Articolo 1 della Legge 10 maggio 1955, n. 491
Articolo 2
Versione
8 luglio 1955
Art. 1.
L' art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
"Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.
"La domanda non sara' ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.
"Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito".
Entrata in vigore il 8 luglio 1955