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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30712/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Giani (p.e.c. ed elezione di Email_1 domicilio presso il difensore in Viale Caldara 24/A, Milano
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Silvia Simona Battaglini (p.e.c. . Email_2 Email_3 pecavvocati.it) ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Larga 31, Milano
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito:
- dichiarare che l'avvocato non ha diritto di procedere alla esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti della opponente;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità del precetto notificato e opposto nonché di tutti gli atti di esecuzione eventualmente intrapresi;
- rigettare ogni richiesta e pretesa di indennità ex art. 614 bis c.p.c. nei confronti dell'opponente;
- condannare parte convenuta al rimborso delle spese ed oneri di causa del presente giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via preliminare di rito:
- dichiarare l'opposizione a precetto improcedibile e/o inammissibile stante la nullità della citazione per i motivi esposti e, conseguentemente, rigettare l'opposizione al precetto notificato alla sig.ra in data 14.8.2023. Pt_1
- disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini sig. c.f. , residente in [...], Parte_2 C.F._3
MI. di , p.iva , residente in [...] Controparte_3 P.IVA_1
35, sig.ra c.f. , residente in [...] C.F._4
32 in quanto litisconsorti necessari per i motivi rappresentati.
Nel merito:
- rigettare l'opposizione al precetto notificato alla sig.ra in data 14.8.2023, in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi professionali di giudizio questi ultimi maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 147/2022, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge.
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Antefatto
L'odierna attrice è una condomina del Parte_1 Controparte_5
a Milano, la quale nel lontano 2008 aveva impugnato una delibera
[...] assembleare.
In quel giudizio1, terminato nel 2015, la compagine condominiale era stata difesa dall'avv. Questi, in seguito, ha agito a sua volta per via Controparte_1 giudiziaria contro il a causa del mancato pagamento dei suoi onorari, ed ha CP_5 ottenuto la condanna a pagare il dovuto2.
Non ricevendo ancora il pagamento, l'avv. a agito nuovamente contro il CP_1
questa volta per ottenere la consegna dell'anagrafica condominiale, così da CP_5 poter poi agire in via esecutiva contro i singoli condomini. Il contenzioso che ne è scaturito si è risolto con la cessazione della materia del contendere, stanti i pagamenti intervenuti nelle more che facevano venir meno l'interesse ad agire. Il Condominio, però, è stato condannato a pagare le spese legali in base alla soccombenza virtuale3.
A quel punto l'avv. che aveva maturato un nuovo credito per spese CP_1 legali, per la seconda volta ha citato in giudizio il Condominio per ottenere la consegna dell'anagrafica. La domanda è stata accolta con sentenza n. 6359/20224, contenente anche la condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. dell'importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
2.- Svolgimento di questo giudizio
Con atto di precetto del 14/8/2023, l'avv. ha intimato a CP_1 Parte_1
di pagare la propria quota del debito del verso il legale, derivante
[...] CP_5 dai titoli esecutivi pronunciati nelle due cause aventi ad oggetto la domanda di consegna dell'anagrafica condominiale5. L'importo precettato, quantificato in proporzione ai millesimi di proprietà, ammonta in totale a € 17.005,17.
Con atto di citazione del 21/8/2023 è stata presentata opposizione a precetto. L'attrice ricorda che l'intera vicenda trae origine da un rapporto professionale intercorso Pt_1 tra il e lo stesso avv. al quale la Controparte_5 CP_1 Pt_1 era estranea, perché il mandato difensivo riguardava una causa in cui lei era contrapposta al Condominio: pertanto, l'attrice invoca l'applicazione del principio secondo cui le spese pagina 3 di 7 sostenute dal per difendersi nel processo che lo vede contrapposto ad un CP_5 singolo condomino non possono essere poste a carico di quest'ultimo nemmeno pro quota.
Con riguardo al pagamento della penale per il ritardo ex art. 614 bis c.p.c, l'opponente osserva che anche l'adempimento cui la penale accede è finalizzato a consentire all'avv.
l recupero degli importi liquidati a titolo di compensi dai precedenti titoli, CP_1 credito al quale l'attrice deve reputarsi estranea;
in subordine, l'opponente chiede la riduzione della penale in via equitativa. Infine, si lamenta la violazione dell'art. 63 delle disp. att. c.p.c., non avendo l'avv. previamente escusso gli altri condomini CP_1 morosi.
Costituendosi in giudizio in data 25/10/2023, l'opposto ha eccepito, in primo luogo, la nullità della citazione in quanto è stato indicato un termine a comparire inferiore a quello previsto per legge dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile. Tuttavia, alla prima udienza del 20/12/2023, ha riconosciuto che la propria costituzione in giudizio sanava la nullità dell'atto di citazione.
All'esito dell'udienza, il giudice ha sospeso l'efficacia dei titoli azionati nei confronti dell'opponente e, vista la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire, ha fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 8/5/2024.
Nel prosieguo, rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'1/4/2025.
3.- Titolarità del credito anche nei confronti dell'opponente
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In particolare, non coglie nel segno il principale argomento sostenuto dalla difesa di parte opponente, laddove viene invocato il noto principio secondo cui il singolo condomino in lite giudiziaria contro il condominio non partecipa alle spese per la difesa condominiale. Quel principio – che nessuno mette in dubbio – non si applica al nostro caso, perché i tre titoli esecutivi azionati dall'avv. on riguardano processi in CP_1 cui la condomina era contrapposta al Pt_1 CP_5
Invero, come si è cercato di spiegare nel paragrafo introduttivo, l'unica causa tra e il è stata quella relativa Parte_1 Controparte_5 all'impugnazione di una delibera condominiale avviata in primo grado nel 20086 e conclusa in secondo grado nel 20157. In quella causa il Condominio era difeso dall'avv.
certamente la sig.ra non era tenuta a pagare i compensi del legale CP_1 Pt_1 di controparte.
pagina 4 di 7 Difatti, correttamente, con l'atto di precetto non è stato chiesto alla condomina di pagare le spese di quei processi. Non solo: il precetto non riguarda nemmeno le spese legali del successivo giudizio intentato dall'avv. er ottenere il pagamento CP_1 degli onorari della causa di impugnazione della delibera8.
Il creditore, invece, intima il pagamento di quanto dovutogli in forza dei titoli esecutivi successivi, pronunciati all'esito delle due ultime cause da lui intentate contro il
Condominio: intendendosi l'intero Condominio, compresa quindi la condomina
. Facciamo riferimento alle azioni volte ad ottenere la consegna dell'anagrafica Pt_1 condominiale ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (laddove si prevede che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”), le quale si sono concluse la prima volta con la cessazione della materia del contendere e la condanna del alle spese del doppio grado di giudizio9; la CP_5 seconda volta con la condanna a comunicare i dati richiesti, a pagare una penalità giornaliera ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e a rifondere le spese legali10.
Ebbene, questi due giudizi erano collegati solo in via molto indiretta con la controversia originaria, in cui la si poneva in contrapposizione processuale e Pt_1 sostanziale contro gli altri condomini. Al contrario, nel momento in cui l'avv. CP_1 ha agito per ottenere la consegna dell'anagrafica, la domanda è stata rivolta nei confronti della compagine condominiale nel suo complesso.
A questo riguardo, è opportuno un approfondimento. È utile ricordare che, per lungo tempo, è stata dibattuta in giurisprudenza la questione della legittimazione passiva rispetto alle azioni di cui all'art. 63 disp. att. c.c., contrapponendosi due diversi orientamenti: secondo alcuni la domanda andrebbe proposta contro il condominio, secondo altri andrebbe proposta contro l'amministratore personalmente, quale obbligato in proprio alla consegna11. Poco importa, in questa sede, prendere posizione in questo dibattito: ciò che rileva è che il Tribunale di Milano, nei titoli esecutivi azionati con il precetto, ha optato per la prima soluzione, ritendo quindi la legittimazione passiva del
Parte_3
L'orientamento seguito dal giudice della cognizione “muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere
pagina 5 di 7 rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt.
1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione”13.
Se così è, allora è evidente che tutti i condomini siano interessati all'esito della causa e tutti debbano partecipare alle spese. Resta fermo, poi, che l'inadempimento ed i conseguenti danni potranno essere eventualmente rimproverati all'amministratore in separato giudizio, purché ne sussistano i presupposti.
4.- Corretta applicazione dell'art. 614-bis c.p.c.
Per quanto riguarda la contestazione del credito relativo all'astreinte stabilita dal giudice della cognizione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., è sufficiente osservare che parte opponente non contesta la correttezza del calcolo, ma solamente il fatto che l'importo dovuto sarebbe eccessivo.
Tuttavia, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di sindacare l'equità della condanna e perciò la domanda va rigettata.
5.- Corretta applicazione dell'art. 63 disp. att. c.p.c.
Da ultimo, non può essere accolta nemmeno l'eccezione relativa alla mancata preventiva escussione dei condomini morosi.
L'avv. a tempestivamente replicato all'eccezione, allegando che, stando CP_1 ai dati comunicati dall'amministratore, non sussisterebbe alcuna morosità. L'attrice avrebbe avuto l'onere di provare l'esistenza di altri condomini in arretrato con il pagamento dei contributi condominiali, ma non ha più replicato.
6.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati in misura prossima ai minimi tariffari stante il fatto che non è stata svolta attività istruttoria, la fase di decisione è stata trattata oralmente e il convenuto si è difeso in parte in proprio14.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto presentata da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
2) CONDANNA l'opponente a rifondere le spese legali, liquidate in € 3000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale di Milano R.G. n. 26414/08 e Corte d'Appello di Milano R.G. n. 3596/12 2 Doc. 4 convenuto: sentenza di condanna n. 4831/2019 3 Doc. 5 attore: ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 11/11/2021, R.G. 39870/2020. Doc. 6 attore: sentenza di appello n. 3442/2022, R.G. 3516/2021 4 Doc. 4 attore: sentenza n. 6359/2022 5 Cioè i titoli sopra menzionati nelle note n. 3 e 4 6 Doc. 2: sentenza n. 11220/2011, R.G. n. 26414/08 7 Doc. 3: sentenza n. 3621/2015, R.G. n. 3596/12 8 Doc. 4 convenuto: sentenza n. 4831/2019, R.G. 10037/2018 9 Vedi sopra, nota n. 3 10 Vedi sopra, nota n. 4 11 Questo secondo orientamento è stato di recente abbracciato dalla Corte di Cassazione, sez. II, 15/01/2025,
n. 1002 12 Si veda in particolare l'espressa motivazione contenuta nell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 11/11/2021,
R.G. 39870/2020 (doc. 5 attore) 13 Cass n. 1002/2025 cit. 14 Difatti, l'avv. i è difeso in proprio in udienza e comunque il suo difensore è presumibilmente CP_1 un avvocato del suo stesso studio, atteso che gli indirizzi coincidono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30712/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Giani (p.e.c. ed elezione di Email_1 domicilio presso il difensore in Viale Caldara 24/A, Milano
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Silvia Simona Battaglini (p.e.c. . Email_2 Email_3 pecavvocati.it) ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Larga 31, Milano
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito:
- dichiarare che l'avvocato non ha diritto di procedere alla esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti della opponente;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità del precetto notificato e opposto nonché di tutti gli atti di esecuzione eventualmente intrapresi;
- rigettare ogni richiesta e pretesa di indennità ex art. 614 bis c.p.c. nei confronti dell'opponente;
- condannare parte convenuta al rimborso delle spese ed oneri di causa del presente giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via preliminare di rito:
- dichiarare l'opposizione a precetto improcedibile e/o inammissibile stante la nullità della citazione per i motivi esposti e, conseguentemente, rigettare l'opposizione al precetto notificato alla sig.ra in data 14.8.2023. Pt_1
- disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini sig. c.f. , residente in [...], Parte_2 C.F._3
MI. di , p.iva , residente in [...] Controparte_3 P.IVA_1
35, sig.ra c.f. , residente in [...] C.F._4
32 in quanto litisconsorti necessari per i motivi rappresentati.
Nel merito:
- rigettare l'opposizione al precetto notificato alla sig.ra in data 14.8.2023, in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi professionali di giudizio questi ultimi maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 147/2022, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge.
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Antefatto
L'odierna attrice è una condomina del Parte_1 Controparte_5
a Milano, la quale nel lontano 2008 aveva impugnato una delibera
[...] assembleare.
In quel giudizio1, terminato nel 2015, la compagine condominiale era stata difesa dall'avv. Questi, in seguito, ha agito a sua volta per via Controparte_1 giudiziaria contro il a causa del mancato pagamento dei suoi onorari, ed ha CP_5 ottenuto la condanna a pagare il dovuto2.
Non ricevendo ancora il pagamento, l'avv. a agito nuovamente contro il CP_1
questa volta per ottenere la consegna dell'anagrafica condominiale, così da CP_5 poter poi agire in via esecutiva contro i singoli condomini. Il contenzioso che ne è scaturito si è risolto con la cessazione della materia del contendere, stanti i pagamenti intervenuti nelle more che facevano venir meno l'interesse ad agire. Il Condominio, però, è stato condannato a pagare le spese legali in base alla soccombenza virtuale3.
A quel punto l'avv. che aveva maturato un nuovo credito per spese CP_1 legali, per la seconda volta ha citato in giudizio il Condominio per ottenere la consegna dell'anagrafica. La domanda è stata accolta con sentenza n. 6359/20224, contenente anche la condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. dell'importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
2.- Svolgimento di questo giudizio
Con atto di precetto del 14/8/2023, l'avv. ha intimato a CP_1 Parte_1
di pagare la propria quota del debito del verso il legale, derivante
[...] CP_5 dai titoli esecutivi pronunciati nelle due cause aventi ad oggetto la domanda di consegna dell'anagrafica condominiale5. L'importo precettato, quantificato in proporzione ai millesimi di proprietà, ammonta in totale a € 17.005,17.
Con atto di citazione del 21/8/2023 è stata presentata opposizione a precetto. L'attrice ricorda che l'intera vicenda trae origine da un rapporto professionale intercorso Pt_1 tra il e lo stesso avv. al quale la Controparte_5 CP_1 Pt_1 era estranea, perché il mandato difensivo riguardava una causa in cui lei era contrapposta al Condominio: pertanto, l'attrice invoca l'applicazione del principio secondo cui le spese pagina 3 di 7 sostenute dal per difendersi nel processo che lo vede contrapposto ad un CP_5 singolo condomino non possono essere poste a carico di quest'ultimo nemmeno pro quota.
Con riguardo al pagamento della penale per il ritardo ex art. 614 bis c.p.c, l'opponente osserva che anche l'adempimento cui la penale accede è finalizzato a consentire all'avv.
l recupero degli importi liquidati a titolo di compensi dai precedenti titoli, CP_1 credito al quale l'attrice deve reputarsi estranea;
in subordine, l'opponente chiede la riduzione della penale in via equitativa. Infine, si lamenta la violazione dell'art. 63 delle disp. att. c.p.c., non avendo l'avv. previamente escusso gli altri condomini CP_1 morosi.
Costituendosi in giudizio in data 25/10/2023, l'opposto ha eccepito, in primo luogo, la nullità della citazione in quanto è stato indicato un termine a comparire inferiore a quello previsto per legge dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile. Tuttavia, alla prima udienza del 20/12/2023, ha riconosciuto che la propria costituzione in giudizio sanava la nullità dell'atto di citazione.
All'esito dell'udienza, il giudice ha sospeso l'efficacia dei titoli azionati nei confronti dell'opponente e, vista la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire, ha fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 8/5/2024.
Nel prosieguo, rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'1/4/2025.
3.- Titolarità del credito anche nei confronti dell'opponente
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In particolare, non coglie nel segno il principale argomento sostenuto dalla difesa di parte opponente, laddove viene invocato il noto principio secondo cui il singolo condomino in lite giudiziaria contro il condominio non partecipa alle spese per la difesa condominiale. Quel principio – che nessuno mette in dubbio – non si applica al nostro caso, perché i tre titoli esecutivi azionati dall'avv. on riguardano processi in CP_1 cui la condomina era contrapposta al Pt_1 CP_5
Invero, come si è cercato di spiegare nel paragrafo introduttivo, l'unica causa tra e il è stata quella relativa Parte_1 Controparte_5 all'impugnazione di una delibera condominiale avviata in primo grado nel 20086 e conclusa in secondo grado nel 20157. In quella causa il Condominio era difeso dall'avv.
certamente la sig.ra non era tenuta a pagare i compensi del legale CP_1 Pt_1 di controparte.
pagina 4 di 7 Difatti, correttamente, con l'atto di precetto non è stato chiesto alla condomina di pagare le spese di quei processi. Non solo: il precetto non riguarda nemmeno le spese legali del successivo giudizio intentato dall'avv. er ottenere il pagamento CP_1 degli onorari della causa di impugnazione della delibera8.
Il creditore, invece, intima il pagamento di quanto dovutogli in forza dei titoli esecutivi successivi, pronunciati all'esito delle due ultime cause da lui intentate contro il
Condominio: intendendosi l'intero Condominio, compresa quindi la condomina
. Facciamo riferimento alle azioni volte ad ottenere la consegna dell'anagrafica Pt_1 condominiale ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (laddove si prevede che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”), le quale si sono concluse la prima volta con la cessazione della materia del contendere e la condanna del alle spese del doppio grado di giudizio9; la CP_5 seconda volta con la condanna a comunicare i dati richiesti, a pagare una penalità giornaliera ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e a rifondere le spese legali10.
Ebbene, questi due giudizi erano collegati solo in via molto indiretta con la controversia originaria, in cui la si poneva in contrapposizione processuale e Pt_1 sostanziale contro gli altri condomini. Al contrario, nel momento in cui l'avv. CP_1 ha agito per ottenere la consegna dell'anagrafica, la domanda è stata rivolta nei confronti della compagine condominiale nel suo complesso.
A questo riguardo, è opportuno un approfondimento. È utile ricordare che, per lungo tempo, è stata dibattuta in giurisprudenza la questione della legittimazione passiva rispetto alle azioni di cui all'art. 63 disp. att. c.c., contrapponendosi due diversi orientamenti: secondo alcuni la domanda andrebbe proposta contro il condominio, secondo altri andrebbe proposta contro l'amministratore personalmente, quale obbligato in proprio alla consegna11. Poco importa, in questa sede, prendere posizione in questo dibattito: ciò che rileva è che il Tribunale di Milano, nei titoli esecutivi azionati con il precetto, ha optato per la prima soluzione, ritendo quindi la legittimazione passiva del
Parte_3
L'orientamento seguito dal giudice della cognizione “muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere
pagina 5 di 7 rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt.
1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione”13.
Se così è, allora è evidente che tutti i condomini siano interessati all'esito della causa e tutti debbano partecipare alle spese. Resta fermo, poi, che l'inadempimento ed i conseguenti danni potranno essere eventualmente rimproverati all'amministratore in separato giudizio, purché ne sussistano i presupposti.
4.- Corretta applicazione dell'art. 614-bis c.p.c.
Per quanto riguarda la contestazione del credito relativo all'astreinte stabilita dal giudice della cognizione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., è sufficiente osservare che parte opponente non contesta la correttezza del calcolo, ma solamente il fatto che l'importo dovuto sarebbe eccessivo.
Tuttavia, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di sindacare l'equità della condanna e perciò la domanda va rigettata.
5.- Corretta applicazione dell'art. 63 disp. att. c.p.c.
Da ultimo, non può essere accolta nemmeno l'eccezione relativa alla mancata preventiva escussione dei condomini morosi.
L'avv. a tempestivamente replicato all'eccezione, allegando che, stando CP_1 ai dati comunicati dall'amministratore, non sussisterebbe alcuna morosità. L'attrice avrebbe avuto l'onere di provare l'esistenza di altri condomini in arretrato con il pagamento dei contributi condominiali, ma non ha più replicato.
6.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati in misura prossima ai minimi tariffari stante il fatto che non è stata svolta attività istruttoria, la fase di decisione è stata trattata oralmente e il convenuto si è difeso in parte in proprio14.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto presentata da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
2) CONDANNA l'opponente a rifondere le spese legali, liquidate in € 3000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale di Milano R.G. n. 26414/08 e Corte d'Appello di Milano R.G. n. 3596/12 2 Doc. 4 convenuto: sentenza di condanna n. 4831/2019 3 Doc. 5 attore: ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 11/11/2021, R.G. 39870/2020. Doc. 6 attore: sentenza di appello n. 3442/2022, R.G. 3516/2021 4 Doc. 4 attore: sentenza n. 6359/2022 5 Cioè i titoli sopra menzionati nelle note n. 3 e 4 6 Doc. 2: sentenza n. 11220/2011, R.G. n. 26414/08 7 Doc. 3: sentenza n. 3621/2015, R.G. n. 3596/12 8 Doc. 4 convenuto: sentenza n. 4831/2019, R.G. 10037/2018 9 Vedi sopra, nota n. 3 10 Vedi sopra, nota n. 4 11 Questo secondo orientamento è stato di recente abbracciato dalla Corte di Cassazione, sez. II, 15/01/2025,
n. 1002 12 Si veda in particolare l'espressa motivazione contenuta nell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 11/11/2021,
R.G. 39870/2020 (doc. 5 attore) 13 Cass n. 1002/2025 cit. 14 Difatti, l'avv. i è difeso in proprio in udienza e comunque il suo difensore è presumibilmente CP_1 un avvocato del suo stesso studio, atteso che gli indirizzi coincidono