Articolo 80 della Costituzione
Articolo 79Articolo 81
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1 gennaio 1948
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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