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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 32873 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZHENG FAN, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA G.B. NICCOLINI 10 20154 MILANO presso il difensore avv. ZHENG FAN
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 26/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to GAETANO VALENTINO in sostituzione dell'avv. ZHENG FAN Parte_1
Per , nessuno. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Gaetano si riporta ai propri atti di causa e discute in conformità e dichiara che le spese di ATP sono ammontate ad €.286,00 per spese vive ed €.900,00 oltre accessori di legge per compensi al CTU come da liquidazione giudiziale e chiede si essere esentato dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, preliminarmente dispone la acquisizione degli atti e documenti del procedimento di ATP ex art. 696 cpc,
R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida allegati fin dall'atto di citazione da parte attrice;
all'esito, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32873/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZHENG FAN, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA G.B. NICCOLINI 10 20154 MILANO presso il difensore avv. ZHENG FAN
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
- OGGETTO: Beni in condominio - Risarcimento danni.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 26/3/2025 ed in forma digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15/09/2023 l'attrice conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in ZA (Mi) per sentirne accertare la responsabilità nel Controparte_2 provocare le infiltrazioni e i danni subiti dall'appartamento della stessa attrice asseriti come provenienti dal tetto dello stabile e condannarlo all'immediata riparazione manutenzione e conservazione dello CP_3 stesso;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice.
Non si costituiva in giudizio il convenuto nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
Svolta su ordine del giudice la mediazione, seppure infruttuosamente, all'esito venivano ammessi i mezzi istruttori orali richiesti da parte attrice.
Ritenuta quindi matura per la decisione la causa la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies cpc, con termine per note.
Parte attrice ha concluso come da prima memoria ex art.171 ter cpc, quanto segue:
“- condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore, in qualità di custode tenuto ex CP_1 lege dei beni comuni, alla effettuazione dei lavori di rifacimento e sostituzione della guaina e impermeabilizzazione del tetto dello stabile di via Fiordalisi 5 in , come periziati in sede di ATP CP_1 dall'Ing. Per_1
- condannare il , come sopra rappresentato, a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ogni danno CP_1 subito dall'attrice, quantificato dal ctu in €11.000,00, sotto il profilo patrimoniale, per riparare
l'appartamento e gli arredi danneggiati, e in € 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, o alla somma ritenuta di giustizia, per le conseguenze lesive patite dall'attrice e dalla famiglia in conseguenza dei fenomeni causati dalle condizioni del tetto.
Con vittoria di spese e competenze e riserva di ulteriori istanze e richieste istruttorie nei termini di legge”.
Oggi, all'esito del deposito delle note, della acquisizione degli atti del procedimento di ATP ex art. 696 cpc,
R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida allegati fin dall'atto di citazione da parte attrice e della precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza, con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge
Nel merito della domanda della attrice va osservato che la stessa ha allegato e provato quanto segue:
è proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano, l'ottavo, int.113 sc. 5), dello stabile del CP_1
di ZA (MI), via Fiordalisi n. 5;
[...] dal tetto dell'edificio provenivano in tutte le stanze, incluse quelle da letto, infiltrazioni d'acqua che si aggravavano durante i mesi autunnali e invernali;
si vedeva costretta a instaurare procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 cpc, stanti l'inerzia dell'amministratore condominiale e la necessità di accertare le cause di infiltrazioni e sgocciolamenti all'interno dell'appartamento, nonché a quantificare danni e spese necessarie per riparare pareti, muri, plafoni, intonaci e quant'altro danneggiato nel suo appartamento.
Il procedimento ex art. 696 cpc, R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida, si concludeva con il deposito della perizia redatta dall'Ing. che accertava l'esistenza delle infiltrazioni e dei danni Persona_2 provocate dalle stesse, la loro causa ed entità.
La ATP posta a fondamento della domanda attrice in particolare ha accertato che:
“- L'appartamento è sito all'ultimo piano del fabbricato, pertanto risulta insistere al di sotto del tetto
CP_3
- Nell'appartamento si riscontravano evidenti tracce di importanti infiltrazioni a plafone in quasi tutti i locali dell'appartamento, con segni di percolazione dell'acqua sulle pareti;
si osservavano efflorescenze e distacchi dello strato di finitura dei plafoni e delle pareti. Si osservava che le infiltrazioni interessano anche la scala condominiale. Alla data del sopralluogo le condizioni meteo erano favorevoli e quindi non si riscontravano infiltrazioni in atto;
tuttavia quanto osservato era senza dubbio alcuno compatibile con quanto lamentato da parte ricorrente e quindi il c.t.u. concludeva per la sussistenza delle, lamentate infiltrazioni.
- La copertura del fabbricato è di tipo continuo, inclinata, impermeabilizzata con guaina bituminosa nera non protetta. La guaina impermeabilizzante si presenta piuttosto deteriorata dal sole in diversi punti;
inoltre, lungo i risvolti, con particolare riguardo al locale ascensore, vi sono distacchi della guaina e è presente nessuna scossalina protettiva. In generale, anche sui camini i risvolti non risultano protetti con scossalina. Lungo la gronda ovest è presente un cordolo con risvolto che non è protetto da scossalina in corrispondenza dell'appartamento della ricorrente;
la guaina nel canale di gronda in muratura si trova in carente stato manutentivo. Si osservava che lungo la facciata est è presente un elemento di gronda in aggetto la cui protezione alla pioggia appare carente.
- La causa dei fenomeni riscontrati è imputabile al carente stato manutentivo della copertura del fabbricato.
- Per eliminare i riscontrati fenomeni occorre procedere all'integrale rifacimento della copertura condominiale che versa in carente stato manutentivo.
- I danni derivati all'immobile di parte ricorrente dai fenomeni riscontrati interessano i locali contraddistinti in planimetria sub 2 con i numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e consistono, come già esposto in premessa e in risposta al primo punto del quesito peritale, in macchie, efflorescenze, scrostamenti della pitturazione e puntuali scrostamenti dello strato di finitura dell'intonaco sia sui plafoni di detti locali, sia sulle pareti. Inoltre, nei locali n.5 e 9 le pareti sono rivestite con carta da parati che risulta danneggiata dall'acqua e parzialmente distaccata dalle pareti.
- Le opere di ripristino dell'appartamento di parte ricorrente consistono, nei locali contraddistinti in planimetria sub 2 con i numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, in pulizia delle superfici danneggiate dalle infiltrazioni
(plafoni e pareti), rimozione della tappezzeria a parete nei locali 5 e 9, scrostamento delle parti superficiali in distacco, battitura degli intonaci delle pareti e dei plafoni per rimuovere la parti non coese con il supporto, ripristino degli intonaci nelle parti distaccate, ripristino delle pitturazioni e delle tappezzerie.
Il costo per i ripristini è stimato nel computo metrico di cui all'allegato 4 con riferimento ai prezzi medi di mercato pubblicati sul volume “Prezzi informativi delle opere edili di Milano” edito dalla CCIAA di Milano, volume 3/2022; il costo stimato per i ripristini dell'alloggio di parte ricorrente ammonta ad € 11.000,00 oltre i.v.a. di legge”
Da quanto accertato in maniera esaustiva, chiara e condivisibile dal CTU nel suo elaborato peritale in sede di
ATP, al quale elaborato si rinvia integralmente e le cui conclusioni si condividono nessun dubbio sussiste circa l'effettivo verificarsi di infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà dell'attrice e le cause delle stesse.
Il verificarsi delle infiltrazioni è stato anche confermato dal testimone che sul punto è apparso Tes_1 sufficientemente attendibile e chiaro e ha confermato tutte le circostanze oggetto della prova testimoniale.
E' noto (cfr. tra le tante Cass. n° 27846/2023) che la copertura dello stabile condominiale rientra tra i beni necessari per la esistenza stessa del fabbricato e dunque tra i beni condominiali perché “l'art. 1117 cod. civ. non introduce una mera presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini vincibile con qualsiasi prova contraria, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene (Cass. Sez. 2 27-2-2023 n. 5850 e precedenti ivi richiamati).”
Deve quindi ritenersi che, in mancanza di diversa prova in atti, la copertura del fabbricato da cui derivano le infiltrazioni oggetto di causa è un bene comune CP_3
Poiché sotto il profilo causale le infiltrazioni oggetto di giudizio devono essere addebitate al “carente stato manutentivo della copertura del fabbricato” deve quindi ritenersi che sussista la responsabilità da omessa custodia del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non solo in forza degli obblighi inerenti CP_1
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass. Sez. Un. 10-5-2016 n. 9449)
Detta responsabilità ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa, derivando da un potere di fatto o giuridico sulla cosa stessa e si esprime nel dovere di vigilanza e custodia su di essa.
Ne consegue che il dovrà provvedere al risarcimento di questi danni patrimoniali subiti dalla CP_1 odierna attrice in conseguenza dei fatti accertati oggetto di causa, relativamente al costo degli interventi necessari alla rimessa in pristino del suo appartamento.
Tali danni sono stati identificati dal CTU nella ATP sopra richiamata ed il costo per i ripristini è stato stimato nel computo metrico allegato all'elaborato peritale in € 11.000,00 oltre i.v.a. di legge.
L'attrice ha poi allegato di aver subito anche danni non patrimoniali per la limitazione al godimento del proprio diritto di proprietà e per le conseguenze esistenziali e sulla qualità della vita, essendosi verificate le infiltrazioni per tutta la gravidanza della prima figlia, , nata nel 2021. Per_3
Ha poi allegato anche che in conseguenza della parziale inagibilità del suo appartamento evitava di invitare amici e parenti in casa, essendo afflitta da senso di vergogna e prostrazione per lo stato dell'immobile appena acquistato, con conseguenti stress e frustrazione e, privazione di relazioni umane e parentali.
Tali circostanze sono state oggetto di prova testimoniale e sono state confermate dal testimone del testimone che anche sul punto è apparso sufficientemente attendibile e chiaro. Tes_1
Per la estensione delle infiltrazioni e dei conseguenti danni nell'immobile, come provate con la ATP e per il ripetuto verificarsi degli stessi per un lungo lasso di tempo, - almeno per tutta la gravidanza dell'attrice -, deve anche ragionevolmente presumersi la loro incidenza sulla fruizione dell'immobile e sulle relazioni umane e parentali dell'attrice. nonché sul suo stato psicofisico
In mancanza di evidenze documentali che possano condurre ad una diversa determinazione, il danno non patrimoniale allegato e provato dalla attrice potrà essere determinato solo in via equitativa nella somma di €.5.000,00 tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate.
Ne consegue, infine, che il convenuto va condannato a risarcire la attrice dei danni patrimoniali CP_1 nella misura di € 11.000,00 oltre i.v.a. di legge;
nonché i danni non patrimoniali, determinati in €.5.000,00.
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, dovranno essere, inoltre, corrisposti gli interessi legali sui suddetti importi, determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. a decorrere dal momento dell'accertamento delle conseguenze delle infiltrazioni compiuto dalla ATP;
nonché gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.
In atti non vi è prova che il ad oggi abbia eseguito i lavori di manutenzione della copertura CP_1 indicati nella sopra richiamata CTU al fine di rimuovere le cause dei fenomeni infiltrativi CP_3 oggetto di causa, mentre con la prova testimoniale e con la documentazione in atti è stato provato che le infiltrazioni persistono a tutt'oggi.
La sopra richiamata funzione di custodia incombente sul ai sensi dell'art.2051, impone CP_1 all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma
1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.) (Cass. civ. Sez. Unite, 10/05/2016, n. 9449).
Ne consegue che il va condannato ad eseguire immediatamente a procedere all'integrale CP_1 rifacimento della copertura come indicato dal CTU. CP_3
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e il convenuto va condannato alla CP_1 refusione delle spese e competenze processuali e di mediazione alla attrice, come determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, e liquidate come in dispositivo.
Ugualmente le spese della ATP, poste a carico della attrice, vanno rimborsate dal convenuto alla stessa, nella misura precisata in atti dal procuratore della attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Condanna il , in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro-tempore” ad CP_1 eseguire immediatamente le opere di integrale rifacimento della copertura condominiale come indicato dal
CTU nella svolta nella ATP ex art. 696 cpc, R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida.
- Condanna il convenuto , in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro- CP_1 tempore”, a corrispondere in favore della attrice, la somma di €.11.000,00, oltre Iva di legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per le infiltrazioni oggetto di causa;
nonché la somma di €.5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle stesse infiltrazioni.
Somme che vanno maggiorate di interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. a decorrere dal momento dell'accertamento delle conseguenze delle infiltrazioni compiuto dalla ATP;
nonché gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.
- Condanna il convenuto, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro- CP_1 tempore”, a corrispondere in favore della attrice le spese e competenze di mediazione e di lite che liquidain
€.350,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- - Condanna il convenuto, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro- CP_1 tempore”, a corrispondere in favore della attrice le spese e competenze della ATP come precisate in atti e determinate in €.286,00 per spese vive ed €.900,00 per compensi, oltre cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 32873 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZHENG FAN, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA G.B. NICCOLINI 10 20154 MILANO presso il difensore avv. ZHENG FAN
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 26/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to GAETANO VALENTINO in sostituzione dell'avv. ZHENG FAN Parte_1
Per , nessuno. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Gaetano si riporta ai propri atti di causa e discute in conformità e dichiara che le spese di ATP sono ammontate ad €.286,00 per spese vive ed €.900,00 oltre accessori di legge per compensi al CTU come da liquidazione giudiziale e chiede si essere esentato dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, preliminarmente dispone la acquisizione degli atti e documenti del procedimento di ATP ex art. 696 cpc,
R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida allegati fin dall'atto di citazione da parte attrice;
all'esito, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32873/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZHENG FAN, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA G.B. NICCOLINI 10 20154 MILANO presso il difensore avv. ZHENG FAN
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
- OGGETTO: Beni in condominio - Risarcimento danni.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 26/3/2025 ed in forma digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15/09/2023 l'attrice conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in ZA (Mi) per sentirne accertare la responsabilità nel Controparte_2 provocare le infiltrazioni e i danni subiti dall'appartamento della stessa attrice asseriti come provenienti dal tetto dello stabile e condannarlo all'immediata riparazione manutenzione e conservazione dello CP_3 stesso;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice.
Non si costituiva in giudizio il convenuto nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
Svolta su ordine del giudice la mediazione, seppure infruttuosamente, all'esito venivano ammessi i mezzi istruttori orali richiesti da parte attrice.
Ritenuta quindi matura per la decisione la causa la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies cpc, con termine per note.
Parte attrice ha concluso come da prima memoria ex art.171 ter cpc, quanto segue:
“- condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore, in qualità di custode tenuto ex CP_1 lege dei beni comuni, alla effettuazione dei lavori di rifacimento e sostituzione della guaina e impermeabilizzazione del tetto dello stabile di via Fiordalisi 5 in , come periziati in sede di ATP CP_1 dall'Ing. Per_1
- condannare il , come sopra rappresentato, a risarcire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ogni danno CP_1 subito dall'attrice, quantificato dal ctu in €11.000,00, sotto il profilo patrimoniale, per riparare
l'appartamento e gli arredi danneggiati, e in € 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, o alla somma ritenuta di giustizia, per le conseguenze lesive patite dall'attrice e dalla famiglia in conseguenza dei fenomeni causati dalle condizioni del tetto.
Con vittoria di spese e competenze e riserva di ulteriori istanze e richieste istruttorie nei termini di legge”.
Oggi, all'esito del deposito delle note, della acquisizione degli atti del procedimento di ATP ex art. 696 cpc,
R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida allegati fin dall'atto di citazione da parte attrice e della precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza, con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge
Nel merito della domanda della attrice va osservato che la stessa ha allegato e provato quanto segue:
è proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano, l'ottavo, int.113 sc. 5), dello stabile del CP_1
di ZA (MI), via Fiordalisi n. 5;
[...] dal tetto dell'edificio provenivano in tutte le stanze, incluse quelle da letto, infiltrazioni d'acqua che si aggravavano durante i mesi autunnali e invernali;
si vedeva costretta a instaurare procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 cpc, stanti l'inerzia dell'amministratore condominiale e la necessità di accertare le cause di infiltrazioni e sgocciolamenti all'interno dell'appartamento, nonché a quantificare danni e spese necessarie per riparare pareti, muri, plafoni, intonaci e quant'altro danneggiato nel suo appartamento.
Il procedimento ex art. 696 cpc, R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida, si concludeva con il deposito della perizia redatta dall'Ing. che accertava l'esistenza delle infiltrazioni e dei danni Persona_2 provocate dalle stesse, la loro causa ed entità.
La ATP posta a fondamento della domanda attrice in particolare ha accertato che:
“- L'appartamento è sito all'ultimo piano del fabbricato, pertanto risulta insistere al di sotto del tetto
CP_3
- Nell'appartamento si riscontravano evidenti tracce di importanti infiltrazioni a plafone in quasi tutti i locali dell'appartamento, con segni di percolazione dell'acqua sulle pareti;
si osservavano efflorescenze e distacchi dello strato di finitura dei plafoni e delle pareti. Si osservava che le infiltrazioni interessano anche la scala condominiale. Alla data del sopralluogo le condizioni meteo erano favorevoli e quindi non si riscontravano infiltrazioni in atto;
tuttavia quanto osservato era senza dubbio alcuno compatibile con quanto lamentato da parte ricorrente e quindi il c.t.u. concludeva per la sussistenza delle, lamentate infiltrazioni.
- La copertura del fabbricato è di tipo continuo, inclinata, impermeabilizzata con guaina bituminosa nera non protetta. La guaina impermeabilizzante si presenta piuttosto deteriorata dal sole in diversi punti;
inoltre, lungo i risvolti, con particolare riguardo al locale ascensore, vi sono distacchi della guaina e è presente nessuna scossalina protettiva. In generale, anche sui camini i risvolti non risultano protetti con scossalina. Lungo la gronda ovest è presente un cordolo con risvolto che non è protetto da scossalina in corrispondenza dell'appartamento della ricorrente;
la guaina nel canale di gronda in muratura si trova in carente stato manutentivo. Si osservava che lungo la facciata est è presente un elemento di gronda in aggetto la cui protezione alla pioggia appare carente.
- La causa dei fenomeni riscontrati è imputabile al carente stato manutentivo della copertura del fabbricato.
- Per eliminare i riscontrati fenomeni occorre procedere all'integrale rifacimento della copertura condominiale che versa in carente stato manutentivo.
- I danni derivati all'immobile di parte ricorrente dai fenomeni riscontrati interessano i locali contraddistinti in planimetria sub 2 con i numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e consistono, come già esposto in premessa e in risposta al primo punto del quesito peritale, in macchie, efflorescenze, scrostamenti della pitturazione e puntuali scrostamenti dello strato di finitura dell'intonaco sia sui plafoni di detti locali, sia sulle pareti. Inoltre, nei locali n.5 e 9 le pareti sono rivestite con carta da parati che risulta danneggiata dall'acqua e parzialmente distaccata dalle pareti.
- Le opere di ripristino dell'appartamento di parte ricorrente consistono, nei locali contraddistinti in planimetria sub 2 con i numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, in pulizia delle superfici danneggiate dalle infiltrazioni
(plafoni e pareti), rimozione della tappezzeria a parete nei locali 5 e 9, scrostamento delle parti superficiali in distacco, battitura degli intonaci delle pareti e dei plafoni per rimuovere la parti non coese con il supporto, ripristino degli intonaci nelle parti distaccate, ripristino delle pitturazioni e delle tappezzerie.
Il costo per i ripristini è stimato nel computo metrico di cui all'allegato 4 con riferimento ai prezzi medi di mercato pubblicati sul volume “Prezzi informativi delle opere edili di Milano” edito dalla CCIAA di Milano, volume 3/2022; il costo stimato per i ripristini dell'alloggio di parte ricorrente ammonta ad € 11.000,00 oltre i.v.a. di legge”
Da quanto accertato in maniera esaustiva, chiara e condivisibile dal CTU nel suo elaborato peritale in sede di
ATP, al quale elaborato si rinvia integralmente e le cui conclusioni si condividono nessun dubbio sussiste circa l'effettivo verificarsi di infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà dell'attrice e le cause delle stesse.
Il verificarsi delle infiltrazioni è stato anche confermato dal testimone che sul punto è apparso Tes_1 sufficientemente attendibile e chiaro e ha confermato tutte le circostanze oggetto della prova testimoniale.
E' noto (cfr. tra le tante Cass. n° 27846/2023) che la copertura dello stabile condominiale rientra tra i beni necessari per la esistenza stessa del fabbricato e dunque tra i beni condominiali perché “l'art. 1117 cod. civ. non introduce una mera presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini vincibile con qualsiasi prova contraria, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene (Cass. Sez. 2 27-2-2023 n. 5850 e precedenti ivi richiamati).”
Deve quindi ritenersi che, in mancanza di diversa prova in atti, la copertura del fabbricato da cui derivano le infiltrazioni oggetto di causa è un bene comune CP_3
Poiché sotto il profilo causale le infiltrazioni oggetto di giudizio devono essere addebitate al “carente stato manutentivo della copertura del fabbricato” deve quindi ritenersi che sussista la responsabilità da omessa custodia del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non solo in forza degli obblighi inerenti CP_1
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass. Sez. Un. 10-5-2016 n. 9449)
Detta responsabilità ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa, derivando da un potere di fatto o giuridico sulla cosa stessa e si esprime nel dovere di vigilanza e custodia su di essa.
Ne consegue che il dovrà provvedere al risarcimento di questi danni patrimoniali subiti dalla CP_1 odierna attrice in conseguenza dei fatti accertati oggetto di causa, relativamente al costo degli interventi necessari alla rimessa in pristino del suo appartamento.
Tali danni sono stati identificati dal CTU nella ATP sopra richiamata ed il costo per i ripristini è stato stimato nel computo metrico allegato all'elaborato peritale in € 11.000,00 oltre i.v.a. di legge.
L'attrice ha poi allegato di aver subito anche danni non patrimoniali per la limitazione al godimento del proprio diritto di proprietà e per le conseguenze esistenziali e sulla qualità della vita, essendosi verificate le infiltrazioni per tutta la gravidanza della prima figlia, , nata nel 2021. Per_3
Ha poi allegato anche che in conseguenza della parziale inagibilità del suo appartamento evitava di invitare amici e parenti in casa, essendo afflitta da senso di vergogna e prostrazione per lo stato dell'immobile appena acquistato, con conseguenti stress e frustrazione e, privazione di relazioni umane e parentali.
Tali circostanze sono state oggetto di prova testimoniale e sono state confermate dal testimone del testimone che anche sul punto è apparso sufficientemente attendibile e chiaro. Tes_1
Per la estensione delle infiltrazioni e dei conseguenti danni nell'immobile, come provate con la ATP e per il ripetuto verificarsi degli stessi per un lungo lasso di tempo, - almeno per tutta la gravidanza dell'attrice -, deve anche ragionevolmente presumersi la loro incidenza sulla fruizione dell'immobile e sulle relazioni umane e parentali dell'attrice. nonché sul suo stato psicofisico
In mancanza di evidenze documentali che possano condurre ad una diversa determinazione, il danno non patrimoniale allegato e provato dalla attrice potrà essere determinato solo in via equitativa nella somma di €.5.000,00 tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate.
Ne consegue, infine, che il convenuto va condannato a risarcire la attrice dei danni patrimoniali CP_1 nella misura di € 11.000,00 oltre i.v.a. di legge;
nonché i danni non patrimoniali, determinati in €.5.000,00.
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, dovranno essere, inoltre, corrisposti gli interessi legali sui suddetti importi, determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. a decorrere dal momento dell'accertamento delle conseguenze delle infiltrazioni compiuto dalla ATP;
nonché gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.
In atti non vi è prova che il ad oggi abbia eseguito i lavori di manutenzione della copertura CP_1 indicati nella sopra richiamata CTU al fine di rimuovere le cause dei fenomeni infiltrativi CP_3 oggetto di causa, mentre con la prova testimoniale e con la documentazione in atti è stato provato che le infiltrazioni persistono a tutt'oggi.
La sopra richiamata funzione di custodia incombente sul ai sensi dell'art.2051, impone CP_1 all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma
1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.) (Cass. civ. Sez. Unite, 10/05/2016, n. 9449).
Ne consegue che il va condannato ad eseguire immediatamente a procedere all'integrale CP_1 rifacimento della copertura come indicato dal CTU. CP_3
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e il convenuto va condannato alla CP_1 refusione delle spese e competenze processuali e di mediazione alla attrice, come determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, e liquidate come in dispositivo.
Ugualmente le spese della ATP, poste a carico della attrice, vanno rimborsate dal convenuto alla stessa, nella misura precisata in atti dal procuratore della attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Condanna il , in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro-tempore” ad CP_1 eseguire immediatamente le opere di integrale rifacimento della copertura condominiale come indicato dal
CTU nella svolta nella ATP ex art. 696 cpc, R.G. 35729/2022 giudice dott. L. Quatrida.
- Condanna il convenuto , in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro- CP_1 tempore”, a corrispondere in favore della attrice, la somma di €.11.000,00, oltre Iva di legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per le infiltrazioni oggetto di causa;
nonché la somma di €.5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle stesse infiltrazioni.
Somme che vanno maggiorate di interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. a decorrere dal momento dell'accertamento delle conseguenze delle infiltrazioni compiuto dalla ATP;
nonché gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.
- Condanna il convenuto, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro- CP_1 tempore”, a corrispondere in favore della attrice le spese e competenze di mediazione e di lite che liquidain
€.350,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- - Condanna il convenuto, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante “pro- CP_1 tempore”, a corrispondere in favore della attrice le spese e competenze della ATP come precisate in atti e determinate in €.286,00 per spese vive ed €.900,00 per compensi, oltre cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani