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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13425 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 39697/2023
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 26/09/2025
Alle ore 13:57 dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte ricorrente, l'avv. Pierbiagio Tavaniello, in sostituzione dell'avv. Francesco Di Tano, il quale si riporta al proprio atto introduttivo nonché alla documentazione ivi allegata e chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso per la parte resistente.
Il Giudice
Viste le richieste della parte presente,
Letti gli atti causa;
Dà lettura della sentenza in udienza
Verbale aperto alle ore 13:57 e chiuso alle ore 17:30.
Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 R.G. 39697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 26/09/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39697 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. P.I. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI TANO
FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 La parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha convenuto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la Beni Controparte_1
Sequestrati alla Criminalità organizzata (in sintesi ) per sentirla condannare CP_2 al pagamento della somma pari a 20.653,56 €, oltre cassa di previdenza e IVA come per legge, ovvero in quella ricompresa tra 16.860,60 € e 20.653,56 €, oltre cassa di previdenza e IVA come per legge, o nella eventuale misura maggiore o minore che sarà determinata nel corso della causa.
A sostegno della propria domanda, il ha dedotto di avere ricevuto formale Pt_1 incarico dalla resistente come coadiutore nell'amministrazione dei beni confiscati nell'ambito del procedimento del Tribunale di Bologna R.M.P. n.72/2018, in danno di Parte_2
Tale incarico è stato svolto dal ricorrente presentando istanze e richieste e segnalando criticità; informando delle circostanze che richiedevano CP_2 interventi;
proponendo modalità di gestione dei beni;
rapportandosi con i terzi
(amministratori di condominio, avvocati e procuratori legali con riferimento alle procedure di esecuzione immobiliare) e così via.
Il ha evidenziato che nell'arco del periodo della gestione la resistente Pt_1
è rimasta pressocchè inerte non avendo mai dato riscontro alle proprie CP_1 istanze e si è, poi, infine, rifiutata di pagare il compenso maturato.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento della propria domanda con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 27.01.2024, si è costituita la
[...]
Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del rito scelto nonché nel merito la non correttezza dell'importo richiesto.
La resistente ha, così, concluso, per il rigetto della domanda.
La causa è stata rinviata all'udienza del 26.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per assenza dei presupposti del ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc è priva di consistenza in quanto oramai è pacifica l'alternatività del rito semplificato rispetto a quello ordinario. In ogni caso, la domanda è documentale e, quindi, il rito prescelto è assolutamente ammissibile.
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 La domanda appare fondata e va accolta per le seguenti argomentazioni.
L'oggetto della controversia portata all'esame di questo Tribunale attiene alla domanda, proposta da volta ad ottenere la liquidazione del Parte_1 compenso per l'incarico espletato di coadiutore nell'amministrazione dei beni confiscati nell'ambito di un procedimento del Tribunale di Bologna.
Il ricorrente ha fornito convincente ed ineccepibile prova della propria attività in relazione alla quale chiede la liquidazione del compenso
Il ha preliminarmente documentato di avere ricevuto incarico dalla Pt_1
Agenzia resistente, nella persona della Dirigente Di Iasi, come proprio coadiutore nell'amministrazione dei beni confiscati nell'ambito del procedimento del
Tribunale di Bologna R.M.P. n.72/2018, in relazione al Decreto di confisca emesso, in data 21.05.2019 dalla Corte d'Appello di Bologna, nei confronti di
Parte_2
Il ricorrente ha, quindi, documentato le attività svolte come riassunte nelle relazioni del 25 ottobre 2021, del 10 febbraio 2022; del 05 agosto 2022 e del 10 novembre
2022.
Ha, poi, sollecitato la resistente per avere indicazioni sulla gestione dei beni immobili affidati ma senza mai avere alcun riscontro.
Orbene, dalla documentazione allegata appare evidente l'impegno e la diligenza adoperati dal nell'ottemperare al compito affidatogli tanto è vero che la Pt_1 resistente nulla ha contestato in sede di costituzione in questo giudizio né CP_1 in altra sede.
L'importo richiesto nella forbice tra € 16.860,60 ed € 20.653,56 è conforme all'art. 3 del d.P.R. 177/2015 che indica le percentuali applicabili in base agli scaglioni di valore dei beni immobili.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi come la resistente ha sollevato una CP_1 generica contestazione, priva di valore, in ordine alla non correttezza della somma richiesta senza, però, specificare quale importo sarebbe dovuto al Pt_1
Appare, quindi, congruo, in relazione alla complessità dell'incarico e al valore dei beni amministrati, liquidare l'importo di € 18.000,00 oltre oneri di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore minimo dello scaglione compreso tra €
5.201,00 e 26.000,00, come da dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso di e, per l'effetto condanna la Parte_1 [...]
Controparte_1
Criminalità organizzata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
18.000,00 oltre oneri di legge;
2) Condanna la Beni Controparte_1
CP Sequestrati Criminalità organizzata al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di questo giudizio che liquida in € 264,00, oltre onorari per € 4.800,00 nonché oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 26/09/2025
Alle ore 13:57 dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte ricorrente, l'avv. Pierbiagio Tavaniello, in sostituzione dell'avv. Francesco Di Tano, il quale si riporta al proprio atto introduttivo nonché alla documentazione ivi allegata e chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso per la parte resistente.
Il Giudice
Viste le richieste della parte presente,
Letti gli atti causa;
Dà lettura della sentenza in udienza
Verbale aperto alle ore 13:57 e chiuso alle ore 17:30.
Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 R.G. 39697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 26/09/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39697 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. P.I. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI TANO
FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 La parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha convenuto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la Beni Controparte_1
Sequestrati alla Criminalità organizzata (in sintesi ) per sentirla condannare CP_2 al pagamento della somma pari a 20.653,56 €, oltre cassa di previdenza e IVA come per legge, ovvero in quella ricompresa tra 16.860,60 € e 20.653,56 €, oltre cassa di previdenza e IVA come per legge, o nella eventuale misura maggiore o minore che sarà determinata nel corso della causa.
A sostegno della propria domanda, il ha dedotto di avere ricevuto formale Pt_1 incarico dalla resistente come coadiutore nell'amministrazione dei beni confiscati nell'ambito del procedimento del Tribunale di Bologna R.M.P. n.72/2018, in danno di Parte_2
Tale incarico è stato svolto dal ricorrente presentando istanze e richieste e segnalando criticità; informando delle circostanze che richiedevano CP_2 interventi;
proponendo modalità di gestione dei beni;
rapportandosi con i terzi
(amministratori di condominio, avvocati e procuratori legali con riferimento alle procedure di esecuzione immobiliare) e così via.
Il ha evidenziato che nell'arco del periodo della gestione la resistente Pt_1
è rimasta pressocchè inerte non avendo mai dato riscontro alle proprie CP_1 istanze e si è, poi, infine, rifiutata di pagare il compenso maturato.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento della propria domanda con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 27.01.2024, si è costituita la
[...]
Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del rito scelto nonché nel merito la non correttezza dell'importo richiesto.
La resistente ha, così, concluso, per il rigetto della domanda.
La causa è stata rinviata all'udienza del 26.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per assenza dei presupposti del ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc è priva di consistenza in quanto oramai è pacifica l'alternatività del rito semplificato rispetto a quello ordinario. In ogni caso, la domanda è documentale e, quindi, il rito prescelto è assolutamente ammissibile.
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 La domanda appare fondata e va accolta per le seguenti argomentazioni.
L'oggetto della controversia portata all'esame di questo Tribunale attiene alla domanda, proposta da volta ad ottenere la liquidazione del Parte_1 compenso per l'incarico espletato di coadiutore nell'amministrazione dei beni confiscati nell'ambito di un procedimento del Tribunale di Bologna.
Il ricorrente ha fornito convincente ed ineccepibile prova della propria attività in relazione alla quale chiede la liquidazione del compenso
Il ha preliminarmente documentato di avere ricevuto incarico dalla Pt_1
Agenzia resistente, nella persona della Dirigente Di Iasi, come proprio coadiutore nell'amministrazione dei beni confiscati nell'ambito del procedimento del
Tribunale di Bologna R.M.P. n.72/2018, in relazione al Decreto di confisca emesso, in data 21.05.2019 dalla Corte d'Appello di Bologna, nei confronti di
Parte_2
Il ricorrente ha, quindi, documentato le attività svolte come riassunte nelle relazioni del 25 ottobre 2021, del 10 febbraio 2022; del 05 agosto 2022 e del 10 novembre
2022.
Ha, poi, sollecitato la resistente per avere indicazioni sulla gestione dei beni immobili affidati ma senza mai avere alcun riscontro.
Orbene, dalla documentazione allegata appare evidente l'impegno e la diligenza adoperati dal nell'ottemperare al compito affidatogli tanto è vero che la Pt_1 resistente nulla ha contestato in sede di costituzione in questo giudizio né CP_1 in altra sede.
L'importo richiesto nella forbice tra € 16.860,60 ed € 20.653,56 è conforme all'art. 3 del d.P.R. 177/2015 che indica le percentuali applicabili in base agli scaglioni di valore dei beni immobili.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi come la resistente ha sollevato una CP_1 generica contestazione, priva di valore, in ordine alla non correttezza della somma richiesta senza, però, specificare quale importo sarebbe dovuto al Pt_1
Appare, quindi, congruo, in relazione alla complessità dell'incarico e al valore dei beni amministrati, liquidare l'importo di € 18.000,00 oltre oneri di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore minimo dello scaglione compreso tra €
5.201,00 e 26.000,00, come da dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023 il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso di e, per l'effetto condanna la Parte_1 [...]
Controparte_1
Criminalità organizzata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
18.000,00 oltre oneri di legge;
2) Condanna la Beni Controparte_1
CP Sequestrati Criminalità organizzata al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di questo giudizio che liquida in € 264,00, oltre onorari per € 4.800,00 nonché oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 39697/2023