Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 573/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573/ 2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'1.07.2024 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro -
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato
-appellante-
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Parte_2 C.F._1
Calabria, via G. Miceli, n. 8/C, presso lo studio dell'avv. Barbara Versace che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato –
-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appello avverso la sentenza n. 494/2019 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 25.03.2019.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.07.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Reggio Calabria, contrariis reiectis: 1) ritenere e dire la propria competenza;
2) rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n. 494/2019 del Tribunale di Reggio Calabria;
3) con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario avv. Barbara Versace ex art. 93 c.p.c.. Si impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito da controparte nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, e se ne chiede il rigetto”.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione,
[...] dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2014 con il quale il medesimo Tribunale lo aveva condannato al pagamento, in favore dell'ing.
della somma di €.100.166,94 (oltre accessori e competenze del giudizio Parte_2 monitorio) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori, conferitogli dal Prefetto pro-tempore nella qualità di
[...]
. Parte_3
Rilevava l'opponente, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario - in quanto, al momento del conferimento dell'incarico, l'opposto rivestiva la carica di docente a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Palermo – nonché la nullità del provvedimento di incarico, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 8 del decreto legislativo n.
165/2001 - a causa della mancata preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
in subordine, la nullità dell'incarico ai sensi dell'art. 1418, commi 1 e 2,
c.c. per mancanza/inesistenza del contratto di prestazione d'opera.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previa revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, di ritenere inammissibile la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione per difetto di giurisdizione ovvero di rigettarla perché infondata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente contestando Parte_2
l'avversa opposizione ed asserendo di avere richiesto, in via monitoria, la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso per l'incarico di direttore dei lavori, affidatogli dal Commissario Straordinario per la realizzazione del Complesso edilizio, sito in località Santa Caterina di Reggio Calabria - da adibire a centro polifunzionale della Polizia di Stato, come specificato nel disciplinare d'incarico prodotto a corredo del ricorso – sicché il compenso rivendicato non atteneva al rapporto d'impiego con l'Università degli Studi di Palermo, bensì all'incarico di direzione dei lavori, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario. Precisava, altresì, che l'incarico in questione gli era stato conferito con apposito disciplinare - protocollato come contratto ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 – ed che era onere del Commissario Straordinario richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2010.
Contestava, quindi, l'avversa opposizione chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la
[...]
, su parare positivo dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, provvedeva al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opposto, delle somme ingiunte per l'importo complessivo di
€.102.992,71.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 21.11.2018, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria “ritenuta cessata la materia del contendere avendo ottenuto il il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo” Pt_2 rigettava l'opposizione condannando l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio di cognizione in favore dell'opposto.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il
[...]
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la suddetta decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando l'assoluta infondatezza Parte_2 dell'impugnativa proposta, con richiesta di integrale rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese giudiziali del presente grado, da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere per avere, il , provveduto al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo Parte_1 ingiunto in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e dell'atto di precetto. Precisa sul punto che tale pronuncia può essere emessa solo quando i contendenti si siano dati reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione ed abbiano assunto conformi conclusioni tese a sollecitare l'estinzione del giudizio ma non quando, come nel caso in esame, una parte esplicitamente richieda un accertamento negativo circa l'esistenza del credito nel perdurante interesse attuale e concreto alla decisione.
La doglianza è fondata.
Secondo orientamento costante della Corte di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi.
Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto – nello specifico l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte a seguito della notifica del titolo dichiarato provvisoriamente esecutivo e dell'atto di precetto - assunto dall'opposto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere comportava la necessità della valutazione del giudice, a cui spetta l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass., Sez. 6 - 5, n. 5188 del
16/03/2015, in termini, Cass. n. 13217 e n. 27598 del 2013, n. 16150 del 2010, n.
10553 del 2009, n. 909 del 2006, n. 11962 del 2005, nonché Cass., Sez. U., n. 13969 del 2004) tenendo conto che "nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito" (Cass., Sez. 3, n. 15705 del 08/11/2002, in termini già Cass., Sez. L, n. 3482 del 08/06/1985 nonché Sez. 2, n.
26005 del 23/12/2010).
Nella specie non poteva dirsi cessata la materia del contendere in quanto il Parte_1 ha provveduto, nelle more del giudizio di primo grado, al pagamento delle somme ingiunte solo a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e della notifica degli atti esecutivi – e quindi non spontaneamente – e, peraltro, ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'accoglimento della proposta opposizione, ponendo, così, in rilievo che l'intervenuto pagamento non aveva fatto venire meno il suo interesse alla pronuncia giudiziale.
Sicché del tutto erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di ravvisare nell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte “un mutamento sostanziale della situazione dedotta in giudizio” considerato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata, anche d'ufficio, solo quando “al processo sia stata ritualmente acquisita, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse anche con riguardo alla rilevanza giuridica dei fatti sopravvenuti, di guisa che sia venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia” (Cass. sez. II, n. 12826/1992), non ravvisabile nella vicenda in questione.
-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adducendo che, all'epoca del conferimento dell'incarico, l'opposto era docente, con rapporto a tempo pieno, presso l'Università degli Studi di Palermo e che, essendo il compenso rivendicato inerente ad un incarico conferito da una P.A. ad un dipendente pubblico, la controversia rientrava nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Come risulta dalla documentazione in atti, il ha chiesto, in via monitoria, il Pt_2 pagamento del compenso dovuto per l'attività professionale svolta nella qualità di direttore dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio, sito in località “Santa
Caterina” da adibire a centro Polifunzionale della Polizia di Stato, in virtù dell'incarico conferito dal Commissario Straordinario.
Quindi, non ha fatto valere una questione di pubblico impiego ma, al contrario, ha chiesto il pagamento per una prestazione professionale svolta ed avulsa dall'incarico di docente universitario presso l'Università di Palermo e, perciò, del tutto estranea al rapporto di impiego pubblico in essere con l'Amministrazione universitaria. Ne consegue che, trattandosi di rapporto di natura privatistica – svolgimento di un incarico di natura professionale avverso il pagamento di un corrispettivo - la domanda è stata correttamente proposta dinanzi al Giudice Ordinario.
-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, per violazione dell'art. 53, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 165/2001, asserendo che il in quanto dipendente pubblico con rapporto a tempo pieno, non poteva Pt_2 svolgere incarichi retribuiti in mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, pena la nullità dell'incarico conferito.
Precisa che, nello specifico, a fronte del provvedimento di conferimento dell'incarico, datato 25.08.2008, l'autorizzazione del Rettore dell'Università di Palermo è stata rilasciata, su richiesta dello stesso docente, quasi un anno dopo con nota n. 30912 del
29.04.2009 e che, tale autorizzazione postuma, non ha efficacia sanante della “nullità di diritto dell'incarico”.
La doglianza è fondata.
Circostanza pacifica, non contestata e, peraltro, risultante dalla documentazione in atti
è che l'incarico di direttore dei lavori fu conferito dal Commissario Straordinario con provvedimento del mese di agosto 2008 e che, a seguito di tale conferimento, il Pt_2 ha provveduto a svolgere la prestazione richiesta in mancanza della prescritta autorizzazione, che è stata rilasciata dal Rettore dell'Università di Palermo successivamente ovvero in data 24.04.2009. La questione, dunque, concerne la validità dell'autorizzazione rilasciata in un momento successivo al conferimento dell'incarico.
Orbene, sul piano normativo, il decreto legislativo n. 165 del 2001 n. 53 disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi dei dipendenti pubblici, ivi compresi, per quanto qui interessa, anche quelli dei professori universitari "a tempo pieno", regolati anche dalla Legge n. 240 del 2010, art. 6, comma 10, secondo periodo, il quale conferma che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono, altresì, svolgere, "previa autorizzazione" del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza (peraltro, non rilevando il regolamento di Ateneo che, quale fonte subordinata al D. Lgs. n. 165 del 2001, non potrebbe derogare alle disposizioni primarie, che prevedono un criterio generale di autorizzabilità in via preventiva degli incarichi).
La normativa, nel suo insieme, non vieta l'espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consente solo ove gli stessi siano conferiti dall'Amministrazione di provenienza ovvero da questa "preventivamente autorizzati", rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio.
In tal senso, la Corte di legittimità ha rilevato che, in tema di pubblico impiego, il D.
Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6, in cui è confluito il D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 26, vieta ai dipendenti delle P.A. con rapporto di lavoro a tempo pieno l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 60, dall'Amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge (v.
Cass. n. 15098 del 2011).
Lo scopo è evidentemente quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt.
97 e 98 Cost., nonché di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe, se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all'interno della Pubblica Amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti. Sicché, quanto all'effetto di rimozione del generale divieto di conseguire l'incarico, se non attraverso una autorizzazione adottata prima dell'inizio dello stesso, la giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha escluso che possa essere concessa un'autorizzazione successiva con efficacia sanante (e dunque "ora per allora", stante la specificità del rapporto di pubblico impiego rispetto a situazioni diverse dell'attività amministrativa (cfr., ex plurimis, Tar Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 17 luglio
2017, n. 263; Tar Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 5 giugno 2017, n. 191; Tar. Calabria
Reggio Calabria, sez. I, 14 marzo 2017, n. 195; Tar. Lombardia Milano, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 614).
Nondimeno, la Suprema Corte, quanto all'effetto di rimozione del generale divieto di conseguire l'incarico, se non attraverso una autorizzazione adottata prima dell'inizio dello stesso, non ha ravvisato alcuna diversità tra "l'autorizzazione postuma" rispetto a quella "ora per allora", in quanto entrambe intervengono dopo l'inizio (ovvero anche la fine) dello svolgimento dell'incarico (Cassazione civile sez. II - 19/01/2022, n. 1623).
