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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6154/2023 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 29/06/1992, Parte_1
e da
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IZZO OLGA, dalla quale sono rappresentati e difesi
RICORRENTI con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO I coniugi e , con ricorso congiunto depositato in data Parte_1 Parte_2
21/11/2023, hanno proposto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 02/09/2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al n. 66, Parte II, serie A, anno 2022).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 2223/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. n. 898/1970 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre
1970 n. 898. Ed infatti, con la sentenza n. 2223/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett b), secondo capoverso della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, infatti, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni di separazioni, qui riportate testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Nola in Via San Felice 69 di proprietà esclusiva del
[...] che vi abiterà unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, il cui finanziamento resterà a carico della sig.ra Parte_2
, mentre il provvederà a completare il saldo del finanziamento Parte_1 Parte_2 dell'autovettura FIAT 500 DOLCEVITA Targata GL810JP che resterà di proprietà esclusiva della sig.ra
Parte_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi per cui si dichiarano entrambi autonomi e autosufficienti alcun contributo di mantenimento è previsto.”
In via preliminare, si dà atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate con scadenza al 12.02.2025.
Vanno, quindi, disposte le formalità di cui all'art. 10 della l.
1.12.1980 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 29/06/1992, e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Nola
[...]
(NA) il 02/09/2022 (atto n. 66, Parte II, Serie A, anno 2022);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alla annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3/11/2000
n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell' 01/12/1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6154/2023 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 29/06/1992, Parte_1
e da
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IZZO OLGA, dalla quale sono rappresentati e difesi
RICORRENTI con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO I coniugi e , con ricorso congiunto depositato in data Parte_1 Parte_2
21/11/2023, hanno proposto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 02/09/2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al n. 66, Parte II, serie A, anno 2022).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 2223/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. n. 898/1970 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre
1970 n. 898. Ed infatti, con la sentenza n. 2223/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett b), secondo capoverso della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, infatti, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni di separazioni, qui riportate testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Nola in Via San Felice 69 di proprietà esclusiva del
[...] che vi abiterà unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, il cui finanziamento resterà a carico della sig.ra Parte_2
, mentre il provvederà a completare il saldo del finanziamento Parte_1 Parte_2 dell'autovettura FIAT 500 DOLCEVITA Targata GL810JP che resterà di proprietà esclusiva della sig.ra
Parte_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi per cui si dichiarano entrambi autonomi e autosufficienti alcun contributo di mantenimento è previsto.”
In via preliminare, si dà atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate con scadenza al 12.02.2025.
Vanno, quindi, disposte le formalità di cui all'art. 10 della l.
1.12.1980 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 29/06/1992, e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Nola
[...]
(NA) il 02/09/2022 (atto n. 66, Parte II, Serie A, anno 2022);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alla annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3/11/2000
n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell' 01/12/1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca