Articolo 4 della Legge 29 aprile 1949, n. 221
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 giugno 1949
Art. 4.
Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41 , quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.
Entrata in vigore il 4 giugno 1949