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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1925/2023 RGAC, e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vibo Valentia, via L. Razza, n. 92, presso lo studio dell'avv. Michele Pagnotta, che lo rappresenta e difende,
Appellante
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vibo P_ C.F._2
Valentia, via Viale della Pace, n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Antonietta Maria Barbieri, che la rappresenta e difende,
Appellata con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante << Voglia l' Ecc.ma Corte riformare la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui “ non individua le motivazioni della separazione” ; quindi statuire che: “gli elementi forniti al Tribunale nel giudizio di primo grado dimostrano senza ombra di smentita che la frattura matrimoniale ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità della che dagli atti si evince il mancato rispetto dei doveri coniugali, una attenta P_
rilettura delle prove testimoniali sicuramente avrebbe condotto alla determinazione della causa di frattura, e la sua riconducibilità, d'altronde la sentenza riconosce la figura del quale ostaggio di un rapporto di conflittualità con la ma nello stesso Parte_1 P_
tempo impone allo stesso il mantenimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre contributi unificati >>.
Per l'appellata << si conclude per l'integrale conferma della sentenza P_
impugnata nr. 266/2023 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in data 15.05.2023 - pubblicata in data 12.06.2023 - di talché rigettandosi tutto quanto richiesto da parte appellante nel presente giudizio perché infondato in fatto ed in diritto;
- vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio>>.
Per il P.G.: << Letti gli atti, si chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione >>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Con ricorso depositato il 13.2.2018, - premesso di aver contratto in data P_
22.3.2005 matrimonio civile con il resistente - chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito per i motivi di cui al ricorso (violenza fisica e morale;
lesioni, percosse, minacce ed ingiurie, a causa delle quali aveva già da tempo lasciato la casa coniugale); porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia R_
(nata precedentemente al matrimonio, ma sempre vissuta unitamente alla coppia) nella misura complessiva di € 450,00 (di cui € 200,00 per la moglie e € 250,00 per la figlia) oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, tuttavia contestando la ricostruzione fattuale fornita dalla moglie e chiedendo, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito della separazione alla moglie (abbandono del tetto coniugale;
abbandono morale e materiale del coniuge); disporsi il contributo di mantenimento in suo favore e nulla riconoscersi al medesimo titolo né alla moglie né alla figlia . Susseguitisi vari rinvii dell'udienza presidenziale (ud. 5.2.2019,16.4.2019, R_
11.6.2019, 17.2.2019, 17.12.2019; tentativi di accordo;
emergenza pandemica), all'udienza del 6.10.2020 compariva unicamente la ricorrente la quale precisava le sue richieste finalizzate al mantenimento della figlia;
all'esito della sua audizione, dato atto dell'inesperibilità del tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva ordinanza interinale con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente stabilendo a carico del convenuto il mantenimento in favore della figlia in € 200,00 mensili oltre al 50 % delle spese R_
straordinarie; indi rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore. Le parti depositavano le rispettive memorie integrative;
venivano assegnati i termini ex art.183 c.p.c. e le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie. La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante assunzione di prove orali (ud. 24.5.2002). Infine, all'udienza cartolare
17.1.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione termini ex art. 190 cpc. Il PM concludeva in data 20.1.2023. Solo la ricorrente depositava conclusionali e repliche >>.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 266/2023, pubblicata in data 12/06/2023, così pronunciava:
<< A) pronunzia la separazione personale dei coniugi e P_ Parte_1
- smg - con addebito al resistente ex art 151 co 2 c.c. B) Rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
C) obbliga il resistente a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge;
D) obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente R_
secondo indici ISTAT\Foi da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie (es. spese mediche non coperte da SSN;
viaggi -studio; corsi formazione;
alloggi studenti ed utenze;
etc..) previamente concordate e\o ed adeguatamente documentate;
rigetta le ulteriori domande avanzate dal resistente;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del (Reg. atti del Parte_2
- Anno 205 Parte I Atto n. 2); G) ordina che la presente sentenza sia Parte_2
trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rombiolo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile); H) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente con distrazione a favore dello
Erario che si liquidano in euro 2.300,00 oltre spese e accessori come per legge >>.
Avverso tale decisione proponeva appello il . Parte_1 In particolare, l'appellante contestava la decisione del Tribunale in ordine all'addebito della separazione, assumendone l'erroneità per avere il giudice di primo grado trascurato prove che dimostravano che la crisi matrimoniale era attribuibile alla P_
Assumeva, sul punto, che smentita che la frattura matrimoniale ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità della
che il giudice di prime cure non aveva considerato il mancato rispetto dei P_
doveri coniugali da parte della che era P_
dimostrato che il aveva un disastrato quadro sanitario ed economico>>; che Parte_1
secondo la giurisprudenza di legittimità l'abbandono è inteso quale della frattura matrimoniale ma questo al giudicante di prime cure è sfuggito>>.
Si duoleva, poi, del disposto mantenimento economico in favore della determinato P_
in euro 200,00 mensili e della di lei figlia per euro 250,00. R_
Evidenziava: - che l'appellata aveva capacità lavorativa ed un reddito sufficiente per vivere, mentre egli versava in condizioni economiche precarie, essendo titolare di una modesta pensione modesta ed avendo necessità di cure mediche;
che giustifichi il mantenimento richiesto>>.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando punto per punto l'avverso gravame del quale chiedeva il rigetto.
Il P.G. chiedeva il rigetto dell'appello
Con ordinanza del 10-13/05/2024, il Presidente Istruttore rinviava per la remissione della causa al Collegio per la decisione, per l'udienza del 12.12.2024
(giorno tabellare 2° giovedì di ogni mese) assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. primo comma c.p.c., numeri 1), 2) e 3); Il P.G. chiedeva il rigetto dell'appello>>.
Quindi, all'udienza del 12 dicembre 2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, con il deposito di note scritte - precisate dalle parti, nel termine assegnato, le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e la memore di replica, la causa veniva rimessa dal
Presidente istruttore al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che nonostante le poco chiare conclusioni rassegnate dal nell'atto di appello , riportate in epigrafe, dalla valutazione dell'atto di gravame Parte_1
nel suo complesso e, dunque, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell'impugnazione ed all'effettiva volontà di parte appellante, non vi è dubbio che il per le ragioni Parte_1
evidenziate nell'atto di appello si duole non solamente dell'addebito della separazione ma anche dell'obbligo posto a suo carico di corresponsione di assegno di mantenimento sia in favore dell'appellata , sia in favore della figlia chiedendo P_ Persona_2
con riguardo agli evidenziati profili la riforma della sentenza di primo grado.
In particolare, si duole della pronuncia di addebito a proprio carico Parte_1
della separazione assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vibo
Valentia, dalle risultanze in atti emergono concreti ed inequivoci elementi idonei a fondare una pronuncia di addebito della separazione alla P_
La doglianza deve essere disattesa.
La giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che le condotte di violenza, anche solo psicologica, e vessatorie perpetrate da un coniuge in danno dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, esonerando il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022; Cass. n. 22294 del 7.8.2024).
Risulta pertanto evidente che il comportamento violento nella relazione coniugale ha incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Alla luce richiamati principi, del tutto condivisibile si appalesa il ragionamento motivazionale del giudice di primo grado laddove è pervenuto alla pronuncia di addebito della separazione all'odierno appellante.
Le risultanze della prova testimoniale escussa in primo grado danno infatti conto dei maltrattamenti familiari posti in essere dal . Parte_1
Ed invero, ha confermato quanto dedotto ed allegato dalla in Persona_2 P_
ordine alle violenze e minacce, persino di morte, subite non solo dalla madre ma anche personalmente, riferendo che “a seguito di questi episodi di esagerata violenza nei confronti di mia madre e anche miei (finanche a minacciarci con un coltello) ce ne andammo di casa, perché ormai per la serie di gravi episodi la situazione era diventata insostenibile;
andammo in una casa in affitto;
io avevo 14 anni” (cfr. verbale di udienza del 24.5.2022).
Le evidenziate dichiarazioni trovano peraltro conferma nelle motivazioni della condanna del per il reato di maltrattamenti familiari ex art. 572 c.p.c. per fatti oggetto di Parte_1
pregresse denunce (cfr. sent. n. 735/2021, in atti), secondo quanto esattamente posto in rilievo dal primo giudice.
È appena il caso di rilevare, con riguardo ai comportamenti della lamentati dal P_
, fondanti la domanda di addebito della separazione a quest'ultima (spese Parte_1
eccessive, assenza da casa, mancato rispetto dei doveri coniugali), che alcuna prova sufficiente è stata, comunque, fornita dall'appellante, avendo il teste addotto,
[...]
riferito in ordine a comportamenti dell'odierna appellata “per sentito dire” dallo ES
zio (vale a dire l'odierno appellante) ed espresso valutazioni che non hanno alcun valore probatorio1.
Fondata si appalesa invece, ad avviso del Collegio, la doglianza concernente l'obbligo del di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1 P_
Correttamente sono stati richiamati dal Tribunale i principi che governano la materia. Si rammenta, infatti, che il tema dell'assegno separativo trova la sua disciplina dell'art. 156
c.c., il quale, in linea di principio, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'assegno di separazione, a differenza di quello divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass. n.
12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto all'indigenza per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso. Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Tanto riassuntivamente premesso in punto di diritto, va rilevato che, nella concreta fattispecie, con riguardo al risulta dagli atti che lo stesso ha percepito nell'anno Parte_1
2022 un reddito da pensione pari ad euro 10.306,00 (cfr. Certificazione Unica 2023, in atti).
Con riguardo alla emerge che ella nell'anno 2022 ha percepito un reddito di euro P_
9.440,00 (cfr. “Dichiarazione di autocertificazione di permanenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio civile” del 9.4.2023”; certificato reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Vibo Valentia del 6.4.2023, in atti).
Ebbene, alla luce delle evidenziate emergenze processuali ritiene il Collegio che, nella concreta fattispecie, deve escludersi la sussistenza di una disparità economica di rilevanza tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della P_
che ha dimostrato capacità lavorativa, avendo negli anni espletato attività quale collaboratrice domestica ( cfr documentazione in atti).
Ed invero, considerato che il reddito del , di anni 88, è pari a circa 900,00 euro Parte_1
mensili ( euro 10.306,00: 12), importo dal quale deve detrarsi la somma di euro 250,00 mensile che egli è tenuto a corrispondere alla quale contributo al mantenimento P_
della figlia , risulta evidente che la corresponsione dell'assegno per il mantenimento R_ dell'odierna appellata determina uno spostamento di ricchezza tale da portare il Parte_1 nella condizione di indigenza, potendo egli disporre, per far fronte alle propria esigenze, di appena ero 450.00 mensili che non gli consentirebbero un dignitoso tenore di vita..
Sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere riformata.
L'appellante censura altresì la sentenza di primo grado per aver il Tribunale di Vibo
Valentia posto a suo carico l'assegno per il mantenimento della figlia . Persona_2
A sostegno della doglianza l'appellante si è sostanzialmente limitato a richiamare l'autosufficienza economica della madre.
Trattasi all'evidenza di censura del tutto priva di pregio, dal momento che l'obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori e non viene meno, sic et simpliciter, con il raggiungimento della maggiore età.
In ragione dell'accoglimento solamente parziale dell'appello, considerata la natura degli interessi coinvolti, le spese del grado devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 P_
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 266/2023, pubblicata 12/06/2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da P_
-conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese del grado;
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro,
Prima Sezione Civile, 5.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha riferito: <io frequentavo spesso la casa coniugale;
so che la sig.ra dal 2015 P_ ha lasciato la abitazione familiare perché non andavano più d'accordo, mio zio lamentava che la moglie spendeva troppo e non conservava per la figlia oppure se ne andava di notte e lo lasciava sempre solo. Io questo non l'ho visto, ma quale volta ho notato che la signora con c'era in casa alle 13 - 14 del pomeriggio. So che la per un periodo ha lavorato, forse due\tre mesi, forse in P_ un campeggio;
cominciarono a non andare d'accordo quando la prese a guidare e quindi, P_ a mio parere, si sentiva più libera e trascurava il marito”>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1925/2023 RGAC, e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vibo Valentia, via L. Razza, n. 92, presso lo studio dell'avv. Michele Pagnotta, che lo rappresenta e difende,
Appellante
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vibo P_ C.F._2
Valentia, via Viale della Pace, n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Antonietta Maria Barbieri, che la rappresenta e difende,
Appellata con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante << Voglia l' Ecc.ma Corte riformare la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui “ non individua le motivazioni della separazione” ; quindi statuire che: “gli elementi forniti al Tribunale nel giudizio di primo grado dimostrano senza ombra di smentita che la frattura matrimoniale ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità della che dagli atti si evince il mancato rispetto dei doveri coniugali, una attenta P_
rilettura delle prove testimoniali sicuramente avrebbe condotto alla determinazione della causa di frattura, e la sua riconducibilità, d'altronde la sentenza riconosce la figura del quale ostaggio di un rapporto di conflittualità con la ma nello stesso Parte_1 P_
tempo impone allo stesso il mantenimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre contributi unificati >>.
Per l'appellata << si conclude per l'integrale conferma della sentenza P_
impugnata nr. 266/2023 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in data 15.05.2023 - pubblicata in data 12.06.2023 - di talché rigettandosi tutto quanto richiesto da parte appellante nel presente giudizio perché infondato in fatto ed in diritto;
- vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio>>.
Per il P.G.: << Letti gli atti, si chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione >>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Con ricorso depositato il 13.2.2018, - premesso di aver contratto in data P_
22.3.2005 matrimonio civile con il resistente - chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito per i motivi di cui al ricorso (violenza fisica e morale;
lesioni, percosse, minacce ed ingiurie, a causa delle quali aveva già da tempo lasciato la casa coniugale); porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia R_
(nata precedentemente al matrimonio, ma sempre vissuta unitamente alla coppia) nella misura complessiva di € 450,00 (di cui € 200,00 per la moglie e € 250,00 per la figlia) oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, tuttavia contestando la ricostruzione fattuale fornita dalla moglie e chiedendo, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito della separazione alla moglie (abbandono del tetto coniugale;
abbandono morale e materiale del coniuge); disporsi il contributo di mantenimento in suo favore e nulla riconoscersi al medesimo titolo né alla moglie né alla figlia . Susseguitisi vari rinvii dell'udienza presidenziale (ud. 5.2.2019,16.4.2019, R_
11.6.2019, 17.2.2019, 17.12.2019; tentativi di accordo;
emergenza pandemica), all'udienza del 6.10.2020 compariva unicamente la ricorrente la quale precisava le sue richieste finalizzate al mantenimento della figlia;
all'esito della sua audizione, dato atto dell'inesperibilità del tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva ordinanza interinale con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente stabilendo a carico del convenuto il mantenimento in favore della figlia in € 200,00 mensili oltre al 50 % delle spese R_
straordinarie; indi rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore. Le parti depositavano le rispettive memorie integrative;
venivano assegnati i termini ex art.183 c.p.c. e le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie. La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante assunzione di prove orali (ud. 24.5.2002). Infine, all'udienza cartolare
17.1.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione termini ex art. 190 cpc. Il PM concludeva in data 20.1.2023. Solo la ricorrente depositava conclusionali e repliche >>.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 266/2023, pubblicata in data 12/06/2023, così pronunciava:
<< A) pronunzia la separazione personale dei coniugi e P_ Parte_1
- smg - con addebito al resistente ex art 151 co 2 c.c. B) Rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
C) obbliga il resistente a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge;
D) obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente R_
secondo indici ISTAT\Foi da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie (es. spese mediche non coperte da SSN;
viaggi -studio; corsi formazione;
alloggi studenti ed utenze;
etc..) previamente concordate e\o ed adeguatamente documentate;
rigetta le ulteriori domande avanzate dal resistente;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del (Reg. atti del Parte_2
- Anno 205 Parte I Atto n. 2); G) ordina che la presente sentenza sia Parte_2
trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rombiolo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile); H) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente con distrazione a favore dello
Erario che si liquidano in euro 2.300,00 oltre spese e accessori come per legge >>.
Avverso tale decisione proponeva appello il . Parte_1 In particolare, l'appellante contestava la decisione del Tribunale in ordine all'addebito della separazione, assumendone l'erroneità per avere il giudice di primo grado trascurato prove che dimostravano che la crisi matrimoniale era attribuibile alla P_
Assumeva, sul punto, che smentita che la frattura matrimoniale ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità della
che il giudice di prime cure non aveva considerato il mancato rispetto dei P_
doveri coniugali da parte della che era P_
dimostrato che il aveva un disastrato quadro sanitario ed economico>>; che Parte_1
secondo la giurisprudenza di legittimità l'abbandono è inteso quale della frattura matrimoniale ma questo al giudicante di prime cure è sfuggito>>.
Si duoleva, poi, del disposto mantenimento economico in favore della determinato P_
in euro 200,00 mensili e della di lei figlia per euro 250,00. R_
Evidenziava: - che l'appellata aveva capacità lavorativa ed un reddito sufficiente per vivere, mentre egli versava in condizioni economiche precarie, essendo titolare di una modesta pensione modesta ed avendo necessità di cure mediche;
che giustifichi il mantenimento richiesto>>.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando punto per punto l'avverso gravame del quale chiedeva il rigetto.
Il P.G. chiedeva il rigetto dell'appello
Con ordinanza del 10-13/05/2024, il Presidente Istruttore rinviava per la remissione della causa al Collegio per la decisione, per l'udienza del 12.12.2024
(giorno tabellare 2° giovedì di ogni mese) assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. primo comma c.p.c., numeri 1), 2) e 3); Il P.G. chiedeva il rigetto dell'appello>>.
Quindi, all'udienza del 12 dicembre 2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, con il deposito di note scritte - precisate dalle parti, nel termine assegnato, le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e la memore di replica, la causa veniva rimessa dal
Presidente istruttore al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che nonostante le poco chiare conclusioni rassegnate dal nell'atto di appello , riportate in epigrafe, dalla valutazione dell'atto di gravame Parte_1
nel suo complesso e, dunque, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell'impugnazione ed all'effettiva volontà di parte appellante, non vi è dubbio che il per le ragioni Parte_1
evidenziate nell'atto di appello si duole non solamente dell'addebito della separazione ma anche dell'obbligo posto a suo carico di corresponsione di assegno di mantenimento sia in favore dell'appellata , sia in favore della figlia chiedendo P_ Persona_2
con riguardo agli evidenziati profili la riforma della sentenza di primo grado.
In particolare, si duole della pronuncia di addebito a proprio carico Parte_1
della separazione assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vibo
Valentia, dalle risultanze in atti emergono concreti ed inequivoci elementi idonei a fondare una pronuncia di addebito della separazione alla P_
La doglianza deve essere disattesa.
La giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che le condotte di violenza, anche solo psicologica, e vessatorie perpetrate da un coniuge in danno dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, esonerando il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022; Cass. n. 22294 del 7.8.2024).
Risulta pertanto evidente che il comportamento violento nella relazione coniugale ha incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Alla luce richiamati principi, del tutto condivisibile si appalesa il ragionamento motivazionale del giudice di primo grado laddove è pervenuto alla pronuncia di addebito della separazione all'odierno appellante.
Le risultanze della prova testimoniale escussa in primo grado danno infatti conto dei maltrattamenti familiari posti in essere dal . Parte_1
Ed invero, ha confermato quanto dedotto ed allegato dalla in Persona_2 P_
ordine alle violenze e minacce, persino di morte, subite non solo dalla madre ma anche personalmente, riferendo che “a seguito di questi episodi di esagerata violenza nei confronti di mia madre e anche miei (finanche a minacciarci con un coltello) ce ne andammo di casa, perché ormai per la serie di gravi episodi la situazione era diventata insostenibile;
andammo in una casa in affitto;
io avevo 14 anni” (cfr. verbale di udienza del 24.5.2022).
Le evidenziate dichiarazioni trovano peraltro conferma nelle motivazioni della condanna del per il reato di maltrattamenti familiari ex art. 572 c.p.c. per fatti oggetto di Parte_1
pregresse denunce (cfr. sent. n. 735/2021, in atti), secondo quanto esattamente posto in rilievo dal primo giudice.
È appena il caso di rilevare, con riguardo ai comportamenti della lamentati dal P_
, fondanti la domanda di addebito della separazione a quest'ultima (spese Parte_1
eccessive, assenza da casa, mancato rispetto dei doveri coniugali), che alcuna prova sufficiente è stata, comunque, fornita dall'appellante, avendo il teste addotto,
[...]
riferito in ordine a comportamenti dell'odierna appellata “per sentito dire” dallo ES
zio (vale a dire l'odierno appellante) ed espresso valutazioni che non hanno alcun valore probatorio1.
Fondata si appalesa invece, ad avviso del Collegio, la doglianza concernente l'obbligo del di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1 P_
Correttamente sono stati richiamati dal Tribunale i principi che governano la materia. Si rammenta, infatti, che il tema dell'assegno separativo trova la sua disciplina dell'art. 156
c.c., il quale, in linea di principio, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'assegno di separazione, a differenza di quello divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass. n.
12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto all'indigenza per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso. Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Tanto riassuntivamente premesso in punto di diritto, va rilevato che, nella concreta fattispecie, con riguardo al risulta dagli atti che lo stesso ha percepito nell'anno Parte_1
2022 un reddito da pensione pari ad euro 10.306,00 (cfr. Certificazione Unica 2023, in atti).
Con riguardo alla emerge che ella nell'anno 2022 ha percepito un reddito di euro P_
9.440,00 (cfr. “Dichiarazione di autocertificazione di permanenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio civile” del 9.4.2023”; certificato reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Vibo Valentia del 6.4.2023, in atti).
Ebbene, alla luce delle evidenziate emergenze processuali ritiene il Collegio che, nella concreta fattispecie, deve escludersi la sussistenza di una disparità economica di rilevanza tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della P_
che ha dimostrato capacità lavorativa, avendo negli anni espletato attività quale collaboratrice domestica ( cfr documentazione in atti).
Ed invero, considerato che il reddito del , di anni 88, è pari a circa 900,00 euro Parte_1
mensili ( euro 10.306,00: 12), importo dal quale deve detrarsi la somma di euro 250,00 mensile che egli è tenuto a corrispondere alla quale contributo al mantenimento P_
della figlia , risulta evidente che la corresponsione dell'assegno per il mantenimento R_ dell'odierna appellata determina uno spostamento di ricchezza tale da portare il Parte_1 nella condizione di indigenza, potendo egli disporre, per far fronte alle propria esigenze, di appena ero 450.00 mensili che non gli consentirebbero un dignitoso tenore di vita..
Sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere riformata.
L'appellante censura altresì la sentenza di primo grado per aver il Tribunale di Vibo
Valentia posto a suo carico l'assegno per il mantenimento della figlia . Persona_2
A sostegno della doglianza l'appellante si è sostanzialmente limitato a richiamare l'autosufficienza economica della madre.
Trattasi all'evidenza di censura del tutto priva di pregio, dal momento che l'obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori e non viene meno, sic et simpliciter, con il raggiungimento della maggiore età.
In ragione dell'accoglimento solamente parziale dell'appello, considerata la natura degli interessi coinvolti, le spese del grado devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 P_
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 266/2023, pubblicata 12/06/2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da P_
-conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese del grado;
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro,
Prima Sezione Civile, 5.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha riferito: <io frequentavo spesso la casa coniugale;
so che la sig.ra dal 2015 P_ ha lasciato la abitazione familiare perché non andavano più d'accordo, mio zio lamentava che la moglie spendeva troppo e non conservava per la figlia oppure se ne andava di notte e lo lasciava sempre solo. Io questo non l'ho visto, ma quale volta ho notato che la signora con c'era in casa alle 13 - 14 del pomeriggio. So che la per un periodo ha lavorato, forse due\tre mesi, forse in P_ un campeggio;
cominciarono a non andare d'accordo quando la prese a guidare e quindi, P_ a mio parere, si sentiva più libera e trascurava il marito”>>.