Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2179/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Vincenzo
Ruggiero ) e dall'avv. Giuseppe Pepe C.F._1
( ), come da procure in calce all'atto di citazione in C.F._2
riassunzione, con i quali elett.te dom.lia in Napoli alla via Miguel Cervantes de
Savedra,55.5/A.
APPELLANTE INCIDENTALE nel giudizio riunito RG 1430/2008
(riassumente)
E
), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Dirigente dell'Avvocatura Comunale p.t. dott.ssa Loredana Lattene, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso, dall'Avvocato Municipale Capo M. Antonella Verde
( e dall'Avvocato Municipale Giuseppina Moccia C.F._3
( ), in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato C.F._4
(Palazzo Farnese), presso l'Avvocatura Municipale.
APPELLANTE nel giudizio RG 2167/2010
E
quale erede di CP_1 Persona_1
APPELLANTE nel giudizio RG 1430/2008 CONTUMACE
Conclusioni
Per In esecuzione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Parte_1
Corte con la sentenza 5665/2021, accogliere le conclusioni già rassegnate da nelle sue precedenti comparse di Costituzione e risposta, depositate nel Parte_1
procedimento in RG 1430/2008 (sull'appello promosso dal geometra
) e in quello RG 2167/2010 (sull'appello promosso dal Persona_1
), conclusioni che si intendono qui ripetute e Parte_2
trascritte; In ogni caso rigettare gli appelli principali e incidentali, proposti dal geometra e dal , verso le Persona_1 Parte_2
sentenze numero 158/2007 e 320/2009, pronunziate dal Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, e dunque mantenere fermo e inalterato il decisum della sentenza definitiva del suddetto ufficio giudiziario nr. 320/2009 che così aveva disposto: “A) Accoglie la domanda spiegata dall'istante e condanna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2041 c.c., il
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore a pagare in favore della la somma di € 288.902,51, oltre IVA. Parte_1
A detto importo vanno aggiunti interessi moratori di legge e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole fatture e dalla scadenza dei lavori effettuati relativamente a quelle partite per cui non sono stati ancora emessi i documenti fiscali e sino ad effettivo soddisfo. B) Condanna del
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2
al pagamento delle spese di lite per favore di parte attrice, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, liquidate- in considerazione della peculiarità della controversia e della notevole attività processuale che ha portato all'emissione anche di precedente sentenza parziale complessivamente in €
6.800,00, di cui euro 800 per spese, euro 2.950,00 per diritti ed euro 3.050,00 per onorari, oltre il rimborso spese forfettarie, Iva, Cpa, e costo del CTU”. C) e
Comunque, in ogni caso, in accoglimento della domanda di surroga, come proposta da condannare il , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 288.902,51 oltre iva oltre interessi moratori di legge e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole fatture e dalla scadenza dei lavori effettuati in relativamente a quelle partite per cui non sono state ancora emessi i documenti fiscali e sino ad effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze onorari per tutti e tre i gradi di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari ex articolo 93 c pc.”
Per il : - accogliere le conclusioni già Parte_2
formulate nell'atto di appello principale (rg. 2167/2010 promosso dal Pt_2
ed incidentale (rg.1430/2008 sull'appello promosso dal geom. ) dal CP_2
, confermando la sentenza di appello nr. Parte_2
3273/2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, terza sezione bis in data 17 luglio 2015 e mantenendo fermo ed inalterato il decisum della stessa;
- ritenere non applicabile al caso di specie il principio di massima contenuto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5665/2021, rilevando che in relazione al caso di specie l'arricchimento non fu voluto, cosciente e non imposto dall'Ente Comunale;
- vinte le spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. La convenne in giudizio il Parte_1
ed il geom. , Parte_2 Controparte_3
esponendo:
- di essersi aggiudicata (offrendo una riduzione del 2,10% sulla base d'asta di lire 809.982.000) il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di , per la durata di Parte_2
tre anni;
- di avere stipulato il relativo contratto di appalto in data 02/01/1991, per l'importo netto di Lire 792.972.378, con scadenza 28/02/1994; precisando che il servizio consisteva nell'esecuzione delle opere e delle forniture, occorrenti per mantenere l'impianto in buono stato di funzionamento, con esclusione delle opere murarie e quelle di straordinaria manutenzione;
- che il servizio era iniziato con verbale di consegna dell'1 Marzo 1991, in occasione del quale le parti avevano concordato e accertato il numero degli organi illuminanti (2838 anziché 2647 come indicato inizialmente dall'ente comunale);
- che la aveva continuato a prestare il servizio di manutenzione Pt_1
ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di
, anche nel periodo successivo alla cessazione del Parte_2
contratto, sulla base di richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale
(geom. ). Controparte_3
Ciò premesso, chiese: in via principale, la condanna del al pagamento Pt_2
del servizio svolto, successivamente alla scadenza del contratto, dall'1 marzo del 1995 al 15 ottobre del 1996, per un importo di Lire 559.393.264, a titolo di corrispettivo contrattuale o, in subordine, di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale o, in ulteriore subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; in via ulteriormente gradata, chiese la condanna, in via diretta, dell'amministratore al pagamento di quanto dovuto, in virtù del CP_2
rapporto obbligatorio costituitosi con lui, ai sensi dell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, trasfuso nell'art. 35 d.lgs. 25 febbraio
1995 n. 77 e, in via ulteriormente gradata, la condanna del al Pt_2
pagamento in via surrogatoria, essendo inerte di fronte alle CP_2
richieste e diffide di pagamento rivoltegli dalla e non possedendo egli Pt_1
beni idonei a soddisfare l'ingente credito vantato dall'impresa.
1.2. Il Tribunale, con sentenza non definitiva nr. 158/2007 del 19 marzo 2007, accolse la domanda di pagamento ex art. 2041, in via surrogatoria, nei confronti dell' proposta in via subordinata da previamente CP_4 Parte_1
accertando e dichiarando l'esistenza del credito di nei confronti CP_2
del , senza tuttavia emettere statuizione di Parte_2
condanna al riguardo, e rimettendo la determinazione del quantum dell'indennizzo ad ulteriore istruttoria;
con sentenza definitiva nr. 320/2009 del 29 luglio 2009, accertato il quantum, in accoglimento della domanda di condannò il a pagare la somma Parte_1 Parte_2
di € 288.902,51, in via surrogatoria, a titolo di indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
§.
2. Il giudizio di appello.
2.1. Avverso la sentenza non definitiva nr. 158/2007 hanno proposto appello principale -contestando l'accertamento dell'an e la Persona_1
fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti- ed appello incidentale il
-eccependo la mancanza di riconoscimento dell'utilitas da parte Pt_2
dell'Ente; la mancanza di prova della qualità e quantità dei servizi prestati;
l'esperibilità dell'azione surrogatoria nei soli casi di lavori di somma urgenza;
la mancanza di prova del credito della ei confronti di e Pt_1 Persona_2
dell'inerzia di quest'ultimo- nonché appello incidentale la perché: Parte_1
fosse riconosciuta l'esperibilità dell'azione surrogatoria anche in relazione ai lavori ordinari e non in relazione ai soli lavori di somma urgenza;
fosse riconosciuta l'utilità del servizio reso, anzi la sua indispensabilità ed il riconoscimento implicito da parte dell'Ente dell'utilità; l'erroneità della quantificazione del credito, per non avere il Tribunale ritenuto che l'indennizzo ex 2041 c.c. corrispondesse ai prezzi indicati nelle fatture.
2.2. Avverso la sentenza definitiva nr. 320/2009 ha proposto appello il
[...]
-contestando la quantificazione dell'indennizzo Parte_2
ricostruita dal CTU, lamentando che il Tribunale, aderendo alla CTU, avesse ricompreso nell'indennizzo anche il lucro cessante, ed avesse calcolato l'IVA anche sugli importi fatturati, senza considerare che le fatture erano già comprensive dell'IVA.
In questo gravame si è costituita la sola chiedendone il rigetto. Parte_1
2.3. La Corte d'Appello di Napoli, riuniti i due appelli, con sentenza nr.
3273/2015 del 17/07/2015, rigettò gli appelli di e della Persona_1
confermando la sentenza nr. 158/2007, nella parte in cui aveva CP_5
dichiarato costituito, tra le predette parti, il rapporto obbligatorio per il servizio di manutenzione, svolto dalla società dall'1 Marzo 1995 al 15 Ottobre 1996, ed aveva rigettato le domande, proposte dalla contro il Parte_1 [...]
ed , compensando le spese di Parte_2 Persona_1
entrambi i gradi di giudizio.
La Corte di Appello, in estrema sintesi, ritenne che non fosse applicabile, al caso posto al suo esame, il principio, espresso dalla Corte costituzionale (sentenza n.
446 del 1995), in virtù del quale era stata ammessa la possibilità per il fornitore di agire ex art. 2041 c.c., a tutela delle proprie ragioni nei confronti della P.A., surrogandosi ex art. 2900 c.c. nella posizione dell'amministratore depauperato per il vittorioso esperimento nei suoi confronti dell'azione contrattuale, il cui patrimonio fosse incapiente. Ritenne, infatti, la Corte che la fattispecie da essa esaminata non fosse sovrapponibile a quella decisa dalla Corte Costituzionale, in quanto il principio espresso dal Giudice delle leggi era riferibile alle sole ipotesi in cui i lavori affidati dall'amministratore fossero di somma urgenza.
§.
3. Il giudizio di Cassazione.
3.1. La propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Parte_1
di Appello, dolendosi che quest'ultima avesse escluso il potere di agire della n surroga del geom. , ex art. 2900 c.c., verso il Pt_1 CP_2 [...]
ed avesse, conseguentemente, affermato l'inesistenza Parte_2
del diritto di di essere indennizzato dal ex art. 2041 c.c., CP_2 Pt_2
per l'obbligazione contrattuale sorta a carico dello stesso amministratore, verso il privato fornitore di beni e servizi, a favore dell'ente pubblico.
3.2. La Corte di Cassazione ritenne la doglianza fondata.
La Suprema Corte:
- dopo aver premesso che l'amministratore o il funzionario pubblico, che abbia attivato un impegno di spesa per un ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili, previsti dalla normativa pubblicistica, risponde direttamente verso il privato fornitore, e che al privato creditore è preclusa (oltre all'azione contrattuale) anche l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'Ente locale, per carenza del requisito di sussidiarietà;
- richiamati i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 446 del 1995 che, salvaguardando il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, aveva affermato quanto segue: «da un lato, quindi, sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito;
dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia», ed ancora, «poiché, in definitiva,
l'ente, nei limiti del suo arricchimento, è tenuto all'indennizzo, ed il contraente privato ha titolo per conseguire, entro gli stessi limiti, il ristoro della diminuzione patrimoniale subita, ne segue che si appalesa infondata, nei termini in cui è stata proposta, la censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, la quale
[..] risulta finalizzata ad assicurare una rigorosa applicazione della normativa contabile e quindi un rigido controllo delle spese. La riconosciuta tutela del terzo contraente, così come sopra articolata, consente anche di escludere [...] che sussista la disparità di trattamento denunziata rispetto alle ipotesi in cui un soggetto, non avendo alcuna azione specifica né nei confronti di chi si è arricchito, né di altri, può esperire in via diretta l'azione generale di arricchimento» (v. Corte cost. n. 446 del 1995).
- ha affermato che i suddetti principi non sono riferibili ai soli lavori di somma urgenza, come aveva ritenuto la Corte di Appello, ma anche ai lavori ordinari.
3.3. La Corte di Cassazione, richiamando altra pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost. n. 26 del 2001, conf. Cass. n. 15415 del 2018), ha, in sintesi, escluso che la diversità tra lavori di somma urgenza e lavori ordinari potesse giustificare una differenza sul piano delle tutele, tale da ammettere la proponibilità, solo in caso di lavori di somma urgenza, dell'azione ex art. 2041
c.c., da parte del fornitore privato, utendo iuribus dell'amministratore inerte e, nel caso di lavori ordinari, della sola azione contrattuale verso lo stesso amministratore, anche quando il suo patrimonio non sia in grado di soddisfare il credito del fornitore, così vanificando la tutela giurisdizionale del creditore.
3.4. La Corte di Cassazione ha evidenziato che l'azione contrattuale proponibile nei confronti dell'amministratore, in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio tra il primo (fornitore) e il secondo (amministratore), laddove porti ad un esito integralmente o parzialmente satisfattivo delle ragioni del creditore (privato fornitore), in ogni caso, determina un depauperamento patrimoniale dell'amministratore ed un correlato arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo. Ciò posto, la Suprema Corte ha sottolineato che in tal guisa si innesca una duplice esigenza di tutela:
“- dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c., assolvendo, a tal fine, al solo onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento: infatti, il principio secondo cui il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art.
2041 c.c. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (Cass. SU n.
10798 del 2015), è applicabile anche al caso in cui sia l'amministratore ad agire verso l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2041 c.c., salva la possibilità per l'ente di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto
(cfr. Cass. n. 15415 del 2018), restando superato il diverso orientamento emerso nella giurisprudenza antecedente alle Sezioni Unite del 2015 (cfr. Cass. n. 9447 del 2010);
- del privato fornitore, al quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto di agire verso l'ente pubblico in surrogatoria «per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni [creditorie]» e, dunque, il diritto di
«esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare», ex art. 2900 c.c.
