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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 263/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CROSTA LORELLA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDONI DANIELE CP_1 C.F._2
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 61.131,00, così specificata: I.P punti n. 15 anni 59 (Tabelle di Milano 2024) € 44.805,00
ITA 100% x gg. 30 x 144,00 die € 4.320,00
ITA 75% x gg. 60 € 6.480,00
ITA 50% x gg. 20 € 2.880,00
ITA 25% x gg. 30 € 1.08050 Spese mediche documentate € 3.398,00
o a quella maggiore o minore risultante in base alle emergenze istruttorie, con gli interessi e la rivalutazione monetaria del fatto dall'effettivo saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza rigettata, in via principale accertata l'assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta Controparte_2 in ordine alla causazione del dedotto evento, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata in subordine nella denegata ipotesi che venisse accolta la domanda attrice, tenuto conto tuttavia del dettato normativo di cui all'art. 1227 del cod. civ., ridurre proporzionalmente la richiesta risarcitoria dell'attore, secondo quanto provato, contenendo l'ammontare del danno nei giusti parametri di legge.
pagina 1 di 6 In via istruttoria, previa modifica dell'ordinanza giudiziale del 9.12.22 (giudice dott.sa Caponetti), disporre l'interrogatorio di parte attrice anche sui capitoli 3 e 4 della relativa seconda memoria ex art. 183 cpc di questo difensore.
In ogni caso con il favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.2.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 allegando che: in data 21.2.2020 alle ore 6,45/7,00 egli, recatosi presso un cantiere edile del convenuto al fine di prendere in presto una impastatrice, nel salire sul cassone del camion di proprietà del convenuto su cui quest'ultimo e l'impastatrice si trovavano, veniva colpito da alcune tavole di legno che, slegatesi improvvisamente dalla corda che le reggeva, lo colpivano facendolo cadere a terra;
recatosi presso il locale pronto soccorso, e verificata la frattura delle vertebre da S3 a S5 e del calcagno sinistro, veniva sottoposto a intervento chirurgico e successiva riabilitazione fisioterapica. Sul presupposto della responsabilità del ex art. 2051 e, in subordine, 2043 c.c., ne chiedeva la CP_1 condanna al risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente e del danno patrimoniale per le spese mediche e fisioterapiche sostenute.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava la dinamica dell'evento ed indicava che: l'art. 2051 c.c. ammette la prova contraria costituita dal caso fortuito, il quale può consistere nello stesso fatto del danneggiato;
la caduta era da attribuirsi ad esclusiva responsabilità dell'attore, il quale era di sua iniziativa salito sull'autocarro senza la dovuta diligenza e perizia (necessarie essendo anch'egli un imprenditore edile al pari del convenuto); la cosa (tavole) aveva avuto il mero ruolo di occasione dell'evento, essendo il danno stato provocato dal comportamento, ad essa estraneo, del danneggiato.
Contestava il quantum risarcitorio richiesto e chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del dovuto in base al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con provvedimento a verbale d'udienza del 9.12.2022 il giudice originario assegnatario del procedimento ammetteva alcuni capitoli di interrogatorio formale formulati dalle parti.
In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Svolti gli interrogatori formali e ritenuta, alla luce del relativo esito, la superfluità delle prove testimoniali richieste, veniva disposta c.t.u. medico-legale. Svolta la c.t.u., nell'assenza di osservazioni delle parti veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta. In data 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). Entrambe le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
In diritto, la fattispecie di responsabilità cui all'art. 2051 c.c. - invocata in via prioritaria da parte attrice
- è, ad oggi, unanimemente qualificata in termini di responsabilità oggettiva, in quanto fondata sulla mera sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento di danno. Sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla pagina 2 di 6 produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11152 del
27/04/2023; in senso conforme, Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
Posta, dunque, la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., al custode è espressamente riconosciuta la possibilità di fornire prova liberatoria in termini di sussistenza del caso fortuito, da intendersi come fattore non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 35429 del
01/12/2022). Sul punto, in linea con la prevalente giurisprudenza in materia, deve ritenersi che debba considerarsi quale caso fortuito anche la condotta del danneggiato o di un terzo caratterizzate, oltre che da colpa ex art. 1227 c.c., dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Infatti, la valutazione in merito alla condotta del danneggiato deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Venendo al caso in esame, l'attore assume di essere caduto nell'atto di salire sul cassone del camion di proprietà del convenuto su cui quest'ultimo e l'impastatrice si trovavano, e di essere improvvisamente stato colpito da alcune tavole di legno che, slegatesi dalla corda che le reggeva, lo facevano cadere a terra.
Tale dinamica risulta confermata dall'esperito interrogatorio formale del convenuto, il quale ha risposto
“si è vero”, così rendendo piena confessione, a tutti i capitoli ammessi formulati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 di parte attrice (cfr. verbale d'udienza del 22.6.2023). Ha, infatti, confermato che: nell'occasione egli stesso si trovava già sul cassone del camion di sua proprietà e stava ivi spostando dei materiali e attrezzi per fare spazio per il passaggio dell'impastatrice (cap. 3), quando lo si Pt_1 accingeva a salire sul camion;
mentre lo stava salendo sul cassone, alcune tavole si slegavano Pt_1
e, cadendo, lo avevano colpito e fatto cadere a terra (cap. 4 e 5). Ha, altresì, confermato (cap. 6) che dopo la caduta lo era andato via senza prendere l'impastatrice perché aveva dolore. Pt_1
Risulta, dunque, dimostrato il nesso di causa tra l'azione delle tavole – di proprietà e nella custodia dello che in quel momento stava agendo proprio sul cassone del camion dove le tavole si Pt_1 trovavano - e la caduta dell'attore. Il convenuto non ha, d'altro canto, fornito la prova dell'eventuale caso fortuito: non è, infatti, dimostrato che sia stato l'attore a far cadere le tavole (lo ha risposto “no…sono Pt_1 stato investito dalle tavole mentre stavo salendo” al cap. 4 di interrogatorio formale deferitogli e nessuna prova testimoniale è stata articolata dal convenuto sulla medesima circostanza); e, in pagina 3 di 6 particolare, non è dimostrato che egli nel salire si sia aggrappato alle tavole o alla corda, circostanza peraltro solo tardivamente, e dunque, inammissibilmente allegata dal convenuto nella comparsa conclusionale. Per le medesime ragioni neppure risulta provato un concorso di colpa dell'attore nell'accaduto.
In relazione ai danni-conseguenza, sono documentati in atti l'accesso dell'attore al pronto soccorso poco dopo l'incidente e il ricovero con diagnosi di “frattura mediana e paramediana dx da S3 a S5, frattura calcaneare sinistra post traumatica”, e il decorso clinico successivo.
Il c.t.u., cui è stato dato mandato di verificare, previo accertamento del nesso causale con l'incidente oggetto di causa, la percentuale di danno biologico in termini di invalidità temporanea e permanente riportata dall'attore, ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali di derivazione causale delle lesioni dall'evento traumatico. Ha, poi, indicato che le lesioni sono evolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati: “TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO CAVIGLIA SX CON
[...]
OPERATA CON PERSISTENZA IN SITU DI MEZZI Controparte_3
DI OSTEOSINTESI;
, il tutto costituente danno biologico Controparte_4 permanente nella misura del 15%.
Il c.t.u. ha, poi, valutato la misura dell'invalidità temporanea totale in giorni 30, dell'inabilità temporanea parziale al 75% in giorni 60, dell'inabilità temporanea parziale al 50% in giorni 40 e dell'inabilità temporanea parziale al 25% in ulteriori 30 giorni.
Per la quantificazione del danno si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, il che garantisce la parità di trattamento, essendo tali tabelle già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione
(Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n.
12408/2011). In particolare, la nuova tabella unica nazionale adottata con d.P.R. 12/2025 è relativa – come esplicitato nel relativo art.
1 - al solo risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016).
In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2024), considerata l'età
(59 anni) dell'attore al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (15%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 34.203,00. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, non espressamente richiesto e comunque non provato né allegato con riferimento a specifici e comprovati elementi di fatto tali da poterlo ritenere sussistente. Deve, infatti, specificarsi che il danno c.d. morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata pagina 4 di 6 valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass., sez. 3, ordinanza n. 9006 del
21/03/2022). Dal punto di vista dell'onere probatorio va specificato che il riconoscimento del danno morale non può conseguire in via automatica dall'accertamento di un danno biologico, ma la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente (Cass., sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle e preso a riferimento il valore base dalle stesse esposte per ogni giorno, sarà dovuta una somma complessiva di € 11.787,50 (di cui € 3.450,00 per I.T.T., € 5.175,00 per I.T.P. al 75% per giorni 60, € 2.300,00 per I.T.P. al 50% per giorni 40, e € 862,50 per I.T.P. al 25% per giorni 30).
Sulla somma complessivamente dovuta per danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n.
5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art
1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame.
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
In merito al danno di natura patrimoniale, devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall'attore e documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per € 3.398,00, somma su cui saranno dovuti gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza. I compensi vengono liquidati in base alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme: € a titolo 0 46.089,5 di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla 3.398,00 sentenza al saldo;
€ pagina 5 di 6 data dei singoli esborsi al saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 786,00 per spese;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 263/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CROSTA LORELLA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDONI DANIELE CP_1 C.F._2
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 61.131,00, così specificata: I.P punti n. 15 anni 59 (Tabelle di Milano 2024) € 44.805,00
ITA 100% x gg. 30 x 144,00 die € 4.320,00
ITA 75% x gg. 60 € 6.480,00
ITA 50% x gg. 20 € 2.880,00
ITA 25% x gg. 30 € 1.08050 Spese mediche documentate € 3.398,00
o a quella maggiore o minore risultante in base alle emergenze istruttorie, con gli interessi e la rivalutazione monetaria del fatto dall'effettivo saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza rigettata, in via principale accertata l'assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta Controparte_2 in ordine alla causazione del dedotto evento, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata in subordine nella denegata ipotesi che venisse accolta la domanda attrice, tenuto conto tuttavia del dettato normativo di cui all'art. 1227 del cod. civ., ridurre proporzionalmente la richiesta risarcitoria dell'attore, secondo quanto provato, contenendo l'ammontare del danno nei giusti parametri di legge.
pagina 1 di 6 In via istruttoria, previa modifica dell'ordinanza giudiziale del 9.12.22 (giudice dott.sa Caponetti), disporre l'interrogatorio di parte attrice anche sui capitoli 3 e 4 della relativa seconda memoria ex art. 183 cpc di questo difensore.
In ogni caso con il favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.2.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 allegando che: in data 21.2.2020 alle ore 6,45/7,00 egli, recatosi presso un cantiere edile del convenuto al fine di prendere in presto una impastatrice, nel salire sul cassone del camion di proprietà del convenuto su cui quest'ultimo e l'impastatrice si trovavano, veniva colpito da alcune tavole di legno che, slegatesi improvvisamente dalla corda che le reggeva, lo colpivano facendolo cadere a terra;
recatosi presso il locale pronto soccorso, e verificata la frattura delle vertebre da S3 a S5 e del calcagno sinistro, veniva sottoposto a intervento chirurgico e successiva riabilitazione fisioterapica. Sul presupposto della responsabilità del ex art. 2051 e, in subordine, 2043 c.c., ne chiedeva la CP_1 condanna al risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente e del danno patrimoniale per le spese mediche e fisioterapiche sostenute.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava la dinamica dell'evento ed indicava che: l'art. 2051 c.c. ammette la prova contraria costituita dal caso fortuito, il quale può consistere nello stesso fatto del danneggiato;
la caduta era da attribuirsi ad esclusiva responsabilità dell'attore, il quale era di sua iniziativa salito sull'autocarro senza la dovuta diligenza e perizia (necessarie essendo anch'egli un imprenditore edile al pari del convenuto); la cosa (tavole) aveva avuto il mero ruolo di occasione dell'evento, essendo il danno stato provocato dal comportamento, ad essa estraneo, del danneggiato.
Contestava il quantum risarcitorio richiesto e chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del dovuto in base al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con provvedimento a verbale d'udienza del 9.12.2022 il giudice originario assegnatario del procedimento ammetteva alcuni capitoli di interrogatorio formale formulati dalle parti.
In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Svolti gli interrogatori formali e ritenuta, alla luce del relativo esito, la superfluità delle prove testimoniali richieste, veniva disposta c.t.u. medico-legale. Svolta la c.t.u., nell'assenza di osservazioni delle parti veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta. In data 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). Entrambe le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
In diritto, la fattispecie di responsabilità cui all'art. 2051 c.c. - invocata in via prioritaria da parte attrice
- è, ad oggi, unanimemente qualificata in termini di responsabilità oggettiva, in quanto fondata sulla mera sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento di danno. Sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla pagina 2 di 6 produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11152 del
27/04/2023; in senso conforme, Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
Posta, dunque, la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., al custode è espressamente riconosciuta la possibilità di fornire prova liberatoria in termini di sussistenza del caso fortuito, da intendersi come fattore non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 35429 del
01/12/2022). Sul punto, in linea con la prevalente giurisprudenza in materia, deve ritenersi che debba considerarsi quale caso fortuito anche la condotta del danneggiato o di un terzo caratterizzate, oltre che da colpa ex art. 1227 c.c., dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Infatti, la valutazione in merito alla condotta del danneggiato deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Venendo al caso in esame, l'attore assume di essere caduto nell'atto di salire sul cassone del camion di proprietà del convenuto su cui quest'ultimo e l'impastatrice si trovavano, e di essere improvvisamente stato colpito da alcune tavole di legno che, slegatesi dalla corda che le reggeva, lo facevano cadere a terra.
Tale dinamica risulta confermata dall'esperito interrogatorio formale del convenuto, il quale ha risposto
“si è vero”, così rendendo piena confessione, a tutti i capitoli ammessi formulati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 di parte attrice (cfr. verbale d'udienza del 22.6.2023). Ha, infatti, confermato che: nell'occasione egli stesso si trovava già sul cassone del camion di sua proprietà e stava ivi spostando dei materiali e attrezzi per fare spazio per il passaggio dell'impastatrice (cap. 3), quando lo si Pt_1 accingeva a salire sul camion;
mentre lo stava salendo sul cassone, alcune tavole si slegavano Pt_1
e, cadendo, lo avevano colpito e fatto cadere a terra (cap. 4 e 5). Ha, altresì, confermato (cap. 6) che dopo la caduta lo era andato via senza prendere l'impastatrice perché aveva dolore. Pt_1
Risulta, dunque, dimostrato il nesso di causa tra l'azione delle tavole – di proprietà e nella custodia dello che in quel momento stava agendo proprio sul cassone del camion dove le tavole si Pt_1 trovavano - e la caduta dell'attore. Il convenuto non ha, d'altro canto, fornito la prova dell'eventuale caso fortuito: non è, infatti, dimostrato che sia stato l'attore a far cadere le tavole (lo ha risposto “no…sono Pt_1 stato investito dalle tavole mentre stavo salendo” al cap. 4 di interrogatorio formale deferitogli e nessuna prova testimoniale è stata articolata dal convenuto sulla medesima circostanza); e, in pagina 3 di 6 particolare, non è dimostrato che egli nel salire si sia aggrappato alle tavole o alla corda, circostanza peraltro solo tardivamente, e dunque, inammissibilmente allegata dal convenuto nella comparsa conclusionale. Per le medesime ragioni neppure risulta provato un concorso di colpa dell'attore nell'accaduto.
In relazione ai danni-conseguenza, sono documentati in atti l'accesso dell'attore al pronto soccorso poco dopo l'incidente e il ricovero con diagnosi di “frattura mediana e paramediana dx da S3 a S5, frattura calcaneare sinistra post traumatica”, e il decorso clinico successivo.
Il c.t.u., cui è stato dato mandato di verificare, previo accertamento del nesso causale con l'incidente oggetto di causa, la percentuale di danno biologico in termini di invalidità temporanea e permanente riportata dall'attore, ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali di derivazione causale delle lesioni dall'evento traumatico. Ha, poi, indicato che le lesioni sono evolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati: “TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO CAVIGLIA SX CON
[...]
OPERATA CON PERSISTENZA IN SITU DI MEZZI Controparte_3
DI OSTEOSINTESI;
, il tutto costituente danno biologico Controparte_4 permanente nella misura del 15%.
Il c.t.u. ha, poi, valutato la misura dell'invalidità temporanea totale in giorni 30, dell'inabilità temporanea parziale al 75% in giorni 60, dell'inabilità temporanea parziale al 50% in giorni 40 e dell'inabilità temporanea parziale al 25% in ulteriori 30 giorni.
Per la quantificazione del danno si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, il che garantisce la parità di trattamento, essendo tali tabelle già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione
(Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n.
12408/2011). In particolare, la nuova tabella unica nazionale adottata con d.P.R. 12/2025 è relativa – come esplicitato nel relativo art.
1 - al solo risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016).
In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2024), considerata l'età
(59 anni) dell'attore al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (15%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 34.203,00. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, non espressamente richiesto e comunque non provato né allegato con riferimento a specifici e comprovati elementi di fatto tali da poterlo ritenere sussistente. Deve, infatti, specificarsi che il danno c.d. morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata pagina 4 di 6 valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass., sez. 3, ordinanza n. 9006 del
21/03/2022). Dal punto di vista dell'onere probatorio va specificato che il riconoscimento del danno morale non può conseguire in via automatica dall'accertamento di un danno biologico, ma la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente (Cass., sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle e preso a riferimento il valore base dalle stesse esposte per ogni giorno, sarà dovuta una somma complessiva di € 11.787,50 (di cui € 3.450,00 per I.T.T., € 5.175,00 per I.T.P. al 75% per giorni 60, € 2.300,00 per I.T.P. al 50% per giorni 40, e € 862,50 per I.T.P. al 25% per giorni 30).
Sulla somma complessivamente dovuta per danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n.
5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art
1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame.
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
In merito al danno di natura patrimoniale, devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall'attore e documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per € 3.398,00, somma su cui saranno dovuti gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza. I compensi vengono liquidati in base alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme: € a titolo 0 46.089,5 di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla 3.398,00 sentenza al saldo;
€ pagina 5 di 6 data dei singoli esborsi al saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 786,00 per spese;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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