Articolo 1 della Legge 8 luglio 1956, n. 783
Articolo 2
Versione
17 agosto 1956
Art. 1.
E' assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.
Tale contributo sara' iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956