TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 590/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/05/2025 da
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ON (AP) ed ivi residente in [...] E , C.F. Parte_2
, nata il [...] ad [...] e residente a [...]C.F._2
Benedetto del ON (AP) in Piazza Sacra Famiglia n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- dalla relazione era nato il figlio C.F. , nato il Persona_1 C.F._3
15/01/2020 a San Benedetto del ON (AP), attualmente residente con la madre
[...]
in Piazza Sacra Famiglia n. 6, San Benedetto del ON (AP), mentre Parte_2
il sig. stabiliva la propria residenza in Via Colleoni n. 70, San Benedetto Parte_1
del ON (AP);
- dopo alcuni anni, stante l'oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di convivenza more uxorio a causa delle gravi ed irreparabili incompatibilità personali e caratteriali, i conviventi hanno deciso di interrompere definitivamente il rapporto di convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con il figlio minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
- I già conviventi vivranno separati con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, decorosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna, con reciproca facoltà di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove e quando lo riterranno più opportuno, senza che alcuno possa interporre alcuna opposizione di sorta all'altro. I medesimi genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- In relazione al minore i genitori concordemente propongono di adottare la Per_1
formula dell'affidamento condiviso ex L. n° 54/2006 e ss modd, con collocazione prevalente del minore presso la madre nella casa sita in Piazza Sacra Famiglia n. 6, San
Benedetto del ON (AP), ove la medesima vivrà con il figlio minorenne, anche quale collocataria prevalente della prole minorenne.
In ordine al contributo al mantenimento prole ex art. 155 c.c., i Ricorrenti propongono di stabilire a carico del padre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
della somma mensile omnicomprensiva di € 300,00 (euro trecento/00), a titolo di contributo mensile prole, cifra da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Oltre a tale somma il Sig. dichiara di rinunciare a richiedere in proprio l'Assegno Parte_1
Unico Familiare in favore del minore assegno che pertanto sarà richiesto Persona_1
e percepito per l'intero dalla madre collocataria Sig.ra Parte_2
- In ordine alle spese straordinarie, comprese spese mediche e scolastiche non mutuabili, per la cui individuazione le parti fanno espressamente riferimento al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che si richiama integralmente e da far parte integrante del presente accordo, ciascun coniuge si obbliga a sostenerle nella misura del 50% (cinquantapercento) cadauno, previa mutua visione e consegna di copia di relativa documentazione. Mentre le spese per attività più squisitamente ricreative e/o ludiche (sportive; viaggi;
etc.) verranno comunque preventivamente concordate dai genitori e quindi decise compatibilmente con le loro possibilità economiche.
- I Ricorrenti, in relazione al dritto/dovere del padre di visitare, vedere e tenere con sé il figlio minore , propongono che il padre possa tenere con sé il Per_1 Parte_1
minore, in idoneo ambiente a adatta sistemazione, a settimane alternate, il sabato dalle h 10 sino alla domenica alle h 20,00, allorquando il padre lo riporterà direttamente presso la casa familiare. Inoltre il padre, terminata la scuola materna, si recherà tutti i giorni alle h 16 a riprendere il minore, che pertanto starà con il padre sino alle h 21, allorquando verrà riaccompagnato presso la madre, il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
I Ricorrenti inoltre propongono che nel mese di agosto il padre possa tenere con sé il figlio minore per n. 2 (due) settimane consecutive, e specificatamente la seconda e la terza settimana del mese di agosto. Per i periodi feriali e festivi, i Ricorrenti propongono che i minori stiano, in maniera alternata, con un genitore la settimana dal
24 al 31 di dicembre, mentre la settimana dal 01 al 08 gennaio stiano con l'altro genitore, di conseguenza il genitore che avrà tenuto con sé i minori la settimana del
24-31/12 terrà con sé minori anche nelle giornate del Lunedì dell'Angelo e martedì
(dopo Pasqua) e del 01 maggio, mentre l'altro che li ha tenuti la settimana del 01-08/01
l terrà con sé anche il sabato e la domenica di Pasqua ed il 15/08, il tutto salvo comunque diverso accordo tra le parti.
- Nel rispetto della bigenitorialità, i Ricorrenti intendono collaborare nel preminente interesse della prole ed al fine della crescita armonica del minore, e pertanto i medesimi si impegnano a confrontarsi in maniera positiva soprattutto in ordine alle scelte ed alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'educazione, istruzione e salute del medesimo, tenuto conto degli interessi, delle aspirazioni e delle attitudini dello stesso. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
- I Ricorrenti propongono, infine, che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare l'uno all'altro ogni cambiamento di residenza o di domicilio, ed altresì apposito recapito telefonico, anche in caso di eventuali luoghi di villeggiatura, soprattutto ai fini di una corretta gestione delle necessità del comune figlio minore.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi del figlio medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti di ciascuna delle parti con il figlio minore della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 7/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 590/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/05/2025 da
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ON (AP) ed ivi residente in [...] E , C.F. Parte_2
, nata il [...] ad [...] e residente a [...]C.F._2
Benedetto del ON (AP) in Piazza Sacra Famiglia n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- dalla relazione era nato il figlio C.F. , nato il Persona_1 C.F._3
15/01/2020 a San Benedetto del ON (AP), attualmente residente con la madre
[...]
in Piazza Sacra Famiglia n. 6, San Benedetto del ON (AP), mentre Parte_2
il sig. stabiliva la propria residenza in Via Colleoni n. 70, San Benedetto Parte_1
del ON (AP);
- dopo alcuni anni, stante l'oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di convivenza more uxorio a causa delle gravi ed irreparabili incompatibilità personali e caratteriali, i conviventi hanno deciso di interrompere definitivamente il rapporto di convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con il figlio minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
- I già conviventi vivranno separati con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, decorosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna, con reciproca facoltà di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove e quando lo riterranno più opportuno, senza che alcuno possa interporre alcuna opposizione di sorta all'altro. I medesimi genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- In relazione al minore i genitori concordemente propongono di adottare la Per_1
formula dell'affidamento condiviso ex L. n° 54/2006 e ss modd, con collocazione prevalente del minore presso la madre nella casa sita in Piazza Sacra Famiglia n. 6, San
Benedetto del ON (AP), ove la medesima vivrà con il figlio minorenne, anche quale collocataria prevalente della prole minorenne.
In ordine al contributo al mantenimento prole ex art. 155 c.c., i Ricorrenti propongono di stabilire a carico del padre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
della somma mensile omnicomprensiva di € 300,00 (euro trecento/00), a titolo di contributo mensile prole, cifra da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Oltre a tale somma il Sig. dichiara di rinunciare a richiedere in proprio l'Assegno Parte_1
Unico Familiare in favore del minore assegno che pertanto sarà richiesto Persona_1
e percepito per l'intero dalla madre collocataria Sig.ra Parte_2
- In ordine alle spese straordinarie, comprese spese mediche e scolastiche non mutuabili, per la cui individuazione le parti fanno espressamente riferimento al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che si richiama integralmente e da far parte integrante del presente accordo, ciascun coniuge si obbliga a sostenerle nella misura del 50% (cinquantapercento) cadauno, previa mutua visione e consegna di copia di relativa documentazione. Mentre le spese per attività più squisitamente ricreative e/o ludiche (sportive; viaggi;
etc.) verranno comunque preventivamente concordate dai genitori e quindi decise compatibilmente con le loro possibilità economiche.
- I Ricorrenti, in relazione al dritto/dovere del padre di visitare, vedere e tenere con sé il figlio minore , propongono che il padre possa tenere con sé il Per_1 Parte_1
minore, in idoneo ambiente a adatta sistemazione, a settimane alternate, il sabato dalle h 10 sino alla domenica alle h 20,00, allorquando il padre lo riporterà direttamente presso la casa familiare. Inoltre il padre, terminata la scuola materna, si recherà tutti i giorni alle h 16 a riprendere il minore, che pertanto starà con il padre sino alle h 21, allorquando verrà riaccompagnato presso la madre, il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
I Ricorrenti inoltre propongono che nel mese di agosto il padre possa tenere con sé il figlio minore per n. 2 (due) settimane consecutive, e specificatamente la seconda e la terza settimana del mese di agosto. Per i periodi feriali e festivi, i Ricorrenti propongono che i minori stiano, in maniera alternata, con un genitore la settimana dal
24 al 31 di dicembre, mentre la settimana dal 01 al 08 gennaio stiano con l'altro genitore, di conseguenza il genitore che avrà tenuto con sé i minori la settimana del
24-31/12 terrà con sé minori anche nelle giornate del Lunedì dell'Angelo e martedì
(dopo Pasqua) e del 01 maggio, mentre l'altro che li ha tenuti la settimana del 01-08/01
l terrà con sé anche il sabato e la domenica di Pasqua ed il 15/08, il tutto salvo comunque diverso accordo tra le parti.
- Nel rispetto della bigenitorialità, i Ricorrenti intendono collaborare nel preminente interesse della prole ed al fine della crescita armonica del minore, e pertanto i medesimi si impegnano a confrontarsi in maniera positiva soprattutto in ordine alle scelte ed alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'educazione, istruzione e salute del medesimo, tenuto conto degli interessi, delle aspirazioni e delle attitudini dello stesso. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
- I Ricorrenti propongono, infine, che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare l'uno all'altro ogni cambiamento di residenza o di domicilio, ed altresì apposito recapito telefonico, anche in caso di eventuali luoghi di villeggiatura, soprattutto ai fini di una corretta gestione delle necessità del comune figlio minore.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi del figlio medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti di ciascuna delle parti con il figlio minore della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 7/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi