Art. 4.
Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41 , quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.
Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41 , quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.