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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9918/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.9.2024 da
1) Parte_1
Nato a IR (CZ) il 12.11.1966
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Simone Melina e Ilaria Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a ZO (MI) il 16.07.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Simone Melina e Ilaria Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.07.1998 in TA (MI)
(anno 1998 atto n. 12 parte II serie A) in separazione dei beni,
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La IA minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_3 prevalente presso la madre.
3) Ciascun genitore assumerà in via autonoma e disgiunta le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione per il periodo di convivenza con la IA . I genitori assumeranno di comune Pt_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative a ed eserciteranno congiuntamente la Pt_3 responsabilità genitoriale;
si impegnano altresì a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
inoltre, ogni Pt_3 comunicazione inerente la IA dovrà avvenire tra i genitori medesimi e non tramite la IA.
4) Il signor potrà vedere e tenere con sé la IA secondo i diversi spontanei Pt_1 Pt_3 accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della IA . Pt_3
Il tutto con la flessibilità del caso, avuto come unico interesse il benessere della IA . Pt_3
5) Con riferimento al contributo al mantenimento, il signor contribuirà al mantenimento Pt_1 della IA e della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Pt_3 Per_1 mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile di euro 300,00 per entrambe, rivalutabile annualmente in applicazione degli indici Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
Le spese straordinarie (1. Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. Spese scolastiche;
gite scolastiche;
corsi di recupero e lezioni private;
3. Spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento), saranno preventivamente concordate e documentate da entrambi i coniugi e saranno suddivise nella misura del
50% tra i coniugi.
6) I genitori, in ottemperanza all'art. 155 c.c., s'impegnano, nell'interesse della IA minore, a garantire che vengano conservati rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) I coniugi, reciprocamente, consentono contatti telefonici quotidiani con la IA, nei giorni e nei periodi di spettanza dell'uno o dell'altro;
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver consensualmente definito ogni altro rapporto patrimoniale ed economico, per cui precisano di non avere pretese l'uno dall'altro per qualsivoglia altro titolo o ragione.
pagina 2 di 3 9) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni di residenza e di domicilio.
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed in caso di necessità di firma congiunta si impegnano a collaborare al fine del rilascio e/o rinnovo dei predetti documenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TA (MI) in data 28.07.1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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