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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6880 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44723/2022 promossa da
(C.F. e P.IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. Mario Marino e Susanna Bruschi, elettivamente domiciliata in via Vitali n. 1, Milano, presso i difensori OPPONENTE contro
, titolare della ditta individuale LABORATORIO P_
ODONTOTECNICO GI LO (C.F. ; P.I.: C.F._1
, con il patrocinio degli avv. Alain Fortuna P.IVA_2
OPPOSTO
Con note scritte ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti
CONCLUSIONI Per l'opponente:
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa e domanda, voglia:
- nel merito in via principale, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso, accertare l'inesistenza del diritto di credito fatto valere nel decreto ingiuntivo opposto da nei confronti della P_ società rigettando ogni avversaria, per tutti Parte_1
i motivi in fatto ed in diritto meglio specificati in atti;
pagina 1 di 7 - nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di un credito del Signor revocare il decreto ingiuntivo P_ opposto per gli importi non dovuti ed impro ualmente condannare la società opponente a corrispondere la minor somma rispetto a quella ingiunta che sarà ritenuta provata e/o di giustizia.
- In via istruttoria: A) Ordinare ad , in proprio e quale titolare della ditta individuale P_
Laboratorio OT GI AO, la produzione ex art. 210 c.p.c. della seguente documentazione: a) fatture emesse nell'anno 2018 e 2019, onde fornire la prova di possedere i requisiti per usufruire del regime "forfettario" da lui dedotto in atti;
b) fatture di acquisto 2018 e 2019, onde consentire la verifica dell'acquisto del materiale utilizzato da per la produzione dei manufatti di cui si chiede il pagamento al P_ centro Dentis nelle fatture 2019, di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1
c) dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2019 e 2020, 2021. B) Ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nell'anno 2019, il dott. realizzava, fra gli altri, i manufatti Tes_1 commissionatigli dal per i seguenti pazienti: Parte_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 P_1 [...]
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 P_5 [...]
P_6 P_7 P_8 Controparte_19 CP_20 CP_21
, ,
[...] CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26 CP_27
[...] CP_28 CP_29 CP_30
Eugenia, , , , , Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35
,
[...] CP_36
2) Vero che contestualmente alla realizzazione dei manufatti protesici di cui al capitolo 1) il signor consegnava al centro Dentistico Hermada ed al paziente, la Testimone_2 certificazione del fabbricante, richiesta per legge. Si indica a teste: Milano, via Cenci 134; Milano, via Testimone_2 Controparte_5
Carli n.3; , via Hermada n.42; , Milano. Testimone_3 Controparte_8
3) Vero 9, mi sono rivol istico per Pt_1 sottopormi a cure dentistiche e, per i lavori odontotecnici, sono stato seguito dall'odontotecnico collaboratore del Centro, che ha seguito la Testimone_2 realizzazione dei manufatti protesici necessari alle cure che mi venivano effettuate. Si indica a teste: Milano, via Cenci 134; Milano, Testimone_2 Testimone_4 via Pulci n. 13; , Milano, via Monte Rotondo n. 14; , Controparte_5 Controparte_6
Milano, via Ve , Bresso (Mi), via Pascol Controparte_8 P_1
pagina 2 di 7 Milano, via Ornato n. 58; Milano, via Hermada n. 8; Testimone_3 P_3
, Carate Brianza, via della Pesciara n. 1; Milano, viale Fulvio Testi n.
[...] CP_37
Milano, viale Sarca n. Milano, via Argela n. 56; CP_38 CP_23
Milano, via Val Maira n. 15; Piazza Emanuela, Milano, via Casoli n. 3; CP_26
Milano, via Hermada n. 14; , Sesto San Giovanni, via CP_30 Controparte_31
Bruno Buozzi n. 164; , Milano, via Ariel n. 45; , Milano, via CP_33 CP_35
Castelbarco n.
7. C) Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova ex adverso articolati, ove ritenuti ammissibili e rilevanti, con i testi indicati in atti. Spese di lite rifuse”.
Per l'opposta:
“Reiterando ogni istanza istruttoria come richiesta nelle proprie memorie depositate, ai sensi dell'art. 183 c. 1,2,3 c.p.c., Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 15858/22, Rg. 31075/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 23.9.2022 e pubblicato il 28.9.22, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi ai procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre spese sostenute per la redazione della perizia tecnica di parte del dott. come da fattura depositata in atti. Per_1
Nel contempo, chiede co termini previsti dall'art. 190 c.p.c. al fine del deposito della propria comparsa conclusionale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA NE
, titolare della ditta individuale Laboratorio OT GI AO P_
l decreto ingiuntivo n. 15858/22, del Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 21.178,00, oltre interessi e spese del , di complessivi € 31207,00, emesse negli anni 2018-2019 (doc. 1 monitorio) per lo svolgimento di prestazioni relative all'attività di odontotecnico da parte di P_
in favore e su incarico del già detratti i
[...] Parte_1 enti di complessivi € 10.209,0 Con atto di citazione in opposizione il ha convenuto in Parte_1 giudizio , titolare dell OT P_
, eccependo l'avvenuto pagamento delle prestazioni indicate nelle fatture P_
o 2018; quanto all'anno 2019, ha eccepito di aver pagato euro 7.908,00, pur pagina 3 di 7 non ricevendo fattura da così interamente saldando le prestazioni da costui P_ rese;
infatti, ha contestato gli incarichi e l'effettiva esecuzione delle prestazioni elencate nelle fatture monitoriamente azionate relative all'anno 2019 allegando che l'esecuzione dei lavori veniva dal Centro Dentistico commissionata a o Parte_1 P_ agli altri odontotecnici attraverso app mpilati e sottos i specialisti, i quali non effettuavano mai prescrizioni su foglietti block notes come quelli prodotti da in sede di ricorso monitorio sub doc 5. Inoltre, è stato evidenziato P_ come le prestazioni elencate da fossero state eseguite, per la maggior parte, da P_ un altro odontotecnico, il dottor A ciò si aggiunga che la società opponente ha Tes_1 affermato di non aver mai in precedenza ricevuto né le fatture del 2019 né alcuna richiesta di pagamento di somme asseritamente arretrate. Il ha, quindi, eccepito l'estinzione del credito di cui Parte_1 al i posizione relativa all'anno 2019; ha contestato, infatti, la veridicità delle fatture relative all'anno 2019 prodotte da e il P_ credito dalle medesime portato e ha chiesto la revoca del decreto in etto della pretesa creditoria o in subordine la riduzione della somma dovuta. Si è costituito quale titolare della ditta individuale Laboratorio P_
OT GI AO, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare l'opposto:
- ha precisato che i lavori eseguiti in favore della società opponente non venivano sempre commissionati tramite gli appositi moduli descritti dal Centro Dentistico e che, anzi, la maggior parte degli stessi erano ordinati mediante “fogli Parte_1 me quelli prodotti dall'opposto in sede di richiesta di decreto ingiuntivo;
- ha negato che le fatture non fossero autentiche e veritiere, affermando di averle regolarmente emesse e di averle consegnate alla legale rappresentante della società di mese in mese e in copia cartacea;
- ha precisato di essere beneficiario del regime fiscale forfettario, e dunque esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Spirato il termine di tre mesi di sospensione del processo, disposta su concorde richiesta ex art 296 c.p.c. all'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art 183.6 c.p.c. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183.6 c.p.c. e relativi documenti, nonché delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c., il giudice ha pronunciato ordinanza con cui, per le ragioni ivi illustrate e di cui infra, non ha ammesso i mezzi di prova indicati dall'opposto nella memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. La causa è, così, entrata nella fase decisionale.
pagina 4 di 7 Ad esito della causa deve concludersi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto integrale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono. Innanzitutto, avuto riguardo alle fatture relative all'annualità 2018, è documentale che i relativi pagamenti siano stati eseguiti dall'opponente (doc. 3 opponente). In merito, poi, alle fatture dell'anno 2019, risulta che il Centro Dentistico ha eseguito il Parte_1 pagamento delle prestazioni rese in quell'anno da per un valore complessivo di P_
€ 7.908,00 (doc. 8 opponente); quanto alle fatt te, non sono stati provati i fatti costitutivi del diritto di credito sotteso alle stesse. In particolare, le fatture prodotte dall'opposto, benché idonee a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito nell'ambito del giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., atteso che lo stesso deve essere in questa sede dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. ex multis Cass. n. 19944 del 12/07/2023). Infatti, la fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione. Tuttavia, nessun valore, neppure indiziario, può essere alla stessa riconosciuto in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. ex multis Cass. n. 8549 del 03/04/2008). Con precipuo riguardo al caso di specie, avendo l'opponente eccepito l'avvenuto pagamento di parte del credito e per il resto l'inesistenza degli incarichi e delle prestazioni per il cui pagamento l'opposta agisce, spettava a quest'ultima in qualità di attrice in senso sostanziale darne prova. Invece, non ha assolto all'onere P_ probatorio sullo stesso incombente;
invero, gli unici documenti prodotti dall'opposto a sostegno della pretesa creditoria di complessivi € 21.178,00 sono: le asserite prescrizioni fatte su foglietti block notes (i “fogli promemoria”) non attribuibili al suo autore, difformi dalla prassi dello studio di conferire gli incarichi su moduli simili a quelli prodotti sub doc 4 opponente e di cui on allega la corrispondenza rispetto alle P_ prestazioni oggetto delle fatture mo nte azionate;
le sopra indicate fatture – oggetto di contestazione anche per quanto concerne la tempistica di emissione, che non può evincersi da scritture contabili o dall'apposizione di marca da bollo, trattandosi di soggetto in regime forfettario, né dall'invio al debitore in periodo coevo alla loro emissione –; la relazione di un consulente tecnico di parte avente ad oggetto il contenuto della messaggistica di WhatsApp, intervenuta tra e la legale P_ rappresentante del tra la data del 3. l 20.12.2019, Parte_1 da cui emerge il rapporto di collaborazione intercorso tra le parti ma non anche, in pagina 5 di 7 modo univoco, il conferimento dei singoli specifici incarichi riferiti alle fatture azionate, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture in contestazione (circostanze peraltro neppure tempestivamente allegate da nel suo atto P_ costitutivo come anche nella memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c.); anzi, dalla relazione stessa risulta che il credito che asseriva di vantare verso il Centro Dentistico P_ Pt_1 ammontava a circa 6.000 euro (in particolare, in data 7.11.2019, lo stesso
[...] P_ dichiara che il “saldo” è di euro 6.060,00 – cfr. p. 277 all. n.8 della memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.). Non vi è, poi, allegazione concreta e prova della prestazione eseguita in esecuzione degli asseriti incarichi che non risulti già saldata (il convenuto non documenta l'acquisto di materiali per eseguire i manufatti protesici, né la consegna di detti manufatti al suo committente), né allega il criterio sulla base del quale ha quantificato i P_ corrispettivi;
tardive, poi, risultano sia le allegazioni sia le produzioni nel termine di cui all'art 183.7 c.p.c. Infine, quanto alle richieste istruttorie avanzate dall'opposto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il Tribunale ha ritenuto non ammissibile le circostanze di cui ai capitoli di prova dell'opposto in ragione della loro formulazione generica e ha altresì rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata stante il suo carattere esplorativo. Infatti, la sua ammissione avrebbe violato il principio secondo il quale le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate ai sensi dell'art. 2697 c.c., chiedendo l'intervento del consulente d'ufficio, che è ammissibile solo se finalizzato a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa per opera delle parti e non già per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis da ultimo Cass. n. 8498 del 31.03.2025). In definitiva, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente va revocato e la domanda di condanna al pagamento della somma residua fondata sulle fatture azionate deve essere respinta. Le spese di lite - liquidate in dispositivo con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22 e con riduzione quindi del valore medio della fase istruttoria e decisionale in considerazione dell'attività ivi espletata - vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15858/2022 del Tribunale di Milano, proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 6 di 7 15858/2022 del Tribunale di Milano emesso in favore di , titolare della P_ ditta individuale Laboratorio OT GI AO;
rigetta ogni domanda avanzata da , titolare della ditta individuale P_
Laboratorio OT GI AO. Condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese processuali, liquidate in euro 145,50 per spese ed € 3.386,50 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA. Milano, 15.09.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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