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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9864 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9864/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEI Parte_1
MINORI E Persona_1 Persona_2 con il patrocinio dell'avv. PARISI CARLOFERNANDO;
[...]
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 28/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di cittadino Persona_3 italiano, nato a [...] il [...] (doc. 02), figlio di e Persona_4 Persona_5 poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che (o o Persona_3 Persona_3 Per_6
, in data 09.10.1897, si univa in matrimonio con (Doc. 04); dalla loro
[...] Controparte_4 unione nasceva in Brasile, in data 28.12.1908, (Doc. 05), il quale, in data Persona_7 28.06.1941, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di Persona_8 [...]
(Doc. 06). Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 02.08.1945, Persona_9 Persona_10
(Doc. 07), il quale, in data 19.03.1970, si univa in matrimonio con che
[...] Persona_11 prendeva il nome di (Doc. 08). Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data Persona_12
20.02.1975, (ricorrente) (Doc. 09), il quale, in data 11.12.2004, si univa in Parte_1 matrimonio con che prendeva il nome di Persona_13 Persona_14
(Doc. 10). Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 16.09.2005 Persona_1
(Doc. 11) ed in data 19.01.2007 (entrambi ricorrenti) (Doc.
[...] Persona_15
12).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 28 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_5
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di
San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (deocc. 14-15). In particolare, risulta che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscim ento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la suddetta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato Generale di Italia in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che Parte_2 la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Nel caso in esame, risulta che i ricorrenti abbiano richiesto al Consolato Generale di Italia in
San Paolo il previsto appuntamento tramite raccomanda, ma il , ricevute le richieste, non Parte_2 ha fornito risposta alcuna, nemmeno in ordine alla richiesta di convocazione.
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_6
4. Le spese del giudizio
I ricorrenti, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, poi richiamate nelle note conclusive, hanno chiesto la compensazione delle spese, e pertanto si provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- nato a [...]-SP Brasile, li 20/02/1975, C.F: Parte_1
250.567.338-14, residente in [...] - Terras de São Bento I – Limeira - San
Paolo- CAP 13484-673 – Brasile, e i di lui figli
- nata a [...]-SP, Brasile, li 16/09/2005, Persona_1
C.F: 544.568.318-47, residente in [...] - Terras de São Bento I - Limeira -
San Paolo - CAP 13484-673 - Brasile, - nato a [...] - SP, Brasile, li Persona_2
19/01/2007, CF: 544.568.908-51, residente Via Mangabeira n° 335 - Terras de São Bento I -
Limeira – San Paolo - CAP 13484-673 - Brasile, sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa le spese del giudizio.
Firenze,17/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9864/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEI Parte_1
MINORI E Persona_1 Persona_2 con il patrocinio dell'avv. PARISI CARLOFERNANDO;
[...]
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 28/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di cittadino Persona_3 italiano, nato a [...] il [...] (doc. 02), figlio di e Persona_4 Persona_5 poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 3).
In particolare, i ricorrenti deducevano che (o o Persona_3 Persona_3 Per_6
, in data 09.10.1897, si univa in matrimonio con (Doc. 04); dalla loro
[...] Controparte_4 unione nasceva in Brasile, in data 28.12.1908, (Doc. 05), il quale, in data Persona_7 28.06.1941, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di Persona_8 [...]
(Doc. 06). Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 02.08.1945, Persona_9 Persona_10
(Doc. 07), il quale, in data 19.03.1970, si univa in matrimonio con che
[...] Persona_11 prendeva il nome di (Doc. 08). Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data Persona_12
20.02.1975, (ricorrente) (Doc. 09), il quale, in data 11.12.2004, si univa in Parte_1 matrimonio con che prendeva il nome di Persona_13 Persona_14
(Doc. 10). Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 16.09.2005 Persona_1
(Doc. 11) ed in data 19.01.2007 (entrambi ricorrenti) (Doc.
[...] Persona_15
12).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 28 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_5
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di
San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (deocc. 14-15). In particolare, risulta che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscim ento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la suddetta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato Generale di Italia in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che Parte_2 la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Nel caso in esame, risulta che i ricorrenti abbiano richiesto al Consolato Generale di Italia in
San Paolo il previsto appuntamento tramite raccomanda, ma il , ricevute le richieste, non Parte_2 ha fornito risposta alcuna, nemmeno in ordine alla richiesta di convocazione.
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_6
4. Le spese del giudizio
I ricorrenti, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, poi richiamate nelle note conclusive, hanno chiesto la compensazione delle spese, e pertanto si provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- nato a [...]-SP Brasile, li 20/02/1975, C.F: Parte_1
250.567.338-14, residente in [...] - Terras de São Bento I – Limeira - San
Paolo- CAP 13484-673 – Brasile, e i di lui figli
- nata a [...]-SP, Brasile, li 16/09/2005, Persona_1
C.F: 544.568.318-47, residente in [...] - Terras de São Bento I - Limeira -
San Paolo - CAP 13484-673 - Brasile, - nato a [...] - SP, Brasile, li Persona_2
19/01/2007, CF: 544.568.908-51, residente Via Mangabeira n° 335 - Terras de São Bento I -
Limeira – San Paolo - CAP 13484-673 - Brasile, sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa le spese del giudizio.
Firenze,17/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini