Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1672 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: RISARCIMENTO
DANNI.
TRA
elett. dom. in Torre Annunziata, via Staiano 14 presso l'avv. Francesco Parte_1
Maria Perna che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione--- attrice
E
, in persona del legale rapp. pro-tempore, elett. dom. in Controparte_1
Napoli, via B. Cavallino 145, presso l'avv. Fabio Titomanlio che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta--- convenuta
CONCLUSIONI Come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.3.2022 l'attrice ha convenuto in giudizio il
[...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lesione da essa patiti in un Controparte_1 incidente occorsole in data 3.6.2021 in Torre Annunziata c.so Umberto I allorché essa cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca esistente sul manto stradale non visibile né segnalata. Instauratosi il contraddittorio si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva istruita mercé prova documentale e per testi. All'esito della stessa e prima di procedere con eventuale CTU questo Giudice invitava le parti ad intavolare trattative ed all'uopo formulava proposta transattiva ex art. 185 bis cpc che sottoponeva all'attenzione delle parti. All'esito di quanto sopra le parti raggiungevano accordo e pertanto concludevano congiuntamente perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere. All'esito di tale richiesta la causa venikva assegnata immediatamente a sentenza
------------------ Va preliminarmente precisato che poiché le parti hanno chietoconcordemente pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere occorre necessariamente apposita decisione che valuti favorevolmente la richiesta, non essendo possibile la semplice cancellazione della causa del ruolo. Per tali motivi questo giudice ha assegnato la causa a sentenza (si rammenta che una pronuncia di cessata materia del contendere non sconta neanche l'imposta di registro e pertanto si appalesa neutrale per gli interessi economici delle parti). Premesso quanto sopra non può che darsi atto dell'intervenuta transazione, come argomentato qui sopra.
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Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese vanno integralmente compensate fra le parti, come da richiesta congiunta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 citazione notif. in data 16.3.2022 nei confronti del così Controparte_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere--- Compensa itneramente, fra le parti, le spese di lite--- Così deciso in Torre Annunziata, addì 5.6.2025 IL GIUDICE
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