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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 66 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FRANCIOSO SALVATORE
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo depositato in data 09/01/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in SPILAMBERTO (MO) in data
01/08/2009 e dalla loro unione è nata la figlia in data Persona_1
08/04/2006, attualmente maggiorenne.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale all'udienza del 27/10/2020 e sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del 03/11/2020. I coniugi si sono separati con sentenza n. 1748/2023 del
17/10/2023, pubblicata in data 23/10/2023, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 4503/2020 R.G.
2. Con ricorso depositato in data 09/01/2025, parte ricorrente ha chiesto di emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti come ivi indicati e, a seguito del prosieguo del giudizio, di accogliere le seguenti conclusioni: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi;
porre a carico del il contributo al CP_1
mantenimento della figlia pari all'importo di € 230,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto intestato alla ricorrente, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
di confermare che l'Assegno Universale per i figli a carico, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla ricorrente.
3. Nel giudizio così radicato il resistente è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'udienza del 14/05/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Confermo la volontà di divorziare. Mia figlia ora è maggiorenne, non abbiamo contatti col da qualche anno. Ho sporto querela nel 2020
contro
CP_1
di lui perché non paga per . sta provando ad entrare nel mondo del Per_1 Per_1
lavoro ma non è ancora autosufficiente. Vive con me”.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di cui il CP_1
ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza sono stati debitamente notificati.
pagina 2 di 6 La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori richieste di parte ricorrente, si osserva che la figlia , Per_1
di anni 19, è ora maggiorenne, ma non economicamente indipendente. Difatti, all'udienza del 14/05/2025, parte ricorrente ha dichiarato: “(…) sta Per_1
provando ad entrare nel mondo del lavoro ma non è ancora autosufficiente. Vive con me”. Pertanto, ai sensi dell'art. 337 septies c.p.c., si dispone che il padre corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Pt_1
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, l'importo mensile di euro
230,00 (duecentotrenta/00) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
In ragione del fatto che la figlia maggiorenne vive stabilmente presso la madre, deve prevedersi che l'Assegno Unico familiare sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 3 di 6 Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 01/08/2009 in
SPILAMBERTO (MO) da (nata a [...] il Parte_1
14/06/1988) con (nato a [...] il [...]), CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
SPILAMBERTO, atto n. 13, parte I, anno 2009;
3. obbliga versare a uro 230,00 CP_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione pagina 4 di 6 scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
5. condanna lla refusione in favore dell'Erario delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, come per legge;
6. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SPILAMBERTO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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