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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1079/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), elett.te dom. presso lo studio del difensore, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Uva, con studio in Milano, Via Pietro Pomponazzi n. 25, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: ), rappresentata e difeso – giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. Santa Gangemi (C.F.: ), presso il cui studio in Catania CodiceFiscale_2
Viale A. De Gasperi n.29 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(c. f. ) Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 8 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.6.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 487/2023, pubblicata in data 27.1.2023, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta dal e, per l'effetto, accertava la sussistenza Controparte_1 dell'obbligo, a carico di di rendimento del conto nel confronto di Parte_1 Controparte_2
e per esso della curatela del derivante dalla scrittura privata del 2.10.2002
[...] Controparte_1 con firma autenticata dal notaio Per_1
Ordinava la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza e rinviava la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
La sintesi delle domande proposte dalla curatela è bene operata nella sentenza impugnata, di talché è sufficiente trascriverla di seguito:
“1. Con atto di citazione notificato il 31.1.2019-12.2.2019, la curatela del ha Controparte_1 citato in giudizio e e, premettendo di essere creditrice del Controparte_2 Parte_1 primo in virtù della sentenza 2819/2016 emessa dal Tribunale di Catania per l'importo di euro 61.780 oltre interessi, ha agito in via surrogatoria, proponendo, in sostituzione del debitore, azione di rendiconto nei confronti di . Parte_1
L'attrice, al riguardo, ha dedotto: che con atto del 2.10.2002 aveva venduto Controparte_2
a al prezzo di euro 12.526 il piano terra di un immobile sito a Catania, via Paola n. 5 Parte_1
(oggi via Maltese n. 5) con riserva di proprietà “dell'area e del manufatto sovrastante”; che, con scrittura privata autenticata emessa in pari data, aveva conferito a Controparte_2 Pt_1
una procura speciale irrevocabile a vendere con obbligo di rendiconto, l'area ed il manufatto in
[...] corso di costruzione sovrastante l'appartamento al piano terra del predetto immobile;
che, con successivo atto del 30.3.2009, ai rogiti del notaio di Catania, aveva venduto a Per_2 Parte_1
pagina 2 di 8 l'intero immobile di via Maltese n. 5, comprensivo dell'area posta al primo piano e Controparte_3 del locale sgombero, al prezzo di euro 90.500; che la venditrice non aveva assolto all'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. discendente dalla procura irrevocabile del 2.10.2002.
Nell'inerzia di l'attrice ha esercitato azione surrogatoria, al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento dell'obbligo, in capo a di rendere il conto della gestione per Parte_1
l'espletamento del mandato a vendere, l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente condanna della convenuta a presentare il conto della gestione ed al pagamento, in surroga ed a deconto del maggiore credito, dell'importo di euro 29.865,00 pari al valore della porzione dell'immobile di proprietà del oggetto del trasferimento”. CP_2
Ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della curatela e disattesa l'eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dalla convenuta, il primo giudice riteneva sussistente l'obbligo, in capo a quest'ultima, di rendere il conto della vendita con riferimento a cui era stata rilasciata procura speciale con scrittura privata del 2.10.2002 in forza delle ragioni che appresso si trascrivono:
“Con la scrittura privata del 2.10.2002 ha conferito procura speciale Controparte_2 irrevocabile a per la vendita dell'area e del manufatto in corso di costruzione Parte_1 dell'immobile sito a Catania, via Maltese n. 5 (non ancora accatastato). Nella procura speciale viene riportato l'espresso obbligo di rendiconto in capo a essendo la stessa conferita anche Parte_1
a vantaggio della stessa ai sensi dell'art. 1723 c.c.
L'obbligo di rendiconto, espressamente contemplato nella procura speciale del 2.10.2002, si presume conferito in virtù di un rapporto di mandato sussistente tra le parti, in mancanza di una diversa prova circa la riferibilità dello stesso ad altro rapporto negoziale. In questi termini si è espressa la Suprema
Corte, secondo cui “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico” (Cass n. 18660/2013).
Nel caso di specie, si è limitata ad una generica contestazione, affermando che il Parte_1 possesso dell'immobile sarebbe stato già trasferito prima della conclusione dell'atto e che, avendo proceduto ad una costruzione abusiva, lo scopo della procura a vendere sarebbe stato soltanto quello
pagina 3 di 8 di differire nel tempo il trasferimento del bene in attesa della conclusione del procedimento penale a carico della avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio. Pt_1
Le eccezioni della convenuta non sono state provate, non avendo la depositato la Pt_1 documentazione richiamata nella comparsa di risposta, quale unico atto difensivo articolato dalla difesa. Peraltro, le stesse non valgono ad elidere l'efficacia della procura a vendere con obbligo di rendiconto né da esse è possibile desumere la sussistenza di un diverso rapporto sottostante rispetto al mandato conferito da di tal ché, in ossequio all'insegnamento di legittimità Controparte_2 sopra indicato, deve presumersi la conclusione di un contratto di mandato tra le parti, da cui origina
l'obbligo negoziale e legale di rendiconto (art. 1713 c.c.)” (sottolineato aggiunto).
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio soltanto la curatela chiedendone il rigetto, mentre Controparte_2 restava contumace come in primo grado.
All'udienza del 15.5.2024 la Corte fissava per la discussione e la decisione l'udienza del 15.1.2025, assegnando alle parti termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.
Solo la curatela depositava le note difensive in data 13.12.2024.
All'udienza del 15.1.2025 la trattazione della causa veniva rinviata al 21.1.2026 stante l'intervenuto collocamento in quiescenza del presidente relatore.
In accoglimento di istanza presentata dall'appellata, con provvedimento del 7.2.2025, il coordinatore della sezione anticipava l'udienza di discussione al 25.6.2025 e nominava nuovo relatore.
Alla detta udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_2 sebbene sia stato regolarmente citato dall'appellante.
Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità delle note difensive depositate dall'appellante solo in data 26.5.2025, atteso che il relativo termine finale era scaduto trenta giorni prima dell'udienza del 15.1.2025 e non è mai stato prorogato.
Con unico motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per essere stata la stessa resa senza che il Tribunale tenesse conto della documentazione richiamata nella comparsa di risposta della asseritamente dalla medesima depositata. Pt_1
Aggiungeva l'appellante di essere venuta in possesso di copia di detta documentazione, consistente pagina 4 di 8 nell'atto di compravendita del 2.10.2002, nella sentenza del Tribunale Penale di Catania n. 635/2005 e nel verbale di rimozione dei sigilli del 24.5.2006 – che versava in atti nel processo di appello –, da cui sarebbe risultata l'infondatezza della domanda della curatela atteso che “il manufatto per il quale è stato disposto l'obbligo di rendicontazione è stato interamente realizzato dalla signora Parte_1
e a proprie spese”.
Costituendosi in giudizio l'appellata in primo luogo eccepiva che non sussistesse prova alcuna del deposito della documentazione sopra indicata nel giudizio di primo grado e comunque, nel merito, ne contestava la conducenza.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che con rogito in data 2.10.2002 vendeva a la Controparte_2 Parte_1 casa a piano terra sita in Catania, via Maltese n. 5, in catasto edilizio urbano al foglio 69, mappale
23076, sub. 1.
Nel contratto si stabiliva che: “Resta espressamente esclusa dalla superiore vendita e, pertanto, di proprietà della parte venditrice, l'area ed il manufatto sovrastante il piano terra oggetto del presente atto”.
Con scrittura privata con firma autenticata rilasciata in pari data, conferiva a Controparte_2 procura irrevocabile “affinché in suo nome, vece e conto abbia a vendere a chi crederà Parte_1
e per il prezzo che riterrà più opportuno ed anche a sé stessa l'area ed il manufatto in corso di costruzione sovrastante l'appartamento a piano terra sito nel comune di Catania, via Giuseppe
Maltese n. 5, non ancora accatastato..”.
Nella scrittura si prevedeva espressamente che “la presente procura è gratuita con obbligo del rendiconto e si intende irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c. in quanto conferita anche nell'interesse della mandataria”.
Come detto il primo giudice ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo di rendiconto in capo alla Pt_1 ed ha altresì ritenuto, in difetto di prova dell'esistenza di diverso rapporto sottostante – e ciò anche a volere considerare la documentazione della predetta non rinvenuta in atti e comunque espressamente considerata dal Tribunale a tal fine irrilevante –, che il rapporto sottostante dovesse essere individuato in quello di mandato, con conseguente obbligo, non solo di rendiconto, ma anche di rimessione al mandante, ai sensi dell'art. 1713, comma 1, c.c., di quanto ricevuto a causa del mandato.
Orbene, premesso che l'obbligo di rendiconto è espressamente previsto nella procura irrevocabile a vendere rilasciata alla e non si vede proprio come se ne possa negare la sussistenza, a Pt_1
pagina 5 di 8 prescindere dalla questione relativa alla documentazione asseritamente prodotta in primo grado, va osservato come il Tribunale, a differenza di quanto sembra intendere l'appellante, ne abbia tenuto conto affermando che la stessa non è né idonea ad elidere il detto obbligo di rendiconto né a dimostrare l'esistenza di un rapporto sottostante diverso dal mandato.
A fronte di ciò l'appellante si è limitata, nel merito, a sostenere che la domanda attrice avrebbe dovuto essere rigettata perché “il manufatto per il quale è stato disposto l'obbligo di rendicontazione è stato interamente realizzato dalla signora e a proprie spese come affermato in primo grado e Parte_1 comprovato dagli allegati che di seguito si richiamano”, ossia il rogito notarile del 2.10.2002 con cui la predetta ha acquistato la casa a piano terra di via Maltese n. 5, la sentenza n. 635/2005 con cui il
Tribunale Penale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in Parte_1 ordine al reato di cui all'art 20, lett. b), L. 47/85 “perché in assenza di concessione edilizia realizzava, sul terrazzo di copertura di preesistente casa terrana, una sopraelevazione di mq. 40 circa…”, perché estinto per oblazione, in ragione dell'accoglimento della domanda di sanatoria presentata dall'imputata ed il verbale di rimozione dei sigilli in data 24.5.2006. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'unico fatto che risulta dalla documentazione de qua riguarda l'essere stata imputata del reato edilizio suindicato quale responsabile Parte_1 dell'abuso, senza che ciò dimostri che la stessa abbia realizzato la sopraelevazione a sue spese e, soprattutto, senza che ciò refluisca minimamente sulla proprietà della sopraelevazione, pacificamente spettante al (sì come risulta dallo stesso atto di compravendita del 2.10.2002 in cui si dà atto CP_2 dell'esistenza del manufatto al primo piano e si chiarisce che lo stesso resta di proprietà del . CP_2
A fronte di tali pacifici dati di fatto (in forza dei quali è ovviamente del tutto da escludere che la abbia mai acquistato dal il manufatto oggetto della sopraelevazione pagandone il Pt_1 CP_2 prezzo, tanto che, del pari ovviamente, per poterlo vendere, in nome e per conto del ha avuto CP_2 bisogno della procura – con obbligo di rendiconto – per cui è causa), non soltanto è certo che sussista l'obbligo di rendiconto della vendita a carico dell'appellante dichiarato con la sentenza appellata, ma anche appare del tutto corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui, il rapporto sottostante, è quello di mandato, restando confinato al campo delle mere suggestioni l'assunto, comunque indimostrato, secondo cui la sostanzialmente, aveva già acquistato dal (senza atto Pt_1 CP_2 scritto e peraltro con negozio nullo anche perché avente ad oggetto un immobile abusivo) il manufatto sito al primo piano, e per questo non solo non dovrebbe rendergliene conto (a lui ovvero, oggi, alla curatela che agisce in surrogatoria), bensì non dovrebbe nemmeno rimettergli quanto ricevuto a causa pagina 6 di 8 del mandato.
L'appello va quindi senz'altro rigettato.
Giusta quanto chiarito da Cass., sez. III. 3 settembre 2019, n. 21978, secondo cui: “Il giudice di appello, nel decidere il giudizio di impugnazione avverso la sentenza non definitiva di primo grado, deve provvedere alla regolazione delle spese processuali, exart. 91 c.p.c., posto che la sua pronuncia chiude un grado del processo ed è idonea a passare in giudicato anche se in ipotesi il giudizio di merito sul quantum non prosegue o si estingue”, le spese di questo grado di giudizio vanno regolate (e liquidate considerato il valore della controversia ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000) e seguono la soccombenza, con la precisazione che risultando attestata dal G.d. la indisponibilità di fondi in capo alla curatela, secondo quanto stabilito in tema di patrocinio a spese dello Stato, la condanna va disposta a favore dell'erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1079/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 487/2023, Parte_1 pubblicata in data 27.1.2023: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida, in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 7 di 8
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1079/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), elett.te dom. presso lo studio del difensore, Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Uva, con studio in Milano, Via Pietro Pomponazzi n. 25, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: ), rappresentata e difeso – giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. Santa Gangemi (C.F.: ), presso il cui studio in Catania CodiceFiscale_2
Viale A. De Gasperi n.29 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(c. f. ) Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 8 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.6.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 487/2023, pubblicata in data 27.1.2023, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta dal e, per l'effetto, accertava la sussistenza Controparte_1 dell'obbligo, a carico di di rendimento del conto nel confronto di Parte_1 Controparte_2
e per esso della curatela del derivante dalla scrittura privata del 2.10.2002
[...] Controparte_1 con firma autenticata dal notaio Per_1
Ordinava la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza e rinviava la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
La sintesi delle domande proposte dalla curatela è bene operata nella sentenza impugnata, di talché è sufficiente trascriverla di seguito:
“1. Con atto di citazione notificato il 31.1.2019-12.2.2019, la curatela del ha Controparte_1 citato in giudizio e e, premettendo di essere creditrice del Controparte_2 Parte_1 primo in virtù della sentenza 2819/2016 emessa dal Tribunale di Catania per l'importo di euro 61.780 oltre interessi, ha agito in via surrogatoria, proponendo, in sostituzione del debitore, azione di rendiconto nei confronti di . Parte_1
L'attrice, al riguardo, ha dedotto: che con atto del 2.10.2002 aveva venduto Controparte_2
a al prezzo di euro 12.526 il piano terra di un immobile sito a Catania, via Paola n. 5 Parte_1
(oggi via Maltese n. 5) con riserva di proprietà “dell'area e del manufatto sovrastante”; che, con scrittura privata autenticata emessa in pari data, aveva conferito a Controparte_2 Pt_1
una procura speciale irrevocabile a vendere con obbligo di rendiconto, l'area ed il manufatto in
[...] corso di costruzione sovrastante l'appartamento al piano terra del predetto immobile;
che, con successivo atto del 30.3.2009, ai rogiti del notaio di Catania, aveva venduto a Per_2 Parte_1
pagina 2 di 8 l'intero immobile di via Maltese n. 5, comprensivo dell'area posta al primo piano e Controparte_3 del locale sgombero, al prezzo di euro 90.500; che la venditrice non aveva assolto all'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. discendente dalla procura irrevocabile del 2.10.2002.
Nell'inerzia di l'attrice ha esercitato azione surrogatoria, al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento dell'obbligo, in capo a di rendere il conto della gestione per Parte_1
l'espletamento del mandato a vendere, l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente condanna della convenuta a presentare il conto della gestione ed al pagamento, in surroga ed a deconto del maggiore credito, dell'importo di euro 29.865,00 pari al valore della porzione dell'immobile di proprietà del oggetto del trasferimento”. CP_2
Ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della curatela e disattesa l'eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dalla convenuta, il primo giudice riteneva sussistente l'obbligo, in capo a quest'ultima, di rendere il conto della vendita con riferimento a cui era stata rilasciata procura speciale con scrittura privata del 2.10.2002 in forza delle ragioni che appresso si trascrivono:
“Con la scrittura privata del 2.10.2002 ha conferito procura speciale Controparte_2 irrevocabile a per la vendita dell'area e del manufatto in corso di costruzione Parte_1 dell'immobile sito a Catania, via Maltese n. 5 (non ancora accatastato). Nella procura speciale viene riportato l'espresso obbligo di rendiconto in capo a essendo la stessa conferita anche Parte_1
a vantaggio della stessa ai sensi dell'art. 1723 c.c.
L'obbligo di rendiconto, espressamente contemplato nella procura speciale del 2.10.2002, si presume conferito in virtù di un rapporto di mandato sussistente tra le parti, in mancanza di una diversa prova circa la riferibilità dello stesso ad altro rapporto negoziale. In questi termini si è espressa la Suprema
Corte, secondo cui “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico” (Cass n. 18660/2013).
Nel caso di specie, si è limitata ad una generica contestazione, affermando che il Parte_1 possesso dell'immobile sarebbe stato già trasferito prima della conclusione dell'atto e che, avendo proceduto ad una costruzione abusiva, lo scopo della procura a vendere sarebbe stato soltanto quello
pagina 3 di 8 di differire nel tempo il trasferimento del bene in attesa della conclusione del procedimento penale a carico della avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio. Pt_1
Le eccezioni della convenuta non sono state provate, non avendo la depositato la Pt_1 documentazione richiamata nella comparsa di risposta, quale unico atto difensivo articolato dalla difesa. Peraltro, le stesse non valgono ad elidere l'efficacia della procura a vendere con obbligo di rendiconto né da esse è possibile desumere la sussistenza di un diverso rapporto sottostante rispetto al mandato conferito da di tal ché, in ossequio all'insegnamento di legittimità Controparte_2 sopra indicato, deve presumersi la conclusione di un contratto di mandato tra le parti, da cui origina
l'obbligo negoziale e legale di rendiconto (art. 1713 c.c.)” (sottolineato aggiunto).
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio soltanto la curatela chiedendone il rigetto, mentre Controparte_2 restava contumace come in primo grado.
All'udienza del 15.5.2024 la Corte fissava per la discussione e la decisione l'udienza del 15.1.2025, assegnando alle parti termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.
Solo la curatela depositava le note difensive in data 13.12.2024.
All'udienza del 15.1.2025 la trattazione della causa veniva rinviata al 21.1.2026 stante l'intervenuto collocamento in quiescenza del presidente relatore.
In accoglimento di istanza presentata dall'appellata, con provvedimento del 7.2.2025, il coordinatore della sezione anticipava l'udienza di discussione al 25.6.2025 e nominava nuovo relatore.
Alla detta udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_2 sebbene sia stato regolarmente citato dall'appellante.
Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità delle note difensive depositate dall'appellante solo in data 26.5.2025, atteso che il relativo termine finale era scaduto trenta giorni prima dell'udienza del 15.1.2025 e non è mai stato prorogato.
Con unico motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per essere stata la stessa resa senza che il Tribunale tenesse conto della documentazione richiamata nella comparsa di risposta della asseritamente dalla medesima depositata. Pt_1
Aggiungeva l'appellante di essere venuta in possesso di copia di detta documentazione, consistente pagina 4 di 8 nell'atto di compravendita del 2.10.2002, nella sentenza del Tribunale Penale di Catania n. 635/2005 e nel verbale di rimozione dei sigilli del 24.5.2006 – che versava in atti nel processo di appello –, da cui sarebbe risultata l'infondatezza della domanda della curatela atteso che “il manufatto per il quale è stato disposto l'obbligo di rendicontazione è stato interamente realizzato dalla signora Parte_1
e a proprie spese”.
Costituendosi in giudizio l'appellata in primo luogo eccepiva che non sussistesse prova alcuna del deposito della documentazione sopra indicata nel giudizio di primo grado e comunque, nel merito, ne contestava la conducenza.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che con rogito in data 2.10.2002 vendeva a la Controparte_2 Parte_1 casa a piano terra sita in Catania, via Maltese n. 5, in catasto edilizio urbano al foglio 69, mappale
23076, sub. 1.
Nel contratto si stabiliva che: “Resta espressamente esclusa dalla superiore vendita e, pertanto, di proprietà della parte venditrice, l'area ed il manufatto sovrastante il piano terra oggetto del presente atto”.
Con scrittura privata con firma autenticata rilasciata in pari data, conferiva a Controparte_2 procura irrevocabile “affinché in suo nome, vece e conto abbia a vendere a chi crederà Parte_1
e per il prezzo che riterrà più opportuno ed anche a sé stessa l'area ed il manufatto in corso di costruzione sovrastante l'appartamento a piano terra sito nel comune di Catania, via Giuseppe
Maltese n. 5, non ancora accatastato..”.
Nella scrittura si prevedeva espressamente che “la presente procura è gratuita con obbligo del rendiconto e si intende irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c. in quanto conferita anche nell'interesse della mandataria”.
Come detto il primo giudice ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo di rendiconto in capo alla Pt_1 ed ha altresì ritenuto, in difetto di prova dell'esistenza di diverso rapporto sottostante – e ciò anche a volere considerare la documentazione della predetta non rinvenuta in atti e comunque espressamente considerata dal Tribunale a tal fine irrilevante –, che il rapporto sottostante dovesse essere individuato in quello di mandato, con conseguente obbligo, non solo di rendiconto, ma anche di rimessione al mandante, ai sensi dell'art. 1713, comma 1, c.c., di quanto ricevuto a causa del mandato.
Orbene, premesso che l'obbligo di rendiconto è espressamente previsto nella procura irrevocabile a vendere rilasciata alla e non si vede proprio come se ne possa negare la sussistenza, a Pt_1
pagina 5 di 8 prescindere dalla questione relativa alla documentazione asseritamente prodotta in primo grado, va osservato come il Tribunale, a differenza di quanto sembra intendere l'appellante, ne abbia tenuto conto affermando che la stessa non è né idonea ad elidere il detto obbligo di rendiconto né a dimostrare l'esistenza di un rapporto sottostante diverso dal mandato.
A fronte di ciò l'appellante si è limitata, nel merito, a sostenere che la domanda attrice avrebbe dovuto essere rigettata perché “il manufatto per il quale è stato disposto l'obbligo di rendicontazione è stato interamente realizzato dalla signora e a proprie spese come affermato in primo grado e Parte_1 comprovato dagli allegati che di seguito si richiamano”, ossia il rogito notarile del 2.10.2002 con cui la predetta ha acquistato la casa a piano terra di via Maltese n. 5, la sentenza n. 635/2005 con cui il
Tribunale Penale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in Parte_1 ordine al reato di cui all'art 20, lett. b), L. 47/85 “perché in assenza di concessione edilizia realizzava, sul terrazzo di copertura di preesistente casa terrana, una sopraelevazione di mq. 40 circa…”, perché estinto per oblazione, in ragione dell'accoglimento della domanda di sanatoria presentata dall'imputata ed il verbale di rimozione dei sigilli in data 24.5.2006. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'unico fatto che risulta dalla documentazione de qua riguarda l'essere stata imputata del reato edilizio suindicato quale responsabile Parte_1 dell'abuso, senza che ciò dimostri che la stessa abbia realizzato la sopraelevazione a sue spese e, soprattutto, senza che ciò refluisca minimamente sulla proprietà della sopraelevazione, pacificamente spettante al (sì come risulta dallo stesso atto di compravendita del 2.10.2002 in cui si dà atto CP_2 dell'esistenza del manufatto al primo piano e si chiarisce che lo stesso resta di proprietà del . CP_2
A fronte di tali pacifici dati di fatto (in forza dei quali è ovviamente del tutto da escludere che la abbia mai acquistato dal il manufatto oggetto della sopraelevazione pagandone il Pt_1 CP_2 prezzo, tanto che, del pari ovviamente, per poterlo vendere, in nome e per conto del ha avuto CP_2 bisogno della procura – con obbligo di rendiconto – per cui è causa), non soltanto è certo che sussista l'obbligo di rendiconto della vendita a carico dell'appellante dichiarato con la sentenza appellata, ma anche appare del tutto corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui, il rapporto sottostante, è quello di mandato, restando confinato al campo delle mere suggestioni l'assunto, comunque indimostrato, secondo cui la sostanzialmente, aveva già acquistato dal (senza atto Pt_1 CP_2 scritto e peraltro con negozio nullo anche perché avente ad oggetto un immobile abusivo) il manufatto sito al primo piano, e per questo non solo non dovrebbe rendergliene conto (a lui ovvero, oggi, alla curatela che agisce in surrogatoria), bensì non dovrebbe nemmeno rimettergli quanto ricevuto a causa pagina 6 di 8 del mandato.
L'appello va quindi senz'altro rigettato.
Giusta quanto chiarito da Cass., sez. III. 3 settembre 2019, n. 21978, secondo cui: “Il giudice di appello, nel decidere il giudizio di impugnazione avverso la sentenza non definitiva di primo grado, deve provvedere alla regolazione delle spese processuali, exart. 91 c.p.c., posto che la sua pronuncia chiude un grado del processo ed è idonea a passare in giudicato anche se in ipotesi il giudizio di merito sul quantum non prosegue o si estingue”, le spese di questo grado di giudizio vanno regolate (e liquidate considerato il valore della controversia ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000) e seguono la soccombenza, con la precisazione che risultando attestata dal G.d. la indisponibilità di fondi in capo alla curatela, secondo quanto stabilito in tema di patrocinio a spese dello Stato, la condanna va disposta a favore dell'erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1079/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 487/2023, Parte_1 pubblicata in data 27.1.2023: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida, in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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