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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4442/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1 IO AR e dell'avv. DI LALLO MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA TIRINO, 8 65100 PESCARA presso il difensore avv. MARINI IO AR ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA C/O AVV. DIANA PESCHI VIA PER FOSSACESIA 29 66034 LANCIANO presso il difensore avv. ROSSI STEFANO CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 MANICA FRANCESCA elettivamente domiciliata in VIA PESARO, 21 PESCARA presso il difensore avv. MANICA FRANCESCA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'attore, insistendo nelle richieste istruttorie formulate, ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità delle convenute nella determinazione del decesso della moglie, sig.ra Persona_1 condanni le medesime al risarcimento di tutti i pregiudizi da lui subiti, quantificati nell'importo di €
463.417,69 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ha chiesto che il Tribunale dichiari le parti convenute tenute al risarcimento dei danni da lui subiti, in proprio e quale erede della compianta sig.ra a causa Persona_1 dell'imperita somministrazione della terza dose del vaccino e, per l'effetto, condanni le medesime al pagina 1 di 14 risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza della de cuius, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa.
Con rimborso delle spese di perizia, diritti e competenze legali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari. Cont La convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiari inammissibile, improponibile e comunque infondata la domanda di parte attrice, dichiarando che delle censure, formulate da parte attrice, debba rispondere la sola Controparte_2
In subordine, previa graduazione delle quote di incidenza causale addebitabili alla ed CP_1 alla e con esclusione del vincolo di solidarietà Controparte_2 dell'obbligazione risarcitoria, liquidi il danno tenendo conto del contributo causale della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., al netto di qualunque duplicazione risarcitoria. Cont In caso di condanna solidale, dichiari il diritto della al regresso pro quota nei confronti della in relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa non imputabile alla quota CP_2
Cont d'incidenza causale gravante sulla
La terza chiamata ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_2 formulate dall'attore.
In subordine, ha chiesto che l'ammontare liquidato venga ridotto tenendo conto del concreto pregiudizio subito e provato dal danneggiato, limitandolo al maggior danno eventualmente imputabile alla tenuto conto del contributo causale derivante dalla condizione pregressa della CP_2 sig.ra disponendo la graduazione delle responsabilità nella causazione dei danni Per_1
Cont eventualmente riconosciuti da imputarsi anche alla . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.11.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo che la moglie, sig.ra Controparte_1 Persona_1 ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Pescara dal 25.8.2021, dimessa dal reparto di Oncologia di
Pescara e trasferita in data 11.1.2022 presso la struttura sanitaria “Centro Madonna del Monte” di Co OG, per poi far rientro, sempre nel reparto di Oncologia del di Pescara il successivo
3.2.2022, in data 9.2.2022 era risultata positiva al test dell'infezione da ID.
Le condizioni di salute della paziente erano rapidamente peggiorate ed in data 17.3.2022 era intervenuto il decesso.
Attribuendo il decesso della moglie all'infezione contratta dalla paziente presso il nosocomio Cont Pescarese, ovvero presso il Centro Madonna del Monte gestito dalla , ha chiesto la CP_1
Cont condanna della al risarcimento dei danni da lui subiti, sia iure proprio che iure hereditatis. pagina 2 di 14 2. Con comparsa depositata il 3.2.2023 si è costituita la contestando la fondatezza CP_1 delle domande formulate dall'attore ed assumendo, preliminarmente, che il Centro Madonna del
Monte, dove era stata ricoverata la sig.ra è gestito dalla Persona_1 Controparte_2
ente dotato di autonoma personalità giuridica, distinto dalla
[...] CP_1
Chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2
[...]
Nel merito, contestando la fondatezza della domanda, evidenziava che l' è dotata di CP_1 rigorosi protocolli per la prevenzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e che l'attore non aveva allegato alcuna prova idonea a dimostrare che l'insorgenza dell'infezione, contratta dalla Cont paziente, era da ascrivere alla responsabilità della
Nel merito, chiedeva venisse accertata, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta contestata sullo stato patologico pregresso della paziente.
3. Con comparsa depositata il 19.5.2023 si è costituita la Controparte_2 chiamata in causa dalla convenuta, contestando, in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 Legge n. 24 del 8 marzo 2017 e dell'art. 5, comma 1bis D. Lgs. n. 28/2010, considerato il mancato svolgimento della procedura di mediazione nei confronti della terza chiamata.
Nel merito, evidenziava che l'attore non avesse individuato alcun concreto profilo di responsabilità imputabile al CENTRO MADONNA DEL MONTE, essendosi limitato a formulare un'ipotesi meramente alternativa a quella del contagio ospedaliero, non suffragata da alcun concreto riscontro. Cont Contestava quanto dedotto dalla in merito alla presunta contrazione dell'infezione ID, da parte della paziente, durante il periodo di ricovero presso il CENTRO MADONNA DEL MONTE, dal quale la paziente, risultata positiva al Covid il 9 febbraio 2022, era stata dimessa il 3 febbraio 2022 e ricoverata in pari data presso nel reparto di Oncologia del Nosocomio pescarese.
Contestava l'assunto attoreo secondo cui la morte della sig.ra andava ricondotta all'infezione Per_1 da Sars-Cov2, considerate le gravi patologie della sig.ra da tempo gravemente malata. Per_1
Cont 4. Accertato che la chiamata in causa dalla non Controparte_2 aveva potuto partecipare al procedimento di mediazione, che si era concluso negativamente a causa della mancata partecipazione della convenuta e che le parti costituite non avevano avuto modo CP_1 di procedere ad un dialogo fattivo circa la risolvibilità della lite con modalità non contenziose, con ordinanza in data 9.6.2023 le parti erano state invitate ad esperire un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico di parte attrice.
pagina 3 di 14 5. Con ordinanza in data 17.2.2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione, valutata la natura tecnica della controversia, era stata disposta CTU medico legale, per la soluzione delle questioni controverse.
L'incarico era stato conferito ad un collegio peritale, composto dalla dott.ssa Medico Persona_2
e dal dott. , Controparte_4 Persona_3 [...]
, che aveva depositato la relazione il 7.2.2025. Controparte_5
6. Con ordinanza in data 14.3.2025, riservando di valutare in sede di decisione le eccezioni formulate dall'attore in relazione all'attività svolta dai CTU, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2025, assegnando alle parti termine per memorie e repliche previsti dall'art. 190 cpc.
*****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, appare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
a.2 Al riguardo, è necessario ulteriormente distinguere tra le somme risarcitorie domandate dall'attore iure proprio e quelle richieste iure hereditatis.
Va al riguardo precisato che il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti.
Con riferimento ai danni richiesti iure proprio dall'attore, la disciplina applicabile è quindi quella di cui all'art. 2043 c.c. con i relativi corollari probatori.
a.3 Con riguardo all'azione esercitata dall'attore iure hereditatis, l'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 11.1.2008 n. 577 la quale, conformemente alla disciplina generale vigente in materia contrattuale, ha chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che pagina 4 di 14 rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12.9.2013; Cass. civ. sez. III del 30.9.2014 n.
20547; Cass. civ. sez. III del 13.10.2017 n. 24073) e una corrente la quale ha precisato e ampliato contenuto e portata dell'impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento.
Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26.7.2017 n. 18392). Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez.
III del 29.1.2018 n. 2061). Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all'onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
Chiariti gli oneri probatori gravanti sulle parti può quindi passarsi all'esame della vicenda sanitaria dedotta in giudizio.
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dall'attore.
b.1 Al collegio peritale, composto dalla dott.ssa Medico Chirurgo Specialista in Persona_2 pagina 5 di 14 Medicina Legale e dal dott. Medico-chirurgo, Specialista in Malattie Infettive, con Persona_3 ordinanza in data 30.4.2024 sono stati formulati i seguenti quesiti:
“Effettuati gli accertamenti necessari, esaminati gli atti e i documenti di causa, previa indicazione della documentazione esaminata e descrizione della storia clinica della sig.ra , Persona_1 nata il [...] e deceduta il 17.3.2022, risultata positiva al test Covid-Sars 2019 effettuato il 9 febbraio 2022,
1) accertino se il decesso della sig.ra sia da attribuire all'infezione da Covid-Sars Persona_1
2019, ovvero anche solo in parte a patologie pregresse della medesima, chiarendo le aspettative di vita della sig.ra nell'ipotesi in cui la medesima non avesse contratto l'infezione da Persona_1
Covid-Sars 2019 e se le condizioni psicofisiche della paziente le avevano consentito di rendersi conto della sua situazione ed in particolare dell'imminenza della morte;
2) solo nell'ipotesi di accertata rilevanza dell'infezione da 2019, nel decesso della sig.ra CP_6
verifichino, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, se la paziente Persona_1 poteva aver contratto l'infezione, accertata il 9 febbraio 2022, presso la struttura sanitaria “Centro
Madonna del Monte” di OG, dove era stata ricoverata dall'11 gennaio 2022 al 3 febbraio
2022, ovvero presso l'Ospedale di Pescara dove era stata ricoverata dal 25 agosto 2021 all'11.1.2022
e poi dal 3.2.2022 alla data del decesso, ovvero durante il trasporto dal Centro Madonna del Monte di
OG all'Ospedale di Pescara, verificando se le citate strutture sanitarie avessero adottato, presso i reparti nei quali la paziente era stata degente e durante il trasporto della paziente, tutte le misure necessarie per prevenire l'insorgenza di fenomeni infettivi, con particolare riferimento all'infezione da Covid-Sars 2019.
Laddove accertino una concorrente responsabilità delle convenute provvedano, laddove possibile, ad una graduazione delle responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte”.
b.2 Nella relazione depositata il 7.2.2025 i periti hanno evidenziato che la Sig.ra al momento Per_1 del ricovero presso il reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Pescara, era affetta, come da anamnesi, da BPCO con necessità di ossigeno terapia supplementare a bassi flussi, associata a deficit di mobilizzazione a seguito di crolli vertebrali multipli e per la presenza di lesioni cerebrali di natura non determinata, in Ca endometriale scarsamente differenziato ad istotipo sieroso, plurimetastatico, già trattato con una prima linea di terapia e primo ciclo, con TA e AT (come da consulenza oncologica del 28/11/2022) non in remissione, come risulta dalle cartelle cliniche prese in visione.
In considerazione di questa diagnosi oncologica si può esprimere un giudizio sulla prognosi quoad vitam della Sig.ra indipendentemente dall'eventuale infezione da SARS COV19, che non era Per_1 sicuramente di anni. pagina 6 di 14 L'istotipo sieroso è una variante altamente aggressiva del carcinoma endometriale.
La presenza di verosimili metastasi cerebrali e la risposta parziale alla terapia oncologica e steroidea ma non a quella antibiotica (persistendo le lesioni encefaliche con presa di contrasto anche mesi dopo il trattamento presso le Malattie Infettive, come da RMN encefalo del 17/11/2021, che aveva dato il seguente esito: “rispetto al precedente esame del 07/10/2021 ulteriore notevole riduzione delle dimensioni delle multiple lesioni segnalate in sede sopra e sottotentoriale bilateralmente. Persistono gli esiti della recente craniotomia frontale destra con persistenza del potenziamento di segnale meningeo a tale livello da alterazione della BEE ed aumento delle dimensioni della lesione rotondeggiante precedentemente segnalata, localizzata in sede cortico meningea, che attualmente mostra dimensioni massime di circa 15 mm. e che si potenzia in maniera disomogenea dopo mdc.; essa
è meritevole di controllo nel tempo potendo trattarsi di impianto secondario. La lesione di maggiori dimensioni localizzata nell'emisfero cerebellare destro misura attualmente diametro massimo sul piano assiale di circa 18 mm. versus 31 mm. il contenuto di tali lesioni è più necrotico rispetto all'esame precedente e persiste l'aspetto ad anello con cercine di potenziamento periferico dopo mdc.
Notevolmente ridotto appare anche l'edema perilesionale precedentemente descritto. Sistema ventricolare di dimensioni ampliate, invariate rispetto alla precedente indagine”), nonché la presenza di metastasi linfonodali a distanza, costituivano indice di una disseminazione sistemica della malattia.
Precisavano che questo stadio è generalmente associato a una sopravvivenza mediana inferiore ai 6-12 mesi dalla diagnosi, nonostante i trattamenti sistemici e palliativi.
Chiarivano che un tumore scarsamente differenziato (grado 3), indica un'elevata aggressività, associata a maggiore probabilità di recidiva dopo trattamento.
Il trattamento con TA e AT è il trattamento standard per la neoplasia in questione.
Tuttavia, la risposta è significativamente peggiore quanto più è avanzato lo stadio del tumore.
Le associate comorbidità presentate dalla sig.ra obesità e BPCO, rappresentavano ulteriori Per_1 fattori prognostici sfavorevoli, così come l'immobilizzazione prolungata a letto, mitigata dalla fisioterapia palliativa, atta a prevenire “la perdita della capacità funzionale residua e prevenire danni secondari da ipomobilità”.
L'obesità insieme alla BPCO dà una maggiore probabilità di complicare il trattamento chemioterapico, aumentando il rischio di tossicità e riducendo la capacità di tollerare terapie più aggressive.
Gli operatori sanitari che avevano avuto in cura la Sig.ra ben consapevoli della prognosi non Per_1 favorevole, legata alla diagnosi oncologica e con una aspettativa di vita molto probabilmente inferiore a
12 mesi dall'epoca della diagnosi, in linea con il proprio codice deontologico, avevano fornito le pagina 7 di 14 migliori cure possibili, cercando di alleviare le problematiche legate agli effetti della malattia e della chemioterapia, non tralasciando elementi di speranza.
Per quanto riguarda la capacità della Sig.ra di rendersi conto della propria situazione ed in Per_1 particolare dell'imminenza della morte, in base a quanto riportato nella cartella clinica dell'Ospedale di
Pescara, relativa al ricovero presso la U.O.C di Pneumologia, evidenziavano che la paziente era vigile, collaborante e orientata fino alle 15:40 del 10 marzo 2022, momento in cui i sanitari avevano rilevato un peggioramento delle condizioni cliniche e la paziente era entrata in uno stato soporoso.
I dati clinici obiettivi facevano propendere per uno stato di coscienza alterato per cui, da quel momento, la paziente non sarebbe stata più in grado di comprendere il proprio stato o di avere consapevolezza dell'imminenza della morte, avvenuta dopo circa 7 giorni dal peggioramento clinico sopra descritto.
Premesso che la percezione della gravità del quadro clinico, non determina automaticamente la consapevolezza, da parte del paziente, del fatto che una probabile evoluzione peggiorativa del quadro clinico potrebbe portarlo al decesso in pochi giorni, evidenziavano i periti che, nel periodo antecedente al 10 marzo, non erano obiettivabili condizioni cliniche tale da consentire alla paziente di rendersi conto dell'imminenza della morte, quanto più probabilmente del proprio stato di gravità clinico, essendo stata sottoposta più volte e ventilazione non invasiva tramite CPAP e NIV.
b.3 Evidenziavano che, con maggior probabilità, la positivizzazione per SARS COV2 era avvenuta durante la degenza presso l'Ospedale di Pescara.
La Sig.ra era stata trasferita in data 3 febbraio dal CENTRO RIABILITATIVO MADONNA Per_1
DEL MONTE di OG presso l'UOC di Oncologia dell'Ospedale dove le era stato CP_1 riscontrato un quadro di insufficienza respiratoria già in atto, in progressivo peggioramento dal 17 gennaio, data in cui la saturazione di O2 era peggiorata ed era stata incrementata la quantità di O2 erogata tramite ventimask, con necessità di volumi di O2 sempre superiori e, successivamente, tramite naso-cannule ad alti flussi, in presenza di tamponi ID più volte ripetuti e sempre negativi.
Dalla lettura del diario clinico del , emerge che in data Parte_2
31 gennaio era stata contattata telefonicamente l'Oncologia del nosocomio di Pescara per il trasferimento in data 1° febbraio 2022 della paziente (poi rimandato al giorno 3) visto il peggioramento della funzionalità respiratoria, nonché per l'esecuzione di rx torace, esame non eseguibile presso il centro riabilitativo.
Quando era stata accolta presso l'UOC di Oncologia, la paziente era quindi già in condizioni cliniche respiratorie gravi, tanto da necessitare di trattamento subintensivo prima tramite CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) ovvero Ventilazione Continua a Pressione Positiva e successivamente, dopo valutazione rianimatoria, di NIV (Ventilazione Meccanica Non Invasiva). pagina 8 di 14 A conferma del grave quadro clinico si aggiunge il referto dell'AngioTC eseguita il 4 febbraio: ...
“Strie atelettasico disventilatorie in entrambi i polmoni con reperto maggiore nel lobi inferiori. Si osservano alcune sfumate aree di iperdensità parenchimale a “vetro smerigliato” disposte in sede peribroncovascolare nei segmenti apicale e posteriore del lobo superiore dx, sospette per alterazioni di natura flogistica: necessaria correlazione clinico-laboratoristica.”
Considerando il grave quadro clinico respiratorio, rilevato all'ingresso nel reparto oncologico dell'ospedale di Pescara, in associazione al quadro refertato in AngioTC, è evidente che la problematica respiratoria era in peggioramento già da alcuni giorni, in particolare dal 17 gennaio, indipendentemente dal rilievo avvenuto il 9 febbraio, cioè dopo oltre 20 giorni, del primo tampone positivo per SARS COV2.
È necessario sottolineare, inoltre, che il trasferimento dal reparto di Oncologia presso la Pneumologia dello stesso Ospedale di Pescara era stato disposto non solo per il rilievo di positività del tampone per
SARS COV2, e quindi per isolamento respiratorio, quanto per la necessità di controllare il grave quadro di insufficienza respiratoria acuta su cronica, in presenza di una verosimile e più probabile riacutizzazione di BPCO, di cui la paziente era già sofferente.
La degenza si era complicata per il riscontro di sepsi, con quadro confermato dalle emocolture, prelevate il giorno 10 febbraio in Pneumologia e dall'evidenza di incremento di procalcitonina e PCR, nonché dal rilievo di breve miglioramento clinico in corrispondenza della terapia antibiotica, adeguata in termini posologici e mirata come da esito degli antibiogrammi.
Ritenevano i periti che la positività per SARS COV2 costituiva un riscontro occasionale di un'infezione, mentre la patogenicità, nel caso di specie, non era chiaramente definibile, visto il grave quadro clinico respiratorio, già presente molti giorni prima del riscontro di positività per SARS COV2,
e l'associazione delle numerose comorbidità (obesità, BPCO, allettamento, neoplasia solida in stadio avanzato…).
Dal diario clinico, compilato presso il centro di OG, emerge come la paziente fosse già colonizzata da Candida albicans resistente a fluconazolo e da Clostridioides difficile, già trattato con terapia specifica con AN proprio durante il periodo i cui si assisteva al peggioramento della funzionalità respiratoria.
All'ingresso presso la UOC di Pneumologia dell'Ospedale di Pescara, la paziente era già colonizzata anche da Acinetobacter baumanii multiresistente, a cui si aggiungeva LA produttore di enzima SI (microrganismo resistente a quasi tutte le classi antibiotiche) come rilevato da tamponi rettali di screening.
pagina 9 di 14 Durante la degenza presso la UOC di Pneumologia, nonostante la positività per SARS COV 2, si assisteva, comunque, a un temporaneo miglioramento delle condizioni cliniche, seppur in un quadro di estrema gravità e fragilità, grazie alla terapia mirata in base all'isolamento da emocolture di S. epidermidis resistente ad oxacillina.
Il peggioramento delle condizioni cliniche e poi il decesso, era quindi quasi sicuramente da ascrivere al subentrare di un nuovo stato settico, come indicato dal peggioramento degli indici di flogosi (PCR e
Procalcitonina) rilevati agli esami ematici, eseguiti nei giorni precedenti al decesso, ma non documentato da alcun esame colturale, verosimilmente non eseguito per mancanza di febbre, in paziente comunque sottoposta a terapia steroidea, quindi anche sintomatica.
Andando a chiarire il problema delle ICA (infezioni correlate all'assistenza), è molto probabile che lo stato settico sia stato favorito dalla prolungata ospedalizzazione della Sig.ra che aveva portato Per_1 ad un pressocché inevitabile incremento del rischio di “infezioni correlate all'assistenza” in quadro diffuso, su tutto il territorio nazionale, di incremento di germi multiresistenti nelle strutture ospedaliere e di cura.
La maggior parte dei protocolli aziendali sono oggi aggiornati e mirano ad una diminuzione del rischio di questo tipo di infezioni, così come per il controllo del SARS COV2, tuttavia un ospedale o una struttura di cura in Italia, oggi, non riesce ad essere un luogo asettico, come dimostrano le numerose pubblicazioni riguardanti l'incidenza di germi MDR nazionali, redatte dall'ECDC (European Center for
Disease and Control).
All'esito dell'esame dei dati clinici, laboratoristici e strumentali del caso in oggetto, i periti evidenziavano che la Sig.ra aveva avuto un peggioramento della BPCO, molti giorni prima Per_1 della riscontrata positività per SARS COV2 ed aveva successivamente sviluppato uno stato settico da
S. epidermidis meticillino resistente, adeguatamente trattato, con temporaneo miglioramento del quadro clinico in corso di infezione da SARS COV 2, virosi che, con molta probabilità non aveva comportato un significativo contributo al decesso, sia per il concomitante utilizzo di terapia antivirale specifica, sia anche grazie alla pregressa vaccinazione, sufficiente a garantire una protezione non dall'infezione, ma da uno stato grave della patologia ID relata.
Il successivo peggioramento della paziente era da attribuire, oltre a quadro settico come sopra descritto, alla forte debilitazione del sistema immunitario della paziente, legata sia alla chemioterapia sia alla necessità, in considerazione della BPCO, di terapia corticosteroidea prolungata. Le già menzionate comorbidità e lo stadio avanzato della neoplasia avevano sicuramente contribuito in maniera preponderante all'esito infausto.
pagina 10 di 14 b.4 Rispondendo alle osservazioni formulate dai CCTT di parte attrice in relazione alla problematica concernente l'insufficienza respiratoria, il collegio peritale evidenziava che tale problematica era iniziata in data 17 gennaio presso il centro di riabilitazione Madonna del Monte, con livelli di saturazione di ossigeno pari al 72%, che indica un livello di carenza di ossigeno grave.
Questa insufficienza respiratoria si era protratta per giorni nonostante l'incremento della quantità di ossigeno, somministrata alla paziente tanto da richiedere, come risulta dal diario clinico del centro di
Riabilitazione, un trasferimento presso l'ospedale di Pescara per eseguire una RX torace, non disponibile presso la struttura riabilitativa, nonché per proseguire i cicli di chemioterapia presso l'UO di Oncologia.
Il 3 febbraio il quadro respiratorio, rilevato all'ingresso nel reparto di oncologia, risultava talmente grave da rendere necessaria una consulenza rianimatoria per il posizionamento di una ventilazione non invasiva, quando ancora il test SARS COV2 risultava negativo.
