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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
2917/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2917/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Cuberli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) La casa coniugale, sita ad RI (RO), 45011, via Macello Nuovo n. 6 rimarrà assegnata alla madre in quanto collocataria dei figli;
2) I figli e vengono affidati congiuntamente a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori che provvederanno all'istruzione e all'educazione attuando ogni decisione nel preminente interesse degli stessi.
3) I figli e saranno stabilmente collocati presso la Persona_1 Persona_2 madre nell'abitazione sita ad RI (RO), 45011, via Macello Nuovo n. 6, già adibita a residenza familiare.
4) Il padre potrà tenere i figli con sé ogni volta che vorrà, salvo Parte_1 il necessario preavviso e coordinamento, nonché le diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli e comunque secondo i periodi di seguito indicati che si riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
1 - il lunedì e il mercoledì, dalle ore 17:30 fino alla mattina, rispettivamente, del martedì e del giovedì, con accompagnamento a scuola;
- i weekend, in via alternata, dal sabato alle ore 13:00, all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- il venerdì, nelle settimane ove non li tiene il weekend, dalle ore 17:30 al sabato mattina, con accompagnamento a scuola;
- nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno e di tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua
o Lunedì dell'Angelo; seguendo il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività durante l'anno;
- nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di 15 giorni di vacanza, anche non continuativi, che verranno comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno trenta giorni. Si precisa che durante il periodo in cui i minori trascorreranno tali vacanze con la madre, le visite paterne saranno sospese. 5) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, disporsi a carico di
[...]
il pagamento di un assegno di € 180,00 mensili per Parte_1 Persona_1
e € 180,00 mensili per , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche ed extrascolastiche sostenute nell'interesse dei figli. I genitori concordano che la misura dell'assegno di mantenimento sarà aumentata a € 200,00 mensili per ed € 200,00 mensili per a Persona_1 Persona_2 decorrere dal 01.01.2027, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per le spese straordinarie, i genitori seguiranno il seguente schema:
- spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti a eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
le spese ortodontiche comunque sostenute dovute alla mandibola;
spese protesiche;
spese di trasporto scolastiche e asilo;
doposcuola. Dette spese dovranno essere debitamente documentate.
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria
2 di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese sostenute per i figli verranno decurtate dai rispettivi redditi dei genitori al 50%. 6) L'assegno unico verrà ripartito in pari misura tra i genitori.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 10-9-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad RI (RO) il 4-6-2005 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2005), e deducevano che: Per_
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente l'8-7-2009 e l'8- Per_1
7-2011;
- con decreto n. 2844/2023, depositato in data 21-4-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 20-4-2023, svolta nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lavoratore subordinato presso la Società Trenitalia S.P.A., Parte_1 percepiva una retribuzione mensile pari a 2.100,00 euro, mentre , Parte_2 insegnante di scuola primaria, fruiva di una retribuzione pari a 2.100,00 euro mensili.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
3 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 14-11-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 2844/2023, depositato in data 21-4-2023, l'udienza presidenziale ha avuto luogo il 20-4-2023 in trattazione scritta (cfr. doc. 4 e 5), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Per_ all'interesse dei figli e , entrambi minori d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2917/ 2025 R.G. promossa da e da , con il parere del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad RI (RO) il 4-6-2005 (atto Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2005);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 14 novembre 2025
il Presidente estensore
PA Di FR
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2917/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Cuberli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) La casa coniugale, sita ad RI (RO), 45011, via Macello Nuovo n. 6 rimarrà assegnata alla madre in quanto collocataria dei figli;
2) I figli e vengono affidati congiuntamente a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori che provvederanno all'istruzione e all'educazione attuando ogni decisione nel preminente interesse degli stessi.
3) I figli e saranno stabilmente collocati presso la Persona_1 Persona_2 madre nell'abitazione sita ad RI (RO), 45011, via Macello Nuovo n. 6, già adibita a residenza familiare.
4) Il padre potrà tenere i figli con sé ogni volta che vorrà, salvo Parte_1 il necessario preavviso e coordinamento, nonché le diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli e comunque secondo i periodi di seguito indicati che si riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
1 - il lunedì e il mercoledì, dalle ore 17:30 fino alla mattina, rispettivamente, del martedì e del giovedì, con accompagnamento a scuola;
- i weekend, in via alternata, dal sabato alle ore 13:00, all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- il venerdì, nelle settimane ove non li tiene il weekend, dalle ore 17:30 al sabato mattina, con accompagnamento a scuola;
- nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno e di tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua
o Lunedì dell'Angelo; seguendo il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività durante l'anno;
- nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di 15 giorni di vacanza, anche non continuativi, che verranno comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno trenta giorni. Si precisa che durante il periodo in cui i minori trascorreranno tali vacanze con la madre, le visite paterne saranno sospese. 5) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, disporsi a carico di
[...]
il pagamento di un assegno di € 180,00 mensili per Parte_1 Persona_1
e € 180,00 mensili per , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche ed extrascolastiche sostenute nell'interesse dei figli. I genitori concordano che la misura dell'assegno di mantenimento sarà aumentata a € 200,00 mensili per ed € 200,00 mensili per a Persona_1 Persona_2 decorrere dal 01.01.2027, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per le spese straordinarie, i genitori seguiranno il seguente schema:
- spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti a eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
le spese ortodontiche comunque sostenute dovute alla mandibola;
spese protesiche;
spese di trasporto scolastiche e asilo;
doposcuola. Dette spese dovranno essere debitamente documentate.
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria
2 di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese sostenute per i figli verranno decurtate dai rispettivi redditi dei genitori al 50%. 6) L'assegno unico verrà ripartito in pari misura tra i genitori.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 10-9-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad RI (RO) il 4-6-2005 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2005), e deducevano che: Per_
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente l'8-7-2009 e l'8- Per_1
7-2011;
- con decreto n. 2844/2023, depositato in data 21-4-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 20-4-2023, svolta nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lavoratore subordinato presso la Società Trenitalia S.P.A., Parte_1 percepiva una retribuzione mensile pari a 2.100,00 euro, mentre , Parte_2 insegnante di scuola primaria, fruiva di una retribuzione pari a 2.100,00 euro mensili.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
3 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 14-11-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 2844/2023, depositato in data 21-4-2023, l'udienza presidenziale ha avuto luogo il 20-4-2023 in trattazione scritta (cfr. doc. 4 e 5), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Per_ all'interesse dei figli e , entrambi minori d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2917/ 2025 R.G. promossa da e da , con il parere del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad RI (RO) il 4-6-2005 (atto Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2005);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 14 novembre 2025
il Presidente estensore
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