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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 11929/2021 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“appello a sentenza del giudice di pace in materia di somministrazione” e vertente:
TRA
Socio Controparte_1 Controparte_2
( P.I. , con sede in Rho (MI) L.go Metropolitana n. 5 ( doc. n.1) in persona
[...] P.IVA_1
del procuratore Avv. Amelia De Luca, Responsabile della Funzione Litigation & Customer
Disputes, giusta procura generale del 18 marzo 2021, repertorio n. 25593, raccolta n. 9054 e
Allegato A per notaio in Milano (doc. 2) rappresentata e difesa dall'avvocato Persona_1
Daniele Cutolo ( C.F. ) con studio in Napoli alla via Domenico C.F._1
Cimarosa n. 186, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nancy Christine Washburne alla via Ettore Corcioni n. 56- Aversa.
- APPELLANTE
E
( C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. CP_3 C.F._2
Giovanni Di Mauro (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3
studio in Frignano alla via Magliulo n.10
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1
sentenza n. 2783/2021, pubblicata in data 7 aprile 2021, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Napoli Nord accoglieva la domanda proposta da di accertamento CP_3 dell'inadempimento contrattuale della per il disservizio telefonico inerente la Controparte_1
telefonia fissa che interessò il territorio di Frignano dal 15 ottobre al 16 novembre 2015, con condanna al pagamento dell'indennizzo di € 150,00 e al rimborso della fattura di € 27,37 relativa al periodo del disservizio, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, asseritamente subiti dall'utente.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva che erroneamente il giudice di prime cure aveva riconosciuto la responsabilità di per inadempimento contrattuale, nonostante la CP_1
prova che il disservizio fosse conseguente ad un incendio che colpì la sede dove è ubicato il ripetitore con conseguente esclusione della responsabilità ai sensi dell'art 1256 c.c., CP_1 prevista tra l'altro anche nelle Condizioni Generali di Contratto;
altresì che la sentenza era erronea e ingiusta avendo mal interpretato la natura del contratto di telefonia mobile e i conseguenti obblighi assunti dalla nei confronti dell'utenza nonché le Condizioni CP_1
Generali di contratto;
infine che in ogni caso l'indennizzo era stato erroneamente quantificato dal momento che l'importo massimo riconosciuto dalla carta dei servizi era di € 100,00.
Poste tali premesse, l'appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: a) accogliere
l'appello proposto per tutti i motivi esposti;
b) accertare e dichiarare erronea pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla natura del contratto di somministrazione di telefonia ed agli obblighi assunti da nei confronti dell'utenza, così come esposto al punto CP_1
1. del presente atto;
c) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 116 c.p.c da parte del giudice di primo grado per mancata valutazione delle prove così come esposto al punto 2 . del presente atto;
d) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella ritenuta fondatezza della domanda e del diritto all'indennizzo, per le ragioni esposte al punto 3. A,B, del presente atto di appello.; e) Per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni di cui ai punti a-d del presente atto e di tutti i motivi di appello riformare integralmente la sentenza di primo grado
n. 2783/21 depositata dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott. nel giudizio con RG Per_2
10833/17 in data 7 aprile 2021; f) condannare l'appellato alla restituzione di tutto quanto ricevuto in ragione della sentenza di primo grado ed alle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.
Non si è costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace. CP_3
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
Va, poi precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Giova fin da subito chiarire che il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, nonostante i ripetuti solleciti, non è stato acquisito né risulta essere stato adeguatamente documentato lo smarrimento, tuttavia parte appellante ha prodotto copia dei verbali di causa.
Mette ancora conto evidenziare che parte appellante, nonostante lo abbia indicato nel foliario degli atti depositato telematicamente (doc. 8 produzione di primo grado), non ha depositato neppure successivamente il proprio fascicolo di parte di primo grado (né ha dedotto di non esserne in possesso perché contenuto nel fascicolo di ufficio). In aderenza al principio di diritto affermato da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 in base al quale «se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sopposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove» principio va anche in questa sede ribadito, in quanto a i sensi degli artt. 165,166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che come nella specie il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (v.
Cass., 7/10/2020, n. 21571; Cass., 28/6/2017, n. 16212; Cass., 26/4/2012, n. 6522. E già Cass.,
16/7/1997).
Ebbene, non essendo a disposizione del Tribunale l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dal tenore della ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata emerge come
, dedotto l'inadempimento contrattuale della convenuta per il disservizio CP_3
telefonico che incontestatamente interessò la propria utenza telefonica dal 16 ottobre al 20 novembre 2015, chiedeva il riconoscimento in proprio favore degli “indennizzi e/o rimborsi previsti”, nonché il “risarcimento dei danni patrimoniali e non” (cfr. sentenza impugnata).
In parziale accoglimento di una tale domanda, il giudice di prime cure affermava che per il periodo dal 16/10/2015 al 28/10/2015 l'interruzione del servizio conseguiva ad una causa non imputabile alla convenuta, mentre tale esimente non era riconoscibile dal 29/10/2015 al
10/11/2015, e riconosceva in favore dell'attore l'indennizzo quantificandolo, in via equitativa, nella somma di euro 150,00), nonchè il rimborso della fattura pagata nel periodo interessato dal disservizio, rigettando la domanda di risarcimento del danno.
Da quanto precede, si evince chiaramente come la domanda attorea era, in realtà, sin dall'origine, duplice: sulla scorta del dedotto disservizio, invero, l'istante rivendicava, da un lato, l'indennizzo contrattualmente previsto e, dall'altro lato, il maggior danno patito e non coperto dal menzionato indennizzo.
A riguardo non può sottacersi che non essendo prodotta nel presente grado di giudizio la Carta dei Servizi presente invece nella produzione di primo grado e richiamata nella sentenza CP_1 impugnata ai fini della quantificazione “che prevede un indennizzo giornaliero base di € 5,16 per ogni giorno di ritardo”, non è possibile argomentare sulla effettiva natura dell'indennizzo ivi previsto, e sulla esclusione del detto indennizzo in caso di disservizio non imputabile, come sostenuto dall'appellante.
Non è insolito infatti il riconoscimento di indennizzi forfettari nelle carte dei servizi di settore riconosciuti in via sostanzialmente automatica per il solo fatto di un acclarato cattivo funzionamento nella fornitura del servizio e, come tali, a prescindere dalla prova di un danno effettivamente patito dall'utente finale nonché dall'accertamento dell'imputabilità o meno del disservizio a colpa del gestore.
È evidente che laddove l'indennizzo ivi previsto avesse natura “automatica” e forfettaria l'indagine del profilo dell'imputabilità soggettiva del disservizio al gestore era del tutto irrilevante, come del tutto irrilevante era la dimostrazione dell'effettiva diminuzione patrimoniale eventualmente subita dall'utente.
In ogni caso, pur volendo considerare anche il riconoscimento dell'indennizzo soggetto all'accertamento della imputabilità del disservizio, è precluso al Tribunale l'esame della fondatezza del motivo di appello concernente l'omessa e/o erronea valutazione della prova documentale fornita nel primo grado di giudizio dalla quale emergerebbe la non imputabilità del protrarsi del disservizio dal 29.10.2015 al 10.11.2015 per la durata delle operazioni di pulizia e ripristino della linea telefonica.
Né del resto siffatta prova potrebbe trarsi dai precedenti prodotti in atti da parte appellante nel presente grado di giudizio, i quali pur riguardando i medesimi fatti, non sono idonei a dimostrare che l'appellante avesse assolto nel primo grado di giudizio all'onere di dimostrare la propria impossibilità incolpevole di ripristinare il servizio anche per il periodo dal 29 ottobre al 10 novembre.
Infatti, la carenza della produzione di parte, nella quale risulterebbe depositata siffatta documentazione, impedisce al Tribunale ogni sindacato sull'operato del Giudice di Pace, nonché di esaminare anche i connessi profili sulla erronea quantificazione dell'indennizzo, dal momento che la mancata produzione della Carta dei Servizi non consente di verificare il limite massimo dell'indennizzo.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2783/2021, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_3
2) Rigetta l'appello;
3) Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace;
4) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Aversa, 20.3.2025
Il Giudice
Dott. ssa Dora Alessia Limongelli