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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2801/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Giuseppe Mazzotta Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Alessia Faddili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4638/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2020 in proprio e quale legale CP_2
rappresentante di proponeva opposizione davanti al Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro avverso il decreto ingiuntivo n.
9485/2019, emesso su istanza dell' con il quale era stato intimato alla società CP_3 il pagamento della somma di € 31.001,00 oltre accessori a titolo di contributi omessi in relazione alle posizioni dei giornalisti , e CP_4 Controparte_5 [...] rispettivamente per i periodi dal luglio 2012 al dicembre 2015, dall'ottobre CP_6
2013 al dicembre 2015 e dal settembre 2012 al dicembre 2015.
Pag. 1 di 18 Eccepiva, dunque, la prescrizione della pretesa in riferimento a tutti i soggetti elencati per il periodo 2012-2014; deduceva comunque l'insussistenza dello svolgimento di attività
CP_ giornalistica da parte della e del la mancanza della subordinazione nel CP_6
CP_ rapporto intercorso con la nel periodo asseritamente accertato, l'insussistenza di CP_ alcun coordinamento da parte del nei confronti della e del CP_4 CP_6
stante la carenza di natura giornalistica nella loro attività e la mancanza di una redazione giornalistica all'interno della propria organizzazione;
ha, infine, dedotto la genericità delle somme ingiunte, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' insistendo per la CP_3 fondatezza delle proprie pretese e richiedendo il rigetto dell'opposizione.
In corso di giudizio si costituiva l' succeduto all' ai sensi dell'art. 1, CP_1 CP_3
comma 103, della legge n. 234/2021, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio, istruito anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 4638/2023, depositata l'8 maggio 2023, che, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ha in parte accolto l'opposizione, dichiarando CP_2 la parziale prescrizione fino all'ottobre 2013 delle pretese avanzate dall' in CP_3
CP_ relazione alla posizione della , così condannando la società al pagamento della somma di € 30.583,00 in favore dell' e di 3/4 delle spese di lite, compensate per la restante CP_1
parte.
Con atto depositato presso questa Corte l'8 novembre 2023 Parte_1
interponeva tempestivo appello in forza dei motivi di seguito riassunti.
Con il primo motivo censurava la sentenza per avere ritenuto dimostrato lo svolgimento
CP_ di attività giornalistica da parte della e del Segnatamente, richiamata la CP_6
giurisprudenza in tema di natura giornalistica della prestazione lavorativa sottolineando in particolare l'elemento della creatività, evidenziava il difetto di qualsiasi redazione giornalistica nella propria organizzazione e
CP_
• quanto alla posizione della , che all'interno della radio esisteva una prassi – che accomunerebbe tutte le emittenti – che consentiva, a coloro che ne avessero manifestato l'interesse, di occupare uno spazio di trasmissione, da gestire in maniera autonoma ed a titolo gratuito, ricevendo in cambio la possibilità di fruire della struttura, delle apparecchiature e del personale necessario alla registrazione
Pag. 2 di 18 CP_ del programma radio;
che dunque la aveva svolto la sua attività con tali modalità registrando una trasmissione radiofonica di intrattenimento denominata
“Touring Cafè” della durata di circa mezz'ora, anche “provvedendo talvolta alla lettura di alcune notizie che l'unico giornalista dell'emittente, il sig. , le CP_4 inviava”; che tanto aveva trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali raccolte, con particolare riferimento alle dichiarazioni della Pt_2
• quanto alla posizione del che il suo impegno era limitato alla CP_6
registrazione delle propria trasmissione radiofonica, avente natura sportiva, della durata di 2 ore circa, e che questi non era stato mai assegnato ad attività giornalistica ma esclusivamente ed in via sporadica alla lettura dei comunicati stampa e delle notizie del radiogiornale predisposte dal;
che tale CP_4 situazione non era stata adeguatamente contestata dall'ente; che tanto aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, con particolare riferimento alle deposizioni della del e del che le stesse dichiarazioni Pt_2 Tes_1 Tes_2 rese dall'interessato agli accertatori erano contraddittorie, atteso che egli aveva riferito di avere svolto la propria attività con rapporto a tempo parziale per 20 ore settimanali, dunque per massimo 4 ore giornaliere, con la conseguenza di dovere eseguire nelle sole due ore lavorate, oltre quelle di trasmissione, la cura della redazione, il contatto con le case discografiche, la partecipazione a conferenze stampa e la registrazione di video musicali, in maniera invero implausibile.
Contestava la ricostruzione operata dal primo giudice nel senso della coerenza delle dichiarazioni dei testi introdotti dall'ente e di inattendibilità di quelle rese dai propri, CP_ affermando che né la , né il avevano mai curato personalmente la CP_6
redazione di articoli o di notizie nel rispetto delle linee editoriali aziendali, limitandosi alla lettura di notizie trasmesse dal , essendo del tutto privi del potere di CP_4 rielaborare la notizia criticamente e con apporto personale, ma limitandosi “ad acquisire le notizie dal sito ANSA, ad inviarle al che le rielaborava, trasmettendo CP_4 successivamente il testo definitivo da leggere nel corso del radiogiornale”, rivestendo dunque il solo ruolo di speaker radiofonici. Né costoro avevano mai registrato interviste, senza considerare che non tutte le interviste possiedono natura giornalistica;
neppure erano sottoposti ad alcuna direttiva da parte del in ordine alle modalità di CP_4
redazione della notizia o alla linea editoriale da osservare;
nemmeno avevano osservato
Pag. 3 di 18 un orario prestabilito, potendo determinare in maniera autonoma le modalità di svolgimento della loro prestazione, in disparte il rilievo che i testimoni esaminati avevano indicato orari del tutto difformi tra loro;
neanche dovevano giustificare le proprie assenze al datore di lavoro, limitandosi ad una comunicazione al . Deduceva che in caso CP_4 di assenza tutti i collaboratori della radio preparavano “una copia” da mandare in onda come se fossero in diretta, ciò che risultava incompatibile con lo svolgimento di attività CP_ giornalistica, caratterizzata dal tratto dell'attualità e che il computer utilizzato dalla e dal era nella disponibilità di tutti i collaboratori, il che dimostrava come tale CP_6 utilizzo fosse funzionale esclusivamente all'attività che questi realizzavano per registrare il proprio programma e non certamente per lo svolgimento di una presunta attività giornalistica, senza considerare che non esistevano postazioni lavorative ad uso personale. Contestava, inoltre, la portata probatoria della documentazione prodotta dall'ente e delle dichiarazioni rese agli ispettori, non assistite da fede privilegiata e contraddittorie tra loro. Ribadiva, infine, in ordine alla posizione del di avere CP_6 versato la dovuta contribuzione all' affermando il venir meno della pretesa CP_1
creditoria a seguito della successione di tale ente all' e ribadendo la mancanza CP_3
di qualsiasi redazione giornalistica.
Con il secondo motivo si doleva della pronuncia in ordine alla posizione del , CP_4 nuovamente ricordando l'inesistenza di una redazione giornalistica, affermando che quegli “si occupava personalmente ed esclusivamente del radiogiornale, relazionandosi CP_ con i sigg.ri e affinché questi sporadicamente potessero leggere le notizie CP_6 nel giornale”; deduceva in particolare che il “non richiedeva ai citati soggetti, CP_4
né ad altri, alcuna elaborazione di notizie e non assegnava agli stessi alcun argomento da trattare, né tantomeno indicava alcuna linea editoriale da osservare, o correggeva articoli o notizie”, ciò che risultava avvalorato dalla circostanza che lavorasse da casa, ove acquisiva le notizie e le inseriva nel sistema automatico;
sosteneva che “l'asserito CP_ coordinamento con la ed il era esclusivamente funzionale a consentire CP_6
la lettura delle notizie nel corso del giornale. In tal senso, quindi, tale attività si riduceva alla mera trasmissione delle notizie già predisposte ai predetti soggetti ai fini della lettura. Dunque, nessun coordinamento di attività giornalistica veniva realizzato, ove si consideri che l'unico giornalista presente era il ”, come confermato dai testi CP_4
CP_
e osservava che – atteso che la e il avevano Tes_1 Tes_3 Tes_4 CP_6
Pag. 4 di 18 pacificamente cessato la loro collaborazione fin dal 2015 – ciò avrebbe dovuto condurre ad una riorganizzazione dell'attività della testata giornalistica, in quanto 2 dei 3 presunti componenti erano venuti a mancare, ma di tale circostanza non era stata fornita alcuna dimostrazione;
ne conseguiva che il non aveva alcun diritto al versamento della CP_4
contribuzione connessa al preteso svolgimento di attività di coordinamento ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. e che l'accertamento ispettivo sul punto era privo di fondamento.
Con un terzo motivo contestava il solo parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata, atteso che lo stesso regolamento dell' stabiliva CP_3
l'applicazione del termine quinquennale;
che la trasformazione della prescrizione in decennale non operava in riferimento alle contribuzioni maturate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, a dispetto dell'erronea interpretazione datane dal Tribunale, ciò che era confermato da copiosa giurisprudenza richiamata, in disparte il rilievo che la pretesa denuncia sporta dai lavoratori non costituiva né un'istanza proveniente dall'effettivo creditore, né destinata all'effettivo debitore;
che, ad ogni modo, dagli atti non emergeva l'effettivo deposito delle pretese denunce e che queste ultime erano del tutto generiche e non riferibili alla contribuzione oggetto del giudizio.
Sulla base di tali ragioni concludeva richiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “confermare la dichiarazione di prescrizione statuita, e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla all' per i motivi da Parte_1 CP_1
questo pretesi;
- In via subordinata, e laddove dovesse confermarsi la natura subordinata giornalistica del rapporto di lavoro con il sig. accertare e dichiarare che CP_6 nulla è dovuto all' avendo la società già corrisposto la quota di contribuzione;
- In CP_1 via ulteriormente gradata, ridurre il quantum nella misura che sarà ritenuta di giustizia”, vinte le spese del giudizio con distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo con articolate CP_1 argomentazioni l'infondatezza deli motivi di appello, dei quali ha richiesto l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Pag. 5 di 18 Non merita accoglimento il primo motivo di gravame, che censura il riconoscimento
CP_ nell'attività svolta dalla e dal dei presupposti per qualificarla come CP_6
giornalistica.
A tale proposito, si deve rilevare che né la legge professionale n. 69/1963 né il contratto collettivo per i giornalisti definiscono il contenuto dell'attività giornalistica, ragion per cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa. Sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l'attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa)
o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione), ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa. Si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell'ordinaria concezione del giornalismo, oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale. Così, si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l'attività giornalistica si contraddistingue, in primo luogo, per l'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone dunque quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (in tal senso, già
Cass. n. 1827/1995; Cass. n. 6083/1997; Cass. n. 23625/2010; Cass. n. 17723/2011).
Quanto ai criteri per la concreta individuazione dell'attività giornalistica, è stato precisato che deve trattarsi di informazione e critica su determinati avvenimenti, destinate alla generalità dei cittadini ovvero ad un numero indeterminato di essi, attraverso giornali, agenzie di stampa, emittenti radio-televisive e, più in generale, ogni strumento idoneo ad assicurare la diffusione dell'informazione, specificandosi che il mezzo espressivo utilizzato può essere lo scritto, la parola, la grafica, l'immagine. Quanto al ruolo del
Pag. 6 di 18 giornalista nella produzione dell'informazione, è stato individuato nella raccolta, selezione, elaborazione, presentazione e commento delle notizie, con le caratteristiche qualitative dell'autonomia e della creatività. Assumono, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione.
A conferma di quanto esposto, si rileva che di recente, le stesse SS.UU. hanno delineato la professione di giornalista, da intendersi come quell'attività “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione” (Cass. SS.UU. n. 1867/2020).
Tanto chiarito in linea generale, le doglianze di si appuntano sul Parte_1
riconoscimento ad opera del Tribunale dello svolgimento di attività giornalistica da parte
CP_ della e del nell'ambito di quelli che la società qualifica in sostanza come CP_6 programmi di intrattenimento, il che escluderebbe in radice la riferibilità di un'attività quale quella in esame alla materia giornalistica. Aggiunge l'appellante che mancherebbe, in concreto lo svolgimento di quelle attività che caratterizzano i compiti del giornalista, con particolare riferimento alla ricerca, alla raccolta, all'individuazione e rielaborazione delle notizie, limitata nel caso di specie – al più – allo scrutinio di ordinari canali di informazione;
né si era dimostrato alcun apporto creativo soggettivo, che non potrebbe essere riferito sic et simpliciter alla lettura di notizie o di una rassegna stampa senza alcuna aggiunta personale e tantomeno informativa da parte dei lavoratori in questione.
In particolare, la predisposizione dei testi da leggere nel corso delle trasmissioni sarebbe stata curata piuttosto dal , unico giornalista riconosciuto dall'emittente, CP_4
limitandosi i due lavoratori citati a svolgere le funzioni di speaker, incompatibili con quelle giornalistiche ravvisate dall'ente previdenziale e dal primo giudice.
Una tale ricostruzione, a detta della società appellante, avrebbe trovato pieno riscontro nell'istruttoria testimoniale svolta, che avrebbe confermato l'estraneità all'ambito giornalistico delle attività in questione.
In senso contrario osserva la Corte che l'istruttoria ha piuttosto dimostrato lo svolgimento CP_ di attività di vera e propria redazione nell'ambito della quale, anche a cura della e del erano individuati gli argomenti da trattare nel corso delle trasmissioni;
ha CP_6
inoltre evidenziato la realizzazione da parte di costoro di numerosi servizi ed interviste,
Pag. 7 di 18 con un apporto creativo che si manifestava nell'analisi critica degli avvenimenti trattati, oltre che nella sottoposizione di domande ai personaggi di volta in volta intervistati, il che costituisce con tutta evidenza esercizio di attività giornalistica per come in precedenza tratteggiata.
Infatti, oltre alle deposizioni dei testi esaminati nel corso dell'istruttoria orale svolta, delle quali a breve di tratterà, si devono considerare i documenti acquisiti agli atti che già da soli consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento di attività giornalistica da parte di
CP_
e all'interno di una redazione coordinata dal , il che comporta CP_6 CP_4
l'infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
È certamente condivisibile quanto sostenuto dalla società appellante, nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, in quanto non assistito da fede privilegiata. Tuttavia, tale materiale va valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte, Cass.
n. 9251/2010).
Ebbene, risultano particolarmente rilevanti a tale riguardo i messaggi di posta elettronica prodotti, che restituiscono con chiarezza l'immagine di una redazione giornalistica, sia pure strutturata in maniera minimale stante il ridotto numero dei soggetti coinvolti. Essa curava la preparazione delle diverse edizioni dei giornali radio trasmessi dall'emittente CP_ con distribuzione di compiti – per quanto di rilievo nel presente giudizio – tra la e il sotto il coordinamento del . CP_6 CP_4
Segnatamente, in ordine alla produzione .P.S., ci si riferisce CP_7
• al documento n. 13, vale a dire ad una e-mail datata 31 marzo 2012, inviata dal CP_
“alla redazione” e indirizzata a cinque destinatari, tra i quali la e il CP_4
e contenente dettagliate istruzioni in riferimento alla preparazione dei CP_6
notiziari anche con predisposizione di precisi turni di lavoro (ricomprendenti CP_ anche la e il , dipendenti dalla programmazione degli stessi CP_6
notiziari
Pag. 8 di 18 • al documento n. 14, vale a dire ad una e-mail datata 31 gennaio 2014, inviata tra gli altri al , ove si fa uno specifico riferimento all'esistenza di una CP_4
CP_
“redazione”, composta anche da “ ” – da identificarsi nella – e da CP_5
” – da indentificarsi nel CP_6 CP_6
• al documento n. 15, vale a dire ad una e-mail datata 10 novembre 2014, inviata CP_ dall'indirizzo “redazione radiotouring” alla e al contenente una CP_6 serie di recapiti di personaggi attivi nel mondo della pallacanestro “…da contattare per interviste/spot” e successiva e-mail datata 12 novembre 2014 nella CP_ quale la richiede come organizzarsi “…per le altre interviste”
• al documento n. 16, vale a dire ad una e-mail datata 2 dicembre 2014, inviata dal alla “redazione” e al ove il mittente richiede espressamente CP_4 CP_6
la predisposizione di testi di natura giornalistica in riferimento alla GI LC
• al documento n. 18, vale a dire ad una e-mail datata 25 novembre 2014, inviata CP_ dal alla “redazione”, alla e al ove il mittente richiede CP_4 CP_6
espressamente la predisposizione di testi di natura giornalistica in riferimento alla
GI LC e alla LA ET
• al documento n. 26, vale a dire ad una e-mail datata 4 agosto 2013, inviata dal CP_
alla e al contenente i “Turni redazione” nei quali i due CP_4 CP_6
risultano continuativamente inseriti
• al documento n. 27, vale a dire ad una e-mail datata 21 febbraio 2015, inviata dal CP_
– legale rappresentante della società – al , alla e al CP_2 CP_4
e contenente istruzioni per l'esecuzione del tirocinio da parte di gruppi CP_6 di giovani, da svolgersi presso la redazione: “occorre che i ragazzi assistano ai lavori della redazione per prenderne coscienza e sperimentarsi nella ricerca, analisi e sintesi radiofonica della notizia”
• al documento n. 28, vale a dire ad una e-mail datata 24 ottobre 2014, inviata CP_ dall'indirizzo energycomunicazione@gmail.com tra gli altri al , alla CP_4
e al ove si programma una “maratona elettorale” con “24h CP_6 continuative di aggiornamenti a cura della ns redazione giornalistica” individuandosi turni di presenza (“dalle 6h00 alle 14h00 e Controparte_6
”), chiarendosi che “le 2 coppie di giornalisti saranno presenti in CP_5
Pag. 9 di 18 CP_ studio, affiancheranno i conduttori (individuati in soggetti diversi dalla e dal n.d.r.) con interventi, approfondimenti e collegamenti” CP_6
• al documento n. 30, vale a dire ad una e-mail datata 15 marzo 2012, intitolata significativamente “collaborazione giornalistica”, inviata dal a diversi CP_4
CP_ destinatari, tra i quali la e il ai quali si rivolge con l'appellativo CP_6
“gentile collega” e nella quale illustra la nuova programmazione giornalistica dell'emittente da egli coordinata, sollecitando l'adesione ad un “impegno giornalistico” nell'ambito della “redazione che dovrà essere coinvolta nell'arco della giornata senza soluzione di continuità”
• al documento n. 31, vale a dire ad una e-mail datata 21 novembre 2013, inviata CP_ dalla al , intitolata “LA notizia per GR” e contenente un testo CP_4
giornalistico riguardante le vicende della locale squadra di pallacanestro
• al documento n. 32, vale a dire ad una e-mail datata 24 novembre 2015, inviata CP_ dalla all'emittente nella quale comunica l'avvenuta registrazione di un'intervista e la presa di accordi “per ulteriore intervista…a ridosso della partita di domenica”
• al documento n. 37, vale a dire ad una e-mail datata 15 novembre 2015, inviata CP_ dalla , tra gli altri, all'emittente e al , nella quale comunica lo CP_4
svolgimento di attività esterna
• al documento n. 41, vale a dire ad una e-mail datata 20 ottobre 2013, inviata dal CP_
alla contenente dei file in formato .mp3 con richiesta di sistemarli CP_4
e di fare “la news”
• al documento n. 43, vale a dire una conversazione tramite e-mail datate 28 marzo CP_ 2014 tra , la “redazione” e la , ove quest'ultima, sulla base di un file CP_4
audio in formato .mp3 fornitole dal predispone un pezzo giornalistico CP_4
successivamente approvato dallo stesso CP_4
• al documento n. 45, vale a dire ad una e-mail datata 16 settembre 2013, inviata CP_ dalla all'emittente, nella quale comunica disservizi nella trasmissione della pagina sportiva del notiziario GR, con espliciti riferimenti alla inefficienza della redazione giornalistica e al proprio lavoro all'interno di essa, anche richiedendo una modifica dei turni di presenza
Pag. 10 di 18 • al documento n. 50, vale a dire ad una e-mail datata 21 marzo 2012, intitolata
“esito riunione giornalistica”, inviata dal all'emittente e contenente una CP_4
CP_ relazione sulla riunione svolta “con i giornalisti”, tra i quali la e il CP_6 per l'organizzazione del lavoro della “redazione della radio” da ottenersi
“attraverso una turnazione che possa garantire la presenza in redazione nell'arco della giornata e un impegno anche all'esterno per le conferenze stampa e altri eventi da seguire”
• al documento n. 46, vale a dire ad una e-mail datata 14 luglio 2012, inviata dall'indirizzo al e contenente i contatti della Email_1 CP_4
”, vale a dire quello dello stesso , Parte_3 CP_4
CP_ quello del e quello della CP_6
ad essi si possono aggiungere
• il documento n. 38 vale a dire la richiesta di accredito formulata il 20 marzo 2013 dal , quale direttore responsabile di “Touring104”, per la “giornalista” CP_4
in ordine ad uno spettacolo teatrale Controparte_5
• il documento n. 16 vale a dire la pubblicità del programma del basato CP_6 su “aggiornamenti in tempo reale…rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e locali, approfondimenti in collegamento con ospiti”
• il documento n. 48 vale a dire ad una “convenzione di tirocinio extracurriculare” CP_ datata 5 giugno 2014, da svolgersi dalla presso con Parte_1 inserimento “nella redazione giornalistica della testata Touring”.
Come si nota con chiarezza, in numerosissimi messaggi si fa espresso ed esplicito
CP_ riferimento all'esistenza di una redazione, nella quale la e il erano CP_6 continuativamente inseriti;
si evidenzia l'attività non solo di raccolta di notizie e tantomeno di mera lettura, ma anche di predisposizione di testi – di frequente sottoposti
CP_ all'approvazione del – da parte sia della che del si rileva lo CP_4 CP_6
svolgimento di interviste e di attività esterna con la formale qualifica di giornalista, specie
CP_ da parte della , il che risulta incompatibile con la ricostruzione alternativa offerta dalla società, tesa a limitare l'attività dei lavoratori in esame a meri compiti di conduttori- annunciatori, in quanto tali privi di qualsiasi contenuto creativo e informativo.
Pag. 11 di 18 Si consideri inoltre che la prova testimoniale raccolta nel corso del primo grado del giudizio – ove sono stati esaminati ben sei testimoni – ha confermato un tale quadro.
In particolare, la teste al contrario di quanto sostenuto dalla società, ha riferito Pt_2
CP_ inequivocamente di attività giornalistica eseguita da e sotto il CP_6 coordinamento del : “Ho lavorato per la dal 2009 fino CP_4 Parte_1
al 2018, occupandomi di trasmettere programmi ideati e condotti da me. CP_4
CP_ era il direttore della redazione mentre ed svolgevano il mio stesso tipo CP_6
di lavoro, ed in più redigevano e conducevano il radiogiornale trasmesso dalla emittente
di proprietà della società opponente. Entrambi quotidianamente Parte_3
raccoglievano le notizie di interesse, ed elaboravano il notiziario… I notiziari successivi al primo della mattina potevano essere identici se non c'erano aggiornamenti, o includere aggiornamenti per fatti sopravvenuti. Entrambi conducevano anche il
CP_ radiogiornale… Mentre nella conduzione il la ed il si CP_6 CP_4
alternavano, nella preparazione del notiziario lavoravano contemporaneamente, sotto la direzione del . Tutti e tre effettuavano all'occorrenza anche interviste sul luogo CP_4
di vari personaggi, che venivano registrate e mandate in onda nel notiziario. Il per un breve periodo ha effettuato anche una trasmissione cd. Contenitore, CP_6
che andava in onda la mattina dalle 7,00 alle 9,00, in cui si leggeva la rassegna stampa, si faceva intrattenimento e si mandava in onda musica. Poi io ho preso in carico questa trasmissione…Tutti e tre, una volta acquisita la notizia di interesse, provvedevano ad elaborarla in maniera da rendere il contenuto in maniera sintetica ed efficace, perché questo ci era richiesto. Non ho notato differenze sulle modalità lavorative del CP_6
e la era quello che indicava le notizie da evidenziare e quelle su cui Per_1 CP_4
non soffermarsi. Inoltre poteva indicare i nomi di ospiti da intervistare, anche in diretta, in studio. Controllava il contenuto dei notiziari prima che venissero registrati e mandati
CP_ in onda. Non so se predisponesse i turni di lavoro del e della . Coordinava CP_6
CP_ comunque la loro attività. Non so se il e la potessero inserire nel CP_6
notiziario anche notizie acquisite autonomamente e non indicate dal . CP_4
Comunque ribadisco che quest'ultimo effettuava sempre il controllo del contenuto del notiziario prima della registrazione e messa in onda”.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato quanto segue: Tes_2
“Ho conosciuto e . Il Controparte_6 Controparte_5 CP_4 CP_6
Pag. 12 di 18 si occupava del notiziario della radio raccogliendo le notizie e leggendole. CP_5
svolgeva la stessa attività del Lavoravano insieme. Il coordinava CP_6 CP_4
il loro lavoro, ed a volte era lui a leggere il notiziario. Credo che anche lui partecipasse alla preparazione del notiziario. Erano previste anche interviste a vari personaggi…
CP_ Vedevo che il dava indicazioni al ed alla su come dovessero CP_4 CP_6
CP_ impostare il notiziario. Ricordo che il la ed il utilizzavano CP_6 CP_4
indistintamente alcuni pc che si trovavano nella sala antistante alla sala regia. Non avevano una propria postazione fissa. Nel primo periodo mi recavo negli uffici della radio una volta alla settimana, e trovavo sempre ed che nel CP_6 Persona_2
CP_ primo periodo sicuramente vedevo ed occuparsi di elaborare le varie CP_6 notizie che acquisivano. La preparazione del notiziario avveniva durante tutto l'arco della giornata, e la sua messa in onda era registrata. Lo spazio dove c'erano a CP_ disposizione i computer e dove lavoravano ed veniva chiamato CP_6
redazione. Ricordo che all'interno di alcuni dei programmi di intrattenimento curati dal era inserita anche la lettura di alcuni giornali, e comunque la diffusione di CP_6
notizie di attualità. La presenza dei suddetti era legata alle trasmissioni che dovevano CP_ realizzare. Il e la lavoravano con le stesse modalità”. CP_6
Lo stesso , sebbene le sue dichiarazioni debbano essere attentamente valutate CP_4
specie rispetto alla sua specifica posizione, ha confermato lo svolgimento di attività CP_ giornalistica da parte del e della , definendoli espressamente “miei CP_6 colleghi giornalisti all'interno della redazione”, che “si occupavano di attingere notizie dalle agenzie e comunicati stampa, di elaborarle e di trasmetterle nei giornali radio che mandavamo in onda, che erano 7 al giorno, oltre due radio giornali sportivi. Per svolgere questa attività erano presenti quotidianamente in redazione, il dalle 6,30- CP_6
CP_ 6,45, e la dalle 8,15-8,30, e fino alle 12,30 circa, dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio avevamo dei turni per rientrare, e quindi c'era o l'uno o l'altro dei due…I notiziari erano CP_ letti per lo più da me e dal e solo in caso di necessità dalla , il che avveniva CP_6
CP_ solitamente il sabato. Per il resto la si occupava prevalentemente di reperire le notizie. Tutti noi effettuavamo anche interviste sia dalla redazione che recandoci all'esterno, ed inoltre andavamo alle conferenze stampa per fare eventualmente anche CP_ domande…Quando c'erano il e la ci vedevamo la mattina per CP_6
organizzare tutto il lavoro della giornata. Ero io a dare loro le indicazioni sui servizi da
Pag. 13 di 18 realizzare, loro li realizzavano e poi io comunque controllavo il loro operato. Quando non potevano venire avvertivano me o la proprietà, o entrambi, ed il loro lavoro veniva distribuito tra noi altri”.
Di rilievo risulta anche la deposizione del che ha dichiarato che “Il Tes_4 CP_6
nel periodo dal settembre 2012 al 16.12.2015 si occupava di una trasmissione che andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 9,00. Ne era il conduttore. Si trattava di intrattenimento radiofonico anche con riferimenti a notizie di cronaca. Era lui ad occuparsi interamente della preparazione della trasmissione. Il si occupava CP_6
anche di leggere il notiziario che andava in onda alle 12,15, ed a tal fine si basava sulle notizie ANSA e sui comunicati stampa del Comune o di altri soggetti. Il direttore
[...]
dava l'indirizzo editoriale e decideva le notizie da mandare in onda. Il CP_4 non effettuava interviste ma il lunedì mattina all'interno del telegiornale CP_6
trasmetteva eventualmente dei pezzi di interviste fatte da altri il giorno prima a calciatori nell'ambito delle partite della GI. Estrapolava i pezzi di interviste che gli interessavano…Eventualmente invitava altri giornalisti per parlare della GI. Il tutto avveniva sempre sotto il controllo di . CP_4 Persona_3
in redazione, e pochissime volte ha letto il notiziario, preparandolo come
[...]
CP_ il cioè reperendo notizie ANSA o da altre fonti. La ha lavorato per circa CP_6
quattro anni ed in tutto il periodo è stata in redazione, occupandosi di reperire notizie per il radio giornale…Non so come si svolgessero quotidianamente i rapporti tra il
CP_
ed il e la . Posso dire [che] tutti loro facevano parte della CP_4 CP_6 redazione”.
Non sono idonee a scalfire un tale quadro probatorio le dichiarazioni rese dal teste Tes_3
definitosi fondatore della radio – ciò che non milita per la sua attendibilità – e deputato a curare la parte tecnica della programmazione, dunque profondamente interessato all'esito del giudizio, il quale ha riferito – in armonia con la linea difensiva della società, ma in aperto contrasto con le risultanze documentali richiamate in precedenza e con le dichiarazioni dei testi appena passate in rassegna – di una mera attività di intrattenimento da parte di costoro
Peraltro, anche il teste al quale la stessa appellante attribuisce particolare Tes_1
CP_ credibilità, ha narrato più volte dell'esistenza di una redazione nella quale la e il lavoravano, risultando invece incongrue le sue ulteriori dichiarazioni in ordine CP_6
Pag. 14 di 18 al fatto che le notizie lette fossero elaborate dal solo e al fatto che il CP_4 CP_6
CP_ e la non svolgessero attività esterna, atteso che ha riferito “Non vedevo spesso il
...Non mi è capitato di vedere il dare indicazioni al su CP_4 CP_4 CP_6 come realizzare qualche programma”, ciò che non gli consentiva di avere una diretta conoscenza delle sue modalità di lavoro.
Si consideri, inoltre, che nella loro attività presso la società appellante i lavoratori erano inseriti appieno nell'organizzazione del lavoro, dovendo soggiacere a turni predisposti dal , pacificamente dipendente di e attenersi alle CP_4 Parte_1 indicazioni operative da questi impartite con cadenza quotidiana, operando all'interno della redazione a mezzo di attrezzature di lavoro messe a disposizione dalla radio, seppure non integranti una postazione fissa e predeterminata, e dovendo concordare la fruizione di ferie e preavvertire in caso di assenza, così mettendo stabilmente e continuativamente a disposizione della società le proprie energie lavorative e non già in vista di uno specifico determinato risultato da conseguire con la loro attività. Né, in considerazione della natura attenuata della subordinazione in ambito giornalistico, era necessario impartire quelle
“istruzioni incisive, reiterate, dettagliate e meticolose” teorizzate dalla società appellante. CP_ Se a tanto si aggiunge che gli stessi e risultano iscritti all'albo dei CP_6
CP_ giornalisti – segnatamente, la dal 24 aprile 2012, vale a dire al momento in cui ha iniziato la sua collaborazione con (si veda il documento n. 29) e Parte_1
il addirittura da epoca anteriore, vale a dire dal 25 settembre 2009 (si veda il CP_6
documento n. 10) – emerge con evidenza la validità della pretesa azionata dall'ente previdenziale.
Quanto fino a questo punto osservato implica l'infondatezza anche della seconda doglianza, atteso che la funzione di coordinamento svolta dal è emersa con CP_4
chiarezza sia dalla documentazione già passata in rassegna, sia del tenore delle deposizioni testimoniali raccolte. Esse, anche quando hanno tentato di svalutare la natura CP_ della prestazione resa dalla e dal al rango di puro intrattenimento, hanno CP_6
nondimeno confermato il ruolo preminente svolto nei loro confronti dallo stesso
, che forniva indicazioni in ordine all'impostazione delle trasmissioni e al quale CP_4
le notizie raccolte dovevano essere sottoposte per una sua approvazione prima della messa in onda. Risulta dunque dovuta la contribuzione maggiorata dovendo i compiti del
Pag. 15 di 18 essere ricondotti alla previsione di cui all'art. 2, lett. c) del c.c.n.l. applicabile, CP_4 cui corrisponde l'erogazione di un'indennità ulteriore da parte del datore di lavoro.
Resta solo da precisare che, come del resto ammesso dallo stesso la società CP_1 appellante risulta avere versato contributi nell'interesse del la cui entità dovrà CP_6 essere adeguatamente scomputata dalle somme dovute all'esito dell'accertamento oggetto del presente giudizio.
È invece fondata l'ultima censura proposta dalla società appellante, concernente il rigetto parziale dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata.
Infatti, tale questione va risolta alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha nuovamente affrontato la tematica riguardante la corretta interpretazione da dare al disposto dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (si legga a tale proposito Cass. n. 5820/2021).
Come è noto, secondo il comma 9, dell'art. 3 citato, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi
i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Secondo la Suprema Corte la denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) assume rilievo specifico in tema di prescrizione dell'obbligo contributivo solo all'interno del meccanismo regolatorio stabilito in via di disciplina transitoria dai commi in commento, ciò che si ricava anche e soprattutto dalla considerazione, di tipo sistematico, che muove dal rapporto di netta autonomia che esiste tra il rapporto contributivo (che lega il datore di lavoro e l'ente previdenziale) ed il rapporto previdenziale (che lega il lavoratore al medesimo ente), così come autonomo rispetto a tali rapporti è il rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro.
Per tale ragione, come affermato da SS.UU. n. 15296/2014, la denuncia, non costituisce atto interruttivo non solo perché non proviene dal creditore, ma anche perché il suo effetto
Pag. 16 di 18 non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma in sostanza di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni. Peraltro, come è stato evidenziato già da Cass. n. 4153/2006, la ratio della disposizione era quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comportava;
ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi comprimeva la possibilità al lavoratore dipendente di acquisire l'anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 40 della legge n. 153/1969, perché dette regole valgono, come è noto, solo per i periodi non ancora caduti in prescrizione.
Dunque, la tesi di una interpretazione del comma 9, lett. a), dell'art. 3 cit. del tutto scissa dal comma 10, sostanzialmente abbracciata dalla sentenza qui impugnata, non è convincente in quanto la denuncia del lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, determinerebbe, ex se ed in via ordinaria, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione dei contributi;
ciò, diversamente dalla ipotesi dell'atto interruttivo riconducibile alle parti del medesimo rapporto che, come è noto, non modifica la durata quinquennale del termine determinandone solamente una nuova decorrenza.
Tale effetto non avrebbe alcuna razionale giustificazione sul versante sistematico stante l'assetto dei rapporti rilevanti nella materia previdenziale, tanto che l'attribuzione al lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, del potere di determinare in concreto la durata termine di prescrizione dell'obbligo contributivo opererebbe in via automatica e senza che il debitore dell'obbligazione ne abbia necessariamente effettiva conoscenza, stante la mancanza di una comunicazione della denuncia stessa al datore di lavoro.
Alla luce di tali principi, atteso che l'unico atto interruttivo del termine di prescrizione pacificamente compiuto dall'ente previdenziale è rappresentato dalla notifica dell'atto di accertamento ispettivo, risalente al 23 novembre 2018, risultano prescritte le somme da versarsi a titolo di contribuzione fino al mese di novembre 2013, dovendo essere corrispondentemente ridotta la pretesa dell' CP_1
Nei termini appena esposti l'appello merita parziale accoglimento, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali, attesa la non completa fondatezza della pretesa dell'ente, si può confermare la statuizione contenuta in sentenza nel punto in cui le aveva
Pag. 17 di 18 compensate per 1/4 e per la restante parte le aveva poste a carico della società, pur dovendosi applicare il terzo scaglione tariffario in luogo del quarto, e si possono compensare negli stessi termini anche quelle del presente grado di giudizio, sempre ponendo la restante parte a carico della società nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato l'8 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 4638/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore dell' della Parte_1 CP_1
contribuzione non versata dal novembre 2013 al dicembre 2015 e relative sanzioni in relazione alla posizione di , e CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
- compensa per 1/4 le spese del primo grado di giudizio e condanna
[...] al pagamento della restante parte, che si liquida in € Parte_1
3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
compensa per 1/4 le spese del presente grado di giudizio e condanna al Parte_1 pagamento della restante parte, che si liquida in € 2.250,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2801/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Giuseppe Mazzotta Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Alessia Faddili CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4638/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2020 in proprio e quale legale CP_2
rappresentante di proponeva opposizione davanti al Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro avverso il decreto ingiuntivo n.
9485/2019, emesso su istanza dell' con il quale era stato intimato alla società CP_3 il pagamento della somma di € 31.001,00 oltre accessori a titolo di contributi omessi in relazione alle posizioni dei giornalisti , e CP_4 Controparte_5 [...] rispettivamente per i periodi dal luglio 2012 al dicembre 2015, dall'ottobre CP_6
2013 al dicembre 2015 e dal settembre 2012 al dicembre 2015.
Pag. 1 di 18 Eccepiva, dunque, la prescrizione della pretesa in riferimento a tutti i soggetti elencati per il periodo 2012-2014; deduceva comunque l'insussistenza dello svolgimento di attività
CP_ giornalistica da parte della e del la mancanza della subordinazione nel CP_6
CP_ rapporto intercorso con la nel periodo asseritamente accertato, l'insussistenza di CP_ alcun coordinamento da parte del nei confronti della e del CP_4 CP_6
stante la carenza di natura giornalistica nella loro attività e la mancanza di una redazione giornalistica all'interno della propria organizzazione;
ha, infine, dedotto la genericità delle somme ingiunte, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' insistendo per la CP_3 fondatezza delle proprie pretese e richiedendo il rigetto dell'opposizione.
In corso di giudizio si costituiva l' succeduto all' ai sensi dell'art. 1, CP_1 CP_3
comma 103, della legge n. 234/2021, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio, istruito anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 4638/2023, depositata l'8 maggio 2023, che, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ha in parte accolto l'opposizione, dichiarando CP_2 la parziale prescrizione fino all'ottobre 2013 delle pretese avanzate dall' in CP_3
CP_ relazione alla posizione della , così condannando la società al pagamento della somma di € 30.583,00 in favore dell' e di 3/4 delle spese di lite, compensate per la restante CP_1
parte.
Con atto depositato presso questa Corte l'8 novembre 2023 Parte_1
interponeva tempestivo appello in forza dei motivi di seguito riassunti.
Con il primo motivo censurava la sentenza per avere ritenuto dimostrato lo svolgimento
CP_ di attività giornalistica da parte della e del Segnatamente, richiamata la CP_6
giurisprudenza in tema di natura giornalistica della prestazione lavorativa sottolineando in particolare l'elemento della creatività, evidenziava il difetto di qualsiasi redazione giornalistica nella propria organizzazione e
CP_
• quanto alla posizione della , che all'interno della radio esisteva una prassi – che accomunerebbe tutte le emittenti – che consentiva, a coloro che ne avessero manifestato l'interesse, di occupare uno spazio di trasmissione, da gestire in maniera autonoma ed a titolo gratuito, ricevendo in cambio la possibilità di fruire della struttura, delle apparecchiature e del personale necessario alla registrazione
Pag. 2 di 18 CP_ del programma radio;
che dunque la aveva svolto la sua attività con tali modalità registrando una trasmissione radiofonica di intrattenimento denominata
“Touring Cafè” della durata di circa mezz'ora, anche “provvedendo talvolta alla lettura di alcune notizie che l'unico giornalista dell'emittente, il sig. , le CP_4 inviava”; che tanto aveva trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali raccolte, con particolare riferimento alle dichiarazioni della Pt_2
• quanto alla posizione del che il suo impegno era limitato alla CP_6
registrazione delle propria trasmissione radiofonica, avente natura sportiva, della durata di 2 ore circa, e che questi non era stato mai assegnato ad attività giornalistica ma esclusivamente ed in via sporadica alla lettura dei comunicati stampa e delle notizie del radiogiornale predisposte dal;
che tale CP_4 situazione non era stata adeguatamente contestata dall'ente; che tanto aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, con particolare riferimento alle deposizioni della del e del che le stesse dichiarazioni Pt_2 Tes_1 Tes_2 rese dall'interessato agli accertatori erano contraddittorie, atteso che egli aveva riferito di avere svolto la propria attività con rapporto a tempo parziale per 20 ore settimanali, dunque per massimo 4 ore giornaliere, con la conseguenza di dovere eseguire nelle sole due ore lavorate, oltre quelle di trasmissione, la cura della redazione, il contatto con le case discografiche, la partecipazione a conferenze stampa e la registrazione di video musicali, in maniera invero implausibile.
Contestava la ricostruzione operata dal primo giudice nel senso della coerenza delle dichiarazioni dei testi introdotti dall'ente e di inattendibilità di quelle rese dai propri, CP_ affermando che né la , né il avevano mai curato personalmente la CP_6
redazione di articoli o di notizie nel rispetto delle linee editoriali aziendali, limitandosi alla lettura di notizie trasmesse dal , essendo del tutto privi del potere di CP_4 rielaborare la notizia criticamente e con apporto personale, ma limitandosi “ad acquisire le notizie dal sito ANSA, ad inviarle al che le rielaborava, trasmettendo CP_4 successivamente il testo definitivo da leggere nel corso del radiogiornale”, rivestendo dunque il solo ruolo di speaker radiofonici. Né costoro avevano mai registrato interviste, senza considerare che non tutte le interviste possiedono natura giornalistica;
neppure erano sottoposti ad alcuna direttiva da parte del in ordine alle modalità di CP_4
redazione della notizia o alla linea editoriale da osservare;
nemmeno avevano osservato
Pag. 3 di 18 un orario prestabilito, potendo determinare in maniera autonoma le modalità di svolgimento della loro prestazione, in disparte il rilievo che i testimoni esaminati avevano indicato orari del tutto difformi tra loro;
neanche dovevano giustificare le proprie assenze al datore di lavoro, limitandosi ad una comunicazione al . Deduceva che in caso CP_4 di assenza tutti i collaboratori della radio preparavano “una copia” da mandare in onda come se fossero in diretta, ciò che risultava incompatibile con lo svolgimento di attività CP_ giornalistica, caratterizzata dal tratto dell'attualità e che il computer utilizzato dalla e dal era nella disponibilità di tutti i collaboratori, il che dimostrava come tale CP_6 utilizzo fosse funzionale esclusivamente all'attività che questi realizzavano per registrare il proprio programma e non certamente per lo svolgimento di una presunta attività giornalistica, senza considerare che non esistevano postazioni lavorative ad uso personale. Contestava, inoltre, la portata probatoria della documentazione prodotta dall'ente e delle dichiarazioni rese agli ispettori, non assistite da fede privilegiata e contraddittorie tra loro. Ribadiva, infine, in ordine alla posizione del di avere CP_6 versato la dovuta contribuzione all' affermando il venir meno della pretesa CP_1
creditoria a seguito della successione di tale ente all' e ribadendo la mancanza CP_3
di qualsiasi redazione giornalistica.
Con il secondo motivo si doleva della pronuncia in ordine alla posizione del , CP_4 nuovamente ricordando l'inesistenza di una redazione giornalistica, affermando che quegli “si occupava personalmente ed esclusivamente del radiogiornale, relazionandosi CP_ con i sigg.ri e affinché questi sporadicamente potessero leggere le notizie CP_6 nel giornale”; deduceva in particolare che il “non richiedeva ai citati soggetti, CP_4
né ad altri, alcuna elaborazione di notizie e non assegnava agli stessi alcun argomento da trattare, né tantomeno indicava alcuna linea editoriale da osservare, o correggeva articoli o notizie”, ciò che risultava avvalorato dalla circostanza che lavorasse da casa, ove acquisiva le notizie e le inseriva nel sistema automatico;
sosteneva che “l'asserito CP_ coordinamento con la ed il era esclusivamente funzionale a consentire CP_6
la lettura delle notizie nel corso del giornale. In tal senso, quindi, tale attività si riduceva alla mera trasmissione delle notizie già predisposte ai predetti soggetti ai fini della lettura. Dunque, nessun coordinamento di attività giornalistica veniva realizzato, ove si consideri che l'unico giornalista presente era il ”, come confermato dai testi CP_4
CP_
e osservava che – atteso che la e il avevano Tes_1 Tes_3 Tes_4 CP_6
Pag. 4 di 18 pacificamente cessato la loro collaborazione fin dal 2015 – ciò avrebbe dovuto condurre ad una riorganizzazione dell'attività della testata giornalistica, in quanto 2 dei 3 presunti componenti erano venuti a mancare, ma di tale circostanza non era stata fornita alcuna dimostrazione;
ne conseguiva che il non aveva alcun diritto al versamento della CP_4
contribuzione connessa al preteso svolgimento di attività di coordinamento ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. e che l'accertamento ispettivo sul punto era privo di fondamento.
Con un terzo motivo contestava il solo parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata, atteso che lo stesso regolamento dell' stabiliva CP_3
l'applicazione del termine quinquennale;
che la trasformazione della prescrizione in decennale non operava in riferimento alle contribuzioni maturate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, a dispetto dell'erronea interpretazione datane dal Tribunale, ciò che era confermato da copiosa giurisprudenza richiamata, in disparte il rilievo che la pretesa denuncia sporta dai lavoratori non costituiva né un'istanza proveniente dall'effettivo creditore, né destinata all'effettivo debitore;
che, ad ogni modo, dagli atti non emergeva l'effettivo deposito delle pretese denunce e che queste ultime erano del tutto generiche e non riferibili alla contribuzione oggetto del giudizio.
Sulla base di tali ragioni concludeva richiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “confermare la dichiarazione di prescrizione statuita, e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla all' per i motivi da Parte_1 CP_1
questo pretesi;
- In via subordinata, e laddove dovesse confermarsi la natura subordinata giornalistica del rapporto di lavoro con il sig. accertare e dichiarare che CP_6 nulla è dovuto all' avendo la società già corrisposto la quota di contribuzione;
- In CP_1 via ulteriormente gradata, ridurre il quantum nella misura che sarà ritenuta di giustizia”, vinte le spese del giudizio con distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo con articolate CP_1 argomentazioni l'infondatezza deli motivi di appello, dei quali ha richiesto l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Pag. 5 di 18 Non merita accoglimento il primo motivo di gravame, che censura il riconoscimento
CP_ nell'attività svolta dalla e dal dei presupposti per qualificarla come CP_6
giornalistica.
A tale proposito, si deve rilevare che né la legge professionale n. 69/1963 né il contratto collettivo per i giornalisti definiscono il contenuto dell'attività giornalistica, ragion per cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa. Sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l'attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa)
o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione), ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa. Si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell'ordinaria concezione del giornalismo, oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale. Così, si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l'attività giornalistica si contraddistingue, in primo luogo, per l'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone dunque quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (in tal senso, già
Cass. n. 1827/1995; Cass. n. 6083/1997; Cass. n. 23625/2010; Cass. n. 17723/2011).
Quanto ai criteri per la concreta individuazione dell'attività giornalistica, è stato precisato che deve trattarsi di informazione e critica su determinati avvenimenti, destinate alla generalità dei cittadini ovvero ad un numero indeterminato di essi, attraverso giornali, agenzie di stampa, emittenti radio-televisive e, più in generale, ogni strumento idoneo ad assicurare la diffusione dell'informazione, specificandosi che il mezzo espressivo utilizzato può essere lo scritto, la parola, la grafica, l'immagine. Quanto al ruolo del
Pag. 6 di 18 giornalista nella produzione dell'informazione, è stato individuato nella raccolta, selezione, elaborazione, presentazione e commento delle notizie, con le caratteristiche qualitative dell'autonomia e della creatività. Assumono, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione.
A conferma di quanto esposto, si rileva che di recente, le stesse SS.UU. hanno delineato la professione di giornalista, da intendersi come quell'attività “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione” (Cass. SS.UU. n. 1867/2020).
Tanto chiarito in linea generale, le doglianze di si appuntano sul Parte_1
riconoscimento ad opera del Tribunale dello svolgimento di attività giornalistica da parte
CP_ della e del nell'ambito di quelli che la società qualifica in sostanza come CP_6 programmi di intrattenimento, il che escluderebbe in radice la riferibilità di un'attività quale quella in esame alla materia giornalistica. Aggiunge l'appellante che mancherebbe, in concreto lo svolgimento di quelle attività che caratterizzano i compiti del giornalista, con particolare riferimento alla ricerca, alla raccolta, all'individuazione e rielaborazione delle notizie, limitata nel caso di specie – al più – allo scrutinio di ordinari canali di informazione;
né si era dimostrato alcun apporto creativo soggettivo, che non potrebbe essere riferito sic et simpliciter alla lettura di notizie o di una rassegna stampa senza alcuna aggiunta personale e tantomeno informativa da parte dei lavoratori in questione.
In particolare, la predisposizione dei testi da leggere nel corso delle trasmissioni sarebbe stata curata piuttosto dal , unico giornalista riconosciuto dall'emittente, CP_4
limitandosi i due lavoratori citati a svolgere le funzioni di speaker, incompatibili con quelle giornalistiche ravvisate dall'ente previdenziale e dal primo giudice.
Una tale ricostruzione, a detta della società appellante, avrebbe trovato pieno riscontro nell'istruttoria testimoniale svolta, che avrebbe confermato l'estraneità all'ambito giornalistico delle attività in questione.
In senso contrario osserva la Corte che l'istruttoria ha piuttosto dimostrato lo svolgimento CP_ di attività di vera e propria redazione nell'ambito della quale, anche a cura della e del erano individuati gli argomenti da trattare nel corso delle trasmissioni;
ha CP_6
inoltre evidenziato la realizzazione da parte di costoro di numerosi servizi ed interviste,
Pag. 7 di 18 con un apporto creativo che si manifestava nell'analisi critica degli avvenimenti trattati, oltre che nella sottoposizione di domande ai personaggi di volta in volta intervistati, il che costituisce con tutta evidenza esercizio di attività giornalistica per come in precedenza tratteggiata.
Infatti, oltre alle deposizioni dei testi esaminati nel corso dell'istruttoria orale svolta, delle quali a breve di tratterà, si devono considerare i documenti acquisiti agli atti che già da soli consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento di attività giornalistica da parte di
CP_
e all'interno di una redazione coordinata dal , il che comporta CP_6 CP_4
l'infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
È certamente condivisibile quanto sostenuto dalla società appellante, nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, in quanto non assistito da fede privilegiata. Tuttavia, tale materiale va valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte, Cass.
n. 9251/2010).
Ebbene, risultano particolarmente rilevanti a tale riguardo i messaggi di posta elettronica prodotti, che restituiscono con chiarezza l'immagine di una redazione giornalistica, sia pure strutturata in maniera minimale stante il ridotto numero dei soggetti coinvolti. Essa curava la preparazione delle diverse edizioni dei giornali radio trasmessi dall'emittente CP_ con distribuzione di compiti – per quanto di rilievo nel presente giudizio – tra la e il sotto il coordinamento del . CP_6 CP_4
Segnatamente, in ordine alla produzione .P.S., ci si riferisce CP_7
• al documento n. 13, vale a dire ad una e-mail datata 31 marzo 2012, inviata dal CP_
“alla redazione” e indirizzata a cinque destinatari, tra i quali la e il CP_4
e contenente dettagliate istruzioni in riferimento alla preparazione dei CP_6
notiziari anche con predisposizione di precisi turni di lavoro (ricomprendenti CP_ anche la e il , dipendenti dalla programmazione degli stessi CP_6
notiziari
Pag. 8 di 18 • al documento n. 14, vale a dire ad una e-mail datata 31 gennaio 2014, inviata tra gli altri al , ove si fa uno specifico riferimento all'esistenza di una CP_4
CP_
“redazione”, composta anche da “ ” – da identificarsi nella – e da CP_5
” – da indentificarsi nel CP_6 CP_6
• al documento n. 15, vale a dire ad una e-mail datata 10 novembre 2014, inviata CP_ dall'indirizzo “redazione radiotouring” alla e al contenente una CP_6 serie di recapiti di personaggi attivi nel mondo della pallacanestro “…da contattare per interviste/spot” e successiva e-mail datata 12 novembre 2014 nella CP_ quale la richiede come organizzarsi “…per le altre interviste”
• al documento n. 16, vale a dire ad una e-mail datata 2 dicembre 2014, inviata dal alla “redazione” e al ove il mittente richiede espressamente CP_4 CP_6
la predisposizione di testi di natura giornalistica in riferimento alla GI LC
• al documento n. 18, vale a dire ad una e-mail datata 25 novembre 2014, inviata CP_ dal alla “redazione”, alla e al ove il mittente richiede CP_4 CP_6
espressamente la predisposizione di testi di natura giornalistica in riferimento alla
GI LC e alla LA ET
• al documento n. 26, vale a dire ad una e-mail datata 4 agosto 2013, inviata dal CP_
alla e al contenente i “Turni redazione” nei quali i due CP_4 CP_6
risultano continuativamente inseriti
• al documento n. 27, vale a dire ad una e-mail datata 21 febbraio 2015, inviata dal CP_
– legale rappresentante della società – al , alla e al CP_2 CP_4
e contenente istruzioni per l'esecuzione del tirocinio da parte di gruppi CP_6 di giovani, da svolgersi presso la redazione: “occorre che i ragazzi assistano ai lavori della redazione per prenderne coscienza e sperimentarsi nella ricerca, analisi e sintesi radiofonica della notizia”
• al documento n. 28, vale a dire ad una e-mail datata 24 ottobre 2014, inviata CP_ dall'indirizzo energycomunicazione@gmail.com tra gli altri al , alla CP_4
e al ove si programma una “maratona elettorale” con “24h CP_6 continuative di aggiornamenti a cura della ns redazione giornalistica” individuandosi turni di presenza (“dalle 6h00 alle 14h00 e Controparte_6
”), chiarendosi che “le 2 coppie di giornalisti saranno presenti in CP_5
Pag. 9 di 18 CP_ studio, affiancheranno i conduttori (individuati in soggetti diversi dalla e dal n.d.r.) con interventi, approfondimenti e collegamenti” CP_6
• al documento n. 30, vale a dire ad una e-mail datata 15 marzo 2012, intitolata significativamente “collaborazione giornalistica”, inviata dal a diversi CP_4
CP_ destinatari, tra i quali la e il ai quali si rivolge con l'appellativo CP_6
“gentile collega” e nella quale illustra la nuova programmazione giornalistica dell'emittente da egli coordinata, sollecitando l'adesione ad un “impegno giornalistico” nell'ambito della “redazione che dovrà essere coinvolta nell'arco della giornata senza soluzione di continuità”
• al documento n. 31, vale a dire ad una e-mail datata 21 novembre 2013, inviata CP_ dalla al , intitolata “LA notizia per GR” e contenente un testo CP_4
giornalistico riguardante le vicende della locale squadra di pallacanestro
• al documento n. 32, vale a dire ad una e-mail datata 24 novembre 2015, inviata CP_ dalla all'emittente nella quale comunica l'avvenuta registrazione di un'intervista e la presa di accordi “per ulteriore intervista…a ridosso della partita di domenica”
• al documento n. 37, vale a dire ad una e-mail datata 15 novembre 2015, inviata CP_ dalla , tra gli altri, all'emittente e al , nella quale comunica lo CP_4
svolgimento di attività esterna
• al documento n. 41, vale a dire ad una e-mail datata 20 ottobre 2013, inviata dal CP_
alla contenente dei file in formato .mp3 con richiesta di sistemarli CP_4
e di fare “la news”
• al documento n. 43, vale a dire una conversazione tramite e-mail datate 28 marzo CP_ 2014 tra , la “redazione” e la , ove quest'ultima, sulla base di un file CP_4
audio in formato .mp3 fornitole dal predispone un pezzo giornalistico CP_4
successivamente approvato dallo stesso CP_4
• al documento n. 45, vale a dire ad una e-mail datata 16 settembre 2013, inviata CP_ dalla all'emittente, nella quale comunica disservizi nella trasmissione della pagina sportiva del notiziario GR, con espliciti riferimenti alla inefficienza della redazione giornalistica e al proprio lavoro all'interno di essa, anche richiedendo una modifica dei turni di presenza
Pag. 10 di 18 • al documento n. 50, vale a dire ad una e-mail datata 21 marzo 2012, intitolata
“esito riunione giornalistica”, inviata dal all'emittente e contenente una CP_4
CP_ relazione sulla riunione svolta “con i giornalisti”, tra i quali la e il CP_6 per l'organizzazione del lavoro della “redazione della radio” da ottenersi
“attraverso una turnazione che possa garantire la presenza in redazione nell'arco della giornata e un impegno anche all'esterno per le conferenze stampa e altri eventi da seguire”
• al documento n. 46, vale a dire ad una e-mail datata 14 luglio 2012, inviata dall'indirizzo al e contenente i contatti della Email_1 CP_4
”, vale a dire quello dello stesso , Parte_3 CP_4
CP_ quello del e quello della CP_6
ad essi si possono aggiungere
• il documento n. 38 vale a dire la richiesta di accredito formulata il 20 marzo 2013 dal , quale direttore responsabile di “Touring104”, per la “giornalista” CP_4
in ordine ad uno spettacolo teatrale Controparte_5
• il documento n. 16 vale a dire la pubblicità del programma del basato CP_6 su “aggiornamenti in tempo reale…rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e locali, approfondimenti in collegamento con ospiti”
• il documento n. 48 vale a dire ad una “convenzione di tirocinio extracurriculare” CP_ datata 5 giugno 2014, da svolgersi dalla presso con Parte_1 inserimento “nella redazione giornalistica della testata Touring”.
Come si nota con chiarezza, in numerosissimi messaggi si fa espresso ed esplicito
CP_ riferimento all'esistenza di una redazione, nella quale la e il erano CP_6 continuativamente inseriti;
si evidenzia l'attività non solo di raccolta di notizie e tantomeno di mera lettura, ma anche di predisposizione di testi – di frequente sottoposti
CP_ all'approvazione del – da parte sia della che del si rileva lo CP_4 CP_6
svolgimento di interviste e di attività esterna con la formale qualifica di giornalista, specie
CP_ da parte della , il che risulta incompatibile con la ricostruzione alternativa offerta dalla società, tesa a limitare l'attività dei lavoratori in esame a meri compiti di conduttori- annunciatori, in quanto tali privi di qualsiasi contenuto creativo e informativo.
Pag. 11 di 18 Si consideri inoltre che la prova testimoniale raccolta nel corso del primo grado del giudizio – ove sono stati esaminati ben sei testimoni – ha confermato un tale quadro.
In particolare, la teste al contrario di quanto sostenuto dalla società, ha riferito Pt_2
CP_ inequivocamente di attività giornalistica eseguita da e sotto il CP_6 coordinamento del : “Ho lavorato per la dal 2009 fino CP_4 Parte_1
al 2018, occupandomi di trasmettere programmi ideati e condotti da me. CP_4
CP_ era il direttore della redazione mentre ed svolgevano il mio stesso tipo CP_6
di lavoro, ed in più redigevano e conducevano il radiogiornale trasmesso dalla emittente
di proprietà della società opponente. Entrambi quotidianamente Parte_3
raccoglievano le notizie di interesse, ed elaboravano il notiziario… I notiziari successivi al primo della mattina potevano essere identici se non c'erano aggiornamenti, o includere aggiornamenti per fatti sopravvenuti. Entrambi conducevano anche il
CP_ radiogiornale… Mentre nella conduzione il la ed il si CP_6 CP_4
alternavano, nella preparazione del notiziario lavoravano contemporaneamente, sotto la direzione del . Tutti e tre effettuavano all'occorrenza anche interviste sul luogo CP_4
di vari personaggi, che venivano registrate e mandate in onda nel notiziario. Il per un breve periodo ha effettuato anche una trasmissione cd. Contenitore, CP_6
che andava in onda la mattina dalle 7,00 alle 9,00, in cui si leggeva la rassegna stampa, si faceva intrattenimento e si mandava in onda musica. Poi io ho preso in carico questa trasmissione…Tutti e tre, una volta acquisita la notizia di interesse, provvedevano ad elaborarla in maniera da rendere il contenuto in maniera sintetica ed efficace, perché questo ci era richiesto. Non ho notato differenze sulle modalità lavorative del CP_6
e la era quello che indicava le notizie da evidenziare e quelle su cui Per_1 CP_4
non soffermarsi. Inoltre poteva indicare i nomi di ospiti da intervistare, anche in diretta, in studio. Controllava il contenuto dei notiziari prima che venissero registrati e mandati
CP_ in onda. Non so se predisponesse i turni di lavoro del e della . Coordinava CP_6
CP_ comunque la loro attività. Non so se il e la potessero inserire nel CP_6
notiziario anche notizie acquisite autonomamente e non indicate dal . CP_4
Comunque ribadisco che quest'ultimo effettuava sempre il controllo del contenuto del notiziario prima della registrazione e messa in onda”.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato quanto segue: Tes_2
“Ho conosciuto e . Il Controparte_6 Controparte_5 CP_4 CP_6
Pag. 12 di 18 si occupava del notiziario della radio raccogliendo le notizie e leggendole. CP_5
svolgeva la stessa attività del Lavoravano insieme. Il coordinava CP_6 CP_4
il loro lavoro, ed a volte era lui a leggere il notiziario. Credo che anche lui partecipasse alla preparazione del notiziario. Erano previste anche interviste a vari personaggi…
CP_ Vedevo che il dava indicazioni al ed alla su come dovessero CP_4 CP_6
CP_ impostare il notiziario. Ricordo che il la ed il utilizzavano CP_6 CP_4
indistintamente alcuni pc che si trovavano nella sala antistante alla sala regia. Non avevano una propria postazione fissa. Nel primo periodo mi recavo negli uffici della radio una volta alla settimana, e trovavo sempre ed che nel CP_6 Persona_2
CP_ primo periodo sicuramente vedevo ed occuparsi di elaborare le varie CP_6 notizie che acquisivano. La preparazione del notiziario avveniva durante tutto l'arco della giornata, e la sua messa in onda era registrata. Lo spazio dove c'erano a CP_ disposizione i computer e dove lavoravano ed veniva chiamato CP_6
redazione. Ricordo che all'interno di alcuni dei programmi di intrattenimento curati dal era inserita anche la lettura di alcuni giornali, e comunque la diffusione di CP_6
notizie di attualità. La presenza dei suddetti era legata alle trasmissioni che dovevano CP_ realizzare. Il e la lavoravano con le stesse modalità”. CP_6
Lo stesso , sebbene le sue dichiarazioni debbano essere attentamente valutate CP_4
specie rispetto alla sua specifica posizione, ha confermato lo svolgimento di attività CP_ giornalistica da parte del e della , definendoli espressamente “miei CP_6 colleghi giornalisti all'interno della redazione”, che “si occupavano di attingere notizie dalle agenzie e comunicati stampa, di elaborarle e di trasmetterle nei giornali radio che mandavamo in onda, che erano 7 al giorno, oltre due radio giornali sportivi. Per svolgere questa attività erano presenti quotidianamente in redazione, il dalle 6,30- CP_6
CP_ 6,45, e la dalle 8,15-8,30, e fino alle 12,30 circa, dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio avevamo dei turni per rientrare, e quindi c'era o l'uno o l'altro dei due…I notiziari erano CP_ letti per lo più da me e dal e solo in caso di necessità dalla , il che avveniva CP_6
CP_ solitamente il sabato. Per il resto la si occupava prevalentemente di reperire le notizie. Tutti noi effettuavamo anche interviste sia dalla redazione che recandoci all'esterno, ed inoltre andavamo alle conferenze stampa per fare eventualmente anche CP_ domande…Quando c'erano il e la ci vedevamo la mattina per CP_6
organizzare tutto il lavoro della giornata. Ero io a dare loro le indicazioni sui servizi da
Pag. 13 di 18 realizzare, loro li realizzavano e poi io comunque controllavo il loro operato. Quando non potevano venire avvertivano me o la proprietà, o entrambi, ed il loro lavoro veniva distribuito tra noi altri”.
Di rilievo risulta anche la deposizione del che ha dichiarato che “Il Tes_4 CP_6
nel periodo dal settembre 2012 al 16.12.2015 si occupava di una trasmissione che andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 9,00. Ne era il conduttore. Si trattava di intrattenimento radiofonico anche con riferimenti a notizie di cronaca. Era lui ad occuparsi interamente della preparazione della trasmissione. Il si occupava CP_6
anche di leggere il notiziario che andava in onda alle 12,15, ed a tal fine si basava sulle notizie ANSA e sui comunicati stampa del Comune o di altri soggetti. Il direttore
[...]
dava l'indirizzo editoriale e decideva le notizie da mandare in onda. Il CP_4 non effettuava interviste ma il lunedì mattina all'interno del telegiornale CP_6
trasmetteva eventualmente dei pezzi di interviste fatte da altri il giorno prima a calciatori nell'ambito delle partite della GI. Estrapolava i pezzi di interviste che gli interessavano…Eventualmente invitava altri giornalisti per parlare della GI. Il tutto avveniva sempre sotto il controllo di . CP_4 Persona_3
in redazione, e pochissime volte ha letto il notiziario, preparandolo come
[...]
CP_ il cioè reperendo notizie ANSA o da altre fonti. La ha lavorato per circa CP_6
quattro anni ed in tutto il periodo è stata in redazione, occupandosi di reperire notizie per il radio giornale…Non so come si svolgessero quotidianamente i rapporti tra il
CP_
ed il e la . Posso dire [che] tutti loro facevano parte della CP_4 CP_6 redazione”.
Non sono idonee a scalfire un tale quadro probatorio le dichiarazioni rese dal teste Tes_3
definitosi fondatore della radio – ciò che non milita per la sua attendibilità – e deputato a curare la parte tecnica della programmazione, dunque profondamente interessato all'esito del giudizio, il quale ha riferito – in armonia con la linea difensiva della società, ma in aperto contrasto con le risultanze documentali richiamate in precedenza e con le dichiarazioni dei testi appena passate in rassegna – di una mera attività di intrattenimento da parte di costoro
Peraltro, anche il teste al quale la stessa appellante attribuisce particolare Tes_1
CP_ credibilità, ha narrato più volte dell'esistenza di una redazione nella quale la e il lavoravano, risultando invece incongrue le sue ulteriori dichiarazioni in ordine CP_6
Pag. 14 di 18 al fatto che le notizie lette fossero elaborate dal solo e al fatto che il CP_4 CP_6
CP_ e la non svolgessero attività esterna, atteso che ha riferito “Non vedevo spesso il
...Non mi è capitato di vedere il dare indicazioni al su CP_4 CP_4 CP_6 come realizzare qualche programma”, ciò che non gli consentiva di avere una diretta conoscenza delle sue modalità di lavoro.
Si consideri, inoltre, che nella loro attività presso la società appellante i lavoratori erano inseriti appieno nell'organizzazione del lavoro, dovendo soggiacere a turni predisposti dal , pacificamente dipendente di e attenersi alle CP_4 Parte_1 indicazioni operative da questi impartite con cadenza quotidiana, operando all'interno della redazione a mezzo di attrezzature di lavoro messe a disposizione dalla radio, seppure non integranti una postazione fissa e predeterminata, e dovendo concordare la fruizione di ferie e preavvertire in caso di assenza, così mettendo stabilmente e continuativamente a disposizione della società le proprie energie lavorative e non già in vista di uno specifico determinato risultato da conseguire con la loro attività. Né, in considerazione della natura attenuata della subordinazione in ambito giornalistico, era necessario impartire quelle
“istruzioni incisive, reiterate, dettagliate e meticolose” teorizzate dalla società appellante. CP_ Se a tanto si aggiunge che gli stessi e risultano iscritti all'albo dei CP_6
CP_ giornalisti – segnatamente, la dal 24 aprile 2012, vale a dire al momento in cui ha iniziato la sua collaborazione con (si veda il documento n. 29) e Parte_1
il addirittura da epoca anteriore, vale a dire dal 25 settembre 2009 (si veda il CP_6
documento n. 10) – emerge con evidenza la validità della pretesa azionata dall'ente previdenziale.
Quanto fino a questo punto osservato implica l'infondatezza anche della seconda doglianza, atteso che la funzione di coordinamento svolta dal è emersa con CP_4
chiarezza sia dalla documentazione già passata in rassegna, sia del tenore delle deposizioni testimoniali raccolte. Esse, anche quando hanno tentato di svalutare la natura CP_ della prestazione resa dalla e dal al rango di puro intrattenimento, hanno CP_6
nondimeno confermato il ruolo preminente svolto nei loro confronti dallo stesso
, che forniva indicazioni in ordine all'impostazione delle trasmissioni e al quale CP_4
le notizie raccolte dovevano essere sottoposte per una sua approvazione prima della messa in onda. Risulta dunque dovuta la contribuzione maggiorata dovendo i compiti del
Pag. 15 di 18 essere ricondotti alla previsione di cui all'art. 2, lett. c) del c.c.n.l. applicabile, CP_4 cui corrisponde l'erogazione di un'indennità ulteriore da parte del datore di lavoro.
Resta solo da precisare che, come del resto ammesso dallo stesso la società CP_1 appellante risulta avere versato contributi nell'interesse del la cui entità dovrà CP_6 essere adeguatamente scomputata dalle somme dovute all'esito dell'accertamento oggetto del presente giudizio.
È invece fondata l'ultima censura proposta dalla società appellante, concernente il rigetto parziale dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata.
Infatti, tale questione va risolta alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha nuovamente affrontato la tematica riguardante la corretta interpretazione da dare al disposto dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (si legga a tale proposito Cass. n. 5820/2021).
Come è noto, secondo il comma 9, dell'art. 3 citato, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi
i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Secondo la Suprema Corte la denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) assume rilievo specifico in tema di prescrizione dell'obbligo contributivo solo all'interno del meccanismo regolatorio stabilito in via di disciplina transitoria dai commi in commento, ciò che si ricava anche e soprattutto dalla considerazione, di tipo sistematico, che muove dal rapporto di netta autonomia che esiste tra il rapporto contributivo (che lega il datore di lavoro e l'ente previdenziale) ed il rapporto previdenziale (che lega il lavoratore al medesimo ente), così come autonomo rispetto a tali rapporti è il rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro.
Per tale ragione, come affermato da SS.UU. n. 15296/2014, la denuncia, non costituisce atto interruttivo non solo perché non proviene dal creditore, ma anche perché il suo effetto
Pag. 16 di 18 non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma in sostanza di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni. Peraltro, come è stato evidenziato già da Cass. n. 4153/2006, la ratio della disposizione era quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comportava;
ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi comprimeva la possibilità al lavoratore dipendente di acquisire l'anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 40 della legge n. 153/1969, perché dette regole valgono, come è noto, solo per i periodi non ancora caduti in prescrizione.
Dunque, la tesi di una interpretazione del comma 9, lett. a), dell'art. 3 cit. del tutto scissa dal comma 10, sostanzialmente abbracciata dalla sentenza qui impugnata, non è convincente in quanto la denuncia del lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, determinerebbe, ex se ed in via ordinaria, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione dei contributi;
ciò, diversamente dalla ipotesi dell'atto interruttivo riconducibile alle parti del medesimo rapporto che, come è noto, non modifica la durata quinquennale del termine determinandone solamente una nuova decorrenza.
Tale effetto non avrebbe alcuna razionale giustificazione sul versante sistematico stante l'assetto dei rapporti rilevanti nella materia previdenziale, tanto che l'attribuzione al lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, del potere di determinare in concreto la durata termine di prescrizione dell'obbligo contributivo opererebbe in via automatica e senza che il debitore dell'obbligazione ne abbia necessariamente effettiva conoscenza, stante la mancanza di una comunicazione della denuncia stessa al datore di lavoro.
Alla luce di tali principi, atteso che l'unico atto interruttivo del termine di prescrizione pacificamente compiuto dall'ente previdenziale è rappresentato dalla notifica dell'atto di accertamento ispettivo, risalente al 23 novembre 2018, risultano prescritte le somme da versarsi a titolo di contribuzione fino al mese di novembre 2013, dovendo essere corrispondentemente ridotta la pretesa dell' CP_1
Nei termini appena esposti l'appello merita parziale accoglimento, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali, attesa la non completa fondatezza della pretesa dell'ente, si può confermare la statuizione contenuta in sentenza nel punto in cui le aveva
Pag. 17 di 18 compensate per 1/4 e per la restante parte le aveva poste a carico della società, pur dovendosi applicare il terzo scaglione tariffario in luogo del quarto, e si possono compensare negli stessi termini anche quelle del presente grado di giudizio, sempre ponendo la restante parte a carico della società nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato l'8 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 4638/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore dell' della Parte_1 CP_1
contribuzione non versata dal novembre 2013 al dicembre 2015 e relative sanzioni in relazione alla posizione di , e CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
- compensa per 1/4 le spese del primo grado di giudizio e condanna
[...] al pagamento della restante parte, che si liquida in € Parte_1
3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
compensa per 1/4 le spese del presente grado di giudizio e condanna al Parte_1 pagamento della restante parte, che si liquida in € 2.250,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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