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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6813/2023 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Domenico
Doronzo, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 14.05.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 19.09.2023 e notificato il 19.10.2023, il ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione degli arretrati della pensione di CP_2 invalidità civile, riconosciuta con decreto di omologa notificato il 19.07.2022, con il quale era accertata la sussistenza del requisito sanitario di tale prestazione con decorrenza dal 01.08.2020 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
In particolare, ha dedotto che l' ha proceduto alla liquidazione della pensione CP_2 da giugno 2023 ma non ha corrisposto gli arretrati relativi al periodo da agosto
2020 a maggio 2023, per il complessivo importo di € 10.659,95.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione degli CP_2 arretrati non corrisposti;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_2 contendere con compensazione delle spese stante l'intervenuto pagamento della prestazione;
in particolare, ha eccepito che con pec del 18.09.2023 comunicava che gli arretrati sarebbero stati pagati con la prima rata utile di novembre 2023 e che, nonostante ciò, il ricorrente ha depositato e notificato il ricorso.
LA DECISIONE
1. In primo luogo, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato, infatti, che l' ha provveduto a corrispondere quanto richiesto CP_2 da parte ricorrente nelle more del giudizio.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, se non ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali. A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il pagamento della prestazione
è intervenuto solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, con la conseguenza che le spese processuali devono essere poste a carico dell' . CP_2
2 Deve osservarsi, infatti, che nello specifico risulta provato in via documentale che:
- il 19.07.2022 il difensore di parte ricorrente notificava all il decreto di CP_2 omologa;
- il 19.09.2022 il difensore di parte ricorrente notificava all' il modello AP70; CP_2
- il 15.05.2023 l' liquidava la prestazione solo con decorrenza da giugno CP_2
2023, senza corrispondere gli arretrati (dall'1.08.2020 a maggio 2023);
- 19.09.2023 era depositato il ricorso giudiziario;
- il 10.10.2023 era notificato il ricorso giudiziario;
- il 2.11.2023 l' procedeva alla liquidazione degli importi dovuti previa CP_2 comunicazione del 18.09.2023.
2. Ciò posto, deve quindi ritenersi che la parte ricorrente è stata “costretta” a depositare e notificare il ricorso e, solo successivamente a tale iniziativa giudiziaria, l' ha provveduto a liquidare quanto dovuto. CP_2
Quanto alla sussistenza del diritto preteso, esso risulta sostanzialmente riconosciuto dall' tant'è che ha poi concretamente proceduto a riconoscere CP_1 la prestazione come richiesta dal ricorrente.
Deve escludersi, inoltre, stante l'intervenuto pagamento degli arretrati solo dopo la notifica del ricorso, che sussistano i presupposti per la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, senza che possa nel caso di specie valorizzarsi il comportamento tardivamente collaborativo dell' che si è attivato e ha CP_2 proceduto a liquidare la prestazione con ingiustificabile ritardo.
Sul punto, in particolare, deve osservarsi che non appare pertinente il precedente giurisprudenziale della Corte d'Appello di Bari (sent. n. 347 del 17.03.2025), allegato alle note dell' ; nel caso esaminato dalla Corte, infatti, era valorizzata, CP_2 ai fini della compensazione delle spese processuali, la circostanza che la liquidazione della prestazione avveniva prima della notifica del ricorso e nel rispetto del termine di 120 giorni previsto per procedere alla liquidazione della prestazione.
Nel caso di specie il modello AP70 risulta inviato il 19.09.2022 e gli arretrati sono stati corrisposti oltre un anno rispetto a tale data, nel novembre del 2023, con la conseguenza che il tardivo adempimento dell' , peraltro non concretizzatosi CP_2
3 nella effettiva liquidazione degli arretrati se non dopo la notifica del ricorso, ha
“costretto” la parte ricorrente ad agire in giudizio.
Né può condurre a una diversa soluzione la circostanza dell'invio di pec da parte dell' al patronato che seguiva la posizione del ricorrente in data 18.09.2023 CP_2 con la quale si preannunciava la liquidazione degli arretrati, considerato che, per un verso, come evidenziato, gli arretrati non erano stati corrisposti nei 120 giorni dalla notifica del modello AP70 e, per altro verso, considerato che con la suddetta pec non si indicava neanche una data imminente e prossima di liquidazione, quale avrebbe potuto essere quella del rateo di ottobre 2023, il che avrebbe forse potuto determinare una diversa scelta della parte rispetto all'introduzione del giudizio.
Alla luce di ciò, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_2 del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
26.000,00 cfr. cedolino indicante l'importo degli arretrati), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Domenico Doronzo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6813/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.865,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Domenico Doronzo.
Trani, 4.06.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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