Articolo 2 della Legge 24 gennaio 1958, n. 17
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 marzo 1958
Art. 2.
Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1958-59.
Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo, pro quota, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.
Entrata in vigore il 1 marzo 1958