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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1653 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Parte_2 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, essendosi il sig.
trasferito in Romania dal 2016; 2) i coniugi provvederanno Parte_2 autonomamente alle proprie esigenze.”;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, ex art. 3) lett. a), ii) del
Regolamento UE 1111/2019, essendo in Italia, dove la moglie risiede ancora,
l'ultima residenza abituale dei coniugi;
rilevato che la legge applicabile è quella italiana, ex art. 8 lett. b) del Regolamento
UE 1259/10, dovendo ritenersi l'Italia, dove la moglie ancora vive, l'ultima residenza abituale dei coniugi entro l'anno antecedente alla instaurazione del giudizio, considerato che nel gennaio 2024 anche il marito risultava ancora anagraficamente residente in Italia (vedi certificati in atti) e che comunque le parti, avendo chiesto la separazione e non il divorzio (come sarebbe stato consentito dalla legge rumena), hanno inteso concordemente applicare la legge italiana, ossia la legge dello Stato dell'ultima residenza dei coniugi dove uno dei due ancora risiede, art. 5 lett. b) del Regolamento UE 1259/10;
rilevato che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
coniugati in Fagaras (Romania) il 14.05.1977, alle condizioni Pt_2 congiunte riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma, ove l'atto è trascritto, di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1653 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPINI ALBERTO per Parte_2 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, essendosi il sig.
trasferito in Romania dal 2016; 2) i coniugi provvederanno Parte_2 autonomamente alle proprie esigenze.”;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, ex art. 3) lett. a), ii) del
Regolamento UE 1111/2019, essendo in Italia, dove la moglie risiede ancora,
l'ultima residenza abituale dei coniugi;
rilevato che la legge applicabile è quella italiana, ex art. 8 lett. b) del Regolamento
UE 1259/10, dovendo ritenersi l'Italia, dove la moglie ancora vive, l'ultima residenza abituale dei coniugi entro l'anno antecedente alla instaurazione del giudizio, considerato che nel gennaio 2024 anche il marito risultava ancora anagraficamente residente in Italia (vedi certificati in atti) e che comunque le parti, avendo chiesto la separazione e non il divorzio (come sarebbe stato consentito dalla legge rumena), hanno inteso concordemente applicare la legge italiana, ossia la legge dello Stato dell'ultima residenza dei coniugi dove uno dei due ancora risiede, art. 5 lett. b) del Regolamento UE 1259/10;
rilevato che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
coniugati in Fagaras (Romania) il 14.05.1977, alle condizioni Pt_2 congiunte riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma, ove l'atto è trascritto, di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi