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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 2498/2022
TRA
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1
alle liti allegata al ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., dagli avvocati Guido Barrasso (C.F. n.
) e Attilio Martiniello (C.F. n. , presso lo C.F._2 C.F._3
studio dei quali, sito in Grottaminarda, alla via Tratturo n. 5, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per notaio del Per_1
04/05/2022, Rep. n. 55418 – Racc. n. 16104, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Adelina Bianco (C.F. n. ) e Rosita Leone (C.F. n. C.F._4
), elettivamente domiciliate in Napoli, presso Affari Legali Territoriali, C.F._5
sito alla Piazza Matteotti n. 2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Benevento,
Seconda Sezione Civile, depositata in data 3.5.2022, comunicata in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.3.2021 dinanzi al Tribunale di
Benevento, , premesso di essere titolare di dodici buoni fruttiferi postali, di Parte_1 cui dieci dell'importo di £ 1.000.000, ciascuno, e due di £ 2.000.000, ciascuno – come meglio indicati in ricorso – appartenenti alla serie Q/P, tutti emessi in data 19.12.1986 dall'ufficio postale di Calore di LA EC (Avellino), deduceva che sul fronte dei buoni era riportata la sigla Q/P e sul retro un timbro con i nuovi rendimenti previsti dal D.M.
13.06.1986 dal primo al ventesimo anno, lasciando invariati per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno i rendimenti previsti dalla disciplina previgente;
al momento della richiesta di riscossione dei buoni, l'ufficio postale, applicando erroneamente anche in relazione agli ultimi dieci anni i tassi di interesse di cui al D.M. del 13.6.1986, offriva la somma di € 90.123,86, inferiore a quella spettante ad esso ricorrente, pari ad € 186.652,38, calcolata applicando, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, le disposizioni espressamente indicate sul retro dei BFP azionati e non modificate, che prevedevano “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” per i buoni di £ 1.000.000” e “più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”per i buoni di £ 2.000.000.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva di:
- dichiarare la società obbligata al pagamento di € 186.652,38 (al lordo Controparte_1
della ritenuta fiscale), ovvero al pagamento di € 90.123,46, pari alla somma non contestata, alla data della scadenza e della richiesta di liquidazione dei buoni postali dedotti in giudizio, in ottemperanza alle previsioni contrattuali riportate sul fronte e sul retro dei titoli stessi, oltre interessi fino al saldo, con conseguente condanna di al pagamento delle CP_1
suindicate somme, oltre interessi successivi sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione ai procuratori antistatari.
Notificato, a cura del ricorrente, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a quest'ultima si costituiva in Controparte_1
giudizio, con comparsa depositata in data 28.12.2021, e, dopo aver premesso che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa non erano stati rimborsati per esplicito rifiuto opposto dal
, deduceva di aver correttamente quantificato la somma spettante al ricorrente, Pt_1
applicando, sino al ventesimo anno, gli interessi come indicati sul retro dei buoni, ossia i
2 tassi di cui al D.M. del 13.6.1986, e, per il periodo dal ventunesimo sino al trentesimo anno, il tasso del 12% previsto nel medesimo D.M. del 13.6.1986, non essendo applicabili i tassi stampati al di sotto della nuova tabella inserita sul retro, perché relativi alla precedente serie
“P”, ormai superata;
eccepiva l'insussistenza del legittimo affidamento invocato dal ricorrente, atteso che al momento della sottoscrizione dei buoni, nel mese di dicembre 1986, già era in vigore il D.M. del 13.6.1986; deduceva, infine, l'inconferenza della sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979 del 15.6.2007, richiamata dal ricorrente, perché relativa ad un caso in cui, per errore dell'operatore postale, sussisteva obiettivamente un contrasto tra le prescrizioni ministeriali previgenti e le condizioni riportate sul titolo e, pertanto, la Corte di Cassazione aveva stabilito la prevalenza delle prime.
Tanto dedotto, così concludeva: CP_1
“- rigettare ogni domanda avversa e per l'effetto:
- dato atto della disponibilità già offerta da in data antecedente alla Controparte_1
proposizione della presente azione giudiziaria e tuttora confermata, allo spontaneo pagamento dei buoni postali per cui è causa, per la somma totale di euro 90.123,46, in applicazione della disciplina di riferimento infra citata, previa consegna degli originali dei buoni postali oggetto di causa e rilascio di firma per quietanza presso l'ufficio postale, respingere ogni ulteriore domanda, infondata in fatto e diritto con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;
- in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della pretesa avversa volta ad ottenere, con Cont riferimento ai per cui è causa, per il periodo dal 21^ al 30^ anno, gli interessi nella misura prevista per la serie “P”, con la conseguente non spettanza al sig. di Parte_1
ulteriori somme rispetto a quelle riconosciute da pari ad Euro 90.123,46. CP_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in 4.5.2022, comunicata in pari data, rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice affermava che:
- i buoni oggetto di causa erano stati emessi nel dicembre 1986 - ovvero quando era stato già promulgato il D.M. 13.6.1986 che aveva istituito i buoni della serie “Q/P”- su supporti cartacei della precedente serie “P” con l'apposizione del timbro della serie “Q/P”, contenente anche la quantificazione degli interessi per l'arco del primo ventennio, timbro
3 che, però, non andava a sovrapporre completamente la tabella degli interessi preesistente sul buono, rimanendo visibile detta tabella della precedente serie “P” relativamente all'ultimo decennio;
- non era contestato tra le parti l'applicabilità fino al ventesimo anno dalla sottoscrizione dei buoni dei tassi di interesse previsti nel D.M. 13.6.1986; la questione controversa riguardava la quantificazione degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno, ovvero se la quantificazione degli interessi dovesse essere effettuata sulla base del testo stampato sui buoni e relativo ai vecchi buoni della serie “P” (come riteneva il ricorrente) oppure sulla base del D.M. 13.6.1986 relativo ai buoni della serie “Q/P” (come riteneva ). CP_1
Il primo giudice aderiva a quest'ultima soluzione e, quindi, riteneva applicabili per l'ultimo decennio i tassi di interesse previsti dal D.M. 13.6.1986 relativi ai buoni della serie Q, a cui era equiparata la serie Q/P, e tanto sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze del 10.2.2022, n. 4384/2022; del 14.2.2022 n. 4748/2022, del 14.2.2022
n.4751/2022, del 14.2.2022 n. 4763/2022. In particolare, il primo giudice:
- richiamava cass. civ. ordinanza n. 4763/2022, che motivava la decisione di non applicare per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno i tassi di interesse testualmente indicati sul buono evidenziando che non era applicabile il principio dell'affidamento in relazione alle indicazioni testuali risultanti dai buoni, richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza a
Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto la fattispecie esaminata da quella sentenza riguardava un caso peculiare e diverso, in quanto quei buoni postali, oggetto del caso esaminato dalle Sezioni Unite, erano stati sottoscritti - dopo l'emissione del D.M. che istituiva i buoni della serie “AB”, con diversi termini di scadenza rispetto ai buoni precedenti della serie “AA” - su preesistenti moduli cartacei relativi ai buoni della serie
“AA”, sui quali, però, contrariamente alle previsioni del D.M., non era stata indicata né la sigla della diversa serie “AA-BB”, né il diverso termine di scadenza, per cui quei buoni erano da considerare puramente e semplicemente buoni della serie “AA”, mentre, nel caso esaminato da cass. civ. n. 4763/2022, dai buoni si evinceva la serie di riferimento Q/P in forza dei timbri ivi apposti sia sulla parte anteriore che posteriore, in conformità all'art. 5
D.M. 13.6.1986;
- affermava che, del pari, l'ulteriore sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11.2.2019, n. 3963, invocata da , faceva riferimento ad una fattispecie diversa da CP_1
quella oggetto del presente giudizio, concernente buoni postali ante 1986 che avevano subito
4 lo ius variandi in peius a seguito della successiva emanazione del D.M. 13.6.1986; tuttavia, andava tenuto in considerazione il più ampio orientamento fornito dalla summenzionata sentenza, che sanciva la natura di “titolo di legittimazione” del buono fruttifero postale e la connessa insussistenza di limiti alla sua eterointegrazione e riconosceva come norma cogente l'art. 173 Codice Postale, che operava sia sul piano del contenuto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., che sul piano degli effetti, ai sensi dell'art. 1374 c.c.;
- affermava, pertanto, che per l'ultimo decennio andavano applicati gli interessi previsti dal
D.M. 13.6.1986 per i buoni della serie “Q”, a cui erano equiparati i buoni della serie “Q/P”, perché, in virtù della doppia apposizione del timbro della serie “Q/P” sui buoni, doveva ritenersi esclusa l'applicazione degli interessi dei buoni della precedente serie “P”; né poteva ritenersi applicabile un regime differenziato tra i due periodi (sino al ventesimo anno i rendimenti previsti per la serie Q/P e dal ventunesimo anno al trentesimo anno i rendimenti presti per la serie precedente P);
- affermava che l'oggetto dei contratti tra e il ricorrente, conclusi mediante la CP_1
sottoscrizione dei buoni serie Q/P, era regolato dal D.M. 13.6.1986, e, pertanto, doveva ritenersi integrato ai sensi dell'art. 1339 c.c., in virtù del fatto che l'ufficio postale, che aveva emesso i buoni per cui è causa, li aveva contrassegnati con la sigla della serie “Q/P”, pur utilizzando i precedenti moduli della serie “P”, indicando il diverso regime a cui detti titoli erano assoggettati.
B. Giudizio d'appello
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 3.5.2022 e comunicata in pari data, ha proposto tempestivo appello , con atto di citazione notificato a Parte_1
mezzo pec in data 3.6.2022 a al fine di chiedere, in riforma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, ossia:
- dichiarare la società obbligata al pagamento di € 186.652,38 (al lordo Controparte_1
della ritenuta fiscale), ovvero al pagamento di € 90.123,46, somma non contestata, alla data della scadenza e della richiesta di liquidazione dei titoli innanzi indicati, in ottemperanza alle previsioni contrattuali riportate sul fronte e sul retro dei titoli azionati, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle suindicate, oltre interessi successivi sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese e delle competenze di entrambe i gradi di giudizio, con distrazione
5 ai procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
L'atto di appello è strutturato, anche graficamente, con un solo, articolato e a tratti sovrabbondante, motivo di impugnazione, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. del 13/6/1986, nonché degli artt. 1339, 1342, 1370 e 1374 cc.”, dal quale possono essere enucleate le seguenti censure all'ordinanza impugnata.
C.1. L'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere applicabile, alla fattispecie in esame, la disciplina dettata dagli art. 5 e 6 del D.M. del
13.6.1986.
Ed invero, seppure è vero che, secondo la disciplina speciale invocata, l'apposizione dei due timbri, sul fronte e sul retro del titolo, renderebbe possibile l'integrale applicazione del regime dei tassi d'interesse di cui al D.M. 13.6.1986, benché apposti su modulistica che, in quanto riferita ad emissioni di buoni postali precedenti, recava tabelle di determinazione dei tassi di interesse riferibili ad esse, dunque, tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto è da intendersi integralmente verificato solo a condizione che le indicazioni così apportate sui buoni siano complete ed univoche, atteso che, in caso contrario, il sottoscrittore
è naturalmente indotto a ritenere operante, per le parti non incise dalla modifica, la disciplina espressamente indicata nel titolo.
Nel caso di specie, all'atto dell'emissione dei buoni fruttiferi postali era apposto sul fronte il timbro che modificava il modulo utilizzato per l'emissione, originariamente appartenente alla serie “P”, nella serie “Q/P”, e sul retro il timbro recante i rendimenti della serie “Q/P”, con l'indicazione delle percentuali crescenti sino al ventesimo, mentre non veniva indicata nessuna variazione per il rendimento dal ventunesimo al trentesimo anno, rimanendo, così, inalterata la dicitura “più Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30esimo anno solare successivo a quello di emissione” per i buoni di £
1.000.000 e “ più Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30esimo anno solare successivo a quello di emissione” per i buoni di £ 2.000.000.
6 C.2. La P.A., in applicazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, ha facoltà di modificare unilateralmente in peius i tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi, ma a condizione che la variazione in peius dei tassi sia sopravvenuta alla sottoscrizione dei buoni stessi;
qualora, invece, venga sottoscritto un buono postale che rechi l'indicazione di un tasso di interesse diverso e superiore rispetto a quello previsto nel D.M. già vigente al momento della sottoscrizione del buono, deve allora ritenersi che le parti abbiano raggiunto un accordo specifico in relazione alla misura del tasso interessi ivi pattuito.
L'appellante, in proposito, ha invocato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 15.6.2007, n. 13979, la quale aveva sancito il principio per cui, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dall'inizio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.
C.3. L'appellante ha richiamato anche l'art. 35 del D. Lgs. 206/2005, che, ai fini dell'interpretazione del contratto, consente di applicare nel dubbio la clausola più favorevole al consumatore, deducendo che, per i primi venti anni, si applicavano i tassi di interesse dei buoni “Q” e per gli ultimi dieci anni i tassi di interesse della serie “P”, perché questi ultimi erano rimasti immodificati a tergo dei buoni.
C.4. Infine, l'appellante ha richiamato molte pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, che esprimevano le medesime conclusioni, precisando che l'alternanza di discipline non era impedita da nessuna norma di legge.
C.5. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Sono dati incontestati e, che, comunque emergono per tabulas, che:
- i buoni postali fruttiferi per cui è causa sono stati tutti emessi e sottoscritti nel mese di dicembre 1986, quando, cioè, era già entrato in vigore il Decreto del Ministro del Tesoro del
13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 18.6.1986;
- per l'emissione dei buoni postali fruttiferi erano utilizzati supporti cartacei relativi ai buoni
7 della preesistente serie “P”, poi corretta nella sigla “Q/P”; sui predetti buoni l'ufficio postale apponeva, sul lato anteriore, il timbro della nuova serie “Q/P”; sul retro era apposto, sulla impressione a stampa della preesistente tabella che riportava gli interessi dei buoni postali della serie “P” (ossia: 9% dal primo al terzo anno;
11% dal quarto all'ottavo anno;
13% dal nono anno al quindicesimo anno;
15% dal diciottesimo al ventesimo anno;
“più £ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” per i buoni di £ 1.000.000, e “più £ 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” per i buoni di £ 2.000.000), un nuovo timbro che indicava la dicitura Cont Serie Q/P” e riportava gli interessi previsti per i buoni della serie “Q” per i primi venti anni (ossia: 8% fino al quinto anno;
9% dal sesto al decimo anno;
10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, 12% dal sedicesimo al ventesimo anno), mentre per gli ultimi dieci anni
(dal ventesimo al trentesimo anno) la stampigliatura da ultimo sovraimpressa nulla indicava.
Le norme che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono le seguenti:
- l'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973, n. 156 (Codice Postale), come modificato dal d.l. 30.9.1974,
n. 460, convertito con modificazioni alla legge 25.11.1974, n. 588;
- gli artt. 4 e 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, in G.U. 28.6.1986, n. 148, già in vigore all'epoca dell'emissione del buono dedotto in giudizio.
L'art. 173 D.P.R. 29.3.1973, n. 156, nella sua versione originaria disponeva: “1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2 Le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse a tergo dei medesimi”.
L'art. 173 citato è stato modificato dal D.L. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla legge 25.11.1974, n. 588, nel senso che segue: «
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo
8 computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali» (il grassetto è aggiunto).
L'art. 173 D.P.R. 29.3.1973, n. 156, è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. 30.7.1999,
n. 284, recante “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59”, ma continua ad applicarsi alla fattispecie in esame, perché il medesimo art. 7, comma 3, D. Lgs. 30.7.1999, n. 284, ha disposto che i rapporti già in essere continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Quest'ultima disposizione è stata, poi, seguita dal D.M. 19.12.2000.
L'altra norma che viene in rilievo è l'art. 4 D.M. 13.6.1986 che dispone: “«1. Con effetto dal
1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi».
L'articolo 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi» (il grassetto è aggiunto).
Non è contestato tra le parti che per i primi vent'anni debbano essere applicati i rendimenti propri dei buoni della serie “Q” come previsti dal D.M. 13.6.1986 e come indicati nel timbro apposto sul retro dei buoni.
La questione controversa attiene alla individuazione dei rendimenti da applicare per l'ultimo decennio che va dal ventunesimo anno al trentesimo anno, posto che la tabella che indicava i rendimenti dei buoni della serie “Q”, stampigliata, sul retro dei buoni, sulla preesistente
9 tabella indicante i rendimenti dei buoni della serie “P”, non indicava i rendimenti per gli ultimi dieci anni: l'appellante ritiene che per tali ultimi dieci anni si applichino i rendimenti dei buoni “P”, di cui alla originaria stampigliatura preesistente sul buono, e tanto, essenzialmente, sulla base dei principi espressi dalle SS.UU. 15.6.2007, n. 13979; l'appellata ritiene, invece, che si applichino i rendimenti dei buoni della serie “Q”, come CP_1
previsti nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986, che era il D.M. vigente al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, che istituiva, appunto, i buoni “Q” e ne determinava i rendimenti;
il primo giudice optava per quest'ultima soluzione ritenendo che l'oggetto dei contratti tra il ricorrente e , conclusi mediante la sottoscrizione dei buoni della serie CP_1
“Q/P”, trovava fondamento proprio nel D.M. 13.6.1986 e, pertanto, doveva considerarsi integrato, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina del predetto D.M.
La decisione del primo giudice deve essere confermata, seppure integrando la motivazione con le considerazioni che seguono.
In primo luogo si osserva che il caso esaminato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 15.7.2007, n. 13979, invocata dall'appellante, non è sovrapponibile al caso di specie, come già correttamente evidenziato dal primo giudice.
Ed invero, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 15.7.2007, n.
13979, venivano in rilievo buoni postali recanti la sigla “AA”, i quali erano stati sottoscritti successivamente alla pubblicazione del D.M. 16.6.1984, che aveva istituito una nuova serie speciale “AB”, aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato ed aveva previsto che, in caso di impiego di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, si dovesse procedere ad apporre su di essi, sulla parte anteriore, una nuova stampigliatura con l'indicazione della sigla “AB-AA”, e, sul retro, la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza, cosa che, però, in quel caso, non era stata fatta, per cui il buono era puramente e semplicemente un buono della serie “AA”.
Nel caso esaminato dalle SS.UU. del 2007 la questione dibattuta era se applicare a quei buoni postali le previsioni indicate sui buoni stessi, come ritenevano i sottoscrittori e come avevano statuito il giudice di primo e secondo grado, o le previsioni di cui al D.M. 16.6.1984, che era il D.M. in vigore al momento della sottoscrizione dei buoni, come invece riteneva
[...]
Controparte_1
Le SS.UU. nella sentenza del 15.6.2007, n. 13979, ritenevano di dare prevalenza alle condizioni relative ai tassi di interesse apposte sul titolo ed affermavano il seguente principio:
10 “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.
Tuttavia, il caso oggetto del presente giudizio non è sovrapponibile al caso esaminato dalle
SS.UU. nella sentenza 13979/2007: anche nel caso oggetto del presente giudizio di appello, il buono postale era stato emesso dopo l'entrata in vigore di un D.M. – il D.M. 13.6.1986 - che istituiva una nuova serie di buoni postali contrassegnati dalla lettera “Q”, con rendimenti più sfavorevoli di quelli della serie preesistente, e disponeva che fossero considerati, a tutti gli effetti, buoni della nuova serie “Q” anche i buoni della precedente serie “P”, sui quali avrebbe dovuto essere apposto sulla parte anteriore un timbro con la dicitura serie “P/Q” e sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi;
ma nel caso che ci occupa, a differenza del caso esaminato dalle SS.UU. nella sentenza 15.6.2007, n. 13979 (nel quale sui buoni emessi utilizzando i moduli della preesistenti della serie “AA” non era stato indicato nessun dato relativo ai buoni della nuova serie “AB”, istituita dal D.M. 16.6.1984, già vigente quando erano stati emessi i buoni), sui buoni postali erano riportati i dati informativi prescritti dal D.M. 13.6.1986, in quanto sulla parte anteriore dei buoni era apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”, e, del pari, sul retro, era apposto il timbro recante la dicitura “serie Q/P”
e la misura dei tassi di interesse introdotti dal D.M. 13.6.1987 per la nuova serie dei buoni
“Q”, seppure solamente per i primi venti anni, senza invece indicare nulla per l'ultimo decennio.
Orbene, nel caso oggetto del presente giudizio, deve legittimamente ritenersi che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni postali si sia formato sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni stessi, dati che, nel caso di specie, erano i dati dei buoni “Q”, a cui erano equiparati i buoni “Q/P”, di cui al D.M. 13.6.1986 (che era il D.M. in vigore al momento della sottoscrizione dei buoni), almeno per i primi venti anni.
11 Quanto ai rendimenti da applicare dal ventesimo al trentesimo anno, è stato già evidenziato che gli unici rendimenti relativi a tale ultimo decennio indicati sui buoni per cui è causa, sul retro, erano quelli riportati nella preesistente originaria tabella, impressa a stampa, e corrispondevano ai rendimenti dei buoni della vecchia serie “P”.
Le argomentazioni utilizzate dall'appellante per sostenere che per l'ultimo decennio, dal ventesimo al trentesimo anno, occorra applicare i rendimenti indicati nella preesistente originaria tabella impressa a stampa sul retro dei buoni (ossia i rendimenti relativi ai buoni della serie “P”), in riforma dell'ordinanza impugnata che, invece, per l'ultimo decennio applicava i rendimenti previsti dal D.M. 13.6.1986 pei buoni della serie “Q”, da una parte, non trovano sostegno nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 15.6.2007,
n. 13979, pure invocata dall'appellante, per le ragioni indicate in precedenza, dall'altra, si pongono in insanabile contrasto con i principi che la Corte di Cassazione va affermando in maniera ormai costante e consolidata a partire dal mese di febbraio 2022 e dai quali non vi sono ragioni per discostarsi (cfr. ordinanza 10.2.2022, n. 4384; ordinanza 14.2.2022, n. 4748; ordinanza 3.1.2023, n. 87; sentenza 26.7.2023, n. 26619; sentenza 1.9.2023, n. 25583; ordinanza 16.9.2024, n. 24715).
Segnatamente, la Corte di Cassazione, con riferimento alla suindicata questione dei rendimenti dell'ultimo decennio di vita del buoni “Q/P”, ha affermato che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “P\Q”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a significare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa” (cass. civ., 10.2.2022, n. 4384, in motivazione;
cass. civ., 14.2.2022, n. 4748, in motivazione).
Sulla base di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha espresso il principio così massimato:
“In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura
12 dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (cass. civ., 10.2.2022, n. 4384; in senso conforme, cass. civ., 14.2.2022, n.
4748, che afferma il principio così massimato: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi
meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”).
La Corte di Cassazione (cass. civ., 1.9.2023, n. 25583, in motivazione) ha osservato anche che, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, assume innegabile centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione del contratto e, quindi, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola.
In tal senso, non è corretta una interpretazione del testo negoziale del buono oggetto del presente procedimento, la quale, obliterando la manifesta volontà dei contraenti, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie “Q/P” e di assegnare al medesimo per i primi venti anni i correlati rendimenti (previsti dal D.M. 13.6.1986), pretenda, poi, di assegnare per gli ultimi dieci anni i rendimenti dei buoni della serie “O”, mediante il
13 collage di due clausole giustapposte che stanno ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “P/Q” (sui quali si è formato l'accordo negoziale delle parti), l'altra, preesistente, concernente i buoni della serie “O”.
In altri termini, se è incontestabile che nella stampigliatura dei rendimenti sovrapposta alla originaria preesistente tabella (dei rendimenti dei buoni della serie “P”) è assente la specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni – della serie
“P” - di cui si è deliberatamente escluso che appartengano quello oggetto di causa) e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie “Q/P”.
Pertanto, in base alle regole che presiedono all'interpretazione del contratto e della comune intenzione delle parti, deve affermarsi che i rendimenti degli ultimi dieci anni di vita dei buoni devono essere quelli previsti per i buoni sui quali si è formato l'accordo negoziale, e, quindi, quelli previsti dal D.M. 13.6.1986 per i buoni della serie “Q/P”, equiparati ai buoni della serie
“Q”.
A tale soluzione si perviene, sul piano operativo, attraverso lo strumento della integrazione suppletiva di cui all'art. 1374 c.c.
Ed invero, ove la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti previsti dal D.M. vigente al momento dell'emissione del buono, essa ben può essere integrata dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie, con il meccanismo dell'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile all'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti (cass. civ., 26.7.2023, n. 22619; cass. civ.,1.9.2023, n. 25583; cass. civ., 16.9.2024, n. 24715).
L'integrazione suppletiva opera avuto riguardo alle prescrizioni dei decreti ministeriali, nel caso di specie, del D.M. 13.6.1986 (per i buoni della serie “Q/P”), che ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, del D.P.R. 1973/156, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi.
Infine, il meccanismo dell'integrazione suppletiva non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, D.P.R. del 1973, n. 156, secondo cui gli interessi vengono corrisposti “sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” perché – come chiarito dalla Corte di Cassazione
– la disposizione è volta a tutelare l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei
14 buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
“appare, invece, irragionevole e contrario ad una interpretazione rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore” (cass. civ., 26.7.2023, n. 22619; cass. civ.,
1.9.2023, n. 25583; cass. civ., 16.9.2024, n. 24715).
In conclusione, sia in base alle regole dell'interpretazione dell'accordo negoziale, sia in base al meccanismo dell'integrazione suppletiva, per gli ultimi dieci anni devono essere applicati ai buoni postali per cui è causa, appartenenti in maniera inequivoca alla serie “Q/P”, equiparata alla serie “Q”, i rendimenti previsti per detta serie dal D.M. 13.6.1986.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Va, infine, osservato che l'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello ha chiesto di condannare al pagamento della somma di € 186.652,38 ovvero al pagamento CP_1 della somma non contestata di € 90.123,46, ma, mentre della prima domanda deve essere confermata l'infondatezza, già statuita nell'ordinanza impugnata, a seguito del rigetto dell'appello, della seconda domanda deve essere dichiarata l'inammissibilità, in quanto essa non è sorretta da una parte argomentativa che censuri l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale affermava che non era possibile disporre una condanna di al CP_1 pagamento della somma non contestata di € 90.123,46, perché la mancata corresponsione di detta somma non era addebitabile a , ma al ricorrente, odierno appellante, il CP_1
quale decideva di non ricevere la predetta somma in sede di liquidazione a vista dei titoli presso l'Ufficio Postale incaricato.
D. Le Spese processuali
Le spese del presente giudizio di secondo grado devono essere compensate interamente tra le parti, ove si consideri l'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata nella materia oggetto della presente controversia, anche dopo la proposizione del giudizio di appello, e che ha portato la Corte di Cassazione, nelle pronunce successive a quella delle SS.UU. del
15.6.2007, n. 13979, a chiarire la portata del dictum di tale pronuncia (soprattutto nelle pronunce del 2022 e del 2023 sopra richiamate).
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
15 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Benevento, Seconda
[...]
Sezione Civile, depositata in data 3.5.2022 e comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa tra le parti le spese del grado di appello;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 21.05.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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