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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7167/2023 R.G. avente ad oggetto ricostruzione di carriera e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Pietro, d'intesa con gli C.F._1
avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 107/A, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, in viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: rappresentato P.IVA_1
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dal dott. Controparte_2 [...]
, ed Controparte_3
elettivamente domiciliato in Catana, via Mascagni n.52
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 26.06.2023, , quale assistente Parte_1 amministrativo assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in Controparte_1 data 01.09.2018 e attualmente in servizio presso l'Istituto De Gaspari di Aci Sant'Antonio, in sintesi, ha esposto:
- che, prima dell'immissione in ruolo, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, ha prestato servizio alle dipendenze del per complessivi anni 7, mesi 2 e Controparte_1
giorni 7 secondo il prospetto più dettagliatamente riportato in ricorso, al quale, per brevità, si rinvia;
- che, nonostante, la stessa abbia svolto mansioni ed assunto obblighi contrattuali del tutto identici a quelli dei colleghi di ruolo, in sede di ricostruzione della carriera, il CP_1
convenuto ha dato applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del d.lgs.
16.04.1994 n. 297 e nell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988, riconoscendo ai fini giuridici ed economici, per intero, per i primi quattro anni e per due terzi per il periodo eccedente, mentre ai soli fini economici per il rimanente terzo, computando utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito;
- che per effetto di tali disposizioni 1 anno e 21 giorni di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione della stessa negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio maturata in ragione della effettiva attività lavorativa prestata, quanto invece è suo diritto ottenere l'integrale ed immediata valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, in quanto le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
- che, nella specie, non sussistono ragioni oggettive che legittimano una qualsiasi disparità di trattamento tra l'attività a tempo determinato dalla stessa espletata e quella prestata dai docenti di ruolo, per cui, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali (considerando il blocco della progressione economica per l'anno 2013) di anni 7, mesi 2 e giorni 7, laddove nel decreto di ricostruzione carriera è stata riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, per l'immediata
Pagina 2 collocazione negli scaglioni stipendiali, di soli anni 6, mesi 1 e giorni 13 (più anni 1 e giorni 21 ai soli fini economici);
- che infruttuosamente ha diffidato l' al riconoscimento Controparte_4 dell'attività lavorativa a tempo determinato prestata in sede di ricostruzione della propria carriera.
Su tali premesse, la ricorrente ha ricostruito la normativa europea di riferimento per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e “previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera … nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici. … (ha chiesto di) … dichiarare il (suo) diritto … all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 1996/97, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai CCNL Comparto Scuola via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare il a collocar(la) … al livello stipendiale corrispondente a tutta Controparte_1
l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate dal
06.06.2018 derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. *** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei … procuratori … Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 …”.
In data 26.03.2024 si è ritualmente costituita nel presente giudizio l' Controparte_4
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha
[...]
dedotto:
- che è maturata la prescrizione quinquennale, in subordine, decennale, delle pretese salariali per progressioni economiche, scatti stipendiali, od ogni altra pretesa nascente dal CCNL;
- che l'inquadramento nei ruoli del personale A.T.A. dipende dalla partecipazione ad un concorso pubblico per titoli ed esami o solo per titoli e le modalità di partecipazione ad esso sono di volta in volta stabilite dai rispettivi bandi;
Pagina 3 - che le assunzioni a tempo indeterminato restano espletate secondo un ordine di precedenza dei candidati predisposto all'esito di una procedura selettiva per soli titoli, alla quale possono accedere coloro che hanno già svolto un periodo di preruolo di almeno 24 mesi presso scuole statali quale requisito indispensabile per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti e quindi l'eventuale accesso al ruolo.
- che la valutazione del trattamento meno favorevole deve essere effettuata sulla base della lettura sistemica delle disposizioni vigenti in materia per il comparto scuola, tenendo conto che l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 ha sostanzialmente equiparato, in materia di riconoscimento dei servizi, il personale ATA al personale docente, la cui procedura per la ricostruzione di carriera
è disciplinata in maniera analoga dall'art. 485 del Testo Unico n. 297/94;
- che l'Amministrazione ha ricostruito la carriera di parte ricorrente nei limiti di cui agli articoli 569 del d.lgs. 297/1994, riconoscendo alla stessa, una volta che ha ottenuto l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, tutte le prerogative giuridiche ed economiche discendenti dal relativo inquadramento contrattuale.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto di “Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414
c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
Dichiarare la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e/progressioni economiche;
Dichiarare, in alternativa, la prescrizione ordinaria ex. art. 2936
c.c.; Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
La presente controversia, istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va dichiarata l'inammissibilità delle note difensive depositate dalla parte ricorrente giorno 23.05.2025 in quanto ben oltre il termine assegnato con ordinanza dell'8.05.2024.
Nel merito, il thema decidendum posto dalla ricorrente è costituito dalla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale ATA, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
In questa prospettiva, la ricorrente ha lamentato che il servizio pre ruolo svolto dalla stessa nel profilo professionale ATA è stato valutato dall'Amministrazione scolastica in misura
Pagina 4 parziale, laddove, invece, ogni disparità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto al personale di ruolo deve essere giustificata in base ragioni o motivazioni oggettive, risolvendosi, così, a suo danno, in una illegittima discriminazione.
L'esame di tale questione rende necessario soffermare l'attenzione sulla disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera che, come già chiarito dai giudici di legittimità, costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico, giustificato in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Al riguardo, aderendo all'indirizzo esegetico, ormai consolidato, affermatosi in sede di legittimità in conformità alle direttive eurocomunitarie tracciate dai giudici europei con riferimento sia al personale docente stabilizzato sia al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, in difetto di valide argomentazioni di segno contrario, ai sensi dell'art. 118 dispos. att. al c.p.c., va ribadito che “l'art. 589 del d.lgs. n. 297 del 1994, “testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2.
Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale
Pagina 5 prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L.
19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n.
370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt.
Pagina 6 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del
D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei
Pagina 7 destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, Per_1
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è
[...]
stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del
Pagina 8 riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.
20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
Pagina 9 e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive....
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_3
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e
48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito
Pagina 10 del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione CP_1
orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da
"elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi Per_3
precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè
Pagina 11 tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti,
l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la
Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto
8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011,
Rosado Santana punti da 49 a 56)”
Muovendo da tali rilievi, pertanto, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a
Pagina 12 termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (così, in motivazione, Cass. 28.11.2019 n. 31150. Ancora, tra le varie, emblematica, Cass. 02.12.2021
n. 37993; Cass. 27.02.2023 n.5892).
Dando applicazione ai superiori principi alla fattispecie concreta, dunque, la pacifica identità di mansioni rese nel settore scolastico da un dipendente a tempo determinato rispetto a quelle rese da un dipendente di ruolo nell'ambito delle medesime condizioni di impiego, in assenza di valide ragion per ritenere sussistenti profili di divergenza della prestazione lavorativa, inducono a ritenere la posizione rivestita dalla parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo, sicché un trattamento sfavorevole nei confronti della predetta, quale lavoratore a tempo determinato, fondato esclusivamente sulla natura a termine del rapporto di lavoro deve ritenersi illegittima, non bastando una disciplina di legge per legittimare una valida deroga all'Accordo Quadro ma è necessario che la disciplina individui ragioni oggettive atte a giustificare un diverso trattamento economico.
Né rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio.
Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica, nel costituirsi in giudizio, non ha offerto
“elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle
"funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni.
In considerazioni di quanto precede, non si ravvisano elementi per non attribuire alla parte ricorrente sin dall'assunzione in ruolo un trattamento analogo, sotto il profilo del riconoscimento dell'esperienza maturata, a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello che però avesse operato a tempo indeterminato, per cui, avuto riguardo al principio di non discriminazione, devono essere disapplicate, perché palesemente discriminatorie, le disposizioni che in sede di immissione in ruolo non consentono alcuna valorizzazione dell'anzianità maturata nei servizi pre ruolo.
Pagina 13 Ciò posto, dalla disamina del provvedimento del 30.09.2022 prot. n. 3081 con il quale l'Amministrazione Scolastica ha provveduto alla ricostruzione della carriera di Parte_1 risulta che quest'ultima è stata assunta con decorrenza giuridica dall'1.09.2018 e
[...] decorrenza economica dall'1.09.2018 e, a seguito del superamento del periodo di prova, confermata in ruolo dal 2.11.2018, con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di un'anzianità complessiva di anni 6 mesi 1 giorni 13 e ai soli fini economici anni 1 e giorni 21, atteso che il servizio prestato nell'anno 2013, pari a “3 giorni” non può essere riconosciuto ex
“art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013”, mentre sono stati riconosciuti i giorni di servizio espletati nei periodi “dal 09/11/1999 al 23/12/1999; dal 01/02/2000 al 06/04/2000; dal
29/10/2002 al 20/11/2002 dal 21/11/2002 al 30/06/2003; dal 30/11/2005 al 03/12/2005; dal
19/01/2006 al 23/01/2006; dal 24/01/2006 al 26/01/2006; dal 27/01/2006 al 04/02/2006; dal
14/02/2006 al 18/02/2006; dal 19/02/2006 al 25/02/2006; dal 06/03/2006 al 11/03/2006; dal
17/03/2006 al 07/04/2006; dal 12/04/2006 al 12/04/2006; dal 19/04/2006 al 08/05/2006; dal
09/05/2006 al 11/06/2006; dal 04/10/2006 al 17/10/2006; dal 18/10/2006 al 21/10/2006; dal
30/10/2006 al 13/11/2006; dal 14/11/2006 al 13/12/2006; dal 14/12/2006 al 22/12/2006; dal
10/01/2007 al 18/01/2007; dal 19/01/2007 al 02/02/2007; dal 03/02/2007 al 22/02/2007; dal
23/02/2007 al 24/03/2007; dal 26/03/2007 al 23/04/2007; dal 24/04/2007 al 23/05/2007; dal
24/05/2007 al 04/06/2007; dal 22/10/2007 al 30/06/2008; dal 15/10/2008 al 10/12/2008; dal
11/12/2008 al 20/12/2008; dal 08/01/2009 al 19/01/2009; dal 20/01/2009 al 30/06/2009; dal
15/10/2009 al 30/06/2010; dal 06/02/2014 al 06/02/2014; dal 26/09/2014 al 27/09/2014; dal
29/09/2014 al 06/10/2014; dal 07/10/2014 al 05/11/2014; dal 06/11/2014 al 05/12/2014; dal
06/12/2014 al 21/12/2014; dal 22/12/2014 al 04/02/2015; dal 05/02/2015 al 12/02/2015; dal
13/02/2015 al 04/03/2015; dal 05/03/2015 al 01/04/2015; dal 02/04/2015 al 03/05/2015; dal
04/05/2015 al 01/06/2015; dal 02/06/2015 al 07/06/2015; dal 28/09/2015 al 25/10/2015; dal
26/10/2015 al 24/11/2015 dal 25/11/2015 al 27/12/2015; dal 28/12/2015 al 27/01/2016; dal
28/01/2016 al 28/02/2016; dal 29/02/2016 al 30/03/2016; dal 31/03/2016 al 01/05/2016; dal
02/05/2016 al 31/05/2016; dal 01/06/2016 al 19/06/2016; dal 16/09/2016 al 31/08/2017; dal
14/09/2017 al 30/06/2018”. Per l'effetto, nel decreto di ricostruzione di carriera,
l'Amministrazione resistente ha attribuito alla ricorrente un'anzianità di ruolo pari ad anni zero, con conseguente collocazione della stessa, alla data dell'01.09.2018, nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti pro tempore, al contempo precisando che “la residua anzianità di anni 6 mesi 1 giorni 13 è utile per il passaggio alla successiva posizione”
e che “l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 1 mesi 0 giorni 21) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni
Pagina 14 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL
4/8/95”.
Nel contesto fattuale e giuridico considerato, la domanda della ricorrente è fondata, dovendo essere computato ai fini della progressione professionale economica della stessa il servizio pre ruolo effettivamente prestato per tutti i periodi di servizio ritenuti suscettibili di valutazione nel decreto di ricostruzione della carriera opposto, senza computare ai fini della quantificazione dell'anzianità riconoscibile i periodi di interruzioni dei rapporti a termine, seppure "brevi e sporadici" risultanti in atti e, per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente ad una anzianità di servizio che tenga conto ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio acquisita in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica nei limiti di quanto non valutato e non corrisposto all'atto dell'immissione in ruolo.
In particolare, il diritto alle poste economiche spettanti a titolo retributivo alla ricorrente resta condizionato dalla prescrizione maturata, per come eccepito dall'Amministrazione scolastica e, invero, dedotto nell'atto introduttivo dalla stessa parte ricorrente.
Da questo punto di vista, non è superfluo notare che l'anzianità di servizio quale fatto giuridico non si prescrive ma costituisce il presupposto di fatto per l'attribuzione del diritto a contenuto patrimoniale relativo al conseguimento della progressione stipendiale, questa soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Di qui, “l'anzianità di servizio … può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (v.
Cass. 30.01.2020 n. 2232 proprio in tema di anzianità di servizio in ruolo ed effetti conseguenziali sugli scatti di retribuzione collegati all'anzianità; conf., ancora, tra le tante,
Cass. 19.11.2021 n. 35567; Cass. 06.05.2021, n. 11910; Cass. 17.02.2021, n. 4194).
Ebbene, parte ricorrente, in disparte all'atto di citazione notificato a mezzo pec il 2.01.2024, ha prodotto lettera di messa in mora pervenuta a mezzo pec all'Amministrazione scolastica in data 9.06.2023, con la quale la lavoratrice ha espresso l'inequivocabile volontà di far valere i diritti per cui è causa al contempo diffidando la parte resistente ad attuarli. Per costante insegnamento della Suprema Corte, “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la
Pagina 15 propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto” (Cass.
12.10.2017, n.24031; conf., tra le tante, Cass. 15.02.2017, n.4034; Cass. 25.11.2015, n.24054;
Cass. 21.05.2013, n.12480; Cass. 3.12.2012, n.21595; Cass. 12.02.2010, n.3371), senza che la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare sia idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, “dovendosi ritenere che il principio generale
- affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3
Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ.” (Cass. 11.06.2009, n.13588)
Ne consegue che la prescrizione spiega efficacia estintiva con riguardo alla domanda di pagamento delle differenze retributive per progressione stipendiale non oltre il quinquennio dalla data di ricezione dell'atto di diffida, quale primo atto interruttivo dell'eccepito termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. 20.10.2014 n. 22146).
Così, alla luce della natura e degli effetti prodotti dalla lettera di messa in mora, compete alla ricorrente il riconoscimento del diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio -tenuto conto della maturata prescrizione- a far data dal 9.06.2018- e per tutto il periodo successivo richiesto in ricorso.
In definitiva, l'Amministrazione scolastica va condannata a emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto dalla stessa presso le scuole statali, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e a corrispondere alla ricorrente, detratte le somme già percepite per effetto del provvedimento di ricostruzione della carriera impugnato, limitatamente al predetto periodo, le differenze
Pagina 16 retributive che risultino dovute ancora in conseguenza della nuova ricostruzione della carriera oltre accessori nella misura di cui all'art. 16 comma 6 della l. 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994 da ogni singola maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e, per l'effetto, restano liquidate nella misura di cui in dispositivo avendo riguardo al valore della causa. Al riguardo, parte ricorrente ha indicato che il valore della causa de qua è indeterminabile, con la conseguenza che esso, secondo il disposto dell'art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, di regola, deve considerarsi non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 e, che, pertanto lo scaglione di riferimento è da individuarsi in ragione della complessità della lite, altresì tenuto conto della possibilità di valutare in astratto il valore della causa sulla base della domanda. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che allorquando la controversia sia di bassa complessità e il valore sia solo apparentemente indeterminabile lo scaglione tariffario vada individuato in ragione della detta bassa complessità della controversia, ossia in quello delle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (v. Cass. 18.11.2019 n.29821).
Aderendo al menzionato orientamento, l'intestato Tribunale ritiene di applicare, ai fini della quantificazione delle spese secondo i già esposti criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, lo scaglione tariffario tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 posto che la presente controversia risulta di bassa complessità da apprezzare avuto riguardo al carattere seriale delle questioni giuridiche del contenzioso de quo rispetto alle quali nel caso concreto sono carenti aspetti peculiari o atipici, alla sussistenza di un indirizzo di legittimità consolidato e al presumibile ammontare delle differenze retributive spettanti in relazione al periodo di anzianità specificato in ricorso valutate alla luce delle complessive risultanze del decreto oggetto di causa
(si rinvia, per brevità, tra le tante, ad esempio, a Cass. 13.01.2022 n.968). Inoltre, la liquidazione dei compensi professionali deve tenere conto della natura della controversia, del mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM. n. 55/2014 come modificato dal DM. n.147/2022, ivi compresa la previsione del comma 1 bis dell'art. richiamato art. 4 in misura del 10 % (avuto riguardo il numero e la qualità dei documenti allegati), disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pagina 17 DICHIARA il diritto di alla ricostruzione della carriera, considerando Parte_1
integralmente, a tutti i fini giuridici ed economici, tutti i periodi in cui la ricorrente ha effettivamente svolto attività lavorativa presso la scuola statale in forza dei contratti a tempo determinato per come in parte motiva esposto;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica alla ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto, nonché, entro i limiti della prescrizione maturata a far data dal 9.06.2018, al pagamento delle eventuali differenze retributive, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991,
n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994.
CONDANNA il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in euro 259,00 a titolo di spese vive ed euro 2.319,90 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori del ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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