Tale quadro di insufficienza respiratoria restava sostanzialmente invariato, in una paziente affetta da
BPCO riacutizzata, seppure con qualche temporaneo miglioramento e non risentiva nella sua gravità del riscontro di infezione da SARS COV2.
A questo punto è opportuno precisare che, secondo la normativa AIFA, in una paziente sottoposta a
NIV (ventilazione non invasiva) o CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ovvero a HFNC (High
Flow Nasal Cannula) per polmonite da ID 19, il consulente infettivologo non avrebbe dovuto prescrivere l'antivirale Remdesivir, perché, anche secondo le evidenze scientifiche, il quadro respiratorio in corso di ID sarebbe da considerare così compromesso da non beneficiare del trattamento antivirale.
Invece, giustamente, il consulente infettivologo, ha considerato la paziente come una persona che aveva da poco acquisito una infezione da SARS COV 2, con un quadro respiratorio gravissimo, ma non legato al virus in questione.
Questo ha permesso alla paziente di beneficiare di una riduzione dell'80% del rischio di un peggioramento del quadro respiratorio, che va a completare un'ulteriore riduzione del rischio legato alla pregressa vaccinazione, anche se risultava incompleta (come affermato dallo stesso CTP,
l'efficacia complessiva della vaccinazione è superiore al 70% nel prevenire l'infezione in vaccinati con ciclo incompleto e superiore all'88% per i vaccinati con ciclo completo;
- l'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione, sale all'80,8% con ciclo incompleto e al 94,6% con ciclo completo;
- l'efficacia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva è pari all'88,1% con ciclo incompleto e a 97,3% con ciclo completo;
- l'efficacia nel prevenire il decesso è pari a 79,0% con ciclo incompleto e a 95,8% con ciclo completo). pagina 11 di 14 La prova che il quadro respiratorio terminale non fosse legato ad una polmonite ID è data inoltre dall'ultima radiografia del torace eseguita pochi giorni prima del decesso della paziente, il 02.03: rx torace: non documenta la comparsa di evidenti alterazioni di natura flogistica in atto … persiste minima falda di versamento pleurico dx”.
In questo stadio della patologia ID (che ID non è stato) i polmoni avrebbero dovuto presentare addensamenti diffusi, prevalentemente in sede basale, come è tragicamente noto ai clinici che hanno trattato centinaia di ID e come risulta dalle numerose evidenze di imaging, anche semplici radiografie del torace, relative alla polmonite ID relata in fase terminale.
Si ribadisce quindi, che l'infezione da SARS COV 2 non ha dato un significativo contributo nella catena degli eventi che hanno portato al decesso della Sig.ra Per_1
E' molto più probabile (“più probabile che non”) che all'evento esitale abbia contribuito uno stato settico, riconosciuto solo grazie alle emocolture eseguite durante l'accesso nel nosocomio di Pescara, che si è nuovamente ripetuto, portando a un quadro di scompenso generale una paziente decisamente fragile, affetta da numerose comorbidità, non ultima un carcinoma scarsamente differenziato dell'endometrio, a istotipo sieroso, plurimetastatico, scarsamente responsivo al trattamento chemioterapico.
A tal riguardo i periti richiamavano quanto scritto dal consulente oncologo, in data 19.02: affetta da k endometrio con secondarismi multipli linfonodali e lesioni encefaliche ascessuali (fin dall'esordio agosto 2021) fortemente sospette per secondarismi. PS 3, in trattamento chemioterapico con
Taxolo/carboplatino e riabilitativo presso OG (in quanto le condizioni cliniche non sono mai migliorate sufficientemente per un ritorno a domicilio).
Ritenevano i periti che non fosse possibile considerare le lesioni encefaliche della Sig.ra come Per_1 degli ascessi, perché, se così fosse, la terapia antibiotica, dopo mesi di rivalutazioni e terapie, avrebbe favorito un più evidente riassorbimento delle lesioni encefaliche, mentre una di queste all'esame TC total body del 17/11/2021 risultava aumentata di volume: “Persistono gli esiti della recente craniotomia frontale destra con persistenza del potenziamento di segnale meningeo a tale livello da alterazione della BEE ed aumento delle dimensioni della lesione rotondeggiante precedentemente segnalata, localizzata in sede cortico meningea, che attualmente mostra dimensioni massime di circa
15 mm. e che si potenzia in maniera disomogenea dopo mdc.; essa è meritevole di controllo nel tempo potendo trattarsi di impianto secondario.”
Considerato che era stato proprio a seguito del ricovero in infettivologia che era stato possibile diagnosticare il Carcinoma dell'endometrio, evidenziavano che, come è noto agli specialisti pagina 12 di 14 infettivologi, le lesioni encefaliche non sono sempre e solo ascessuali, ma vanno anche in diagnosi differenziale con lesioni di origine tumorale, primitiva o secondaria.
Tale evidenza aveva sicuramente permesso di ricercare, tramite una RM pelvi, l'origine delle lesioni encefaliche che, esclusa l'origine ascessuale cardio-embolica (ecocardiogramma negativo per lesioni vegetanti), avevano permesso di riconoscere una causa più evidente in un tumore primitivo dell'endometrio che aveva già metastatizzato a distanza (linfonodi, fegato).
A questo punto la prognosi, considerando le lesioni encefaliche come metastasi, è di 6 mesi dalla diagnosi e se non si volessero considerare le lesioni encefaliche come metastasi è di 12-18 mesi.
In considerazione delle comorbidità della paziente, del prolungato allettamento, della scarsa risposta alla terapia antitumorale (persistenza della lesione primitiva e delle lesioni metastatiche), confermavano che la prognosi più probabile è di 6-12 mesi.
Confermavano le conclusioni già formulate nella prima relazione, precisando che il decesso della sig.ra non era direttamente attribuibile all'infezione da Covid-Sars 2019 (infezione che pertanto non Per_1 ha avuto rilevanza nell'evento fatale), quanto alle patologie pregresse (in particolare la riacutizzazione di BPCO) e all'insorgenza di sepsi.
Precisavano comunque che le aspettative di vita della paziente, nell'ipotesi in cui non avesse contratto l'infezione, tenuto conto della patologia oncologica altamente aggressiva di cui era affetta, sarebbero state inferiori ai 6-12 mesi dalla diagnosi e che le condizioni psicofisiche di stato di coma moderato/grave non avevano consentito alla sig.ra di avere un livello di coscienza tale da Per_1 comprendere il proprio stato di gravità.
b.5 Considerato che il compito dei periti non è quello di escludere la rilevanza di una remota ipotesi, ma bensì quelli di accertare, ex post e sulla base del criterio di preponderanza dell'evidenza, se che il decesso della sig.ra era attribuibile in tutto o in parte anche all'infezione da Covid-Sars 2019, Per_1 ritenute le conclusioni formulate dai periti del tutto condivisibili, in quanto effettuate all'esito di un'accurata ricostruzione della storia clinica della sig.ra effettuata sulla base di metodologie Per_1 tecnicamente e logicamente corrette, va conseguentemente affrenato che il decesso della sig.ra Per_1 non era direttamente attribuibile all'infezione da Covid-Sars 2019 quanto alle patologie pregresse della medesima ed in particolare alla riacutizzazione di BPCO, emersa in data antecedente all'infezione da
Covid, nonché all'insorgenza di sepsi.
Tale conclusione non consente di sottoporre ad esame le modalità di somministrazione del vaccino, risultando esclusa una rilevanza probabilistica, nel decesso della sig.ra dell'infezione da Per_1
ID 19 da lei contratta pochi giorni prima della morte.
La domanda formulata dall'attore va quindi rigettata. pagina 13 di 14 C. Sulla liquidazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo.
Spese parametrate sui valori minimi considerato il valore dichiarato e la linearità della controversia, definita sulla base della sola relazione peritale.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda formulata dall'attore.
