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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 26/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Chietino e residente in [...]al vico Santo spirito n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Comini (C.F. - fax: ) con studio in C.F._2 P.IVA_1
San Vito Chietino alla p.zza G. Garibaldi n.5, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al Email_1
APPELLANTE
Contro
(P. Iva , C.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva c.f. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_4
Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia
(Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
TI (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata . ; Email_2 Email_3
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 463/2023 resa dal Tribunale di Lanciano e pubblicata in data 21 novembre 2023.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano riportandosi alle richieste conclusive in atti.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 25 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c., con ordinanza del 25 febbraio 2025, tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 463/2023 pubblicata in data 21 novembre 2023, il Tribunale di
Lanciano rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/21 emesso dallo stesso
Tribunale con il quale le veniva ingiunto il pagamento nei confronti della Controparte_1
della somma di euro 23.128,41 in virtù del contratto di finanziamento n. 9469936
pag. 2/12 stipulato ingiunta Compass 28 marzo 2011, poi da questa ceduta alla Pt_2 Pt_3 Pt_4
successivamente oggetto di cessione da parte di quest'ultima in favore Controparte_4
della CP_1
1.1) A sostegno della predetta domanda, la ricorrente deduceva:
• l'inesistenza della notifica effettuata a mani di persona priva dei requisiti di cui all'art. 139 comma 2 cpc del decreto ingiuntivo opposto;
• il difetto di titolarità del credito da parte della ricorrente in monitorio;
• l'insussistenza dei requisiti documentali necessari all'emissione del decreto ingiuntivo.
All'udienza di comparizione delle parti, veniva rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e il giudice rimetteva le parti in mediazione assegnando il successivo termine per la prosecuzione del giudizio.
In sede di note di udienza parte opponente inoltre disconosceva la sottoscrizione sulla richiesta di finanziamento, il documento prodotto in monitorio, nonché eccepiva la prescrizione dei crediti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 7 e 8 del contratto e l'inutilizzabilità dei doc di cui ai numeri 3 – 5 – 8 del ricorso monitorio e n. 5 – 6 della comparsa di costituzione avversaria.
In sede di precisazione delle conclusioni l'opponente eccepiva l'invalidità dell'incontro di mediazione svolto per assenza di poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti per in mediazione. CP_1
Chiedeva, per tali ragioni, in via preliminare/pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per irregolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria,
l'accertamento dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito,
l'accogliento dell'eccezione relativa al difetto di titolarità attiva del credito vantato dalla società opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e accertamento dell'assenza di debiti nei confronti della con vittoria di spese e competenze di CP_1
lite.
1.3) Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e CP_1
chiedendo di accertare la validità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo emesso;
in subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della pag. 3/12 differente somma eventualmente risultante all'esito dell'attività istruttoria, con vittoria di spese e compensi di lite.
1.4) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti la causa veniva decisa con sentenza pubblicata il 21 novembre 2023.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Lanciano rigettava la domanda proposta dalla opponente sulla base delle seguenti motivazioni.
2.1) Il primo giudice, in via preliminare, rigettava l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dalla opponente ritenendo effettivamente e validamente svolto l'incontro relativo al tentativo di mediazione obbligatoria in virtù della assenza di contestazioni dell'opponente in quella sede circa la validità della procura conferita dalla ed in considerazione, in ogni caso, della dichiarazione della attrice attinente CP_1
all'impossibilità di addivenire ad un qualsiasi accordo transattivo stante la sua indisponibilità di tipo economico.
2.2) Rigettava, poi, l'eccezione attinente alla validità della notifica del decreto ingiuntivo opposto ritenendo in merito che non si trattasse, in base ai principi giurisprudenziali espressi, d'inesistenza della notifica bensì di eventuale nullità della stessa in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. stante la tempestiva opposizione proposta.
2.3) Riteneva, inoltre, l'intervenuta decadenza dell'opponente dalle eccezioni di prescrizione e disconoscimento della scrittura privata con rifermento al contratto di finanziamento n. 9469936, poiché sollevata successivamente al primo atto difensivo utile ossia successivamente all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta.
2.4) Parimenti rigettava l'eccezione di nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto rilevando l'assoluta genericità ed indeterminatezza della doglianza sollevata.
2.5) Riconosceva, invece, la legittima titolarità del credito azionato in monitorio in capo alla convenuta – opposta sulla base della documentazione prodotta in giudizio che riteneva idonea e sufficiente a dimostrare la cessione in blocco intervenuta in suo favore anche relativamente credito oggetto di causa.
In conclusione, il Tribunale di Lanciano rigettava l'opposizione proposta da
[...]
confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore della e Pt_1 CP_1 condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della suddetta pag. 4/12 società che quantificava in euro 48,80 per esborsi, 4.700,00 per compensi, oltre le spese generali al 15% e Iva e C.p.a. come per legge.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Illogicità/incoerenza/vizio di motivazione circa la mancata declaratoria di improcedibilità per irregolarità della mediazione.
Con il primo motivo di gravame l'odierna appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto valido il tentativo di esperimento della mediazione obbligatoria prevista ai sensi del D. lgs n. 28/2010.
L'appellante rilevava l'irregolarità della procedura di mediazione svolta a seguito della assenza della parte personalmente nonché di valida procura sostanziale al Dott. intervenuto in sostituzione del legale rappresentante della creditrice. Persona_1
Evidenziava che la procura allo stesso conferita dalla creditrice e prodotta in atti non sarebbe sottoscritta dal legale rappresentante della società.
3.2.) Illogicità/incoerenza/vizio di motivazione circa la declarata tardività delle eccezioni di disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. e 2719 c.c. e di prescrizione.
Con tale motivo di appello l'odierna appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver accertato la tardività delle eccezioni sollevate di prescrizione del credito e di disconoscimento del contratto di finanziamento prodotto.
In particolare, ha dedotto la natura sostanziale dell'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata e la sua conseguente non rilevabilità d'ufficio, chiedendo la riforma della sentenza sul punto in virtù della sostenuta assenza di eccezioni in merito da parte della convenuta – opposta.
3.3) Illogicità/incoerenza/vizio di motivazione circa il mancato accertamento del difetto di legittimazione attiva della per difetto della titolarità del credito Controparte_1
azionato – violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2967 c.c. (onere della prova).
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto come assolto da parte della l'onere probatorio CP_1
relativo alla titolarità del credito azionato in monitorio, ritenendo che questa non avesse pag. 5/12 correttamente dimostrato l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta con la cedente Controparte_4
A sostegno di tale tesi ha dedotto l'assenza di produzione da parte della CP_1 dell'allegato A del contratto di cessione contente l'elenco dei crediti ceduti, sostenendo l'inidoneità probatoria a tal fine della “Lista crediti ceduti” prodotta in monitorio dalla società cessionaria e l'insufficienza della documentazione prodotta per dimostrare la legittimazione e titolarità dell'opposta in ordine al credito ingiunto.
3.4) Si costituiva in giudizio la e per essa, quale procuratore, la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnando e contestando CP_3
le avverse censure in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite.
4) Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1) Il primo motivo di gravame deve essere disatteso sulla base delle seguenti ragioni.
L'appellante deduce l'invalidità dell'incontro di mediazione svoltosi in corso di causa in ragione dell'assenza dei necessari poteri di rappresentanza della convenuta odierna appellata.
Sul punto occorre ricordare che la richiamata disciplina prevede, al comma 2 dell'art. 5 comma 1 bis del D. lgs n. 28/2010 che nelle materie precisate dal comma 1 del suddetto articolo, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, specificando, inoltre, che: “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Dalla semplice lettura della lettera della norma si evince che l'eccezione di improcedibilità debba essere tempestivamente sollevata dal convenuto non oltre la prima udienza successiva all'incontro non avvenuto o che si ritiene invalidamente esperito, dovendo, in mancanza di eccezione tempestiva, ritenersi decaduto dalla pag. 6/12 relativa eccezione con cristallizzazione dell'avveramento della condizione di procedibilità prevista.
La Suprema Corte di Cassazione ha in merito confermato che: “In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare
l'improcedibilità della domanda. Nello stadio d'appello è prevista solo una facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.”
Nel caso di specie deve rilevarsi come l'allora opponente nella successiva udienza del
3.10.2022 nonché nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. nulla abbia eccepito in merito alla validità dell'incontro di mediazione sicché l'eccezione di improcedibilità sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi tardivamente proposta con conseguente decadenza dell'odierno appellante.
La doglianza per tali ragioni deve essere disattesa.
4.2) Il secondo motivo di appello con il quale l'appellante sostiene che abbia errato il primo giudice nell'aver rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di prescrizione e disconoscimento di scrittura privata del contratto di finanziamento prodotto dalla opposta in sede monitoria è parimenti infondato.
L'appellante deduce la non rilevabilità d'ufficio della tardività dell'eccezione di disconoscimento della scrittura privata, sostenendo che l'allora opposto non abbia eccepito nulla in merito e che per tale ragione il primo giudice avrebbe dovuto considerare valido il disconoscimento effettuato e in virtù della mancata richiesta di verificazione del documento da parte della convenuta, escluderlo dalla valutazione del quadro probatorio.
A riguardo tuttavia deve ricordarsi che l'art. 214 c.p.c. al primo comma dispone: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” prevedendo poi il successivo art. 215 c.p.c. che: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'art. 293 terzo comma;
2) se la parte
pag. 7/12 comparsa non la disconosce o non dichiara di conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre affermato che: “L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura” (ex plurimis Cass. 12 aprile 2023 n.9690).
Tanto chiarito, deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie, dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, risulta che l'odierna appellata in sede di costituzione e di risposta, ossia nel primo atto successivo alla intervenuta preclusione ai sensi dell'art. 215 c.p.c., faceva rilevare l'assenza di disconoscimento tempestivo della documentazione prodotta in monitorio da parte dell'opponente, documentazione comprendente il contratto di finanziamento oggetto della tardiva eccezione, con conseguente avvenuto riconoscimento tacito da parte della opponente dello stesso.
Nell'atto di costituzione di primo grado, infatti, l'opponente espressamente deduceva:
“Difatti, le eccezioni formulate da controparte sono oltremodo generiche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 C.p.c.; inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato”
(vedasi All. n. 5 Fascicolo di primo grado e monitorio della comparsa di costituzione in appello, comparsa di costituzione e risposta p.13).
Deve, dunque, ritenersi che nei termini previsti per un tempestivo disconoscimento, parte opposta rilevava la mancanza di un tale disconoscimento nei termini e tanto basta a ritenere la stessa sollevata dalla necessità di eccepire poi la tardività del disconoscimento effettuato in sede successiva da parte dell'opponente in prima udienza di comparizione.
Pertanto la rilevata tardività del suddetto disconoscimento deve ritenersi non già rilevata d'ufficio dal giudice, bensì rilevata a seguito dell'avvenuta tempestiva eccezione di mancato tempestivo disconoscimento sollevato dalla già prima del tardivo CP_1
disconoscimento da parte della Parte_1
In merito all'eccezione di prescrizione del credito, in ogni caso solo accennata in sede di gravame e non sufficientemente esposta come motivo di impugnazione al ragionamento pag. 8/12 del primo giudice, deve confermarsi l'intervenuta decadenza dell'odierno appellante ritenuta in primo grado stante la proposizione della stessa oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 167 c.p.c., preclusione che ben può essere rilevata dal giudice indipendentemente da un'eccezione di parte.
La sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, pertanto, deve ritenersi priva di censure sul punto con rigetto anche del secondo motivo.
4.3) Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
Con tale motivo di gravame l'appellante deduce l'assenza di titolarità attiva della relativamente al credito azionato in monitorio, sostenendo il mancato CP_1
assolvimento da parte della stessa dell'onere probatorio relativo alla cessione del credito intervenuta da parte della Controparte_4
Deduce l'appellante che essendosi di fronte ad un'ipotesi di cessione in blocco dei crediti la cessionaria non abbia allegato e depositato documenti sufficienti alla dimostrazione della inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione.
La Corte Suprema di Cassazione, in merito alla prova dell'inclusione di uno specifico credito nell'operazione di cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 Tub, ha ribadito il principio (già ripetutamente affermato da Cass. 2017/n. 31118; Cass. 2019/n. 15884;
Cass. 2020/n. 20495; Cass. 2021/n. 10200) secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Deve tuttavia sottolinearsi come tale prova, non essendo la cessione subordinata a particolari requisiti di forma a pena di invalidità, non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi relativi allegati come sostenuto dall'appellante.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5478/2024, confermando quanto già precedentemente chiarito con la sentenza n. 17944/2023, ha ribadito che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche
pag. 9/12 indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità”.
Tra gli elementi che devono ritenersi sicuramente rilevanti ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco devono essere ricompresi sia il possesso e la disponibilità in capo alla cessionaria del titolo costitutivo del credito azionato sia la dichiarazione della cedente circa l'avvenuta cessione dello stesso, costituendo questa una prova liquida che conferma la titolarità attiva della cessionaria in virtù dell'assenza di interesse della cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. Civ.
10200/2021).
Nel caso di specie, questa Corte, aderendo ai principi di diritto suesposti, ritiene il quadro probatorio offerto dalla società appellata sufficiente a dimostrare la propria titolarità del credito oggetto di causa.
L'appellata, infatti, non solo ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in G.U. e il contratto di cessione stipulato con la ma già in sede monitoria ha Controparte_4
integrato la documentazione comprovante la titolarità del credito.
La società odierna appellata ha infatti allegato: il contratto di finanziamento n. 9469936 fonte costitutiva del credito;
l'estratto della “lista dei crediti ceduti” che deve ritenersi idoneo a confermare la sussistenza della cessione in quanto gli elementi ivi riportati - codice della pratica 0313703762 e Ndg 1656404, il nominativo e il codice fiscale della debitrice, il capitale del credito ceduto di euro 23.004,92 per un totale di euro
23.128,41, - risultano coincidere sia con quanto emerso nell'estratto conto con precisa rispondenza anche dell'ammontare del credito, sia con la comunicazione effettuata alla debitrice dalla Banca Ifis cedente con la quale dichiarava l'avvenuta cessione del proprio credito in favore della e nella quale trova riscontro con esattezza la CP_1
posizione debitoria in questione contenendo anch'essa il numero di riferimento
0313703762 della pratica nonché il numero del contratto di finanziamento n. 9469936 oggetto della cessione.
pag. 10/12 Tali elementi trovano precisa e puntuale rispondenza numerica, inoltre, nel titolo allegato e negli elementi identificativi indicati nella diffida effettuata dalla cessionaria.
Inoltre nella Gazzetta Ufficiale il cui estratto è stato depositato in sede monitoria e che equivale nelle operazione di cessione in blocco alla comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione, si fa riferimento ai crediti ceduti dalla Banca Ifuis alla individuabili come sopra indicato anche a mezzo dichiarazioni della stessa CP_1
cedente alla nonché si fa riferimento alla provenienza di tale credito da CP_1
precedente cessione dalla Compass alla a mezzo contratti di cessione ivi CP_4
indicati.
Pertanto appare sufficientemente provata la cessione del credito in esame dall'originario creditore Compass, così come emergente dal contratto di finanziamento in atti, alla e poi da questa alla attuale appellato e parte opposta di primo CP_4 CP_1
grado.
4.4) In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello deve essere rigettato essendo tutti i motivi infondati nel merito con conferma della sentenza emessa in primo grado.
4.5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N. 115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 Gennaio 2013 l'appellante sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 346/2023, pubblicata in data
21.11.2023 del Tribunale di Lanciano, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pag. 11/12 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere, in favore della società appellata, Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.969,00 oltre Iva e C.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 20 marzo 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 12/12