2.5.- Il fornitore ha il potere di agire verso l'ente pubblico utendo iuribus debitoris nella eventualità che il patrimonio del debitore (amministratore o amministratore) non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito
(come di regola, per l'elevato valore delle prestazioni effettuate in favore di amministrazioni pubbliche), al fine di evitare gli effetti negativi che possano derivare alle proprie ragioni dall'inerzia del debitore.”
A tal proposito la Corte di Cassazione, citando propri precedenti, ha altresì precisato che «il contraente privato è legittimato ad agire contro la pubblica amministrazione anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui» (v. Corte cost. n. 446 del 1995), sostituendosi al proprio debitore (funzionario o amministratore); che al creditore privato incomberà, in tal caso, l'onere della prova dei presupposti costitutivi dell'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione, in correlazione al depauperamento dell'amministratore; che, in caso di accoglimento della domanda, il creditore privato potrà ottenere la condanna diretta dell'amministrazione pubblica in suo favore, in surrogazione, potendo
l'azione proposta svolgere anche una funzione esecutiva (o «satisfattiva») qualora tenda al soddisfacimento di un credito in denaro che, se dal terzo (ente pubblico) fosse pagato al debitore, sarebbe da questi agevolmente sottratto all'esecuzione, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, con la conseguenza che la finalità conservativa dell'azione risulterebbe del tutto frustrata (cfr., in tema di surrogatoria «satisfattiva», Cass. n. 723 del 1995, n.
1435 del 1978, n. 72 del 1972, n. 188 del 1966).
3.5. All'esito la Corte di legittimità ha pronunciato il seguente principio di diritto cui la Corte di Appello, in sede di rinvio, deve attenersi: “in tema di forniture e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per
l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla legge n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del
1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità dell'azione contrattuale verso l'amministratore), ma è legittimato ad esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente pubblico utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;
in tal caso, il contraente privato ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, in correlazione al depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas, salva la possibilità per l'ente stesso di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.”
§.
4. Il giudizio riassunto.
4.1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, il ed , chiedendo, in Parte_2 Persona_1
esecuzione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, l'accoglimento delle conclusioni da essa formulate negli appelli riuniti 1420/2008 e
2167/2010; il rigetto degli appelli formulati da e dal Persona_1
il primo avverso la sentenza non definitiva Parte_2
nr. 158/2007 ed il secondo avverso la sentenza definitiva nr. 320/2009; in ogni caso ha chiesto la condanna del al Parte_2
pagamento in suo favore della somma di € 288.902,51, oltre Iva, interessi moratori e rivalutazione dalle singole fatture o, per quei lavori per cui non erano state emesse fatture, dalla scadenza dei lavori fino al soddisfo.
4.2. Costituitosi, il ha chiesto Parte_2
l'accoglimento dell'appello incidentale, proposto avverso la sentenza non definitiva, e dell'appello principale proposto avverso la sentenza definitiva, evidenziando che, sebbene la Corte di Cassazione avesse ribadito che il principio, secondo cui il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art.2041 c.c. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Ente possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, sia applicabile anche al caso in cui sia l'amministratore ad agire verso l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2041, tuttavia la Suprema Corte aveva anche ribadito che è sempre salva la possibilità per l'Ente di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.
Ciò premesso il sostiene che dall'istruttoria svolta in primo grado era Pt_2
emerso che l' era sostanzialmente rimasto estraneo alle obbligazioni di CP_4
pagamento, assunte dall'amministratore nei confronti del Persona_1
fornitore privato, non avendo il mai adottato alcun provvedimento Pt_2
formale, ex ante e/o ex post, a sé riconducibile e che, dunque difettava il presupposto, indicato dalla Suprema Corte come indispensabile, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del privato fornitore. L'Ente
Comunale sostiene che, nel corso del primo grado di giudizio, aveva dato piena prova dell'assenza della propria volontà, rispetto all'arricchimento, e che, di tanto, ne era stato dato atto nella sentenza di Appello cassata. In particolare, il evidenzia che la documentazione, prodotta dalla stessa nonché Pt_2 CP_5
dal geom. , dimostrava che “le interlocuzione e le autorizzazioni CP_2
alla prosecuzione dell'attività sono intercorse esclusivamente tra il geometra e la società; quest'ultima peraltro era perfettamente a conoscenza della mancata della copertura finanziaria della contraenda spesa.” Pertanto risultava dimostrata l'assenza di qualsiasi forma di partecipazione dell' , CP_4
rispetto alle decisioni unilateralmente assunte dall'amministratore, sicché era evidente l'assenza di volontà e di consapevolezza da parte del in ordine Pt_2
alla attività, posta in essere dall'amministratore, da cui sarebbe scaturita l'utilitas per l'Ente, con la conseguenza che era da escludersi l'applicabilità del principio espresso dalla Suprema Corte al caso di specie.
