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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TANGHERLONI BARBARA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
in CORSO P. SPOSI 23/D LECCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
GHEZZA CRISTINA (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
DOLZINO N. 6 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09.04.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.07.1999 in TE OL (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TE OL (SO), atto n. 2, p. I, anno 1999).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (09.11.1999), (15.04.2002), Per_1 Per_2 Per_3
(20.07.2003) e (17.02.2007). Per_4
1.2 Con decreto del 16.08.2021, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso depositato il 21.01.2025, chiedeva che fosse dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni: assegno divorzile da determinarsi in € 500,00 mensili, assegno di mantenimento per a carico del Per_4
padre di € 481,45 da versarsi direttamente alla stessa, oltre all'assegno di formazione, spese straordinarie per interamente a carico del padre. Chiedeva, inoltre, Per_4
disporsi la divisione della previdenza svizzera maturata dal resistente.
2.1 Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla declaratoria di CP_1
scioglimento del matrimonio e domandando il rigetto delle ulteriori domande.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.01.2025.
3. All'udienza del 09.04.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Esse congiuntamente domandavano l'emissione di sentenza parziale sullo stato e la remissione in istruttoria della causa per le rimanenti domande.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto 16.08.2021.
pagina 2 di 3 Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
5. La decisione sulle spese di lite deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia lo scioglimento matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(SO) il 18.02.1973 e nato a [...] il [...], celebrato il CP_1
24.07.1999 a TE OL (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. I, anno 1999; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE OL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 09/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TANGHERLONI BARBARA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
in CORSO P. SPOSI 23/D LECCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
GHEZZA CRISTINA (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
DOLZINO N. 6 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09.04.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.07.1999 in TE OL (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TE OL (SO), atto n. 2, p. I, anno 1999).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (09.11.1999), (15.04.2002), Per_1 Per_2 Per_3
(20.07.2003) e (17.02.2007). Per_4
1.2 Con decreto del 16.08.2021, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso depositato il 21.01.2025, chiedeva che fosse dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni: assegno divorzile da determinarsi in € 500,00 mensili, assegno di mantenimento per a carico del Per_4
padre di € 481,45 da versarsi direttamente alla stessa, oltre all'assegno di formazione, spese straordinarie per interamente a carico del padre. Chiedeva, inoltre, Per_4
disporsi la divisione della previdenza svizzera maturata dal resistente.
2.1 Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla declaratoria di CP_1
scioglimento del matrimonio e domandando il rigetto delle ulteriori domande.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.01.2025.
3. All'udienza del 09.04.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Esse congiuntamente domandavano l'emissione di sentenza parziale sullo stato e la remissione in istruttoria della causa per le rimanenti domande.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto 16.08.2021.
pagina 2 di 3 Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
5. La decisione sulle spese di lite deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia lo scioglimento matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(SO) il 18.02.1973 e nato a [...] il [...], celebrato il CP_1
24.07.1999 a TE OL (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. I, anno 1999; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE OL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 09/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3