ND
l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata che liquida, per ciascuna parte, in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico dell'attore.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 8 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4442/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1 IO AR e dell'avv. DI LALLO MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA TIRINO, 8 65100 PESCARA presso il difensore avv. MARINI IO AR ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA C/O AVV. DIANA PESCHI VIA PER FOSSACESIA 29 66034 LANCIANO presso il difensore avv. ROSSI STEFANO CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 MANICA FRANCESCA elettivamente domiciliata in VIA PESARO, 21 PESCARA presso il difensore avv. MANICA FRANCESCA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'attore, insistendo nelle richieste istruttorie formulate, ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità delle convenute nella determinazione del decesso della moglie, sig.ra Persona_1 condanni le medesime al risarcimento di tutti i pregiudizi da lui subiti, quantificati nell'importo di €
463.417,69 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ha chiesto che il Tribunale dichiari le parti convenute tenute al risarcimento dei danni da lui subiti, in proprio e quale erede della compianta sig.ra a causa Persona_1 dell'imperita somministrazione della terza dose del vaccino e, per l'effetto, condanni le medesime al pagina 1 di 14 risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza della de cuius, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa.
Con rimborso delle spese di perizia, diritti e competenze legali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari. Cont La convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiari inammissibile, improponibile e comunque infondata la domanda di parte attrice, dichiarando che delle censure, formulate da parte attrice, debba rispondere la sola Controparte_2
In subordine, previa graduazione delle quote di incidenza causale addebitabili alla ed CP_1 alla e con esclusione del vincolo di solidarietà Controparte_2 dell'obbligazione risarcitoria, liquidi il danno tenendo conto del contributo causale della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., al netto di qualunque duplicazione risarcitoria. Cont In caso di condanna solidale, dichiari il diritto della al regresso pro quota nei confronti della in relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa non imputabile alla quota CP_2
Cont d'incidenza causale gravante sulla
La terza chiamata ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_2 formulate dall'attore.
In subordine, ha chiesto che l'ammontare liquidato venga ridotto tenendo conto del concreto pregiudizio subito e provato dal danneggiato, limitandolo al maggior danno eventualmente imputabile alla tenuto conto del contributo causale derivante dalla condizione pregressa della CP_2 sig.ra disponendo la graduazione delle responsabilità nella causazione dei danni Per_1
Cont eventualmente riconosciuti da imputarsi anche alla . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.11.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo che la moglie, sig.ra Controparte_1 Persona_1 ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Pescara dal 25.8.2021, dimessa dal reparto di Oncologia di
Pescara e trasferita in data 11.1.2022 presso la struttura sanitaria “Centro Madonna del Monte” di Co OG, per poi far rientro, sempre nel reparto di Oncologia del di Pescara il successivo
3.2.2022, in data 9.2.2022 era risultata positiva al test dell'infezione da ID.
Le condizioni di salute della paziente erano rapidamente peggiorate ed in data 17.3.2022 era intervenuto il decesso.
Attribuendo il decesso della moglie all'infezione contratta dalla paziente presso il nosocomio Cont Pescarese, ovvero presso il Centro Madonna del Monte gestito dalla , ha chiesto la CP_1
Cont condanna della al risarcimento dei danni da lui subiti, sia iure proprio che iure hereditatis. pagina 2 di 14 2. Con comparsa depositata il 3.2.2023 si è costituita la contestando la fondatezza CP_1 delle domande formulate dall'attore ed assumendo, preliminarmente, che il Centro Madonna del
Monte, dove era stata ricoverata la sig.ra è gestito dalla Persona_1 Controparte_2
ente dotato di autonoma personalità giuridica, distinto dalla
[...] CP_1
Chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2
[...]
Nel merito, contestando la fondatezza della domanda, evidenziava che l' è dotata di CP_1 rigorosi protocolli per la prevenzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e che l'attore non aveva allegato alcuna prova idonea a dimostrare che l'insorgenza dell'infezione, contratta dalla Cont paziente, era da ascrivere alla responsabilità della
Nel merito, chiedeva venisse accertata, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta contestata sullo stato patologico pregresso della paziente.
3. Con comparsa depositata il 19.5.2023 si è costituita la Controparte_2 chiamata in causa dalla convenuta, contestando, in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 Legge n. 24 del 8 marzo 2017 e dell'art. 5, comma 1bis D. Lgs. n. 28/2010, considerato il mancato svolgimento della procedura di mediazione nei confronti della terza chiamata.
Nel merito, evidenziava che l'attore non avesse individuato alcun concreto profilo di responsabilità imputabile al CENTRO MADONNA DEL MONTE, essendosi limitato a formulare un'ipotesi meramente alternativa a quella del contagio ospedaliero, non suffragata da alcun concreto riscontro. Cont Contestava quanto dedotto dalla in merito alla presunta contrazione dell'infezione ID, da parte della paziente, durante il periodo di ricovero presso il CENTRO MADONNA DEL MONTE, dal quale la paziente, risultata positiva al Covid il 9 febbraio 2022, era stata dimessa il 3 febbraio 2022 e ricoverata in pari data presso nel reparto di Oncologia del Nosocomio pescarese.
Contestava l'assunto attoreo secondo cui la morte della sig.ra andava ricondotta all'infezione Per_1 da Sars-Cov2, considerate le gravi patologie della sig.ra da tempo gravemente malata. Per_1
Cont 4. Accertato che la chiamata in causa dalla non Controparte_2 aveva potuto partecipare al procedimento di mediazione, che si era concluso negativamente a causa della mancata partecipazione della convenuta e che le parti costituite non avevano avuto modo CP_1 di procedere ad un dialogo fattivo circa la risolvibilità della lite con modalità non contenziose, con ordinanza in data 9.6.2023 le parti erano state invitate ad esperire un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico di parte attrice.
pagina 3 di 14 5. Con ordinanza in data 17.2.2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione, valutata la natura tecnica della controversia, era stata disposta CTU medico legale, per la soluzione delle questioni controverse.
L'incarico era stato conferito ad un collegio peritale, composto dalla dott.ssa Medico Persona_2
e dal dott. , Controparte_4 Persona_3 [...]
, che aveva depositato la relazione il 7.2.2025. Controparte_5
6. Con ordinanza in data 14.3.2025, riservando di valutare in sede di decisione le eccezioni formulate dall'attore in relazione all'attività svolta dai CTU, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2025, assegnando alle parti termine per memorie e repliche previsti dall'art. 190 cpc.
*****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, appare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
a.2 Al riguardo, è necessario ulteriormente distinguere tra le somme risarcitorie domandate dall'attore iure proprio e quelle richieste iure hereditatis.
Va al riguardo precisato che il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti.
Con riferimento ai danni richiesti iure proprio dall'attore, la disciplina applicabile è quindi quella di cui all'art. 2043 c.c. con i relativi corollari probatori.
a.3 Con riguardo all'azione esercitata dall'attore iure hereditatis, l'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 11.1.2008 n. 577 la quale, conformemente alla disciplina generale vigente in materia contrattuale, ha chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che pagina 4 di 14 rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12.9.2013; Cass. civ. sez. III del 30.9.2014 n.
20547; Cass. civ. sez. III del 13.10.2017 n. 24073) e una corrente la quale ha precisato e ampliato contenuto e portata dell'impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento.
Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26.7.2017 n. 18392). Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez.
III del 29.1.2018 n. 2061). Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all'onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
Chiariti gli oneri probatori gravanti sulle parti può quindi passarsi all'esame della vicenda sanitaria dedotta in giudizio.
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dall'attore.
b.1 Al collegio peritale, composto dalla dott.ssa Medico Chirurgo Specialista in Persona_2 pagina 5 di 14 Medicina Legale e dal dott. Medico-chirurgo, Specialista in Malattie Infettive, con Persona_3 ordinanza in data 30.4.2024 sono stati formulati i seguenti quesiti:
“Effettuati gli accertamenti necessari, esaminati gli atti e i documenti di causa, previa indicazione della documentazione esaminata e descrizione della storia clinica della sig.ra , Persona_1 nata il [...] e deceduta il 17.3.2022, risultata positiva al test Covid-Sars 2019 effettuato il 9 febbraio 2022,
1) accertino se il decesso della sig.ra sia da attribuire all'infezione da Covid-Sars Persona_1
2019, ovvero anche solo in parte a patologie pregresse della medesima, chiarendo le aspettative di vita della sig.ra nell'ipotesi in cui la medesima non avesse contratto l'infezione da Persona_1
Covid-Sars 2019 e se le condizioni psicofisiche della paziente le avevano consentito di rendersi conto della sua situazione ed in particolare dell'imminenza della morte;
2) solo nell'ipotesi di accertata rilevanza dell'infezione da 2019, nel decesso della sig.ra CP_6
verifichino, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, se la paziente Persona_1 poteva aver contratto l'infezione, accertata il 9 febbraio 2022, presso la struttura sanitaria “Centro
Madonna del Monte” di OG, dove era stata ricoverata dall'11 gennaio 2022 al 3 febbraio
2022, ovvero presso l'Ospedale di Pescara dove era stata ricoverata dal 25 agosto 2021 all'11.1.2022
e poi dal 3.2.2022 alla data del decesso, ovvero durante il trasporto dal Centro Madonna del Monte di
OG all'Ospedale di Pescara, verificando se le citate strutture sanitarie avessero adottato, presso i reparti nei quali la paziente era stata degente e durante il trasporto della paziente, tutte le misure necessarie per prevenire l'insorgenza di fenomeni infettivi, con particolare riferimento all'infezione da Covid-Sars 2019.
Laddove accertino una concorrente responsabilità delle convenute provvedano, laddove possibile, ad una graduazione delle responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte”.
b.2 Nella relazione depositata il 7.2.2025 i periti hanno evidenziato che la Sig.ra al momento Per_1 del ricovero presso il reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Pescara, era affetta, come da anamnesi, da BPCO con necessità di ossigeno terapia supplementare a bassi flussi, associata a deficit di mobilizzazione a seguito di crolli vertebrali multipli e per la presenza di lesioni cerebrali di natura non determinata, in Ca endometriale scarsamente differenziato ad istotipo sieroso, plurimetastatico, già trattato con una prima linea di terapia e primo ciclo, con TA e AT (come da consulenza oncologica del 28/11/2022) non in remissione, come risulta dalle cartelle cliniche prese in visione.
In considerazione di questa diagnosi oncologica si può esprimere un giudizio sulla prognosi quoad vitam della Sig.ra indipendentemente dall'eventuale infezione da SARS COV19, che non era Per_1 sicuramente di anni. pagina 6 di 14 L'istotipo sieroso è una variante altamente aggressiva del carcinoma endometriale.
La presenza di verosimili metastasi cerebrali e la risposta parziale alla terapia oncologica e steroidea ma non a quella antibiotica (persistendo le lesioni encefaliche con presa di contrasto anche mesi dopo il trattamento presso le Malattie Infettive, come da RMN encefalo del 17/11/2021, che aveva dato il seguente esito: “rispetto al precedente esame del 07/10/2021 ulteriore notevole riduzione delle dimensioni delle multiple lesioni segnalate in sede sopra e sottotentoriale bilateralmente. Persistono gli esiti della recente craniotomia frontale destra con persistenza del potenziamento di segnale meningeo a tale livello da alterazione della BEE ed aumento delle dimensioni della lesione rotondeggiante precedentemente segnalata, localizzata in sede cortico meningea, che attualmente mostra dimensioni massime di circa 15 mm. e che si potenzia in maniera disomogenea dopo mdc.; essa
è meritevole di controllo nel tempo potendo trattarsi di impianto secondario. La lesione di maggiori dimensioni localizzata nell'emisfero cerebellare destro misura attualmente diametro massimo sul piano assiale di circa 18 mm. versus 31 mm. il contenuto di tali lesioni è più necrotico rispetto all'esame precedente e persiste l'aspetto ad anello con cercine di potenziamento periferico dopo mdc.
Notevolmente ridotto appare anche l'edema perilesionale precedentemente descritto. Sistema ventricolare di dimensioni ampliate, invariate rispetto alla precedente indagine”), nonché la presenza di metastasi linfonodali a distanza, costituivano indice di una disseminazione sistemica della malattia.
Precisavano che questo stadio è generalmente associato a una sopravvivenza mediana inferiore ai 6-12 mesi dalla diagnosi, nonostante i trattamenti sistemici e palliativi.
Chiarivano che un tumore scarsamente differenziato (grado 3), indica un'elevata aggressività, associata a maggiore probabilità di recidiva dopo trattamento.
Il trattamento con TA e AT è il trattamento standard per la neoplasia in questione.
Tuttavia, la risposta è significativamente peggiore quanto più è avanzato lo stadio del tumore.
Le associate comorbidità presentate dalla sig.ra obesità e BPCO, rappresentavano ulteriori Per_1 fattori prognostici sfavorevoli, così come l'immobilizzazione prolungata a letto, mitigata dalla fisioterapia palliativa, atta a prevenire “la perdita della capacità funzionale residua e prevenire danni secondari da ipomobilità”.
L'obesità insieme alla BPCO dà una maggiore probabilità di complicare il trattamento chemioterapico, aumentando il rischio di tossicità e riducendo la capacità di tollerare terapie più aggressive.
Gli operatori sanitari che avevano avuto in cura la Sig.ra ben consapevoli della prognosi non Per_1 favorevole, legata alla diagnosi oncologica e con una aspettativa di vita molto probabilmente inferiore a
12 mesi dall'epoca della diagnosi, in linea con il proprio codice deontologico, avevano fornito le pagina 7 di 14 migliori cure possibili, cercando di alleviare le problematiche legate agli effetti della malattia e della chemioterapia, non tralasciando elementi di speranza.
Per quanto riguarda la capacità della Sig.ra di rendersi conto della propria situazione ed in Per_1 particolare dell'imminenza della morte, in base a quanto riportato nella cartella clinica dell'Ospedale di
Pescara, relativa al ricovero presso la U.O.C di Pneumologia, evidenziavano che la paziente era vigile, collaborante e orientata fino alle 15:40 del 10 marzo 2022, momento in cui i sanitari avevano rilevato un peggioramento delle condizioni cliniche e la paziente era entrata in uno stato soporoso.
I dati clinici obiettivi facevano propendere per uno stato di coscienza alterato per cui, da quel momento, la paziente non sarebbe stata più in grado di comprendere il proprio stato o di avere consapevolezza dell'imminenza della morte, avvenuta dopo circa 7 giorni dal peggioramento clinico sopra descritto.
Premesso che la percezione della gravità del quadro clinico, non determina automaticamente la consapevolezza, da parte del paziente, del fatto che una probabile evoluzione peggiorativa del quadro clinico potrebbe portarlo al decesso in pochi giorni, evidenziavano i periti che, nel periodo antecedente al 10 marzo, non erano obiettivabili condizioni cliniche tale da consentire alla paziente di rendersi conto dell'imminenza della morte, quanto più probabilmente del proprio stato di gravità clinico, essendo stata sottoposta più volte e ventilazione non invasiva tramite CPAP e NIV.
b.3 Evidenziavano che, con maggior probabilità, la positivizzazione per SARS COV2 era avvenuta durante la degenza presso l'Ospedale di Pescara.
La Sig.ra era stata trasferita in data 3 febbraio dal CENTRO RIABILITATIVO MADONNA Per_1
DEL MONTE di OG presso l'UOC di Oncologia dell'Ospedale dove le era stato CP_1 riscontrato un quadro di insufficienza respiratoria già in atto, in progressivo peggioramento dal 17 gennaio, data in cui la saturazione di O2 era peggiorata ed era stata incrementata la quantità di O2 erogata tramite ventimask, con necessità di volumi di O2 sempre superiori e, successivamente, tramite naso-cannule ad alti flussi, in presenza di tamponi ID più volte ripetuti e sempre negativi.
Dalla lettura del diario clinico del , emerge che in data Parte_2
31 gennaio era stata contattata telefonicamente l'Oncologia del nosocomio di Pescara per il trasferimento in data 1° febbraio 2022 della paziente (poi rimandato al giorno 3) visto il peggioramento della funzionalità respiratoria, nonché per l'esecuzione di rx torace, esame non eseguibile presso il centro riabilitativo.
Quando era stata accolta presso l'UOC di Oncologia, la paziente era quindi già in condizioni cliniche respiratorie gravi, tanto da necessitare di trattamento subintensivo prima tramite CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) ovvero Ventilazione Continua a Pressione Positiva e successivamente, dopo valutazione rianimatoria, di NIV (Ventilazione Meccanica Non Invasiva). pagina 8 di 14 A conferma del grave quadro clinico si aggiunge il referto dell'AngioTC eseguita il 4 febbraio: ...
“Strie atelettasico disventilatorie in entrambi i polmoni con reperto maggiore nel lobi inferiori. Si osservano alcune sfumate aree di iperdensità parenchimale a “vetro smerigliato” disposte in sede peribroncovascolare nei segmenti apicale e posteriore del lobo superiore dx, sospette per alterazioni di natura flogistica: necessaria correlazione clinico-laboratoristica.”
Considerando il grave quadro clinico respiratorio, rilevato all'ingresso nel reparto oncologico dell'ospedale di Pescara, in associazione al quadro refertato in AngioTC, è evidente che la problematica respiratoria era in peggioramento già da alcuni giorni, in particolare dal 17 gennaio, indipendentemente dal rilievo avvenuto il 9 febbraio, cioè dopo oltre 20 giorni, del primo tampone positivo per SARS COV2.
È necessario sottolineare, inoltre, che il trasferimento dal reparto di Oncologia presso la Pneumologia dello stesso Ospedale di Pescara era stato disposto non solo per il rilievo di positività del tampone per
SARS COV2, e quindi per isolamento respiratorio, quanto per la necessità di controllare il grave quadro di insufficienza respiratoria acuta su cronica, in presenza di una verosimile e più probabile riacutizzazione di BPCO, di cui la paziente era già sofferente.
La degenza si era complicata per il riscontro di sepsi, con quadro confermato dalle emocolture, prelevate il giorno 10 febbraio in Pneumologia e dall'evidenza di incremento di procalcitonina e PCR, nonché dal rilievo di breve miglioramento clinico in corrispondenza della terapia antibiotica, adeguata in termini posologici e mirata come da esito degli antibiogrammi.
Ritenevano i periti che la positività per SARS COV2 costituiva un riscontro occasionale di un'infezione, mentre la patogenicità, nel caso di specie, non era chiaramente definibile, visto il grave quadro clinico respiratorio, già presente molti giorni prima del riscontro di positività per SARS COV2,
e l'associazione delle numerose comorbidità (obesità, BPCO, allettamento, neoplasia solida in stadio avanzato…).
Dal diario clinico, compilato presso il centro di OG, emerge come la paziente fosse già colonizzata da Candida albicans resistente a fluconazolo e da Clostridioides difficile, già trattato con terapia specifica con AN proprio durante il periodo i cui si assisteva al peggioramento della funzionalità respiratoria.
All'ingresso presso la UOC di Pneumologia dell'Ospedale di Pescara, la paziente era già colonizzata anche da Acinetobacter baumanii multiresistente, a cui si aggiungeva LA produttore di enzima SI (microrganismo resistente a quasi tutte le classi antibiotiche) come rilevato da tamponi rettali di screening.
pagina 9 di 14 Durante la degenza presso la UOC di Pneumologia, nonostante la positività per SARS COV 2, si assisteva, comunque, a un temporaneo miglioramento delle condizioni cliniche, seppur in un quadro di estrema gravità e fragilità, grazie alla terapia mirata in base all'isolamento da emocolture di S. epidermidis resistente ad oxacillina.
Il peggioramento delle condizioni cliniche e poi il decesso, era quindi quasi sicuramente da ascrivere al subentrare di un nuovo stato settico, come indicato dal peggioramento degli indici di flogosi (PCR e
Procalcitonina) rilevati agli esami ematici, eseguiti nei giorni precedenti al decesso, ma non documentato da alcun esame colturale, verosimilmente non eseguito per mancanza di febbre, in paziente comunque sottoposta a terapia steroidea, quindi anche sintomatica.
Andando a chiarire il problema delle ICA (infezioni correlate all'assistenza), è molto probabile che lo stato settico sia stato favorito dalla prolungata ospedalizzazione della Sig.ra che aveva portato Per_1 ad un pressocché inevitabile incremento del rischio di “infezioni correlate all'assistenza” in quadro diffuso, su tutto il territorio nazionale, di incremento di germi multiresistenti nelle strutture ospedaliere e di cura.
La maggior parte dei protocolli aziendali sono oggi aggiornati e mirano ad una diminuzione del rischio di questo tipo di infezioni, così come per il controllo del SARS COV2, tuttavia un ospedale o una struttura di cura in Italia, oggi, non riesce ad essere un luogo asettico, come dimostrano le numerose pubblicazioni riguardanti l'incidenza di germi MDR nazionali, redatte dall'ECDC (European Center for
Disease and Control).
All'esito dell'esame dei dati clinici, laboratoristici e strumentali del caso in oggetto, i periti evidenziavano che la Sig.ra aveva avuto un peggioramento della BPCO, molti giorni prima Per_1 della riscontrata positività per SARS COV2 ed aveva successivamente sviluppato uno stato settico da
S. epidermidis meticillino resistente, adeguatamente trattato, con temporaneo miglioramento del quadro clinico in corso di infezione da SARS COV 2, virosi che, con molta probabilità non aveva comportato un significativo contributo al decesso, sia per il concomitante utilizzo di terapia antivirale specifica, sia anche grazie alla pregressa vaccinazione, sufficiente a garantire una protezione non dall'infezione, ma da uno stato grave della patologia ID relata.
Il successivo peggioramento della paziente era da attribuire, oltre a quadro settico come sopra descritto, alla forte debilitazione del sistema immunitario della paziente, legata sia alla chemioterapia sia alla necessità, in considerazione della BPCO, di terapia corticosteroidea prolungata. Le già menzionate comorbidità e lo stadio avanzato della neoplasia avevano sicuramente contribuito in maniera preponderante all'esito infausto.
pagina 10 di 14 b.4 Rispondendo alle osservazioni formulate dai CCTT di parte attrice in relazione alla problematica concernente l'insufficienza respiratoria, il collegio peritale evidenziava che tale problematica era iniziata in data 17 gennaio presso il centro di riabilitazione Madonna del Monte, con livelli di saturazione di ossigeno pari al 72%, che indica un livello di carenza di ossigeno grave.
Questa insufficienza respiratoria si era protratta per giorni nonostante l'incremento della quantità di ossigeno, somministrata alla paziente tanto da richiedere, come risulta dal diario clinico del centro di
Riabilitazione, un trasferimento presso l'ospedale di Pescara per eseguire una RX torace, non disponibile presso la struttura riabilitativa, nonché per proseguire i cicli di chemioterapia presso l'UO di Oncologia.
Il 3 febbraio il quadro respiratorio, rilevato all'ingresso nel reparto di oncologia, risultava talmente grave da rendere necessaria una consulenza rianimatoria per il posizionamento di una ventilazione non invasiva, quando ancora il test SARS COV2 risultava negativo.
