le NDI e gli estratti prodotti in giudizio, di provenienza unilaterale, non hanno alcuna efficacia probatoria, mentre non risultano tempestivamente prodotte (cioè entro il secondo termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.) le fatture alle quali gli interessi di cui alle note di debito si riferiscono né fornita la prova della data di scadenza e della data dell'effettivo pagamento.
6.5. Privo di pregio si rivela peraltro il rilievo di parte appellante in ordine alla prova testimoniale richiesta in primo grado e finalizzata a confermare quanto ritiene dimostrato già documentalmente, e cioè il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le richiamate note debito interessi.
Dall'esame degli atti di primo grado non risulta che una tale richiesta istruttoria sia stata formulata.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.000,01 ad €. 520.000,00, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
Sulle spese legali spettanti all' , come richiesto dall'appellata in Controparte_1 sede di costituzione e precisazione delle conclusioni, dovranno essere applicati oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%, non essendo soggetto al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80%;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 485/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Milano alla Via S.
[...]
Barnaba n. 30 presso e nello studio dell'avv. Monica Fazio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via Monte Cagno n. 3 c/o la sede dell'ente, CP_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pierfranco De Nicola
e Francesca Tempesta componenti del Servizio Legale dell'ente, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
15.11.2023 – Factoring.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 702/23 pubblicata in data 15/11/23, condannare l Parte_3
in persona del Presidente pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al
[...] pagamento della somma di € 272.959,69 o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L.
12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 36.814,21 per il mancato pagamento delle NDI, meglio descritte nell'estratto notarile, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
IN VIA ISTRUTTORIA: letta l'ordinanza 19/03/19, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 4/02/19 e si oppone alle avversarie istanze per i motivi di cui alla memoria 183 n. 3 Cpc 22/02/19.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca
e successive.”
Per l'appellata:
“Voglia l'On.le Corte di Appello:
1) rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 702/23 pubblicata in data 15.11.23;
2) condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Parte_4 delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' Parte_3
, oltre rimborso forfettario e il 23,8% per oneri previdenziali -in luogo di cap e iva-
[...]
(essendo la difesa affidata ad avvocati - dipendenti di una pubblica amministrazione).
Con ogni salvezza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 843/2018 promosso dall' contro Controparte_1 Parte_2
(poi divenuta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo 43/2028 (con Parte_4 il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo € 309.773,90 oltre interessi e spese di procedura) giudizio dell'ambito del quale si era costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) Revoca il decreto ingiuntivo n.
43/2018 del 13.01.2018, emesso dal Tribunale di L'Aquila; 2) Condanna
[...]
alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in 17.251,50, oltre oneri previdenziali ex
[...] lege nella misura del 23,8%.”.
1.1 Il Tribunale -premesso che la ricorrente in monitorio aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per l'importo dedotto, rappresentando: a) di essere cessionaria di crediti vantati da AC RG S.p.A. ed DI RG S.p.A. per forniture nei confronti della CP_2
Provincia; b) di essere creditrice delle somme riportate nella situazione contabile del
13.12.2017 per € 272.959,69, degli interessi ex D.Lgs 231/2002 già maturati al 13.12.2017 per € 27.980,49, di ulteriori € 36.814,21 portati da fatture per interessi moratori- dava atto Cont che la Provincia, a sostegno dell'opposizione, aveva dedotto: - che la fattura ra stata pagata;
- che le fatture dell'CE erano state emesse nel 2014 e nel 2016, due e quattro anni dopo la scadenza del contratto con la Provincia (20.08.2012) senza alcuna prova dei consumi e dei conguagli;
- che le fatture di DI erano state anch'esse emesse anni dopo la scadenza del contratto, erano state a suo tempo contestate dalla Provincia e non erano idonee alla prova del credito. Parte Contr 1.2. Dava ancora atto che si era costituita la eccependo che nessuna fattura ra stata azionata e comunque che l'opposizione era infondata in fatto e in diritto.
1.3. Ciò detto il Tribunale richiamava i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando che le fatture e l'estratto delle scritture contabili, titoli idonei ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, non possono costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse.
Spiegava che nella specie petitum e causa petendi si desumevano dai riepiloghi contabili del 13.12.2017 (allegati al fascicolo monitorio), richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo, Parte Cont dai quali si desumeva che non aveva azionato crediti ad essa ceduti da ma fatture riferite a forniture erogate da AC RG e DI RG.
In particolare, con riferimento alle fatture riferite a DI RG, il Tribunale rilevava che Parte non aveva allegato i contratti di fornitura intercorsi tra quest'ultima e l'Ente provinciale, ma solo fatture e riepiloghi contabili che -attesa la loro formazione unilaterale- erano inidonei a provare il credito. Aggiungeva che: - numerose fatture erano state oggetto di specifiche censure mosse dalla Provincia sin dal 2011, quindi ben prima che venissero azionate in sede monitoria, rimaste però senza riscontro;
- risultavano emesse da DI
RG numerose note di credito di cui non risultava chiara la sorte, il che rendeva confusionaria la situazione contabile;
- le fatture non contestate nel 2011 si riferivano a periodi in cui DI RG non era più fornitore della Provincia, mentre quelle emesse per interessi (peraltro riferite a crediti già contestati) erano prive di efficacia probatoria in quanto mancanti di indicazioni sulle modalità con le quali era stato effettuato il conteggio.
Con riferimento, invece, alle fatture di AC RG, il Tribunale sottolineava che risultavano emesse tra il 2014 e il 2016, dunque in epoca successiva all'interruzione della fornitura, avvenuta nel 2012, evidenziando che comunque non indicavano la tariffa applicata, e recavano una data di scadenza palesemente erronea (31/12/9999).
Pertanto, rilevato che la creditrice non aveva provato a che titolo e sulla base di quali rilettura dei consumi tali fatture erano state emesse, riteneva l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_4 dell'impugnata sentenza sulla base di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1)
Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento del credito
– Errata valutazione della documentazione prodotta;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. -
Mancato riconoscimento delle note debito interessi – Omessa pronuncia.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l Controparte_1
, contestando il gravame, di cui hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.
[...]
4. All'esito dell'udienza del giorno 1.10.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 4.10.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.05.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'opposizione sul rilievo che, in relazione alle fatture riferite a DI Parte RG, non ha allegato i contratti di fornitura intercorsi con l'Ente ma solo CP_1 fatture e riepiloghi contabili che – attesa la loro formazione unilaterale- sono inidonei a provare il credito, evidenziando altresì che numerose fatture erano state oggetto di specifiche censure mosse dalla Provincia sin dal 2011, mentre con riferimento alle fatture
CE RG il giudice di prime cure ha sottolineato che risultano emesse tra il 2014 e il
2016, e dunque in epoca successiva all'interruzione della fornitura, avvenuta nel 2012, peraltro senza indicazione della tariffa applicata e con data di scadenza erronea.
Ritiene, invece, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto applicare correttamente i principi riferiti alla ripartizione dell'onere probatorio ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., e dunque accertare che essa appellante aveva fornito la prova del credito a differenza della parte appellata che invece non aveva fornito la prova dell'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Richiama, all'uopo, la sentenza della Suprema Corte n. 13533/2001 che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ha affermato che il creditore che agisca in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Sottolinea che, nella specie, i crediti vantati si riferiscono alla fornitura di energia invero non contestata.
Aggiunge che il credito della cedente DI RG S.p.A. è comprovato dalla situazione contabile del 13.12.2017 e dalle fatture azionate in via monitoria, esponendo che queste ultime costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto ove accettate, anche tacitamente, dal destinatario (accettazione che nella specie rinviene nella annotazione delle fatture nei registri contabili della debitrice), mentre sarebbe stato onere della Provincia provare, ex art. 2697 c.c., di aver estinto il debito di cui alle richiamate fatture.
Con riferimento, invece, al credito riferito alla cedente CE RG S.p.A., sostiene l'appellante che si tratta di fatture riferite a conguagli intervenuti in forza dell'avvenuta fornitura e conteggiati, necessariamente, a conclusione della stessa. Al riguardo, evidenzia che parte appellata, se da un lato ha provato il pagamento delle fatture dei consumi, dall'altro non ha provato quello delle fatture a conguaglio.
5.2. Il Collegio rileva che nella specie, con riferimento alla posizione DI RG, la creditrice -oltre a non avere prodotto il contratto (da stipularsi in forma scritta a pena di nullità, vertendosi in ipotesi di rapporto instaurato da una pubblica amministrazione) posto a fondamento della pretesa- non ha fornito la prova dell'entità delle prestazioni eseguite
(con particolare riferimento a quelle oggetto delle fatture azionate in via monitoria) insufficienti rivelandosi, ai fini della prova del credito, le fatture (che sono documenti di formazione unilaterale, quindi inidonee a fornire la prova del credito).
Trattasi oltretutto di fatture che, nella quasi totalità, risultano essere state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'ente appellato sin dal 2011.
Su tale ultimo punto va evidenziato che l'avere l'Amministrazione convenuta mosso censure alla documentazione contabile in argomento rende infondato l'assunto dell'appellante in ordine alla efficacia probatoria della annotazione nei registri contabili dell'appellata di tali documenti – annotazione di cui non vi è peraltro prova – posto che la fattura “si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. Civ. Sez. III sent. 8549/2008; nello stesso senso: Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830).
Non può sottacersi, peraltro, che nella mole di documentazione prodotta dalla appellante, si rinvengono fatture e note debito interessi relative a soggetti estranei al giudizio ( CP_3
e , oppure oggetto di contestazione perché erroneamente addebitate Controparte_4 all'ente appellato (a titolo esemplificativo, quelle relative agli impianti di illuminazione delle gallerie della strada statale n. 690 “Avezzano – Sora”, in gestione invece all'ANAS s.p.a.
Compartimento Viabilità per l'Abruzzo sin dal 30.6.2006, come comunicato alla DI
RG con nota racc. n. 7725 del 29.01.2007), o ancora erroneamente emesse dalla somministrante nel periodo di sospensione della fatturazione giusta O.P.C.M. n. 3754/2009 emanata a seguito al noto evento sismico avvenuto in tale anno. Oltretutto nulla si evince in ordine all'esito delle numerose note di credito emesse da DI
RG a favore dell'Ente appellato, sicché, come correttamente rilevato dal primo giudice, la situazione contabile (poste dare/avere) sussistente tra le parti si rivela estremamente confusa, non potendosi neanche ignorare che molte fatture sono state emesse dopo la cessazione del rapporto tra le parti, avendo la Provincia aderito nel giugno 2010 alla
Convenzione Consip con CE ENERGIA S.p.A.
5.3 Parimenti, con riferimento alla posizione CE ENERGIA, va ritenuta corretta la conclusione cui è giunto il Tribunale, allorché ha rilevato che le relative fatture sono state emesse tra il 2014 e il 2016, dunque ben dopo la cessazione del relativo rapporto, avvenuta nel 2012, che in esse non risulta indicata la tariffa applicata né una data di scadenza corretta
(31/12/9999), richiamando le stesse considerazioni svolte con riferimento a DI RG
e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione, non avendo il creditore, gravato del relativo onere, provato né il titolo né in base a quale rilettura dei consumi sono state emesse le fatture, non essendo sufficiente il richiamo ad un mero conguaglio conteggiato dopo anni dalla cessazione del rapporto.
6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
6.1. Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 112
c.p.c., nulla ha pronunciato in ordine alle note debito interessi, nonostante la formulazione della domanda di condanna dell' al pagamento a tale titolo dell'importo di € Parte_5
36.814,21, oltre accessori.
Evidenzia che le note debito interessi rappresentano gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture ed argomenta che il versamento del corrispettivo della sorte capitale del credito, comportando un implicito riconoscimento della sua sussistenza, preclude obiezioni sulla validità del rapporto, posto che si verte in tema di corresponsione in ritardo di un debito riconosciuto.
Nella specie, considera che non risulta contestato il ritardo nel pagamento specificamente dedotto e richiama i principi di riparto dell'onere probatorio in punto di inadempimento delle obbligazioni già in precedenza enunciati, elencando per le note debito interessi azionate le indicazioni ivi riportate con riferimento a ciascuna fattura tardivamente pagata.
Conclude considerando che attraverso le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., i testi avrebbero confermato quanto documentalmente già è emerso, e cioè il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le note debito interessi. 6.2. Nella specie, alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., così come lamentata da parte appellante, si rinviene nel provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale sul punto ha statuito che “le fatture emesse per interessi non hanno alcuna efficacia probatoria in quanto dalle stesse non è dato ricavare su quali basi sono stati conteggiati gli interessi, oltretutto aventi ad oggetto crediti già oggetto di specifica e puntuale contestazione”.
6.3. Giova in questa sede ulteriormente rilevare che tra le note di debito per interessi prodotte ve ne sono due (NDI n. 90000232 per € 4.248,21 e la NDI n. 90003784 del
18.07.2016 per € 347,43 che si riferiscono a fatture della e , CP_3 Controparte_4 per le quali non risulta provata (né allegata) alcuna cessione.
6.4. Quanto alle altre, segnatamente quelle relative alle fatture DI, si premette che esse sono le seguenti: 1) n. 0200022266 del 23.08.2012 (dell'importo di € 234,82); 2) n.
0200030864 del 13.11.2012 (dell'importo di € 15.583,93); 3) n. 0200033125 del 13.11.2012
(dell'importo di € 790,15); 4) n. 0200053077 del 18.04.2013 ( dell'importo di € 461,33); 5) la n. 0200061102 del 10.07.2013 (dell'importo di € 518,92); 6) n. 0200066576 del 8.10.2013
(dell'importo di € 8.061,49); 7) n. 200068401 del 10.10.2013 (dell'importo di € 524,41); 8) n.
0290003755 del 25.01.2016 (dell'importo di € 6.043,56).
Ciò detto –rilevato, quanto alla NDI n. 8, che nella cessione prodotta dalla appellante in primo grado risulta menzionata una nota di credito con medesimo numero identificativo e medesimo importo ma con diversa data di emissione- si evidenzia, per tutte le NDI sopra indicate che le NDI e gli estratti prodotti in giudizio, di provenienza unilaterale, non hanno alcuna efficacia probatoria, mentre non risultano tempestivamente prodotte (cioè entro il secondo termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.) le fatture alle quali gli interessi di cui alle note di debito si riferiscono né fornita la prova della data di scadenza e della data dell'effettivo pagamento.
6.5. Privo di pregio si rivela peraltro il rilievo di parte appellante in ordine alla prova testimoniale richiesta in primo grado e finalizzata a confermare quanto ritiene dimostrato già documentalmente, e cioè il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le richiamate note debito interessi.
Dall'esame degli atti di primo grado non risulta che una tale richiesta istruttoria sia stata formulata.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.000,01 ad €. 520.000,00, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
Sulle spese legali spettanti all' , come richiesto dall'appellata in Controparte_1 sede di costituzione e precisazione delle conclusioni, dovranno essere applicati oneri riflessi a beneficio dell'avvocato iscritto all'Albo speciale nella misura del 23,80%, non essendo soggetto al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80%;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)