Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante della -OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante della -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Leone, Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento interdittivo di informativa antimafia prot. interno n.-OMISSIS-, con cui la Prefettura – U.T.G. di Napoli – ha confermato sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società “-OMISSIS-” gestita dai ricorrenti;
- della nota di accompagnamento del Dirigente Area staff dell’UTG di Napoli prot. N.-OMISSIS-
- del verbale GIA n. -OMISSIS-, emesso dal Gruppo Investigativo Antimafia, richiamato nel provvedimento interdittivo -OMISSIS-;
- del provvedimento del Comune di Pomigliano d’Arco (Settore -OMISSIS-, con il quale è stato revocato alla ricorrente il rinnovo titolo abilitativo all’esercizio dell’impresa funebre;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso ai provvedimenti impugnati ivi compresi gli atti endoprocedimentali ivi richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Comune di Pomigliano D'Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente, esercente attività di onoranze funebri con sede legale in -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Napoli, dopo l’annullamento da parte del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1700/2024, che ha riformato T.A.R. Napoli, sez. I, n. 2267/2023) della precedente interdittiva n. -OMISSIS- in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2- bis , d.lgs. n. 159/2011, ha ribadito, sul conto della società ricorrente, all’esito della rinnovata istruttoria, il giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla ritenuta sussistenza di rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata suscettibili di condizionarne le scelte e gli indirizzi gestionali.
2. – Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento prefettizio per violazione ed elusione della cit . sentenza del Consiglio di Stato n. 1700/2024 ( sub I); violazione degli artt. 84 e 91 del Codice antimafia, degli artt. 3 e 6 della L. n. 241/90, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza dell’iter logico deduttivo esternato dalla Prefettura ( sub II); eccesso di potere per difetto di motivazione e genericità delle argomentazioni poste a fondamento della nota prefettizia, violazione del diritto alla difesa ( sub III) e, infine, per violazione degli artt. 1 L. n. 241/90 e 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento ( sub IV).
3. – Va precisato, in punto di fatto che, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella cit. pronuncia n. 1700/2024, è stata notificata ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentanti legali dell’impresa ricorrente, la prevista comunicazione di avvio del procedimento, a riscontro della quale, la società, con missiva del -OMISSIS-, ha fatto pervenire note difensive con richiesta di audizione, svoltasi -OMISSIS-. La posizione della società è stata successivamente oggetto di esame del G.I.A., in particolare, nella riunione del -OMISSIS-, sulla scorta degli elementi forniti dal Comando Gruppo Carabinieri di -OMISSIS-.
3.1. – Nella suindicata comunicazione ex art. 92, comma 2- bis , d.lgs. n. 159/2011 (-OMISSIS-) gli elementi di controindicazione rappresentati dalla Prefettura di Napoli alla società ricorrente sono individuati – secondo quanto già emerso nella seduta del G.I.A. -OMISSIS- – nella partecipazione dell’amministratore e rappresentante della ricorrente (per una quota -OMISSIS-%) al capitale sociale di una società attinta -OMISSIS- e, inoltre, nel rapporto di affinità, poi riqualificato in parentela (in esito alla rinnovata attività istruttoria), di quest’ultimo con i fratelli -OMISSIS-, “ esponenti apicali dell’omonimo clan camorristico ”, nonché soggetti già conosciuti all’A.G. penale per essere stati condannati a vario titolo per “ associazione di stampo mafioso ”.
3.2. – La società ricorrente produceva (in data -OMISSIS-), in riscontro alla comunicazione di avvio, una memoria difensiva nella quale svolgeva osservazioni critiche deducendo, in particolare, la risalenza e inattualità dei rapporti con la -OMISSIS- – stante il licenziamento, -OMISSIS-, dell’amministratore della società ricorrente – e richiamando le diverse denunce sporte da quest’ultimo alle Autorità amministrative e alle Forze dell’Ordine nei confronti dell’operato della -OMISSIS-; in merito all’evocazione della consorteria criminale “-OMISSIS-” e ai presunti rapporti di connivenza e parentela con la stessa, obiettava che la richiamata struttura clanica, per un verso, così come confermato dall’A.G.P. e dalle relazioni semestrali della D.I.A., non risulterebbe più esistente e, dall’altro, che non sussisterebbe alcun rapporto di parentela, posto che il sig. -OMISSIS-- “ recepisce il proprio cognome da un’erronea trascrizione nei registri dello stato civile ”, in quanto l’originario cognome del proprio avo era “ -OMISSIS- ” e non -OMISSIS-.
3.3. – La Prefettura, svolta (in -OMISSIS-), come accennato, l’audizione richiesta dalla parte, acquisiva, a seguito della prima seduta del G.I.A. (in -OMISSIS-), ulteriori approfondimenti istruttori contenuti nella nota del Comando C.C. -OMISSIS- e, condividendo la proposta formulata dal G.I.A. nella (seconda) seduta-OMISSIS-, si determinava per la conferma, con il provvedimento impugnato, della prognosi interdittiva a carico della società ricorrente.
5. – Per effetto dell’interdittiva, -OMISSIS-, l’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco ha nuovamente disposto la revoca, anch’essa impugnata, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte della società ricorrente, con conseguente cessazione, per la seconda volta, dell’attività commerciale frattanto ripresa.
6. – La Prefettura di Napoli e il comune di -OMISSIS- si sono entrambi costituiti in giudizio, ciascuno deducendo per quanto di interesse l’infondatezza del ricorso, del quale hanno di conseguenza chiesto la reiezione.
7. – All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024, in vista della quale la società ricorrente ha depositato memoria, la controversia è stata trattenuta in decisione.
8. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
9. – L’avviso del Collegio è che, per effetto delle osservazioni prodotte dalla società in sede di contraddittorio procedimentale, il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura di Napoli e posto a fondamento della confermata sussistenza di un rischio di condizionamento della società ricorrente da parte della criminalità organizzata, risulti fortemente depotenziato, dovendosi dare atto del deciso ridimensionamento – se non proprio della neutralizzazione – della valenza segnaletica sul piano antimafia del coacervo degli elementi di controindicazione compendiati nell’impugnato provvedimento di rigore, con specifico riguardo ai profili della sussistenza di legami di parentela dell’amministratore della ricorrente con il clan -OMISSIS- e della (giudizialmente) accertata “ disarticolazione ” di quest’ultimo (già acclarata -OMISSIS-).
10. – Dell’estinzione del clan -OMISSIS- dà atto, in modo lapidario, la sentenza (richiamata anche nella cit. pronuncia del Consiglio di Stato n. 1700/2024) del Tribunale penale -OMISSIS- (che fa riferimento a un “ sodalizio criminale, ormai da tempo estinto ”), che dispone l’assoluzione con formula piena per tutti gli imputati, nella quale si accerta pure, per quanto di interesse in questa sede, che l’amministratore della società ricorrente, anch’egli imputato unitamente ad altri soci della -OMISSIS-, “ non aveva alcun rapporto/appartenenza con l’estinto clan denominato < -OMISSIS- >” (pag. 132 e ss. della cit. sentenza).
10.1. – La stessa interdittiva dà conto, del resto, con riferimento alla citata consorteria criminale, che non risultano “ elementi che consentano di affermare che […] sia tutt’ora esistente ed attiva ” (pag. 9, punto n. 7); non vale, d’altronde, a confutare l’acclarata disarticolazione dell’organizzazione malavitosa il rilievo speso dalla Prefettura – invero generico e non circostanziato – che “ personaggi in essa inquadrati, come affiliati o fiancheggiatori, sono transitati in altre consorterie attive-OMISSIS-, e soprattutto che la famiglia -OMISSIS- (e per essa -OMISSIS- -OMISSIS-) continua ad esercitare quella "autorevolezza" appartenuta al defunto -OMISSIS- ” (interdittiva, -OMISSIS- ss.), non essendo dato comprendere quali e quanti soggetti sarebbero “ transitati ” in altre consorterie criminali, quali sarebbero le “ altre ” consorterie insistenti in -OMISSIS-nei “ comuni limitrofi ” e, soprattutto, attraverso quali modalità e sulla scorta di quali elementi informativi siffatto “ passaggio ” possa incidere, condizionandola, sugli indirizzi gestionali della società ricorrente.
10.2. – Analogamente è a dirsi quanto alle risultanze delle indagini e degli opportuni approfondimenti svolti, a seguito della “ ulteriore ricognizione informativa ” acquisita dalla Prefettura (sulla scorta della nota del Comando CC di -OMISSIS- e della riunione del G.I.A. del -OMISSIS-), sulla questione della destrutturazione del clan, in esito ai quali è stata valorizzata, nella motivazione dell’interdittiva (p. 11 e ss.), l’ordinanza di custodia cautelare nr. -OMISSIS- -OMISSIS-, emessa per il reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso, la quale, seppure successiva alla sentenza del Tribunale -OMISSIS-, non pare sufficiente, tuttavia, a comprovare la persistenza e la perdurante operatività della menzionata struttura clanica, limitandosi a dare conto, invero, della spendita strumentale, da parte -OMISSIS- -OMISSIS-, della parentela con il defunto capoclan (il -OMISSIS-) per fini intimidatori e per l’illecito conseguimento di utilità.
11. – Quanto al legame parentale tra l’amministratore della società ricorrente e i ritenuti esponenti del clan -OMISSIS-, a smentirne la sussistenza sta, poi, quanto documentato dalla società ricorrente ( supra , § 3.2.) e verificato in esito all’attività investigativa posta in essere dal Comando Gruppo CC -OMISSIS-, rileva l’insussistenza di legami di parentela rappresentando che “ l’ordinanza prefettizia in più riprese afferma la parentela del -OMISSIS- con il CLAN, a smentire il grado di parentela vi è una attenta ricostruzione attraverso l’albero GENEALOGICO redatto dal Comune di appartenenza ” (pag. -OMISSIS- “d”, dell’impugnata nota prefettizia), ricostruzione dalla quale, come detto, si evince che il sig. -OMISSIS-- “ recepisce il proprio cognome da un’erronea trascrizione nei registri dello stato civile ”, in quanto l’originario cognome del proprio avo era “ -OMISSIS- ” e non -OMISSIS-.
12. – Cadono, dunque, (le) due decisive premesse fattuali – l’esistenza del clan -OMISSIS- e la parentela dell’amministratore con i suoi esponenti apicali – da cui si dipana il ragionamento inferenziale articolato dalla Prefettura, la quale, pur prendendo atto di tanto, come chiaramente si evince dalla motivazione del provvedimento, non vi riconnette, tuttavia, alcuna significativa conseguenza in punto di (esito della) valutazione prognostica, giungendo a confermare, sostanzialmente sulla scorta delle medesime ragioni a suo tempo poste a sostegno dell’interdittiva -OMISSIS-, la persistenza di un rischio infiltrativo a carico della società sul presupposto, per quanto detto non sufficientemente supportato sul piano indiziario, dell’esistenza di “ collegamenti continuativi nel tempo con i gruppi camorristici di riferimento (clan -OMISSIS- ora destrutturato ma i cui proseliti risultano, come detto, in altre consorterie criminali operanti -OMISSIS-) da parte del titolare della società in esame, -OMISSIS- ” (p. 13).
12.1. – Sotto altro, concorrente profilo, va stigmatizzata la mancata esplicitazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, delle possibili dinamiche e delle ipotizzate modalità attraverso le quali il prospettato pericolo di condizionamento da parte della consorteria criminale si sarebbe riverberato, in concreto, sulle politiche e sugli indirizzi gestionali dell’azienda ricorrente, apprezzandosi, di contro, uno scarto logico tra l’esposizione degli indicati fattori indiziari, seppur fortemente depotenziati nella loro attitudine segnaletica, cui è ascritta una possibile valenza perturbante delle scelte aziendali, e la descrizione e la individuazione delle ripetute dinamiche e delle modalità attraverso le quali un siffatto condizionamento, ancorché in via soltanto potenziale, si sarebbe venuto concretamente a realizzare.
12.2. – Emergono, dunque, in definitiva, profili di criticità in ordine alla ragionevolezza e proporzionalità della complessiva prognosi inferenziale svolta dall’autorità amministrativa, la quale poggia su un quadro indiziario significativamente svilito e depauperato che si palesa non in grado di sorreggere, secondo la logica della probabilità cruciale, il formulato giudizio di pericolo di condizionamento criminale dell’attività e delle scelte aziendali della società ricorrente.
13. – Discende dalle superiori osservazioni l’illegittimità, per carenze motivazionali, dell’impugnata interdittiva antimafia e, con essa, in via derivata, della avversata revoca del titolo abilitativo rilasciato all’impresa -OMISSIS- dal comune di Pomigliano d’Arco, siccome interamente fondata sul presupposto provvedimento prefettizio.
14. – Le spese, liquidate in dispositivo, come per legge, seguono la soccombenza nei rapporti con il Ministero dell’Interno mentre possono essere compensate nei rapporti con il comune di -OMISSIS-, attesa la conseguenzialità, rispetto all’interdittiva, del provvedimento emesso dall’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge, mentre le compensa nei confronti del comune di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.