Seppure, dunque, il principio di tipicità degli atti amministrativi non impedisce che il momento di esercizio del potere amministrativo possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base, ciò va escluso nell'ambito specifico degli incarichi dei pubblici dipendenti, che consente che il dipendente medesimo, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione di appartenenza, possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali.
In altri termini, l'autorizzazione postuma, così come quella “ora per allora”, risultano ontologicamente incompatibili con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, è quella
(come detto) di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, laddove "il dovere di rispettare la regola per cui - tra gli incarichi non vietati - gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente (rispetto ai quali quest'ultimo è legittimato a trattenere le relative remunerazioni) sono solo quelli o previamente autorizzati dall'Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa direttamente conferiti costituisce interpolativamente (giacché introdotto per legge) null'altro che uno dei diversi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto lavorativo dipendente"
(Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590).
Tale assunto risulta confortato anche dall'inequivoco ed insuperabile significato letterale dello stesso art. 53, comma 9, che fa esplicito riferimento ad una "previa autorizzazione" dell'incarico medesimo e che è diretto a sanzionare una violazione di carattere "formale", integrata cioè dal semplice fatto di un privato che abbia conferito un incarico a un dipendente pubblico senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione presso cui il medesimo presti servizio. Detto illecito non può, dunque, essere sanato da un'autorizzazione intervenuta successivamente (con effetti anche "ora per allora") al conferimento dell'incarico (Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 1623 del 19/01/2022; conforme sez. 2, sentenza n. 11811 del
18/06/2020).
Invero, i commi settimo e ottavo dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, stabiliscono testualmente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (comma 7), e che le P.A. possono conferire incarichi ad appartenenti di altre Amministrazioni solo previa autorizzazione dell'Amministrazione pubblica di appartenenza.
Ovvia conseguenza è che il dipendente pubblico, per poter svolgere un incarico extra- lavorativo retribuito, debba essere sottoposto alla necessaria autorizzazione preventiva da parte della pubblica amministrazione della quale è prestatore di lavoro, secondo la procedura di cui all'art. 53, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Si richiama sul punto la recente sentenza della Suprema Corte “lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, la quale non può essere conferita per "facta concludentia", avuto riguardo alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore, incentrata su una richiesta sulla quale l'amministrazione medesima deve pronunziarsi entro il termine di trenta giorni - una volta decorso il quale l'autorizzazione si intende, a seconda delle ipotesi, accordata o negata - mediante un formale provvedimento da adottarsi necessariamente per iscritto”. (Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 29348 del 10/10/2022).
È, perciò, evidente che, nella fattispecie in esame, i precetti di cui all'art. 53 del D. lgs.
n. 165 del 2001 sono stati violati essendo pacifico e documentalmente provato che il
Rettore dell'Università di Palermo ha autorizzato il allo svolgimento dell'attività, Pt_2 per conto del Commissario Straordinario, solo successivamente al conferimento dell'incarico.
Quanto alle conseguenze susseguenti alla mancanza dell'autorizzazione, la disciplina dettata dai commi settimo e ottavo dell'art. 53 è univoca nel determinare la sorte del compenso relativo all'incarico, differendo unicamente nelle modalità. Il comma sette stabilisce che “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” mentre l'ottavo comma prevede che “il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento;
il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. La differenza attiene, dunque, sostanzialmente alla circostanza se il dipendente pubblico abbia o meno ricevuto il compenso per l'incarico non autorizzato, ma non alla destinazione di detto emolumento.
Prioritaria a livello logico-giuridico è, in ogni caso, la sanzione di nullità che colpisce il conferimento di un incarico da parte di una Pubblica Amministrazione nei confronti di dipendente di altra Amministrazione in assenza della preventiva autorizzazione.
Nello specifico, avendo agito il per il pagamento del compenso in via Pt_2 monitoria, ciò che rileva, ai fini del presente giudizio, è che egli non aveva titolo per domandare le somme poste alla base del decreto ingiuntivo, essendo nullo il conferimento di incarico posto alla base della richiesta.
Né soccorre, in diverso senso, l'art. 2126 c.c., posto che la nullità del contratto di lavoro, nel caso di specie, non solo è comminata quale sanzione testuale, ma è da ritenersi altresì scaturente dalla violazione di norme imperative, quali sono quelle dettate in tema di autorizzazione di incarichi ai pubblici dipendenti. Sicché, la causa del contratto sarebbe altresì illecita, non spettando la tutela di cui all'art. 2126 c.c..
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Sussistono, infine, le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c., così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per compensare, integralmente, fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione di gravi ed eccezionali motivi, da individuarsi nella complessità della vicenda e nella novità della questione relativa alla validità dell'autorizzazione postuma con riferimento alla citata e recente giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...] avverso la sentenza n. 494/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
25.03.2019, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 722/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;
- compensa, integralmente, tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.01.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)