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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 4428/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUBRINA Parte_1 C.F._1
ANDREA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: pronuncia divorzile- contenziosa
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 4 marzo 2025, precisava le seguenti conclusioni:
“1) Innanzi all'Intestato Tribunale chiedendo di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. , lett. b) della legge n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio Sikh tra i Sig.ri e contratto Parte_1 Controparte_1
in AP (India) il 15/08/2017, matrimonio registrato (applicato) in data 24/08/2017 trascritto al Comune di Cardano al Campo nel registro degli atti di matrimonio al n. 17, Parte II, Serie C -Anno 2023 del Comune di Cardano al Campo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cardano al Campo di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, confermando integralmente le condizioni statuite nella sentenza n. 470/2024, r.g. n. 4456/2023, Tribunale di
Busto Arsizio, che ha sancito la separazione personale dei coniugi, e obbligando la sig.ra ad abbandonare la casa coniugale, per Controparte_1 tutto quanto esposto in narrativa, fissando all'uopo un termine per provvedere al rilascio dell'immobile,
2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, e con riserva di promuovere azioni risarcitorie in separato giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AP (India) il 15.08.2017, matrimonio registrato in data 24.08.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cardano al Campo al n. 17, P. 2, serie C, anno 2023.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 il Sig. adiva il Tribunale di Busto Arsizio Pt_1
chiedendo che venisse pronunciata la separazione, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La resistente non si costituiva nel giudizio di separazione, né compariva personalmente.
Con sentenza n. 470/2024, pubblicata il 29.03.2024 e già passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 02.12.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio. La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 04.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Pag. 2 di 4 Ritiene il Collegio che le domande del ricorrente siano improcedibili, non essendo ancora decorso un anno dalla prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
Ai sensi dell'art. 3, L. Div., “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale”.
Nel caso di specie, poiché la sentenza di separazione veniva emessa all'esito di un giudizio contenzioso (la resistente, infatti, non si costituiva né compariva nel procedimento di separazione), trova applicazione il termine annuale.
Come chiarito dalla Corte di Legittimità, il termine di ininterrotta separazione, fissato dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970 n. 898 per la proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere già decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta, restando del tutto irrilevante l'eventuale maturarsi successivo del termine antecedentemente alla notificazione del ricorso e del decreto all'altra parte o all'udienza della rimessione della causa di divorzio in decisione (Cass. n. 1260/1999; Cass. n. 36176/2021).
Nel caso di specie, la prima udienza si svolgeva il 27.3.2024. Pertanto, al momento del deposito del ricorso (2.12.2024), il termine annuale non era ancora decorso. Peraltro il termine non risulta decorso né al momento della notifica del ricorso (30.12.2024) né alla data di rimessione della causa in decisione (4.3.2025).
Si evidenzia che, come risulta dal verbale della prima udienza del giudizio di separazione depositato dal ricorrente a seguito della richiesta del Giudice finalizzata a verificare la procedibilità della domanda, risulta che il 15.2.2024 si teneva un'udienza di mero rinvio davanti al Giudice della separazione, in quanto non era stato rispettato il termine a difesa di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avvenuta in data 11/31.12.2023.
La prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, quindi, si teneva il
27.3.2024 ed è solo da detta udienza che si può verificare se sia decorso il termine annuale che rende procedibile la domanda divorzile.
Peraltro, al momento del deposito del ricorso, il termine di un anno non era decorso nemmeno prendendo come dies a quo il 15.2.2024.
*
Attesa la contumacia della resistente, non si procede alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, dichiara improcedibile la domanda divorzile proposta dal ricorrente.
Così deciso n Busto Arsizio nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 4428/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUBRINA Parte_1 C.F._1
ANDREA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: pronuncia divorzile- contenziosa
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 4 marzo 2025, precisava le seguenti conclusioni:
“1) Innanzi all'Intestato Tribunale chiedendo di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. , lett. b) della legge n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio Sikh tra i Sig.ri e contratto Parte_1 Controparte_1
in AP (India) il 15/08/2017, matrimonio registrato (applicato) in data 24/08/2017 trascritto al Comune di Cardano al Campo nel registro degli atti di matrimonio al n. 17, Parte II, Serie C -Anno 2023 del Comune di Cardano al Campo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cardano al Campo di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, confermando integralmente le condizioni statuite nella sentenza n. 470/2024, r.g. n. 4456/2023, Tribunale di
Busto Arsizio, che ha sancito la separazione personale dei coniugi, e obbligando la sig.ra ad abbandonare la casa coniugale, per Controparte_1 tutto quanto esposto in narrativa, fissando all'uopo un termine per provvedere al rilascio dell'immobile,
2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, e con riserva di promuovere azioni risarcitorie in separato giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AP (India) il 15.08.2017, matrimonio registrato in data 24.08.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cardano al Campo al n. 17, P. 2, serie C, anno 2023.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 il Sig. adiva il Tribunale di Busto Arsizio Pt_1
chiedendo che venisse pronunciata la separazione, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La resistente non si costituiva nel giudizio di separazione, né compariva personalmente.
Con sentenza n. 470/2024, pubblicata il 29.03.2024 e già passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 02.12.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio. La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 04.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Pag. 2 di 4 Ritiene il Collegio che le domande del ricorrente siano improcedibili, non essendo ancora decorso un anno dalla prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
Ai sensi dell'art. 3, L. Div., “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale”.
Nel caso di specie, poiché la sentenza di separazione veniva emessa all'esito di un giudizio contenzioso (la resistente, infatti, non si costituiva né compariva nel procedimento di separazione), trova applicazione il termine annuale.
Come chiarito dalla Corte di Legittimità, il termine di ininterrotta separazione, fissato dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970 n. 898 per la proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere già decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta, restando del tutto irrilevante l'eventuale maturarsi successivo del termine antecedentemente alla notificazione del ricorso e del decreto all'altra parte o all'udienza della rimessione della causa di divorzio in decisione (Cass. n. 1260/1999; Cass. n. 36176/2021).
Nel caso di specie, la prima udienza si svolgeva il 27.3.2024. Pertanto, al momento del deposito del ricorso (2.12.2024), il termine annuale non era ancora decorso. Peraltro il termine non risulta decorso né al momento della notifica del ricorso (30.12.2024) né alla data di rimessione della causa in decisione (4.3.2025).
Si evidenzia che, come risulta dal verbale della prima udienza del giudizio di separazione depositato dal ricorrente a seguito della richiesta del Giudice finalizzata a verificare la procedibilità della domanda, risulta che il 15.2.2024 si teneva un'udienza di mero rinvio davanti al Giudice della separazione, in quanto non era stato rispettato il termine a difesa di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avvenuta in data 11/31.12.2023.
La prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, quindi, si teneva il
27.3.2024 ed è solo da detta udienza che si può verificare se sia decorso il termine annuale che rende procedibile la domanda divorzile.
Peraltro, al momento del deposito del ricorso, il termine di un anno non era decorso nemmeno prendendo come dies a quo il 15.2.2024.
*
Attesa la contumacia della resistente, non si procede alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, dichiara improcedibile la domanda divorzile proposta dal ricorrente.
Così deciso n Busto Arsizio nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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