Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 41885/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 7 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41885 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
– Avv. I. Ferra Parte_1
- ricorrente in opposizione -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. G. Cipriani CP_1
- resistente opposto -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. – Avv. D. Manganaro
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720179005807379000 notificatagli dall' con la quale gli veniva ingiunto di CP_3 pagare la somma di euro 15.353,55 a titolo di contributi omessi oggetto di tre CP_1 avvisi di addebito, deducendo di essere iscritto alla Social security americana (con opzione per il pagamento degli oneri per la tutela pensionistica negli Stati Uniti e non in Italia, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo tra Italia e Usa in materia di Sicurezza sociale), e di aver già sollecitato l' a procedere in autotutela all'annullamento CP_1 del debito previdenziale contestato, così come già in passato era avvenuto in occasione di precedenti contestazioni.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per l'importo di euro 14.051,94 avendo l' dimostrato di avere provveduto in CP_1 autotutela allo sgravio dell'avviso relativo a tale somma per le ragioni dedotte in ricorso (all. 1 alla memoria . CP_1
Per la restante somma di euro 1.037,61 l'opposizione non è fondata per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Invero la debenza di tale somma scaturisce non dalla errata iscrizione alla
Gestione Separata – Professionisti, ragione per cui è stato sgravato parte dell'importo dovuto, come sopra illustrato, bensì dal mancato versamento di contributi ai dipendenti da parte del ricorrente quale titolare della ditta individuale
“Cormier”, matricola n. 7064884557, Codice ATECO 869029 – “ALTRE CP_1
ATTIVITÀ PARAMEDICHE INDIPENDENTI NCA – IGIENIS”; Codici Autorizzazione –
0J; CSC - Codice statistico contributivo – 70702; Indirizzo Sede – Via ETTORE
ROMAGNOLI, 3, 00137, Roma (RM); Numero dipendenti dichiarati nel periodo contributivo – 1; attivata in data 17/05/2015 e sospesa a decorrere dal
31/10/2020.
Come infatti riportato nelle attestazioni di denuncia contributiva depositate in allegato alla memoria (doc. 2, 3 e 4), il ricorrente risulta in debito per CP_1 mancato versamento di contributi previdenziali, quale datore di lavoro tenuto per legge a tale obbligo, per i periodi e per gli importi ivi indicati.
I due avvisi di addebito relativi a tali omissioni contributive, pari complessivamente alla somma di euro 1.037,61, sono stati regolarmente notificati al ricorrente (all. ti 5 e 6 alla memoria e non risulta che siano mai stati da lui CP_1 impugnati.
Ne discende l'annullamento dell'intimazione impugnata e la condanna del ricorrente alla corresponsione nei confronti dell' della somma di euro 1.037,61, CP_1 oltre accessori di legge. Le spese, data la parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
DISPOSITIVO annulla l'intimazione di pagamento n. 09720179005807379000; dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro
14.051,94; condanna parte ricorrente a corrispondere all' la somma di euro 1.037,61, oltre CP_1 accessori di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE