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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni MA
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n 5115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Feo presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Battipaglia alla p.za Matteo Farnina n.12;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE - OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito su verbale di accertamento unico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240001647636000 notificatole in data 16.8.2024 - a cui era sotteso il verbale unico di accertamento n. 2018014793/DDL notificato il 30.11.2018 -
col quale l' le chiedeva il pagamento dell'importo di € 67.707,86 di cui € CP_1
45.689,36 a titolo di contributi previdenziali ed € 20.018,50 per somme aggiuntive per il periodo luglio 2013 - ottobre 2018.
Contestava la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
eccependo l'estinzione dell'obbligazione per mancato rispetto del termine di 90
giorni per la notifica del verbale unico di accertamento dall'ultimo atto accertativo, il difetto di motivazione nonché l'errato regime sanzionatorio applicato.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
ribadendo la piena legittimità della propria pretesa eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva nonchè
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è inammissibile. Parte_1
Invero, sul punto l'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/1999 espressamente statuisce che il ricorso in opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva deve essere proposto nel termine di giorni 40
dalla notifica della cartella di pagamento o come nel caso di specie avviso di addebito davanti al giudice del lavoro.
Ebbene, nel caso de quo tale termine non è stato rispettato atteso che come ammesso dalla stessa parte ricorrente - del resto si tratta di circostanza pacifica tra le parti e anche documentalmente provata (vedasi prod. presente nel fascicolo telematico di parte ricorrente) - l'avviso di addebito qui impugnato
è stato notificato il 16.8.2024 mentre il presente ricorso è stato depositato soltanto il 9.10.2024.
È evidente che dal 16.8.2024 al 9.10.2024 sono trascorsi più di 40 giorni
(precisamente ben 54 giorni).
È bene specificare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente con le note di trattazione scritta fissate per l'odierna udienza, la controversia,
relativa ad opposizione ad avviso di addebito (D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24) conseguente all'inadempimento all'obbligo contributivo derivante dalla disciplina delle assicurazioni obbligatorie L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma
26, rientra tra quelle escluse dalla sospensione dei termini feriali. Invero, per i giudizi di opposizione a cartella e/o avvisi per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 c.c. e segg., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.
15376, 24 luglio 2008n. 20375; Cass. n. 1815 del 2012; Cass. n. 23043 del
2018).
Il ricorso proposto non può che essere, allora, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da
52.000,01 € a 260.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto del decorso dei 40 giorni impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5115 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso dalla nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp. p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.217,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni MA
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n 5115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Feo presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Battipaglia alla p.za Matteo Farnina n.12;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE - OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito su verbale di accertamento unico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240001647636000 notificatole in data 16.8.2024 - a cui era sotteso il verbale unico di accertamento n. 2018014793/DDL notificato il 30.11.2018 -
col quale l' le chiedeva il pagamento dell'importo di € 67.707,86 di cui € CP_1
45.689,36 a titolo di contributi previdenziali ed € 20.018,50 per somme aggiuntive per il periodo luglio 2013 - ottobre 2018.
Contestava la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
eccependo l'estinzione dell'obbligazione per mancato rispetto del termine di 90
giorni per la notifica del verbale unico di accertamento dall'ultimo atto accertativo, il difetto di motivazione nonché l'errato regime sanzionatorio applicato.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
ribadendo la piena legittimità della propria pretesa eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva nonchè
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è inammissibile. Parte_1
Invero, sul punto l'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/1999 espressamente statuisce che il ricorso in opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva deve essere proposto nel termine di giorni 40
dalla notifica della cartella di pagamento o come nel caso di specie avviso di addebito davanti al giudice del lavoro.
Ebbene, nel caso de quo tale termine non è stato rispettato atteso che come ammesso dalla stessa parte ricorrente - del resto si tratta di circostanza pacifica tra le parti e anche documentalmente provata (vedasi prod. presente nel fascicolo telematico di parte ricorrente) - l'avviso di addebito qui impugnato
è stato notificato il 16.8.2024 mentre il presente ricorso è stato depositato soltanto il 9.10.2024.
È evidente che dal 16.8.2024 al 9.10.2024 sono trascorsi più di 40 giorni
(precisamente ben 54 giorni).
È bene specificare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente con le note di trattazione scritta fissate per l'odierna udienza, la controversia,
relativa ad opposizione ad avviso di addebito (D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24) conseguente all'inadempimento all'obbligo contributivo derivante dalla disciplina delle assicurazioni obbligatorie L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma
26, rientra tra quelle escluse dalla sospensione dei termini feriali. Invero, per i giudizi di opposizione a cartella e/o avvisi per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 c.c. e segg., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.
15376, 24 luglio 2008n. 20375; Cass. n. 1815 del 2012; Cass. n. 23043 del
2018).
Il ricorso proposto non può che essere, allora, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da
52.000,01 € a 260.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto del decorso dei 40 giorni impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5115 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso dalla nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp. p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.217,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni MA