Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1631
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15 febbraio 1952
Art. 1. Articolo unico.

Il contributo annuale dello Stato per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" e' elevato, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, da lire 35.500.000 a lire 45.000.000.
Alla maggiore spesa di cui al comma precedente verra' provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente il contributo per il funzionamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" e del corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1951-52.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1952