4.3. , erede di , seppure ritualmente citata, CP_1 Persona_1
non si è costituita nel giudizio riassunto, per cui va dichiarata contumace.
§.
5. La Corte all'udienza del 27.11.2024 ha assunto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
5.1. In via preliminare, al fine di perimetrare il campo dell'indagine del presente giudizio di rinvio va considerato che, la Suprema Corte ha chiarito che
“In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (cfr. Cass.
12065/2024).
Sulla scorta di tale premessa, vanno dunque escluse dall'analisi le questioni sulle quali si sia formato il giudicato interno, in quanto decise dalla Corte di
Appello con statuizione non attinta dal ricorso per cassazione o per le quali sia stato proposto ricorso per cassazione e questo sia stato respinto o dichiarato inammissibile.
In particolare, risulta coperto da giudicato, per non avere Persona_1
proposto ricorso avverso la relativa statuizione della Corte di Appello con la sentenza nr. 3273/2015, l'accertamento che il rapporto obbligatorio, per lo svolgimento del servizio di illuminazione, fosse sorto tra ed Parte_1 [...]
(cfr sentenza Corte di Appello nr. 3273/2015 pagg. 21 e 27), per Persona_1
l'importo richiesto dalla società fornitrice (non avendo Persona_1
tempestivamente contestato l'entità del debito (cfr. sentenza Corte di Appello
3273/2015 pag. 21)).
5.2. L'oggetto di questo giudizio di rinvio è, quindi, limitato all'accertamento della sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'applicabilità del principio espresso dalla Corte remittente ed a quanto non coperto dal giudicato interno;
in particolare, l'accertamento della quantificazione dell'indennizzo, oggetto di appello principale da parte del e Parte_2
di appello incidentale da parte di Parte_1 Ciò premesso, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione, va riconosciuta l'esperibilità, da parte del fornitore privato, che abbia erogato in favore dell'ente locale prestazioni e servizi, senza l'osservanza del procedimento contabile, previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, dell'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente pubblico, utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore. Tuttavia, tale azione è accoglibile solo se il contraente privato abbia dato prova del fatto oggettivo dell'arricchimento, in correlazione al depauperamento dell'amministratore, si badi bene, “senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas”, ma l'Ente potrà, tuttavia, evitare la condanna, laddove riesca a “dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto”.
5.3. Orbene, l'esistenza del credito di nei confronti di e Parte_1 Persona_1
del correlativo depauperamento di quest'ultimo è ormai definitivamente accertato dalla sentenza nr. 158/2007, in quanto né il
[...]
né l'erede di , , Parte_2 Persona_1 CP_1
hanno impugnato la questione con il ricorso per cassazione.
Quanto all'utilitas la Suprema Corte, enunciando il principio cui questa Corte in sede di rinvio deve attenersi, ha escluso che l'Ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas, al fine di negare il diritto all'indennizzo, sicché anche questo aspetto è superato.
Resta da verificare se il Comune di , al fine di Parte_2
paralizzare la pretesa di abbia dimostrato che l'arricchimento di cui Parte_1
ha beneficiato, per il servizio espletato da dall'1 Marzo del 1995 al 15 Parte_1
Ottobre del 1996, sia stato “non voluto” o “non consapevole” e, quindi,
“imposto”.
5.4. L'Ente Comunale sostiene che, in relazione alle prestazioni e servizi resi da successivamente alla scadenza del contratto, la mancanza di formali Parte_1
provvedimenti di impegno di spesa rendeva l'Ente inconsapevole dell'attività espletata da Ritiene che, dalla documentazione depositata in atti, Parte_1
emerga la prova dell'assenza di volontà e consapevolezza dell'Ente, da intendersi come riconducibilità dell'atto posto dal amministratore alla P.A. procedente, in quanto non aveva dimostrato il coinvolgimento Persona_1
dell'Ente locale rispetto alle proroghe da lui disposte.
