Articolo 15 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 14Articolo 16
Versione
26 giugno 1971
Art. 15.


I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968
risultano stabiliti in. . . . . . . . . . . . . . . L. 29.815.490.434 dei quali furono pagati nel 1969 . . . . . . . . . ". 6.862.296.717
-------------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969. . . . . L. 22.953.193.717
--------------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971