Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3702/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, CF , domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro Santoro, sito in Rossano alla c/da Oliveto Longo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, cod. fisc./P. I.V.A. n. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza 87100 alla Via Medaglie d'Oro n.37, presso lo studio legale dell'avv. Maria Maddalena
Giungato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_2
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund
Bauer, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Carmela Filice, elettivamente domiciliato in
Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
FATTTO E DIRITTO
in data 07.10.2019, dinanzi a questa Sezione del Tribunale limitatamente ai crediti
[...]
previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n. 03420070000330815000, 03420090008280152000 ed agli avvisi di addebito n. 33420120001377969000, 334201200003375651000,
334201200000003375752000, 33420120051175790000, 334201300005017080000,
33420130004877681000, 3342014000548601000, 3420140005530583000,
33420180002491738000, per un totale pari ad € 60.533,21 (omesso pagamento dei contributi IVS relativi agli anni 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 e 2014).
Il ricorrente eccepiva con il proprio atto di impugnazione l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notificazione degli atti presupposti (ex art. 50 DPR 602/1973), la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995 nonché CP_4
l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti richiesti in pagamento ex art. 25 D.Lgs. n.
46/99 e, solo in riferimento all'avviso 33420180002491738000, deduceva l'erroneità della richiesta di pagamento per mancato svolgimento nell'annualità di riferimento di qualsivoglia attività lavorativa. Eccepiva, infine, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata per indeterminatezza della somma ingiunta, la sproporzione tra capitale, interessi e valutazione e la conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente ex l. 212/2000.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_4 CP_5 del ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto.
Con provvedimento del 20.12.2019 il G.I. concedeva la chiesta sospensione;
istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_5
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario. Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, i singoli carichi di cui ai seguenti avvisi di addebito n. 33420120001377969000,
n. 334201200051175790000, n. 33420130004877681000, n. 33420130005017080000 e n.
33420140005530583000.
Ed, in effetti, i carichi di cui sopra sono stati automaticamente annullati in parte (quelli consegnati all'esattore tra il 2000 ed il 2010) a norma dell'art. 4, comma 1, d. l. 23 ottobre 2018, n. 119 (" I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)" e in parte (quelli risalenti al periodo successivo, dal 2010 e sino al 2015) ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l.
24 febbraio 2023 n. 14 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”).
In effetti, le due norme sopra citate introducono due ipotesi di stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione e, in particolare, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
In entrambe le fattispecie, il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n.
8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto cioè 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella
(in tal senso Cassazione, Sentenza 17 agosto 2022, n. 2485)
Inoltre, con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Pertanto, rilevato l'istituto disciplinato dapprima dall'art. 4, comma 1, d. l. 23 ottobre 2018, n. 119 e poi riproposto nella successiva l. n. 197/2022, che introducono un annullamento automatico e rilevabile d'ufficio in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), nel caso di specie, rinvenendone la ricorrenza, deve farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto – l'introduzione della norma sopra citata – idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
3. Residua da verificare l'eventuale prescrizione del credito sotteso alle cartelle di pagamento n.
03420070000330815000, 03420090008280152000 ed agli avvisi di addebito n.
334201200003375651000, 334201200000003375752000, 3342014000548601000,
33420180002491738000.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, l'intervenuta decadenza ex art. 25
D.Lgs 46/99 dell'iscrizione a ruolo del credito nonché l'eventuale difetto di motivazione dell'atto opposto;
tutte le eccezioni appena elencate devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.; b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 29.10.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 07.10.2019 (cfr. relata notifica in allegati . CP_5
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
CP_ Ebbene, a tal proposito, deve evidenziarsi che l' non è riuscito a dare prova, nel corso del giudizio, dell'effettiva notifica al ricorrente delle cartelle n. 03420070000330815000 e n.
03420090008280152000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata e, quindi, non essendo stata acclarata la ritualità della notifica dei richiamati atti prodromici, la pretesa creditoria in essi contenuta non può essere ancora ritenuta incontrovertibile e il ricorrente può in questa sede proporre per la prima volta l'eccezione di prescrizione che poteva essere mossa nei confronti delle originarie cartelle, poiché la stessa è stata regolarmente proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 (il ricorso è stato depositato in data 29.10.2019 a fronte della notifica dell'intimazione intervenuta il 07.10.2019). CP_ Parimenti, l' non è riuscito a fornire prova dell'intervenuta notifica dell'avviso di addebito n.
3342014000548601000, anch'esso atto prodromico alla impugnata intimazione.
Pertanto, per i suddetti atti risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive con essi ingiunte, trattandosi nella specie di contribuzione IVS afferente alle annualità
1998 (cartella 03420070000330815000), 2005 (cartella 03420090008280152000) e 2009 (avviso di addebito 3342014000548601000).
In conclusione, essendo stata l'intimazione impugnata notificata in data 07.10.2019, la medesima è certamente tardiva rispetto al termine prescrizionale dei tributi ingiunti in pagamento con le cartelle e gli avvisi sopra richiamati e, di conseguenza, deve dichiararsi l'estinzione dei crediti ivi contenuti.
CP_ Differentemente l' da prova, nel corso del giudizio, della notifica degli avvisi di addebito n.334201200003375651000 e n. 334201200000003375752000, entrambi notificati a mani proprie del debitore da messo comunale in data 26.8.2014 (pagine nn. 43 e 61 della produzione di ). In ogni CP_4
caso, pur acclarata la ritualità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, e rilevata quindi la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi, va analizzato l'unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è, cioè, l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è fondata. Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, poiché il successivo atto di intimazione, intervenuto il 07.10.2019 (confr. relata di notifica dell'atto di intimazione impugnata, allegata al fascicolo di parte ricorrente), è successivo allo spirare del termine prescrizionale applicabile (i cinque anni a far data dal 26.8.2014 risultano in effetti decorsi il 26.8.2019).
In materia, è ormai incontrovertibile l'orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. in caso di cartella di pagamento (o avviso di addebito) non opposta/o nei termini, per cui trova applicazione sempre il termine quinquennale di prescrizione. Più precisamente, “È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 23397/2016).
Infine, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 33420180002491738000, afferente all'omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2017, pur in assenza di prova circa la notifica dell'eventuale atto prodromico non può procedersi a dichiarazione di illegittimità della intimazione opposta poiché l'eccezione è stata tardivamente proposta (ricorso introdotto oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 cpc), né è rilevabile alcuna maturazione del termine prescrizionale, essendo pervenuta la intimazione entro il termine quinquennale previsto dalla legge in relazione al credito previdenziale intimato. Inoltre, nessun accoglimento può trovare la eccepita assenza di attività lavorativa nell'anno 2017 per cessazione dell'attività, non rivenendosi in atti prova della dedotta circostanza.
Pertanto, la somma con essa intimata è dovuta e il ricorso in parte qua deve essere rigettato.
4. In merito alle spese di lite, andranno compensate certamente per la parte relativa alla cessazione della materia del contendere atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio, mentre per la restante parte, stante l'accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente, trova giustificazione anche in tal caso una compensazione tra le parti delle restanti spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott. Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n.
33420120001377969000, n. 33420120005117579000, n. 33420130004877681000, n.
33420130005017080000 e n. 33420140005530583000, per intervenuto sgravio ex lege;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento n. 03420070000330815000 e n. 03420090008280152000 e negli avvisi di addebito n. 334201200003375651000, n. 334201200000003375752000 e n. 3342014000548601000, per intervenuta prescrizione quinquennale;
- rigetta per il resto il ricorso e dichiara dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
33420180002491738000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 31.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.