In particolare, il sostiene che le richieste di interventi, formulate Pt_2
dall'amministratore o anche del sindaco o dell'assessore al ramo, dimostravano l'assoluta inconsapevolezza dell'Ente, in quanto ad esse non aveva mai fatto seguito l'adozione, da parte del di formali atti amministrativi destinati Pt_2
a garantire la necessaria copertura finanziaria.
Conclude, quindi, nel senso che “il non ebbe mai a determinare Pt_2
consapevolmente l'acquisizione dell'utilitas” e “Conseguentemente è evidente che,
a fronte di un comportamento chiaramente indicativo dell'assenza di volontà e dell'assenza di consapevolezza da parte del in merito alla attività posta Pt_2
in essere dal amministratore cui sarebbe conseguita l'utilitas, resta esclusa la possibilità di applicare il principio espresso dalla Suprema Corte”
5.5. La soluzione del quesito circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex 2041 c.c. in surrogatoria, proposta da Pt_1
alla luce del principio di diritto formulato dalla Corte remittente, impone di
[...]
verificare se l'Ente Comunale abbia o meno dato la prova che l'arricchimento conseguito fosse “non voluto, non consapevole o imposto”.
L'onere della prova dei sopra indicati requisiti, in virtù del decisum della
Suprema Corte, è a carico della PA che intende negare la propria responsabilità indennitaria, ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'amministratore depauperato o, nel caso di specie, del creditore in surrogatoria. Orbene, posto che era onere del dare la Parte_2
prova che l'arricchimento conseguito non era stato da esso voluto o che lo aveva conseguito inconsapevolmente o che gli era stato imposto, va accertato se gli elementi da esso indicati come probanti siano o meno idonei a dimostrare la mancanza di tali requisiti.
Invero la difesa del si è limitata ad un Parte_2 Parte_2
generico richiamo alla documentazione prodotta, affermando che dalla stessa era evincibile l'assenza dei richiesti presupposti, poiché gli atti posti in essere da , dal Sindaco o dall'Assessore del ramo non erano espressione Persona_1
della volontà e consapevolezza dell'Ente, non essendosi ad essi dato seguito con formali atti amministrativi, destinati a garantire la necessaria copertura finanziaria.
L'argomento, oltre ad essere insufficiente, non è condivisibile, in quanto da un lato, affermare che l'espressione della volontà e consapevolezza dell'Ente si risolve nell'esperimento del formale iter di adozione degli atti con copertura finanziaria -sicché la mancata adozione dell'atto formale a copertura finanziaria esclude la sussistenza della volontà e consapevolezza dell'Ente-, finisce per negare in senso assoluto l'esperibilità dell'azione di arricchimento indebito verso la PA. L'adozione di un rituale atto a copertura finanziaria, difatti, renderebbe la prestazione ed il conseguente obbligo di pagamento della
PA “dovuti” in via contrattuale, per essere intervenuta la formalizzazione del rapporto;
di contro, la mancata adozione dell'atto a copertura finanziaria, esprimendo ex se la contraria volontà dell'Ente, renderebbe la prestazione ed il pagamento “non dovuti” e l'arricchimento “imposto”, escludendone l'indennizzabilità ex art. 2041 c.c.
Il riconoscimento della esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della PA, frutto di lunga elaborazione giurisprudenziale, porta dunque ad escludere che la prova della mancanza di volontà e consapevolezza in capo all'Ente dell'arricchimento possa essere data, come sostiene il
[...] con la mancata adozione di atti a copertura Parte_2
finanziaria.
Le ultime pronunce della Suprema Corte in tema mostrano come la prova della mancanza di volontà e consapevolezza e, quindi, della imposizione dell'arricchimento debbano essere date dall'Ente, piuttosto che in negativo
(omessa adozione dell'atto formale), in positivo, nel senso dell'adozione di un atto formale di reiezione o di negazione della prestazione erogata, in assenza della procedura di copertura di spesa.
In proposito una recentissima pronuncia della Suprema Corte, in tema di erogazione di prestazione sanitaria da parte di struttura sanitaria accreditata, oltre il limite di spesa, ha affermato che “la pubblica amministrazione,
“comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie, “implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima “il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”. Quanto precede conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere “imposto”, ancora rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 16980/2024)
In tal caso il diniego della PA a vedersi imposto un arricchimento, corrispondente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura accreditata, è espresso in via preventiva, mediante la comunicazione del limite di spesa, entro cui devono essere contenute le prestazioni erogate dalla struttura accreditata, sicché le prestazioni extra budget si configurano di per sé come non volute ed imposte.
Il principio della esplicita manifestazione di diniego da parte della PA era già stato in precedenza espresso dalla Suprema Corte, quando ha chiarito che l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. “incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un.,
n. 10798 del 2015, cit.; in senso conforme pure Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2017, n.
15937, Rv. 644667-02; Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11209, Rv. 653710-01;
Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24642, Rv. 659918-01) (cfr. Cass.
27753/2024 in parte motiva)”
In particolare, le SU con la sentenza nr. 10798/2015 hanno affermato che "le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che
l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se
l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis" (Cass. Sez. U, 26 maggio 2015, n. 10798).
In applicazione del principio espresso dalle SU, le successive pronunce di legittimità hanno affermato che, ad esempio:
- non potesse trovare accoglimento la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall'appaltatore che aveva posto in essere varianti arbitrarie, in ragione della vigenza del precetto legislativo di cui all'art. 342 della legge 2248, all. F), del
1865, secondo cui, per le variazioni non richieste, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo o indennità (Cass. 15937/2017).
- rilevante non è affatto se vi sia stato (e se provenisse da un soggetto a ciò legittimato) il riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione regionale, bensì se essa sia riuscita a provare il “rifiuto” dell'arricchimento, o la sua impossibilità (cfr. Cass. 15869/2019). - la prova, pertanto, non concerne più la valutazione di utilitas bensì il giudizio contrario dell'amministrazione e, dunque, trattandosi di prova contraria incombe sulla convenuta PA (cfr. in tal senso in parte motiva Cass.
15415/2018).
In definitiva la PA, per negare il diritto all'indennizzo al depauperato, o ex art
2900 c.c. al suo creditore, che abbia dato prova dei presupposti della propria azione, deve provare che tale prestazione le sia stata imposta, benché essa avesse espresso il proprio espresso rifiuto (in via preventiva o successiva o per la presenza di un divieto normativo), o perché si fosse trovata nell'impossibilità di esprimere un rifiuto, per mancanza di consapevolezza di stare ricevendo la prestazione.
Nel caso in esame il Comune di Castellammare d Stabia non ha dato prova né di avere manifestato un rifiuto alla prestazione, né di non avere potuto esprimere tale rifiuto, per non avere avuto contezza della prestazione, atteso che tale mancanza di consapevolezza non può coincidere con la mancata adozione di formali atti amministrativi destinati a garantire la necessaria copertura finanziaria.
5.6. In merito al quantum dell'indennizzo le doglianze del
[...]
non colgono nel segno. Parte_2
L'Ente Comunale si è lamentato della insufficienza della prova in ordine alla quantità di lavorazioni espletate da nell'arco temporale, in relazione Parte_1
al quale ha agito con l'azione di indebito arricchimento nei confronti di
[...]
ed, in sua surroga, verso lo stesso Lamenta che la Persona_1 CP_4
lacuna probatoria non è stata colmata nemmeno dall'espletata CTU e che, anzi, il perito d'ufficio si era limitato a recepire acriticamente i dati, forniti dalla stessa addirittura ritenendo che anche il mancato guadagno di Parte_1
quest'ultima dovesse essere conteggiato come “perdita” subita dalla fornitrice.
Sostiene che era irrilevante la mancata contestazione delle lavorazioni, di cui era stato richiesto il pagamento in via contrattuale al debitore
[...] , atteso che nei confronti della PA era necessario il riscontro Persona_1
dell'utilitas e che con la ricomprensione del mancato guadagno si era fatto rientrare nella liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. anche il lucro cessante.
Infine, il lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto l'IVA anche in Pt_2
relazione alle somme oggetto di fatturazione, per le quali l'IVA risultava già conteggiata all'atto di emissione del documento fiscale, sicché, per tali importi vi era stata una duplicazione del dovuto in relazione al calcolo dell'iva.
Orbene, va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento, ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito.
Ciò premesso si osserva che le doglianze del in ordine alla liquidazione Pt_2
dell'indennizzo, muovono dal presupposto che il dato del depauperamento, da comparare con l'arricchimento conseguito dall'Ente, sia quello facente capo a concentrando, pertanto, le proprie osservazioni e critiche alla CTU. Parte_1
In realtà il depauperamento che viene in rilevo, nel caso di azione intrapresa verso la PA dal fornitore in via surrogatoria, “utendo iuribus” dell'amministratore, è quello che ha subito l'amministratore, chiamato a rispondere in via contrattuale verso il privato fornitore.
