Articolo 2 della Legge 13 giugno 1977, n. 324
Articolo 1Articolo 3
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5 luglio 1977
Art. 2.
Al primo comma, lettera a), dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , dopo le parole: "il sindaco di Venezia", sono aggiunte le parole: "o un suo delegato".
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 della citata legge, e' aggiunto il seguente comma:
"Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato".
Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della citata legge e' sostituito dal seguente:
"I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da b) a g) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono immediatamente essere riconfermati limitatamente al quadriennio successivo".
Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della citata legge e' sostituito dal seguente:
"Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti".
Entrata in vigore il 5 luglio 1977