Tale quadro di insufficienza respiratoria restava sostanzialmente invariato, in una paziente affetta da
BPCO riacutizzata, seppure con qualche temporaneo miglioramento e non risentiva nella sua gravità del riscontro di infezione da SARS COV2.
A questo punto è opportuno precisare che, secondo la normativa AIFA, in una paziente sottoposta a
NIV (ventilazione non invasiva) o CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ovvero a HFNC (High
Flow Nasal Cannula) per polmonite da ID 19, il consulente infettivologo non avrebbe dovuto prescrivere l'antivirale Remdesivir, perché, anche secondo le evidenze scientifiche, il quadro respiratorio in corso di ID sarebbe da considerare così compromesso da non beneficiare del trattamento antivirale.
Invece, giustamente, il consulente infettivologo, ha considerato la paziente come una persona che aveva da poco acquisito una infezione da SARS COV 2, con un quadro respiratorio gravissimo, ma non legato al virus in questione.
Questo ha permesso alla paziente di beneficiare di una riduzione dell'80% del rischio di un peggioramento del quadro respiratorio, che va a completare un'ulteriore riduzione del rischio legato alla pregressa vaccinazione, anche se risultava incompleta (come affermato dallo stesso CTP,
l'efficacia complessiva della vaccinazione è superiore al 70% nel prevenire l'infezione in vaccinati con ciclo incompleto e superiore all'88% per i vaccinati con ciclo completo;
- l'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione, sale all'80,8% con ciclo incompleto e al 94,6% con ciclo completo;
- l'efficacia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva è pari all'88,1% con ciclo incompleto e a 97,3% con ciclo completo;
- l'efficacia nel prevenire il decesso è pari a 79,0% con ciclo incompleto e a 95,8% con ciclo completo). pagina 11 di 14 La prova che il quadro respiratorio terminale non fosse legato ad una polmonite ID è data inoltre dall'ultima radiografia del torace eseguita pochi giorni prima del decesso della paziente, il 02.03: rx torace: non documenta la comparsa di evidenti alterazioni di natura flogistica in atto … persiste minima falda di versamento pleurico dx”.
In questo stadio della patologia ID (che ID non è stato) i polmoni avrebbero dovuto presentare addensamenti diffusi, prevalentemente in sede basale, come è tragicamente noto ai clinici che hanno trattato centinaia di ID e come risulta dalle numerose evidenze di imaging, anche semplici radiografie del torace, relative alla polmonite ID relata in fase terminale.
Si ribadisce quindi, che l'infezione da SARS COV 2 non ha dato un significativo contributo nella catena degli eventi che hanno portato al decesso della Sig.ra Per_1
E' molto più probabile (“più probabile che non”) che all'evento esitale abbia contribuito uno stato settico, riconosciuto solo grazie alle emocolture eseguite durante l'accesso nel nosocomio di Pescara, che si è nuovamente ripetuto, portando a un quadro di scompenso generale una paziente decisamente fragile, affetta da numerose comorbidità, non ultima un carcinoma scarsamente differenziato dell'endometrio, a istotipo sieroso, plurimetastatico, scarsamente responsivo al trattamento chemioterapico.
A tal riguardo i periti richiamavano quanto scritto dal consulente oncologo, in data 19.02: affetta da k endometrio con secondarismi multipli linfonodali e lesioni encefaliche ascessuali (fin dall'esordio agosto 2021) fortemente sospette per secondarismi. PS 3, in trattamento chemioterapico con
Taxolo/carboplatino e riabilitativo presso OG (in quanto le condizioni cliniche non sono mai migliorate sufficientemente per un ritorno a domicilio).
Ritenevano i periti che non fosse possibile considerare le lesioni encefaliche della Sig.ra come Per_1 degli ascessi, perché, se così fosse, la terapia antibiotica, dopo mesi di rivalutazioni e terapie, avrebbe favorito un più evidente riassorbimento delle lesioni encefaliche, mentre una di queste all'esame TC total body del 17/11/2021 risultava aumentata di volume: “Persistono gli esiti della recente craniotomia frontale destra con persistenza del potenziamento di segnale meningeo a tale livello da alterazione della BEE ed aumento delle dimensioni della lesione rotondeggiante precedentemente segnalata, localizzata in sede cortico meningea, che attualmente mostra dimensioni massime di circa
15 mm. e che si potenzia in maniera disomogenea dopo mdc.; essa è meritevole di controllo nel tempo potendo trattarsi di impianto secondario.”
Considerato che era stato proprio a seguito del ricovero in infettivologia che era stato possibile diagnosticare il Carcinoma dell'endometrio, evidenziavano che, come è noto agli specialisti pagina 12 di 14 infettivologi, le lesioni encefaliche non sono sempre e solo ascessuali, ma vanno anche in diagnosi differenziale con lesioni di origine tumorale, primitiva o secondaria.
Tale evidenza aveva sicuramente permesso di ricercare, tramite una RM pelvi, l'origine delle lesioni encefaliche che, esclusa l'origine ascessuale cardio-embolica (ecocardiogramma negativo per lesioni vegetanti), avevano permesso di riconoscere una causa più evidente in un tumore primitivo dell'endometrio che aveva già metastatizzato a distanza (linfonodi, fegato).
A questo punto la prognosi, considerando le lesioni encefaliche come metastasi, è di 6 mesi dalla diagnosi e se non si volessero considerare le lesioni encefaliche come metastasi è di 12-18 mesi.
In considerazione delle comorbidità della paziente, del prolungato allettamento, della scarsa risposta alla terapia antitumorale (persistenza della lesione primitiva e delle lesioni metastatiche), confermavano che la prognosi più probabile è di 6-12 mesi.
Confermavano le conclusioni già formulate nella prima relazione, precisando che il decesso della sig.ra non era direttamente attribuibile all'infezione da Covid-Sars 2019 (infezione che pertanto non Per_1 ha avuto rilevanza nell'evento fatale), quanto alle patologie pregresse (in particolare la riacutizzazione di BPCO) e all'insorgenza di sepsi.
Precisavano comunque che le aspettative di vita della paziente, nell'ipotesi in cui non avesse contratto l'infezione, tenuto conto della patologia oncologica altamente aggressiva di cui era affetta, sarebbero state inferiori ai 6-12 mesi dalla diagnosi e che le condizioni psicofisiche di stato di coma moderato/grave non avevano consentito alla sig.ra di avere un livello di coscienza tale da Per_1 comprendere il proprio stato di gravità.
b.5 Considerato che il compito dei periti non è quello di escludere la rilevanza di una remota ipotesi, ma bensì quelli di accertare, ex post e sulla base del criterio di preponderanza dell'evidenza, se che il decesso della sig.ra era attribuibile in tutto o in parte anche all'infezione da Covid-Sars 2019, Per_1 ritenute le conclusioni formulate dai periti del tutto condivisibili, in quanto effettuate all'esito di un'accurata ricostruzione della storia clinica della sig.ra effettuata sulla base di metodologie Per_1 tecnicamente e logicamente corrette, va conseguentemente affrenato che il decesso della sig.ra Per_1 non era direttamente attribuibile all'infezione da Covid-Sars 2019 quanto alle patologie pregresse della medesima ed in particolare alla riacutizzazione di BPCO, emersa in data antecedente all'infezione da
Covid, nonché all'insorgenza di sepsi.
Tale conclusione non consente di sottoporre ad esame le modalità di somministrazione del vaccino, risultando esclusa una rilevanza probabilistica, nel decesso della sig.ra dell'infezione da Per_1
ID 19 da lei contratta pochi giorni prima della morte.
La domanda formulata dall'attore va quindi rigettata. pagina 13 di 14 C. Sulla liquidazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo.
Spese parametrate sui valori minimi considerato il valore dichiarato e la linearità della controversia, definita sulla base della sola relazione peritale.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda formulata dall'attore.
ND
l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata che liquida, per ciascuna parte, in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico dell'attore.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 8 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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