Non deve dimenticarsi, infatti, che si è affermato che il fornitore, che esegue la propria prestazione in favore della PA, in mancanza di valido contratto, non ha azione ex art. 2041 c.c. verso l'Ente, per difetto del requisito di sussidiarietà, avendo invece azione contrattuale nei confronti dell'amministratore. Se, dunque, il debito di cui l'amministratore dovrà rispondere è quello contrattuale, va da sé che questo comprende tutto quanto era stato contrattualmente pattuito, dunque non solo le spese (perdita secca) ma anche il guadagno. Il depauperamento che soffre l'amministratore, quindi, è perfettamente speculare al credito vantato dal fornitore, in virtù del contratto ed è con tale depauperamento che va comparato l'arricchimento conseguito dall' Arricchimento che corrisponde al costo di mercato della CP_4
prestazione ricevuta dal fornitore, e che l'Ente avrebbe dovuto corrispondere ad altro fornitore, con il quale avrebbe dovuto stipulare apposito rituale contratto, nel rispetto della procedura di copertura di spesa.
La CTU svolta in primo grado, nel quantificare l'indennizzo dovuto a Parte_1
ha accertato la corrispondenza delle forniture, da essa fatturate, ai prezzi di mercato, sicché, se il avesse dovuto procurarsi dette forniture da terzi, Pt_2
lo avrebbe fatto a quei prezzi di mercato e, pertanto, l'arricchimento conseguito dall'Ente è costituito dal mancato esborso di quelle somme che avrebbe dovuto corrispondere a terzi, per ottenere le medesime prestazioni.
Orbene, sotto questo profilo il non ha Parte_2
censurato la decisione impugnata, in quanto non ha contestato che l'arricchimento conseguito potesse essere inferiore al depauperamento subito da , essendosi limitato a contestare la quantificazione Persona_1
dell'indennizzo che, a suo avviso, non avrebbe dovuto essere calcolato ai prezzi di mercato, per quanto sopra esposto.
Quanto alle contestazioni sull'IVA, riconosciuta dal giudice di primo grado anche per gli importi fatturati che già prevedevano l'IVA, ritiene la Corte che il motivo sia fondato e che già la sentenza di primo grado, nella parte motiva, espressamente aveva limitato il riconoscimento dell'IVA ai soli importi non fatturati, in quanto testualmente aveva statuito che per i lavori dall'1/3/95 al
15/10/96, regolarmente fatturati, l'indebito arricchimento ammonta ad €
193.289,68, mentre per i lavori non fatturati, eseguiti dal 1/3/95 al 15/10/96,
l'indebito arricchimento ammonta ad € 95.612,83, oltre iva. E' evidente che già il primo giudice aveva deciso in tale senso, sebbene poi nel dispositivo, dopo aver sommato i due importi, determinando l'ammontare complessivo del credito in € 288.902.51, aveva aggiunto l'inciso “oltre IVA”, senza operare la distinzione tra importi già fatturati e non, indicata in parte motiva. Ne consegue che sul punto l'appello va accolto.
§.
6. In definitiva, all'esito di questo giudizio di rinvio resta fermo il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza nr. Persona_1
158/2007; l'appello proposto dal avverso Parte_2
la sentenza 320/2009 va accolto limitatamente alla censura sull'iva; l'appello incidentale proposto da nella sentenza nr. 320/2009 resta assorbito. Parte_1
Quanto al governo delle spese di lite il principio della globalità imporrebbe che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, proceda d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014); tuttavia, nel caso in esame, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Non è dovuto il doppio contributo ex art. 3, comma 1bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Cfr. provvedimento del 14.05.2018 del Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile, che ha affermato che il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato.)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione -relativamente alla sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 3273/2015 - sugli appelli riuniti avverso le sentenze nr
158/2007 e 320/2009 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Fermo il rigetto dell'appello proposto da avverso la Persona_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 158/2007;
2. Accoglie in parte l'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza nr. 320/2009 e, per l'effetto, in riforma del solo capo 1 della sentenza 320/2009:
“Accoglie la domanda spiegata da e condanna, ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 2041 c.c. il , in persona del l.r.p.t., a Parte_2
pagare in favore della per i lavori dal 1/3/95 al 15/10/96 Parte_1
regolarmente fatturati € 193.289,68, mentre per i lavori non fatturati eseguiti dall'1/3/95 all'1/10/96 € 95.612,83, oltre iva”.
3. Rigetta nel resto l'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza nr. 320/2009.
4. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1
sentenza nr. 320/2009.
5. Compensa le spese tra le parti del giudizio di appello cassato con rinvio, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio.
Napoli, 17.04.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola