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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. EO Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2669/2022 promossa da:
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 olli e Daccò n. 2/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Ercoli;
- ricorrente- nei confronti di:
), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 rtese n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Marika Benatti;
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter-partes disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio di stato civile competente ai fini della sua annotazione;
b) assegnare la casa coniugale, nella parte costituita dal primo piano, alla madre perché vi abiti assieme ai figli sino alla loro autosufficienza economica;
ER c) collocare ove possibile e condivisibile i primi due figli - in verità già maggiorenne e quindi libera di autodeterminarsi- e presso il padre che abiterà con loro presso la RE;
CP_2
pagina 1 di 10 d) qualora i provvedimenti di collocamento dovessero venire confermati stante il reddito del sig. assegnare a favore della Pt_1 madre nell'interesse dei figli un contributo a favore della sig.ra di € 350 oltre il 30% delle spese straordinarie CP_1 secondo il csd protocollo di Milano come già stabilito nei provved ovvisori;
e) stabilire le modalità di visita del padre coi figli secondo prudente apprezzamento del Tribunale integrando i provvedimenti provvisori con la possibilità del pernottamento dei figli presso il padre sia pure a turno;
f) con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Conclusioni di parte resistente
“1. I figli minori e sono affidati in via esclusiva ERsona_2 ERsona_3 ERsona_4 ERsona_5 alla sig.ra CP_1
2. i figli m e avranno abitazione, residenza ERsona_2 ERsona_3 ERsona_4 ERsona_5 e collocamento ic gelo Lodigiano (LO) alla via Francesco Cortese n. 7, che viene assegnata interamente alla sig.ra con gli arredi in essa contenuti;
CP_1
3. le modalità di visita da parte del padre saranno stabilite dal Tr tenuto altresì conto della maggiore disponibilità di tempo del della turnazione lavorativa della sig.ra nonché dei provvedimenti d'urgenza richiesti da Pt_1 CP_1 quest'ultima della propria incolumità, libertà e riserva
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli minori l'importo di Pt_1 CP_1 euro 600,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, da intendersi come mediche, scolastiche e ludico-ricreative;
5. l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra la quale beneficerà anche delle detrazioni CP_1 fiscali relative ai figli, se e nella misura in cui previste;
6. le spese assicurative e straordinarie relative alla casa coniugale verranno suddivise in parti uguali tra i sig.ri e Pt_1
CP_1 ori si rilasciano fin da ora consenso reciproco al rilascio o rinnovo del documento di identità dei minori con validità per l'espatrio nonché di ogni altro necessario documento amministrativo e/o di anagrafe. Le parti si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con espresso impegno a rendere la prescritta dichiarazione avanti gli Uffici competenti;
8. i ricorrenti sono economicamente indipendenti e pertanto non svolgono alcuna reciproca domanda di assegno divorzile. In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del giudizio.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.11.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di assegnare il primo piano della casa coniugale alla sig.ra affinché vi abiti con le figlie e di CP_1 ER_4 ER_5 ER disporre il collocamento dei figli e presso di sé nell'abitazione della RE oppure nel piano ER_3 inferiore della casa coniugale;
g are il diritto di visita;
di onerare la sig.ra del CP_1ER contributo al mantenimento indiretto di e nella misura di € 200,00 mensili com ltre ER_3 al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, il sig. ha allegato le seguenti circostanze di fatto: Pt_1
− di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Ouagadougou (Burkina Faso) in CP_1 data 01.09.2004, trascritto presso gli atti del ant'Angelo Lodigiano al n. 15, parte II, serie C, anno 2004;
− che dal matrimonio sono nati quattro figli: in data 10.01.2006, in ERsona_2 CP_2 data 28.10.2011, le gemelle e 14; ER_4 ER_5
− che il nucleo familiare viveva al primo piano di una villetta cointestata ad entrambe i coniugi ma pagata integralmente dal sig. Pt_1
pagina 2 di 10 − che durante la vita coniugale, il sig. è stato sottoposto a procedimento penale, inizialmente Pt_1 per tentato omicidio nei confronti moglie poi derubricato in lesioni personali, conclusosi nel 2011 con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;
− che dopo la scarcerazione del sig. i coniugi hanno ripreso a frequentarsi, concependo altri Pt_1 tre figli;
− che con sentenza del 28.01.2014 il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale alle seguenti condizioni:
“- Affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la residenza della madre;
- La casa coniugale sita in Sant'Angelo Lodigiano rimane assegnata (unitamente agli arredi ivi contenuti) alla sig.ra che la abiterà con i figli minori;
CP_1
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e in base agli impegni scolastici e ricreativi dei minori, anche se a sostegno della madre stessa che ha turnazione lavorativa. In ogni caso, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra il sig. CP_1 [...] potrà tenere con sé i figli minori: almeno due sere la settimana con per sider Pt_1 lta con la madre in base agli orari lavorativi di quest'ultima, dall'inizio del turno lavorativo della sig.ra sino al mattino seguente, per poi riaccompagnare i minori a casa della madre, un'intera giornata CP_1 end, o sabato o la domenica con eventuale pernottamento, previo accordo con la madre e tenuto conto dei turni e degli orari lavorativi della medesima, salvo comunque ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Il padre corrisponderà alla sig.ra quale contributo economico per il mantenimento dei due figli CP_1 minori l'importo di euro 350 mens 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili, dentistiche e ai ticket sanitari, previo accordo di volta in volta con la madre, salva l'urgenza e/o l'obbligatorietà. Parteciperà altresì nella misura del 50% alle spese scolastiche asilo (libri di testo, materiale scolastico, gite scolastiche, retta scolastica, ecc.) extrascolastiche (attività sportive, ripetizioni ecc.)e straordinarie, previo accordo tra i coniugi e successiva presentazione di documentazione comprovante le singole spese sostenute;
- I minori, inoltre, salvo migliore accordo tra i genitori, durante le vacanze […];
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che per quanto concerne la casa coniugale si precisa che le spese assicurative e straordinarie verranno suddivise in parti uguali tra i coniugi;
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che nell'esclusivo interesse dei minori e della loro gestione, entrambi i coniugi si impegnano a terminare il percorso di mediazione familiare intrapreso;
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che i coniugi dichiarano inoltre di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere, avendo provveduto a regolamentare ogni loro rapporto patrimoniale;
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che i coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori.”
− che, diversamente da quanto previsto nella sentenza di separazione, dalla primavera 2014 i figli ER e hanno vissuto stabilmente con il padre presso l'abitazione della zia paterna, mentre ER_3 hanno continuato a vivere presso la madre;
durante questo periodo ciascun ER_4 ER_5 genitore ha provveduto al mantenimento diretto dei figli con sé conviventi;
− che, a seguito della richiesta di divorzio avanzata dal sig. nel corso del 2021, la sig.ra Pt_1 CP_1 ER ha preteso che e tornassero ad abitare con he venisse ripristinato l'as ER_3 mantenimento, come previsto nella sentenza di separazione;
− di percepire una pensione mensile di circa € 700,00 e che la propria condizione reddituale è peggiorata in quanto al tempo della separazione svolgeva anche lavori saltuari;
pagina 3 di 10 − che la sig.ra svolge l'attività di infermiera presso un'azienda pubblica e, oltre ad essere CP_1 proprietaria della casa coniugale, ha acquistato a Sant'Angelo Lodigiano un immobile in comproprietà con una terza persona;
− che la sig.ra attualmente vive nella casa coniugale con i figli e la propria madre, giunta in CP_1 Italia anni f
1.2. si è costituita in giudizio in data 04.01.2023, aderendo alla domanda di divorzio. CP_1
Quanto alle statuizioni concernenti la prole, la sig.ra ha chiesto l'affido esclusivo a sé dei figli, CP_1 con collocamento prevalente presso la propria abitazione e l'assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione delle visite paterne che tenga conto dei propri turni di lavoro;
un contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. nella misura mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
il riconoscimento a proprio favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
La sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e, a fondamento delle CP_1 proprie d ha rappresentato quanto segue:
− di aver chiesto nel 2011 la separazione personale dal marito a seguito delle gravi condotte lesive dell'integrità fisica poste in essere nei suoi confronti dal sig. Pt_1 ER
− la sentenza di separazione tiene conto solo dei figli e in quanto le gemelle e ER_3 ER_4 sono nate successivamente, durante un br er riconciliazione;
ER_5
− di aver ripreso a lavorare come Oss a metà del 2016 e che il lavoro su turni non le consentiva di ER gestire i quattro figli, pertanto, e si sono trasferiti stabilmente presso il padre, che ER_3 viveva con la propria RE;
i p ciascun genitore ha provveduto al mantenimento diretto dei figli con sé conviventi mentre il sig. ha omesso di contribuire alle spese Pt_1 straordinarie;
ER
− ad ottobre 2021, su accordo di entrambi i genitori, i figli e hanno fatto rientro presso ER_3 l'abitazione materna;
− di non aver mai frapposto ostacoli alle visite paterne e che i figli incontrano il padre quando vogliono, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
tuttavia, il sig. Pt_1 raramente si rende disponibile a tenere i figli presso di sé per il pernotto e l'abitazione della RE consente di ospitare solo due dei quattro figli;
− il sig. manifesta poca disponibilità nella gestione degli impegni scolastici e ricreativi dei figli Pt_1 e no ai provveduto al mantenimento dei figli;
Part
− di aver intrapreso una attività lavorativa in affiancamento a quella di costituendo una s.r.l.s. che si occupa di gestire una struttura di alloggio e assistenza per anzia tosufficienti;
a tal fine, ha acquistato, in comproprietà con una collega, un immobile in Sant'Angelo Lodigiano, gravato da mutuo ventennale con rata mensile pari a circa € 800,00;
− di aver sporto denuncia querela nell'estate del 2022 nei confronti del sig. per le condotte Pt_1 persecutorie poste in essere nei propri confronti.
1.3. All'udienza dell'11.01.2023 sono comparse personalmente le parti.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono pensionato, non svolgo alcuna attività lavorativa;
non ho altri Pt_1 immobili in proprietà se non la casa coniugale, attualmente vivo con mia RE a Sant'Angelo Lodigiano nella residenza indicata nel ricorso. L'abitazione dove vivo è di proprietà di mia RE che non è coniugata;
per molti anni i due figli maggiori hanno vissuto con me e con mia RE. La casa di mia RE è un appartamento di 4 locali con due camere da letto. Anche mia RE è pensionata lei era maestra delle elementari. Io ero un coltivatore diretto, conducevo un fondo in affitto. La figlia frequenta la terza superiore nell'istituto tecnico informatico a Lodi;
invece, ERsona_2 ER_3 frequenta la prima media a Sant'Angelo. I due gemelli frequentano la terza elementare. Fino a circa due anni fa i due figli maggiori hanno vissuto con me. Vedo i miei figli quasi tutti i giorni;
aiuto mia moglie nella gestione delle due gemelle, le accompagno a scuola quando lei lavora;
sto con loro nel tempo libero, le porto all'oratorio; durante l'estate li portavo in piscina. pagina 4 di 10 In passato abbiamo con mia moglie abitato nella stessa casa per qualche periodo anche dopo la separazione. Le due gemelle, infatti, sono state concepite durante la separazione. La cessazione della convivenza in via definitiva è avvenuta da oltre un anno, perché comunque anche se era ripresa la convivenza c'erano sempre discussioni e ogni tanto io andavo a casa di mia RE. I due figli maggiori anche quando io dopo la separazione avevo ripreso a vivere nella casa coniugale, stavano con mia RE.”
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Sono operatore sociosanitario, lavoro alla fondazione madre CP_1 Pt_3 di Sant' iano e lavoro lì da circa 15 anni. ERcepisco una retribuzione mensile di circa 1100 euro nett mensilità. L'assegno unico per i figli viene percepito integralmente da me ed ammonta complessivamente a 940 euro. I nostri figli sono sani, nessuno di loro ha patologie. Il mio lavoro è articolato su tre turni: o dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22 o dalle 21 alle 6. Mia madre vive con me e quindi si occupa dei bambine quando io lavoro. La casa coniugale è in comproprietà, è una villetta bifamiliare composta di due piani: al piano superiore ci sono due camere da letto la cucina ed un bagno;
al piano terra c'è una stanza un bagno un salotto un garage ed una cantina.
Mio marito più o meno vede i bambini tutti i giorni. Quando mio marito si arrabbia con me sparisce nel senso che non mi dà una mano nella gestione dei figli e dice che a quel punto i figli sono miei e mi devo arrangiare.
Confermo di aver acquistato un immobile in comproprietà con una collega con la finalità di destinarlo alla residenza per anziani autosufficienti. È una villa unifamiliare composta da tre camere da letto due bagni due salotti una cantina. È già stata costituita la società per la gestione di questa attività, ed è in corso l'espletamento delle pratiche burocratiche per ottenere i permessi. Nelle intenzioni, siccome la mia socia tra poco andrà in pensione potremmo gestire l'impresa insieme io Par continuando a lavorare anche come ”
1.4. All'udienza del 25.01.2023 è stato ascoltato il minore , il quale ha riferito alla Presidente CP_2 quanto segue: “Frequento la prima media, sta andando abbastan ria sono insufficiente e anche in geografia non sono molto bravo. Non mi piace tanto studiare. Mi piace matematica e scienze. I rapporti con mamma e AP sono buoni. Con AP mi piace stare perché ci porta sempre in giro all'oratorio, ai parchi e in una cascina con gli animali. Con mamma sto bene, in casa viviamo sereni, con lei scherziamo. La mamma è severa quando prendo brutti voti a scuola. AP è severo ma quando si arrabbia gli passa subito. Voglio bene a tutti e due. Mia RE è tranquilla, non parla;
si arrabbia solo se viene infastidita. Alcune volte io la infastidisco, magari gioco con il pallone mentre lei dorme. I due gemelli litigano sempre, giocano tutto il giorno. Quando la mamma lavora cerco qualcosa con cui giocare. Non ho un bel rapporto con la NO, non le va mai bene niente, non si fa gli affari suoi;
un giorno si è arrabbiata con me perché ero uscito in giardino a ER_ giocare e lei non sapeva dove ero. AP lo vedo tre volte la settimana. La zia è gentile, lei vive con AP;
quando vivevo con lei mi aiutava a fare i compiti, adesso non vado più da lei a fare i compiti, non so perché adesso non vado da lei. È stata la mamma che il giudice voleva ascoltarmi, è stato lo scorso weekend. Mi ha detto solo che il giudice mi voleva sentire. Voglio bene sia a mamma che a AP, non so fare differenze. Sono timido se vengo portato in posto dove non conosco nessuno, con le persone che conosco non sono timido. Il Giudice mi domanda se mi sento felice e io rispondo di sì. Poiché il ER giudice mi domanda da 0 a 10 quanto sono felice rispondo che sono felice 8 e mezzo. A mia RE voglio molto bene, è per me un punto di riferimento. Ho tanti amici, alcuni compagni di classe e altri no.”
È stata ascoltata anche la minore la quale ha riferito quanto segue: “Confermo al Giudice ERsona_2 che è un bambino maturo. Ho con lui, ogni tanto ci facciamo degli scherzetti. Il rapporto con ER_3 mamma e AP è buono. Con la mamma ho un buon rapporto, di confidenza, se ho un problema so che la mamma è disponibile. Normalmente se ho un problema prima ne parlo con la mamma e poi con AP. AP perde più facilmente la ER_ pazienza. Quasi tutti i giorni vado da AP e dalla zia a fare un saluto. è brava, mi ha sempre aiutato Parte_4 con lo studio. Amo vivere in casa con la mamma e i miei fratelli. Il rapporto con la NO è buono anche se non capisce ER_ l'italiano. La NO riprende EO e le gemelle perché sono disordinati. La NO ha 64 anni. La zia ha 72 anni. A scuola ho un buon rendimento, frequento l'Itis Volta di Lodi. I primi due anni di scuola li ho fatto altro istituto ma non mi sono trovata bene, quest'anno ho cambiato scuola. Frequento la terza superiore. La scorsa estate ho studiato perché sono passata dall'istituto Pandini scientifico-sportivo all'itis; studiando d'estate ho fatto l'esame e mi hanno ammesso alla terza classe. Nel corso dell'estate ho recuperato due anni di scuola. Non ho nulla da aggiunger, sono tranquilla.”
All'esito dell'udienza le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo.
1.5. Con ordinanza del 21.08.2023, preso atto della mancata conciliazione delle parti, la Presidente ha confermato in via provvisoria e d'urgenza, le statuizioni della separazione quanto all'affido condiviso dei figli, alla collocazione prevalente presso la madre e alla assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
inoltre, è stato regolamentato il calendario di visite prevedendo ampi tempi di permanenza dei figli presso pagina 5 di 10 il padre;
infine, il sig. è stato onerato di contribuire al mantenimento dei quattro figli mediante Pt_1 versamento di complessivi € 370,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie
1.6. All'udienza del 15.12.2023, il difensore della resistente ha rappresentato che la sig.ra lavora CP_1 per due settimane al mese come Oss presso una RSA mentre le restanti due settimane l sso la struttura ricettiva per anziani di cui è titolare.
Il difensore del ricorrente ha ribadito che il sig. on svolge alcuna attività lavorativa ed è proprietario Pt_1 di un fondo agricolo di 20 pertiche, attualmen tato a terzi.
La Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ha invitato le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni (con riferimento all'anno 2023 buste paga della sig.ra e prospetto INPS delle pensioni percepite dal sig. , copia degli estratti conto relativi agli CP_1 Pt_1 e anni, la documentazione relativa all'attività imp oriale intestata alla sig.ra e il CP_1 contratto di affittanza agraria stipulato dal sig. Pt_1
1.7. All'udienza del 19.04.2024 il difensore di parte ricorrente ha riferito del repentino trasferimento della ER figlia presso l'abitazione paterna, pertanto, la Giudice ha rinviato a successiva udienza per verificare la sta del nuovo collocamento. ER 1.8. All'udienza del 07.05.2025 i difensori delle parti hanno dato atto del rientro di presso l'abitazione materna e hanno insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti.
1.9. Con ordinanza dell'08.06.2024 la Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha invitato le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023, le buste paga della sig.ra CP_1 relative al 2024, il prospetto delle pensioni incassate nel 2024 dal sig. la documentazione a Pt_1 le somme percepite nel 2024 a titolo di assegno unico e l'ultimo bilancio relativo alla società di titolarità della resistente.
1.10. In data 29.10.2024 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di divorzio.
Nei propri atti le parti rappresentano di aver contratto matrimonio concordatario in Ouagadougou (Burkina Faso) in data 01.09.2004; tuttavia dall'atto integrale di matrimonio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, nel quale è stato trascritto l'atto di matrimonio formato all'estero, si evince che il sig. e Pt_1 la sig.ra hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Ouagadougou dinnanzi ad un CP_1 consigli unicipio, secondo addetto al Sindaco Ufficiale dello Stato civile.
I coniugi si sono separati con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi il 28.01.2014 ed entrambe le parti danno atto che da tempo è venuta la relazione affettiva e di non aver più ripreso la convivenza.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sulle domande di affido, collocamento e visite dei figli e di assegnazione della casa familiare. ER 3.1. Preliminarmente, va rilevato che nelle more del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età, pertanto, nei suoi confronti non deve essere assunto alcun provvedi in ordine al regime di affido, collocamento e visite. ER 3.2. Il sig. ha chiesto la conferma dell'affido condiviso dei figli, il collocamento di e Pt_1 ER_3 presso di s onferma del collocamento delle gemelle e presso l'abitaz ER_4 ER_5
Di contro, la sig.ra ha insistito per l'affido in via esclusiva dei figli in ragione dell'inidoneità CP_1 genitoriale del padre, con conseguente collocamento prevalente degli stessi presso la propria abitazione.
pagina 6 di 10 Si tratta quindi di verificare se i provvedimenti presidenziali del 21.08.2023 possano essere confermati o se, invece, vadano modificati secondo le richieste delle parti.
Come è noto, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter confermare il regime dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori in quanto non vi è evidenza di condotte pregiudizievoli del sig. a danno della prole tali da Pt_1 giustificare l'affido esclusivo a favore della madre.
Infatti, nonostante il sig. abbia riportato una condanna nel 2011 per il reato di lesioni volontarie a Pt_1 danno della moglie, non che egli abbia mai tenuto comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica dei figli.
Al contrario, la stessa sig.ra ha confermato che, con la ripresa della propria attività lavorativa, CP_1 ER aveva concordato con il sig. la modifica del collocamento dei figli e , i quali dal 2016 Pt_1 ER_3 sino all'ottobre 2021 hanno insieme al padre presso l'abitazione so Inoltre, Parte_5 la resistente ha rappresentato di essersi sempre avvalsa della collaborazione del marit ione dei figli e di non aver mai frapposto ostacoli alle visite paterne, riconoscendo al sig. la possibilità di Pt_1 vedere liberamente i figli. Tali circostanze portano ad escludere che la sig.ra utra realmente CP_1 dubbi sulle capacità di accudimento dell'altro genitore o timori in ordine all'esistenza di profili di pregiudizio nel rapporto tra il padre e i figli. ER Inoltre, in occasione dell'audizione del 25.01.2023, e hanno confermano di aver un buon ER_3 rapporto con entrambi i genitori e le dichiarazioni o o di escludere che il padre abbia mai tenuto condotte inidonee al proprio ruolo genitoriale. In particolare, ha dichiarato di trascorrere ER_3 momenti piacevoli con il padre soprattutto nei momenti di svago e serenamente con la madre. ER ha riferito di trovarsi molto bene a casa con la madre, con la quale ha un rapporto di confidenza, e dere il padre quasi quotidianamente.
Inoltre, la conflittualità ancora esistente tra i genitori non appare di gravità tale da avere effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico, né la sig.ra ha riferito di condotte ostacolanti del sig. nell'assunzione delle decisioni più CP_1 Pt_1 rilevanti pe ambito sanitario e scolastico.
ER tali motivi, non emergono motivi per derogare al regime dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
3.3. Il Collegio ritiene di confermare il collocamento di , e presso l'abitazione ER_3 ER_4 ER_5 materna. ER_ Il sig. ive con la RE in un appartamento che non dispone di spazi idonei ad accogliere un Pt_1 adole e a soddisfarne le ze di riservatezza. Consta, infatti, che durante il collocamento presso il padre, dormisse sul divano in soggiorno. Di contro, l'abitazione materna dispone di un numero ER_3 di ambi iciente ad accogliere i quattro figli e a soddisfare le loro esigenze di riposo, di studio e di svago.
Non da ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, si reputa opportuno garantire ai figli, legati da un solido apporto di affetto, la possibilità di continuare a vivere insieme, conservando le proprie abitudini di vita.
3.4. Conseguentemente, dev'essere confermata l'assegnazione dell'intera casa familiare alla sig.ra CP_1
pagina 7 di 10 Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda del sig. di assegnazione alla sig.ra Pt_1 CP_1 del solo primo rialzato. La resistente ha riferito – ed è circostanza incontestata dalla controparte - che l'immobile è costituito da due piani che non possono essere oggetto di godimento frazionato in quanto il piano interrato consente l'accesso diretto al pianto rialzato con il quale condivide l'impiantistica.
3.5. Le visite vengono regolamentate come da dispositivo, prevedendo ampi di permanenza dei figli con il padre.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento dei figli gravante sul padre occorre preliminarmente descrivere le condizioni economiche delle parti.
Il sig. è pensionato e percepisce una pensione pari a circa € 1.000,00 mensili. Dalle dichiarazioni Pt_1 versate in atti risulta che il ricorrente ha percepito un reddito pari a € 13.733,00 nell'anno 2019, pari a € 13.825,00 nell'anno 2020, pari a € 13.839,00 nell'anno 2021, pari a € 14.172,00 nell'anno 2022 e pari a € 15.179,00 nell'anno 2023.
Il sig. è proprietario della quota del 50% della casa coniugale e vive con la RE in un immobile di Pt_1 propr quest'ultima, contribuendo al pagamento delle utenze. Inoltre, il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo di 20 pertiche, concesso in comodato gratuito a terzi.
La sig.ra lavora da circa 15 anni come operatrice sociosanitaria presso la fondazione “Madre CP_1 Cabrini” di Sant'Angelo Lodigiano, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00. Nello specifico, la resistente ha percepito un reddito pari a € 19.648,00 nell'anno 2019, pari a € 19.867,00 nell'anno 2020, pari a € 20.448,00 nell'anno 2021, pari a € 21.241,00 nell'anno 2022 e pari a € 19.812,00 nell'anno 2023. Part La sig.ra ha poi intrapreso una nuova attività lavorativa, in affiancamento a quella di CP_1 costituen 22 una S.r.l.s. che si occupa della gestione di una residenza per persone an autosufficienti. A tal fine la resistente ha acquistato, in comproprietà con la socia , Parte_6 un immobile a Sant'Angelo Lodigiano, per un prezzo pari a € 222.000,00. ER l'acq sig.ra e la sig.ra hanno acceso un mutuo ventennale con rate mensili di circa € 800,00. CP_1 Pt_6 Ad oggi, dalla nuova attività d'impresa la resistente non ha percepito ancora alcun provento: infatti dal bilancio del 31.12.2023 risulta che gli utili, pari a € 36.068,00, sono stati destinati a riserva straordinaria (doc. 23, pag. 6).
Inoltre, la sig.ra percepisce il 100% dell'assegno unico. In particolare, dalla documentazione in CP_1 atti risulta che l te ha incassato nel 2024 i seguenti importi: € 1.090,00 a gennaio, € 1.067,68 a febbraio, € 434,50 a marzo, € 1.048,78 ad aprile, € 1.048,78 a maggio, € 1.048,78 a giugno, € 1.713,68 a luglio, € 1.048,78 ad agosto, € 1.048,78 a settembre e € 1.048,78 ad ottobre.
Il contributo al mantenimento dovuto dal sig. eve essere parametrato alle esigenze dei quattro figli, Pt_1 ER è infatti incontestato che la figlia maggior – convivente con la madre - non è ancora economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, tenuto conto della condizione reddituale dei genitori, delle incrementate esigenze dei figli in ragione dell'età, degli ampi tempi di permanenza presso il padre nonché della circostanza che il sig.
di fatto – ha riconosciuto alla sig.ra la possibilità di usufruite del 100% dell'assegno unico, Pt_1 CP_1 il Collegio ritiene congruo che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma Pt_1 mensile complessiva di € 400,00.
Le spese straordinarie sono poste a carico della madre nella misura del 70% e del padre nella misura del 30%, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
In mancanza di opposizione da parte del sig. l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella Pt_1 misura del 100% dalla sig.ra CP_1
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5. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.09.2004 in Ouagadougou (Burkina Faso) da e trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di Sant'Angelo Lodigiano al n. 15, Parte II, Serie C, Anno 2004;
2. dispone l'affidamento condiviso di , e ad entrambi i genitori, con ER_3 ER_4 ER_5 collocamento prevalente presso l'abita
3. assegna alla sig.ra la casa familiare;
CP_1
4. dispone che le visite tra il padre e i minori , e abbiano svolgimento ER_3 ER_4 ER_5 secondo il seguente calendario, salvo diverso a t ito
- nelle settimane in cui la madre osserva il turno di lavoro pomeridiano, il padre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola fino alle 21.30;
- nelle restanti settimane, il padre terrà con sé i figli nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30;
- a weekend alternati dal sabato mattina fino alle ore 21.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno con un genitore dalla mattina del 25 dicembre fino alla mattina del 31 dicembre e con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre, alternandosi di anno in anno con riferimento alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta;
- con riferimento ai ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ed agli eventuali giorni di vacanze connessi alla festività, si applicherà il criterio dell'alternanza;
- con riferimento alle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 ER mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e la somma ER_3 ER_4 ER_5 complessiva di € 400,00 mensili, rivalutabile annualme g I ecorrenza dal mese di aprile 2025;
6. pone a carico dei genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 9 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. dispone che gli assegni familiari vengano percepiti nella misura del 100% da CP_1
8. compensa tra i coniugi le spese di lite;
9. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. EO Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2669/2022 promossa da:
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 olli e Daccò n. 2/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Ercoli;
- ricorrente- nei confronti di:
), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 rtese n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Marika Benatti;
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter-partes disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio di stato civile competente ai fini della sua annotazione;
b) assegnare la casa coniugale, nella parte costituita dal primo piano, alla madre perché vi abiti assieme ai figli sino alla loro autosufficienza economica;
ER c) collocare ove possibile e condivisibile i primi due figli - in verità già maggiorenne e quindi libera di autodeterminarsi- e presso il padre che abiterà con loro presso la RE;
CP_2
pagina 1 di 10 d) qualora i provvedimenti di collocamento dovessero venire confermati stante il reddito del sig. assegnare a favore della Pt_1 madre nell'interesse dei figli un contributo a favore della sig.ra di € 350 oltre il 30% delle spese straordinarie CP_1 secondo il csd protocollo di Milano come già stabilito nei provved ovvisori;
e) stabilire le modalità di visita del padre coi figli secondo prudente apprezzamento del Tribunale integrando i provvedimenti provvisori con la possibilità del pernottamento dei figli presso il padre sia pure a turno;
f) con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Conclusioni di parte resistente
“1. I figli minori e sono affidati in via esclusiva ERsona_2 ERsona_3 ERsona_4 ERsona_5 alla sig.ra CP_1
2. i figli m e avranno abitazione, residenza ERsona_2 ERsona_3 ERsona_4 ERsona_5 e collocamento ic gelo Lodigiano (LO) alla via Francesco Cortese n. 7, che viene assegnata interamente alla sig.ra con gli arredi in essa contenuti;
CP_1
3. le modalità di visita da parte del padre saranno stabilite dal Tr tenuto altresì conto della maggiore disponibilità di tempo del della turnazione lavorativa della sig.ra nonché dei provvedimenti d'urgenza richiesti da Pt_1 CP_1 quest'ultima della propria incolumità, libertà e riserva
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli minori l'importo di Pt_1 CP_1 euro 600,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, da intendersi come mediche, scolastiche e ludico-ricreative;
5. l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra la quale beneficerà anche delle detrazioni CP_1 fiscali relative ai figli, se e nella misura in cui previste;
6. le spese assicurative e straordinarie relative alla casa coniugale verranno suddivise in parti uguali tra i sig.ri e Pt_1
CP_1 ori si rilasciano fin da ora consenso reciproco al rilascio o rinnovo del documento di identità dei minori con validità per l'espatrio nonché di ogni altro necessario documento amministrativo e/o di anagrafe. Le parti si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con espresso impegno a rendere la prescritta dichiarazione avanti gli Uffici competenti;
8. i ricorrenti sono economicamente indipendenti e pertanto non svolgono alcuna reciproca domanda di assegno divorzile. In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del giudizio.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.11.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di assegnare il primo piano della casa coniugale alla sig.ra affinché vi abiti con le figlie e di CP_1 ER_4 ER_5 ER disporre il collocamento dei figli e presso di sé nell'abitazione della RE oppure nel piano ER_3 inferiore della casa coniugale;
g are il diritto di visita;
di onerare la sig.ra del CP_1ER contributo al mantenimento indiretto di e nella misura di € 200,00 mensili com ltre ER_3 al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, il sig. ha allegato le seguenti circostanze di fatto: Pt_1
− di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Ouagadougou (Burkina Faso) in CP_1 data 01.09.2004, trascritto presso gli atti del ant'Angelo Lodigiano al n. 15, parte II, serie C, anno 2004;
− che dal matrimonio sono nati quattro figli: in data 10.01.2006, in ERsona_2 CP_2 data 28.10.2011, le gemelle e 14; ER_4 ER_5
− che il nucleo familiare viveva al primo piano di una villetta cointestata ad entrambe i coniugi ma pagata integralmente dal sig. Pt_1
pagina 2 di 10 − che durante la vita coniugale, il sig. è stato sottoposto a procedimento penale, inizialmente Pt_1 per tentato omicidio nei confronti moglie poi derubricato in lesioni personali, conclusosi nel 2011 con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;
− che dopo la scarcerazione del sig. i coniugi hanno ripreso a frequentarsi, concependo altri Pt_1 tre figli;
− che con sentenza del 28.01.2014 il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale alle seguenti condizioni:
“- Affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la residenza della madre;
- La casa coniugale sita in Sant'Angelo Lodigiano rimane assegnata (unitamente agli arredi ivi contenuti) alla sig.ra che la abiterà con i figli minori;
CP_1
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e in base agli impegni scolastici e ricreativi dei minori, anche se a sostegno della madre stessa che ha turnazione lavorativa. In ogni caso, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra il sig. CP_1 [...] potrà tenere con sé i figli minori: almeno due sere la settimana con per sider Pt_1 lta con la madre in base agli orari lavorativi di quest'ultima, dall'inizio del turno lavorativo della sig.ra sino al mattino seguente, per poi riaccompagnare i minori a casa della madre, un'intera giornata CP_1 end, o sabato o la domenica con eventuale pernottamento, previo accordo con la madre e tenuto conto dei turni e degli orari lavorativi della medesima, salvo comunque ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Il padre corrisponderà alla sig.ra quale contributo economico per il mantenimento dei due figli CP_1 minori l'importo di euro 350 mens 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili, dentistiche e ai ticket sanitari, previo accordo di volta in volta con la madre, salva l'urgenza e/o l'obbligatorietà. Parteciperà altresì nella misura del 50% alle spese scolastiche asilo (libri di testo, materiale scolastico, gite scolastiche, retta scolastica, ecc.) extrascolastiche (attività sportive, ripetizioni ecc.)e straordinarie, previo accordo tra i coniugi e successiva presentazione di documentazione comprovante le singole spese sostenute;
- I minori, inoltre, salvo migliore accordo tra i genitori, durante le vacanze […];
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che per quanto concerne la casa coniugale si precisa che le spese assicurative e straordinarie verranno suddivise in parti uguali tra i coniugi;
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che nell'esclusivo interesse dei minori e della loro gestione, entrambi i coniugi si impegnano a terminare il percorso di mediazione familiare intrapreso;
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che i coniugi dichiarano inoltre di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere, avendo provveduto a regolamentare ogni loro rapporto patrimoniale;
- Si prende atto che i coniugi concordano nel senso che i coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori.”
− che, diversamente da quanto previsto nella sentenza di separazione, dalla primavera 2014 i figli ER e hanno vissuto stabilmente con il padre presso l'abitazione della zia paterna, mentre ER_3 hanno continuato a vivere presso la madre;
durante questo periodo ciascun ER_4 ER_5 genitore ha provveduto al mantenimento diretto dei figli con sé conviventi;
− che, a seguito della richiesta di divorzio avanzata dal sig. nel corso del 2021, la sig.ra Pt_1 CP_1 ER ha preteso che e tornassero ad abitare con he venisse ripristinato l'as ER_3 mantenimento, come previsto nella sentenza di separazione;
− di percepire una pensione mensile di circa € 700,00 e che la propria condizione reddituale è peggiorata in quanto al tempo della separazione svolgeva anche lavori saltuari;
pagina 3 di 10 − che la sig.ra svolge l'attività di infermiera presso un'azienda pubblica e, oltre ad essere CP_1 proprietaria della casa coniugale, ha acquistato a Sant'Angelo Lodigiano un immobile in comproprietà con una terza persona;
− che la sig.ra attualmente vive nella casa coniugale con i figli e la propria madre, giunta in CP_1 Italia anni f
1.2. si è costituita in giudizio in data 04.01.2023, aderendo alla domanda di divorzio. CP_1
Quanto alle statuizioni concernenti la prole, la sig.ra ha chiesto l'affido esclusivo a sé dei figli, CP_1 con collocamento prevalente presso la propria abitazione e l'assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione delle visite paterne che tenga conto dei propri turni di lavoro;
un contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. nella misura mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
il riconoscimento a proprio favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
La sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e, a fondamento delle CP_1 proprie d ha rappresentato quanto segue:
− di aver chiesto nel 2011 la separazione personale dal marito a seguito delle gravi condotte lesive dell'integrità fisica poste in essere nei suoi confronti dal sig. Pt_1 ER
− la sentenza di separazione tiene conto solo dei figli e in quanto le gemelle e ER_3 ER_4 sono nate successivamente, durante un br er riconciliazione;
ER_5
− di aver ripreso a lavorare come Oss a metà del 2016 e che il lavoro su turni non le consentiva di ER gestire i quattro figli, pertanto, e si sono trasferiti stabilmente presso il padre, che ER_3 viveva con la propria RE;
i p ciascun genitore ha provveduto al mantenimento diretto dei figli con sé conviventi mentre il sig. ha omesso di contribuire alle spese Pt_1 straordinarie;
ER
− ad ottobre 2021, su accordo di entrambi i genitori, i figli e hanno fatto rientro presso ER_3 l'abitazione materna;
− di non aver mai frapposto ostacoli alle visite paterne e che i figli incontrano il padre quando vogliono, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
tuttavia, il sig. Pt_1 raramente si rende disponibile a tenere i figli presso di sé per il pernotto e l'abitazione della RE consente di ospitare solo due dei quattro figli;
− il sig. manifesta poca disponibilità nella gestione degli impegni scolastici e ricreativi dei figli Pt_1 e no ai provveduto al mantenimento dei figli;
Part
− di aver intrapreso una attività lavorativa in affiancamento a quella di costituendo una s.r.l.s. che si occupa di gestire una struttura di alloggio e assistenza per anzia tosufficienti;
a tal fine, ha acquistato, in comproprietà con una collega, un immobile in Sant'Angelo Lodigiano, gravato da mutuo ventennale con rata mensile pari a circa € 800,00;
− di aver sporto denuncia querela nell'estate del 2022 nei confronti del sig. per le condotte Pt_1 persecutorie poste in essere nei propri confronti.
1.3. All'udienza dell'11.01.2023 sono comparse personalmente le parti.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono pensionato, non svolgo alcuna attività lavorativa;
non ho altri Pt_1 immobili in proprietà se non la casa coniugale, attualmente vivo con mia RE a Sant'Angelo Lodigiano nella residenza indicata nel ricorso. L'abitazione dove vivo è di proprietà di mia RE che non è coniugata;
per molti anni i due figli maggiori hanno vissuto con me e con mia RE. La casa di mia RE è un appartamento di 4 locali con due camere da letto. Anche mia RE è pensionata lei era maestra delle elementari. Io ero un coltivatore diretto, conducevo un fondo in affitto. La figlia frequenta la terza superiore nell'istituto tecnico informatico a Lodi;
invece, ERsona_2 ER_3 frequenta la prima media a Sant'Angelo. I due gemelli frequentano la terza elementare. Fino a circa due anni fa i due figli maggiori hanno vissuto con me. Vedo i miei figli quasi tutti i giorni;
aiuto mia moglie nella gestione delle due gemelle, le accompagno a scuola quando lei lavora;
sto con loro nel tempo libero, le porto all'oratorio; durante l'estate li portavo in piscina. pagina 4 di 10 In passato abbiamo con mia moglie abitato nella stessa casa per qualche periodo anche dopo la separazione. Le due gemelle, infatti, sono state concepite durante la separazione. La cessazione della convivenza in via definitiva è avvenuta da oltre un anno, perché comunque anche se era ripresa la convivenza c'erano sempre discussioni e ogni tanto io andavo a casa di mia RE. I due figli maggiori anche quando io dopo la separazione avevo ripreso a vivere nella casa coniugale, stavano con mia RE.”
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Sono operatore sociosanitario, lavoro alla fondazione madre CP_1 Pt_3 di Sant' iano e lavoro lì da circa 15 anni. ERcepisco una retribuzione mensile di circa 1100 euro nett mensilità. L'assegno unico per i figli viene percepito integralmente da me ed ammonta complessivamente a 940 euro. I nostri figli sono sani, nessuno di loro ha patologie. Il mio lavoro è articolato su tre turni: o dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22 o dalle 21 alle 6. Mia madre vive con me e quindi si occupa dei bambine quando io lavoro. La casa coniugale è in comproprietà, è una villetta bifamiliare composta di due piani: al piano superiore ci sono due camere da letto la cucina ed un bagno;
al piano terra c'è una stanza un bagno un salotto un garage ed una cantina.
Mio marito più o meno vede i bambini tutti i giorni. Quando mio marito si arrabbia con me sparisce nel senso che non mi dà una mano nella gestione dei figli e dice che a quel punto i figli sono miei e mi devo arrangiare.
Confermo di aver acquistato un immobile in comproprietà con una collega con la finalità di destinarlo alla residenza per anziani autosufficienti. È una villa unifamiliare composta da tre camere da letto due bagni due salotti una cantina. È già stata costituita la società per la gestione di questa attività, ed è in corso l'espletamento delle pratiche burocratiche per ottenere i permessi. Nelle intenzioni, siccome la mia socia tra poco andrà in pensione potremmo gestire l'impresa insieme io Par continuando a lavorare anche come ”
1.4. All'udienza del 25.01.2023 è stato ascoltato il minore , il quale ha riferito alla Presidente CP_2 quanto segue: “Frequento la prima media, sta andando abbastan ria sono insufficiente e anche in geografia non sono molto bravo. Non mi piace tanto studiare. Mi piace matematica e scienze. I rapporti con mamma e AP sono buoni. Con AP mi piace stare perché ci porta sempre in giro all'oratorio, ai parchi e in una cascina con gli animali. Con mamma sto bene, in casa viviamo sereni, con lei scherziamo. La mamma è severa quando prendo brutti voti a scuola. AP è severo ma quando si arrabbia gli passa subito. Voglio bene a tutti e due. Mia RE è tranquilla, non parla;
si arrabbia solo se viene infastidita. Alcune volte io la infastidisco, magari gioco con il pallone mentre lei dorme. I due gemelli litigano sempre, giocano tutto il giorno. Quando la mamma lavora cerco qualcosa con cui giocare. Non ho un bel rapporto con la NO, non le va mai bene niente, non si fa gli affari suoi;
un giorno si è arrabbiata con me perché ero uscito in giardino a ER_ giocare e lei non sapeva dove ero. AP lo vedo tre volte la settimana. La zia è gentile, lei vive con AP;
quando vivevo con lei mi aiutava a fare i compiti, adesso non vado più da lei a fare i compiti, non so perché adesso non vado da lei. È stata la mamma che il giudice voleva ascoltarmi, è stato lo scorso weekend. Mi ha detto solo che il giudice mi voleva sentire. Voglio bene sia a mamma che a AP, non so fare differenze. Sono timido se vengo portato in posto dove non conosco nessuno, con le persone che conosco non sono timido. Il Giudice mi domanda se mi sento felice e io rispondo di sì. Poiché il ER giudice mi domanda da 0 a 10 quanto sono felice rispondo che sono felice 8 e mezzo. A mia RE voglio molto bene, è per me un punto di riferimento. Ho tanti amici, alcuni compagni di classe e altri no.”
È stata ascoltata anche la minore la quale ha riferito quanto segue: “Confermo al Giudice ERsona_2 che è un bambino maturo. Ho con lui, ogni tanto ci facciamo degli scherzetti. Il rapporto con ER_3 mamma e AP è buono. Con la mamma ho un buon rapporto, di confidenza, se ho un problema so che la mamma è disponibile. Normalmente se ho un problema prima ne parlo con la mamma e poi con AP. AP perde più facilmente la ER_ pazienza. Quasi tutti i giorni vado da AP e dalla zia a fare un saluto. è brava, mi ha sempre aiutato Parte_4 con lo studio. Amo vivere in casa con la mamma e i miei fratelli. Il rapporto con la NO è buono anche se non capisce ER_ l'italiano. La NO riprende EO e le gemelle perché sono disordinati. La NO ha 64 anni. La zia ha 72 anni. A scuola ho un buon rendimento, frequento l'Itis Volta di Lodi. I primi due anni di scuola li ho fatto altro istituto ma non mi sono trovata bene, quest'anno ho cambiato scuola. Frequento la terza superiore. La scorsa estate ho studiato perché sono passata dall'istituto Pandini scientifico-sportivo all'itis; studiando d'estate ho fatto l'esame e mi hanno ammesso alla terza classe. Nel corso dell'estate ho recuperato due anni di scuola. Non ho nulla da aggiunger, sono tranquilla.”
All'esito dell'udienza le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo.
1.5. Con ordinanza del 21.08.2023, preso atto della mancata conciliazione delle parti, la Presidente ha confermato in via provvisoria e d'urgenza, le statuizioni della separazione quanto all'affido condiviso dei figli, alla collocazione prevalente presso la madre e alla assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
inoltre, è stato regolamentato il calendario di visite prevedendo ampi tempi di permanenza dei figli presso pagina 5 di 10 il padre;
infine, il sig. è stato onerato di contribuire al mantenimento dei quattro figli mediante Pt_1 versamento di complessivi € 370,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie
1.6. All'udienza del 15.12.2023, il difensore della resistente ha rappresentato che la sig.ra lavora CP_1 per due settimane al mese come Oss presso una RSA mentre le restanti due settimane l sso la struttura ricettiva per anziani di cui è titolare.
Il difensore del ricorrente ha ribadito che il sig. on svolge alcuna attività lavorativa ed è proprietario Pt_1 di un fondo agricolo di 20 pertiche, attualmen tato a terzi.
La Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ha invitato le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni (con riferimento all'anno 2023 buste paga della sig.ra e prospetto INPS delle pensioni percepite dal sig. , copia degli estratti conto relativi agli CP_1 Pt_1 e anni, la documentazione relativa all'attività imp oriale intestata alla sig.ra e il CP_1 contratto di affittanza agraria stipulato dal sig. Pt_1
1.7. All'udienza del 19.04.2024 il difensore di parte ricorrente ha riferito del repentino trasferimento della ER figlia presso l'abitazione paterna, pertanto, la Giudice ha rinviato a successiva udienza per verificare la sta del nuovo collocamento. ER 1.8. All'udienza del 07.05.2025 i difensori delle parti hanno dato atto del rientro di presso l'abitazione materna e hanno insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti.
1.9. Con ordinanza dell'08.06.2024 la Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha invitato le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023, le buste paga della sig.ra CP_1 relative al 2024, il prospetto delle pensioni incassate nel 2024 dal sig. la documentazione a Pt_1 le somme percepite nel 2024 a titolo di assegno unico e l'ultimo bilancio relativo alla società di titolarità della resistente.
1.10. In data 29.10.2024 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di divorzio.
Nei propri atti le parti rappresentano di aver contratto matrimonio concordatario in Ouagadougou (Burkina Faso) in data 01.09.2004; tuttavia dall'atto integrale di matrimonio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, nel quale è stato trascritto l'atto di matrimonio formato all'estero, si evince che il sig. e Pt_1 la sig.ra hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Ouagadougou dinnanzi ad un CP_1 consigli unicipio, secondo addetto al Sindaco Ufficiale dello Stato civile.
I coniugi si sono separati con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi il 28.01.2014 ed entrambe le parti danno atto che da tempo è venuta la relazione affettiva e di non aver più ripreso la convivenza.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sulle domande di affido, collocamento e visite dei figli e di assegnazione della casa familiare. ER 3.1. Preliminarmente, va rilevato che nelle more del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età, pertanto, nei suoi confronti non deve essere assunto alcun provvedi in ordine al regime di affido, collocamento e visite. ER 3.2. Il sig. ha chiesto la conferma dell'affido condiviso dei figli, il collocamento di e Pt_1 ER_3 presso di s onferma del collocamento delle gemelle e presso l'abitaz ER_4 ER_5
Di contro, la sig.ra ha insistito per l'affido in via esclusiva dei figli in ragione dell'inidoneità CP_1 genitoriale del padre, con conseguente collocamento prevalente degli stessi presso la propria abitazione.
pagina 6 di 10 Si tratta quindi di verificare se i provvedimenti presidenziali del 21.08.2023 possano essere confermati o se, invece, vadano modificati secondo le richieste delle parti.
Come è noto, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter confermare il regime dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori in quanto non vi è evidenza di condotte pregiudizievoli del sig. a danno della prole tali da Pt_1 giustificare l'affido esclusivo a favore della madre.
Infatti, nonostante il sig. abbia riportato una condanna nel 2011 per il reato di lesioni volontarie a Pt_1 danno della moglie, non che egli abbia mai tenuto comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica dei figli.
Al contrario, la stessa sig.ra ha confermato che, con la ripresa della propria attività lavorativa, CP_1 ER aveva concordato con il sig. la modifica del collocamento dei figli e , i quali dal 2016 Pt_1 ER_3 sino all'ottobre 2021 hanno insieme al padre presso l'abitazione so Inoltre, Parte_5 la resistente ha rappresentato di essersi sempre avvalsa della collaborazione del marit ione dei figli e di non aver mai frapposto ostacoli alle visite paterne, riconoscendo al sig. la possibilità di Pt_1 vedere liberamente i figli. Tali circostanze portano ad escludere che la sig.ra utra realmente CP_1 dubbi sulle capacità di accudimento dell'altro genitore o timori in ordine all'esistenza di profili di pregiudizio nel rapporto tra il padre e i figli. ER Inoltre, in occasione dell'audizione del 25.01.2023, e hanno confermano di aver un buon ER_3 rapporto con entrambi i genitori e le dichiarazioni o o di escludere che il padre abbia mai tenuto condotte inidonee al proprio ruolo genitoriale. In particolare, ha dichiarato di trascorrere ER_3 momenti piacevoli con il padre soprattutto nei momenti di svago e serenamente con la madre. ER ha riferito di trovarsi molto bene a casa con la madre, con la quale ha un rapporto di confidenza, e dere il padre quasi quotidianamente.
Inoltre, la conflittualità ancora esistente tra i genitori non appare di gravità tale da avere effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico, né la sig.ra ha riferito di condotte ostacolanti del sig. nell'assunzione delle decisioni più CP_1 Pt_1 rilevanti pe ambito sanitario e scolastico.
ER tali motivi, non emergono motivi per derogare al regime dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
3.3. Il Collegio ritiene di confermare il collocamento di , e presso l'abitazione ER_3 ER_4 ER_5 materna. ER_ Il sig. ive con la RE in un appartamento che non dispone di spazi idonei ad accogliere un Pt_1 adole e a soddisfarne le ze di riservatezza. Consta, infatti, che durante il collocamento presso il padre, dormisse sul divano in soggiorno. Di contro, l'abitazione materna dispone di un numero ER_3 di ambi iciente ad accogliere i quattro figli e a soddisfare le loro esigenze di riposo, di studio e di svago.
Non da ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, si reputa opportuno garantire ai figli, legati da un solido apporto di affetto, la possibilità di continuare a vivere insieme, conservando le proprie abitudini di vita.
3.4. Conseguentemente, dev'essere confermata l'assegnazione dell'intera casa familiare alla sig.ra CP_1
pagina 7 di 10 Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda del sig. di assegnazione alla sig.ra Pt_1 CP_1 del solo primo rialzato. La resistente ha riferito – ed è circostanza incontestata dalla controparte - che l'immobile è costituito da due piani che non possono essere oggetto di godimento frazionato in quanto il piano interrato consente l'accesso diretto al pianto rialzato con il quale condivide l'impiantistica.
3.5. Le visite vengono regolamentate come da dispositivo, prevedendo ampi di permanenza dei figli con il padre.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento dei figli gravante sul padre occorre preliminarmente descrivere le condizioni economiche delle parti.
Il sig. è pensionato e percepisce una pensione pari a circa € 1.000,00 mensili. Dalle dichiarazioni Pt_1 versate in atti risulta che il ricorrente ha percepito un reddito pari a € 13.733,00 nell'anno 2019, pari a € 13.825,00 nell'anno 2020, pari a € 13.839,00 nell'anno 2021, pari a € 14.172,00 nell'anno 2022 e pari a € 15.179,00 nell'anno 2023.
Il sig. è proprietario della quota del 50% della casa coniugale e vive con la RE in un immobile di Pt_1 propr quest'ultima, contribuendo al pagamento delle utenze. Inoltre, il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo di 20 pertiche, concesso in comodato gratuito a terzi.
La sig.ra lavora da circa 15 anni come operatrice sociosanitaria presso la fondazione “Madre CP_1 Cabrini” di Sant'Angelo Lodigiano, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00. Nello specifico, la resistente ha percepito un reddito pari a € 19.648,00 nell'anno 2019, pari a € 19.867,00 nell'anno 2020, pari a € 20.448,00 nell'anno 2021, pari a € 21.241,00 nell'anno 2022 e pari a € 19.812,00 nell'anno 2023. Part La sig.ra ha poi intrapreso una nuova attività lavorativa, in affiancamento a quella di CP_1 costituen 22 una S.r.l.s. che si occupa della gestione di una residenza per persone an autosufficienti. A tal fine la resistente ha acquistato, in comproprietà con la socia , Parte_6 un immobile a Sant'Angelo Lodigiano, per un prezzo pari a € 222.000,00. ER l'acq sig.ra e la sig.ra hanno acceso un mutuo ventennale con rate mensili di circa € 800,00. CP_1 Pt_6 Ad oggi, dalla nuova attività d'impresa la resistente non ha percepito ancora alcun provento: infatti dal bilancio del 31.12.2023 risulta che gli utili, pari a € 36.068,00, sono stati destinati a riserva straordinaria (doc. 23, pag. 6).
Inoltre, la sig.ra percepisce il 100% dell'assegno unico. In particolare, dalla documentazione in CP_1 atti risulta che l te ha incassato nel 2024 i seguenti importi: € 1.090,00 a gennaio, € 1.067,68 a febbraio, € 434,50 a marzo, € 1.048,78 ad aprile, € 1.048,78 a maggio, € 1.048,78 a giugno, € 1.713,68 a luglio, € 1.048,78 ad agosto, € 1.048,78 a settembre e € 1.048,78 ad ottobre.
Il contributo al mantenimento dovuto dal sig. eve essere parametrato alle esigenze dei quattro figli, Pt_1 ER è infatti incontestato che la figlia maggior – convivente con la madre - non è ancora economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, tenuto conto della condizione reddituale dei genitori, delle incrementate esigenze dei figli in ragione dell'età, degli ampi tempi di permanenza presso il padre nonché della circostanza che il sig.
di fatto – ha riconosciuto alla sig.ra la possibilità di usufruite del 100% dell'assegno unico, Pt_1 CP_1 il Collegio ritiene congruo che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma Pt_1 mensile complessiva di € 400,00.
Le spese straordinarie sono poste a carico della madre nella misura del 70% e del padre nella misura del 30%, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
In mancanza di opposizione da parte del sig. l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella Pt_1 misura del 100% dalla sig.ra CP_1
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5. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.09.2004 in Ouagadougou (Burkina Faso) da e trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di Sant'Angelo Lodigiano al n. 15, Parte II, Serie C, Anno 2004;
2. dispone l'affidamento condiviso di , e ad entrambi i genitori, con ER_3 ER_4 ER_5 collocamento prevalente presso l'abita
3. assegna alla sig.ra la casa familiare;
CP_1
4. dispone che le visite tra il padre e i minori , e abbiano svolgimento ER_3 ER_4 ER_5 secondo il seguente calendario, salvo diverso a t ito
- nelle settimane in cui la madre osserva il turno di lavoro pomeridiano, il padre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola fino alle 21.30;
- nelle restanti settimane, il padre terrà con sé i figli nei pomeriggi di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30;
- a weekend alternati dal sabato mattina fino alle ore 21.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno con un genitore dalla mattina del 25 dicembre fino alla mattina del 31 dicembre e con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre, alternandosi di anno in anno con riferimento alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta;
- con riferimento ai ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ed agli eventuali giorni di vacanze connessi alla festività, si applicherà il criterio dell'alternanza;
- con riferimento alle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 ER mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e la somma ER_3 ER_4 ER_5 complessiva di € 400,00 mensili, rivalutabile annualme g I ecorrenza dal mese di aprile 2025;
6. pone a carico dei genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 9 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. dispone che gli assegni familiari vengano percepiti nella misura del 100% da CP_1
8. compensa tra i coniugi le spese di lite;
9. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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