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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4044/2018, passata in decisione all'udienza del 17.10.2025, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco ZO Luigi Piccinno in virtù Parte_1 di mandato alle liti in atti - opponente/attore in riconvenzionale contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parente Controparte_1 IZ in virtù di mandato alle liti in atti - opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 321/2018 ing (R.G. n. 748/2018)
Svolgimento del processo. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 01.02.2028, l'opposta Controparte_1
chiedeva all' intestato Tribunale ed otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma
[...] di € 24.545,00 nei confronti di , assumendo di essere creditore nei Parte_1 confronti di quest' ultimo della somma di somme a titolo di lavori extra contratto che deduceva di avere eseguito presso la abitazione del committente sita in S. Cassiano alla Via Parte_1 F.lli Bandiera n.
7. Avverso il decreto proponeva opposizione , chiedendo Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del credito per avere pagato il corrispettivo dovuto e spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente versate ed il risarcimento dei i danni subiti derivanti dall'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto dei preventivi, per i vizi ed i difetti delle opere realizzate. Il a sostegno Parte_1 dell'opposizione, deduceva che le parti non avevano redatto un contratto scritto, né un progetto, né un computo metrico che indicasse e specificasse le opere da realizzare, né altri documenti contabili;
al contrario, che vi erano stati soltanto dei preventivi nei quali erano stati indicati alcuni lavori ed i relativi prezzi. In particolare, allegava che erano stati redatti tre preventivi: un primo, recante data 11.6.2013, avente ad oggetto “la realizzazione degli impianti (fognari, idrici e termici), oltre interventi edilizi (massetti autolivellante, intonaci a muro e intonaco volte, trattamento facce vista) per complessivi € 55.840,00 oltre iva al 4%”, documentato all'allegato 1; un secondo, redatto sempre nella stessa data, “per interventi funzionali e migliorativi dell'intera opera (attacchi piscina, tramezzature, aperture scale, sistemazione giardino compreso massetto, pavimentazione, montaggio etcc..) per complessivi € 18.750,00, oltre iva, documentato all'allegato 2; un terzo, recante data 05.10.2016, avente ad oggetto
“opere di pavimentazione, pitturazione, ed altri interventi”, per complessivi € 15.610,00 oltre iva documentato all'allegato 3. Deduceva altresì che la ditta appaltatrice si era avvalsa, per l'esecuzione di alcuni interventi, dell'opera di altre aziende e che i corrispettivi erano stati pagati direttamente dall'opponente a queste ultime ditte (vale a dire alla ditta Edil soc. coop, per lavoro di massetto autolivellante ed alla ditta per lavori di rifinitura edile). CP_2 Precisava che il costo dell'intero appalto sarebbe dovuto costare, secondo quanto previsto nei tre preventivi, € 90.200,00 oltre IVA al 4%, per complessivi € 93.808,00 e che, nella realtà, parte delle opere non erano state realizzate ed altre erano state realizzate a non perfetta regola d'arte. Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di €=24.545,00, oltre accessori e spese;
eccepiva, in rito, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per essere stata proposta tardivamente ed in ogni caso, nel merito, per l'infondatezza della stessa. Dopo la concessione dei termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito), la causa veniva istruita con l'interpello delle parti, la prova testimoniale, l'acquisizione di documenti e la CTU. Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2025 per la discussione orale e contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Motivi della decisione. L' opposizione è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di decadenza e prescrizione della contestazione dei vizi e difetti dedotti dall'opponente. La ditta appaltatrice ha dedotto che i lavori erano iniziati nell'anno 2014 ed ultimati nel mese di maggio/giugno 2017, senza che mai l'opponente avesse eccepito alcuna contestazione circa la presenza di vizi e/o difetti. Inoltre, il committente aveva accettato i lavori con dichiarazione del 09/06/2017. Deve essere chiarito, preliminarmente, che, in tema di garanzia per le difformità e vizi dell'opera nel contratto di appalto, l'art. 1667 c.c. stabilisce che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità
o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.” L'art. 1667 c.c. regola, pertanto, la garanzia per i cosiddetti vizi che non compromettono necessariamente la sicurezza o la stabilità dell'opera (regolati invece dall'art. 1669 c.c.), ma ne pregiudicano comunque l'utilizzo o l'estetica. Questa categoria di vizi include problemi come imperfezioni nella finitura, lievi irregolarità costruttive o difetti che possono emergere durante l'utilizzo dell'opera. Per far valere la garanzia relativa ai vizi normali, il committente deve rispettare due distinti termini: la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta del vizio (termine decadenziale) ed agire entro due anni dalla data di consegna dell'opera (termine prescrizionale). Tanto premesso, l'istruttoria espletata consente di ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, come confermato dalle dichiarazioni dei testi e Tes_1
, oltre che documentato dalla comunicazione a mezzo pec del 22.01.2018. In Testimone_2 ordine alla dichiarazione del 09/06/2017, dal tenore della stessa, oltre che dai rapporti tra le parti, come confermati dai testi escussi, è da escludersi che la stessa possa essere qualificata come accettazione consapevole dell' opera e rinuncia a far valere i vizi, risultando oltremodo difficile credere che il non competente in materia di lavori edili, abbia potuto Parte_1
“valutare” e “certificare” l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori, peraltro all' epoca della dichiarazione non ancora ultimati, e senza che fosse stato messo in condizioni di effettuare indagini tecniche. Peraltro, come condivisibilmente osservato da parte opponente,
“In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. Sez. Un. 11748/2019). Prova che, come, si dirà in seguito, l'opponente ha offerto. Quanto alla prescrizione biennale dell'azione, essa non risulta maturata, atteso che i lavori, come dedotto da parte opposta, i lavori sono terminati nel mese di aprile/maggio 2017, mentre l'azione risulta essere iniziata ad aprile 2018. Passando all' esame del merito della sussistenza dei vizi lamentati, la CTU espletata ha accertato la non conformità dell' impianto di utenza GAS, oltre al non corretto funzionamento. Sul punto il CTU riferisce che “L'impianto utenza gas è, come rilevato al punto b) che precede, difforme dalla normativa di settore, specificatamente richiamata…( omissis)… Nel corso delle sessioni delle operazioni peritali indirizzate nello specifico alla verifica del corretto funzionamento dell'impianto radiante a pavimento eseguito dalla ditta opposta a favore della parte opponente si è potuto constatare il suo non corretto funzionamento nonché la sua non perfetta esecuzione a regola d'arte per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo del presente elaborato peritale….(omissis)… La società 2irete Gas, con nota del 7.12.2016, prt. 21145 ( doc. 21) ha espressamente contestato delle carenze nella nuova documentazione tecnica … si riscontrano le seguenti non conformità: il criterio di posa in opera della tubazione rif. A non è conforme a quanto dettato dalla norma/specifica tecnica di riferimento;
si ribadisce che non è consentito posare le tubazioni direttamente sottotraccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell'edificio e delle sue pertinenze ( rif. Norma UNI7129/2015 punto 4.5.5.10). All'esterno dell'unità immobiliari, le tubazioni possono essere installate interrate o in strutture appositamente realizzate ( rif. Norma UNI/TS 11343 punto 5.2.2.). L'immobile risulta però essere fornito di gas metano per uso domestico. Il C.T.U. ritiene invece opportuno, in merito all'argomento trattato, evidenziare l'anomalia riscontrata nella realizzazione della rete del gas di seguito illustrata. Il gruppo termico murale (caldaia) è stato installato in una intercapedine comunicante con il locale cantina (piano seminterrato) che risulta privo di aperture per la ventilazione naturale. L'apparecchio è costituito da una caldaia a condensazione del tipo C idonea al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tale configurazione rende l'apparecchio idoneo a essere installato in qualsiasi tipo di locale indipendentemente dalle condizioni di ventilazione e di volume del locale stesso. Le condizioni e l'ambiente di installazione, tuttavia, suscitano perplessità in merito alla collocazione delle tubazioni di adduzione del gas. Tali tubazioni, secondo le norme UNI CIG 7129-2015, se poste all'interno di locali non aerati o non aerabili, dovrebbero essere prive di giunzioni filettate e meccaniche se non annegate nella malta. Come si evince dalla foto allegata, sono presenti le giunzioni filettate. Si segnala inoltre che le tubazioni multistrato per gas, dalla caratteristica colorazione gialla come in foto, non possono essere installate a vista tanto all'esterno che all'esterno della struttura.. (omissis)”. Inoltre, ha accertato altri vizi ed ha stabilito che i costi per il ripristino degli stessi, ammontano ad Euro 19.486,00 [- € 7.000,00 per far funzionare a regola d'arte gli impianti termini;
- € 2.000,00 per spese tecniche;
- € 10.086,00 per rifacimento massetto esterno giardino;
- € 300,00 per sostituzione infisso;
- € 100,00 per rifinitura superiore stipite porta seminterrato (pag. 42 dell'elaborato); € 1.200,00 per il deprezzamento dell'immobile (pag 43 dell' elaborato), per complessivi € 21.046,00]; quanto alla domanda riconvenzionale inerente la restituzione delle somme derivanti dalle maggiori somme versate dal committente rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, va considerato che il CTU ha accertato che i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 85.085,00, da cui vanno sottratte le somme versate dal committente per: - a) la fornitura dei materiali per € 3.793,40 (c.f.r. docc. 18 e 18a); - b) i pagamenti diretti dei subappaltatori per € 6.860,00 (c.f.r. fatture TT ZO GI e Edil soc. coop- doc.nr. 9, 13 e 14 del fascicolo di parte opponente;
sul punto, si osserva che la circostanza che i pagamenti sono stati effettuati direttamente alle ditte
“subappaltatrici” non risulta essere stata contestata). Il tutto per un totale del costo totale dell'appalto, di € 74.431.60. Risultando provato che l'opponente ha effettuato versamenti per la somma complessiva di € 98.187,00, ne scaturisce che lo stesso ha diritto alla restituzione della somma di € 23.755.40. Nè vi è motivo di discostarsi dalle risultanze dell'elaborato peritale officioso, apparendo immune da vizi logici e/o procedimentali. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione, così decide: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto 321/2018 ing (R.G. n. 748/2018); 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara che Controparte_1
è tenuta alla restituzione in favore di della
[...] Parte_1 somma di Euro 23.755.40, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di Euro 23.755.40, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al soddisfo;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara altresì che
[...]
è tenuta al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro € 21.046,00, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di Euro € 21.046,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
4) condanna alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida, applicato il D.M n. 147 del 13/08/2022, in Euro 5.077,00 quale compenso tabellare ai medi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
5) Pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU. Lecce, 17.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4044/2018, passata in decisione all'udienza del 17.10.2025, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco ZO Luigi Piccinno in virtù Parte_1 di mandato alle liti in atti - opponente/attore in riconvenzionale contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parente Controparte_1 IZ in virtù di mandato alle liti in atti - opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 321/2018 ing (R.G. n. 748/2018)
Svolgimento del processo. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 01.02.2028, l'opposta Controparte_1
chiedeva all' intestato Tribunale ed otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma
[...] di € 24.545,00 nei confronti di , assumendo di essere creditore nei Parte_1 confronti di quest' ultimo della somma di somme a titolo di lavori extra contratto che deduceva di avere eseguito presso la abitazione del committente sita in S. Cassiano alla Via Parte_1 F.lli Bandiera n.
7. Avverso il decreto proponeva opposizione , chiedendo Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del credito per avere pagato il corrispettivo dovuto e spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente versate ed il risarcimento dei i danni subiti derivanti dall'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto dei preventivi, per i vizi ed i difetti delle opere realizzate. Il a sostegno Parte_1 dell'opposizione, deduceva che le parti non avevano redatto un contratto scritto, né un progetto, né un computo metrico che indicasse e specificasse le opere da realizzare, né altri documenti contabili;
al contrario, che vi erano stati soltanto dei preventivi nei quali erano stati indicati alcuni lavori ed i relativi prezzi. In particolare, allegava che erano stati redatti tre preventivi: un primo, recante data 11.6.2013, avente ad oggetto “la realizzazione degli impianti (fognari, idrici e termici), oltre interventi edilizi (massetti autolivellante, intonaci a muro e intonaco volte, trattamento facce vista) per complessivi € 55.840,00 oltre iva al 4%”, documentato all'allegato 1; un secondo, redatto sempre nella stessa data, “per interventi funzionali e migliorativi dell'intera opera (attacchi piscina, tramezzature, aperture scale, sistemazione giardino compreso massetto, pavimentazione, montaggio etcc..) per complessivi € 18.750,00, oltre iva, documentato all'allegato 2; un terzo, recante data 05.10.2016, avente ad oggetto
“opere di pavimentazione, pitturazione, ed altri interventi”, per complessivi € 15.610,00 oltre iva documentato all'allegato 3. Deduceva altresì che la ditta appaltatrice si era avvalsa, per l'esecuzione di alcuni interventi, dell'opera di altre aziende e che i corrispettivi erano stati pagati direttamente dall'opponente a queste ultime ditte (vale a dire alla ditta Edil soc. coop, per lavoro di massetto autolivellante ed alla ditta per lavori di rifinitura edile). CP_2 Precisava che il costo dell'intero appalto sarebbe dovuto costare, secondo quanto previsto nei tre preventivi, € 90.200,00 oltre IVA al 4%, per complessivi € 93.808,00 e che, nella realtà, parte delle opere non erano state realizzate ed altre erano state realizzate a non perfetta regola d'arte. Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di €=24.545,00, oltre accessori e spese;
eccepiva, in rito, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per essere stata proposta tardivamente ed in ogni caso, nel merito, per l'infondatezza della stessa. Dopo la concessione dei termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito), la causa veniva istruita con l'interpello delle parti, la prova testimoniale, l'acquisizione di documenti e la CTU. Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2025 per la discussione orale e contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Motivi della decisione. L' opposizione è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di decadenza e prescrizione della contestazione dei vizi e difetti dedotti dall'opponente. La ditta appaltatrice ha dedotto che i lavori erano iniziati nell'anno 2014 ed ultimati nel mese di maggio/giugno 2017, senza che mai l'opponente avesse eccepito alcuna contestazione circa la presenza di vizi e/o difetti. Inoltre, il committente aveva accettato i lavori con dichiarazione del 09/06/2017. Deve essere chiarito, preliminarmente, che, in tema di garanzia per le difformità e vizi dell'opera nel contratto di appalto, l'art. 1667 c.c. stabilisce che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità
o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.” L'art. 1667 c.c. regola, pertanto, la garanzia per i cosiddetti vizi che non compromettono necessariamente la sicurezza o la stabilità dell'opera (regolati invece dall'art. 1669 c.c.), ma ne pregiudicano comunque l'utilizzo o l'estetica. Questa categoria di vizi include problemi come imperfezioni nella finitura, lievi irregolarità costruttive o difetti che possono emergere durante l'utilizzo dell'opera. Per far valere la garanzia relativa ai vizi normali, il committente deve rispettare due distinti termini: la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta del vizio (termine decadenziale) ed agire entro due anni dalla data di consegna dell'opera (termine prescrizionale). Tanto premesso, l'istruttoria espletata consente di ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, come confermato dalle dichiarazioni dei testi e Tes_1
, oltre che documentato dalla comunicazione a mezzo pec del 22.01.2018. In Testimone_2 ordine alla dichiarazione del 09/06/2017, dal tenore della stessa, oltre che dai rapporti tra le parti, come confermati dai testi escussi, è da escludersi che la stessa possa essere qualificata come accettazione consapevole dell' opera e rinuncia a far valere i vizi, risultando oltremodo difficile credere che il non competente in materia di lavori edili, abbia potuto Parte_1
“valutare” e “certificare” l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori, peraltro all' epoca della dichiarazione non ancora ultimati, e senza che fosse stato messo in condizioni di effettuare indagini tecniche. Peraltro, come condivisibilmente osservato da parte opponente,
“In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. Sez. Un. 11748/2019). Prova che, come, si dirà in seguito, l'opponente ha offerto. Quanto alla prescrizione biennale dell'azione, essa non risulta maturata, atteso che i lavori, come dedotto da parte opposta, i lavori sono terminati nel mese di aprile/maggio 2017, mentre l'azione risulta essere iniziata ad aprile 2018. Passando all' esame del merito della sussistenza dei vizi lamentati, la CTU espletata ha accertato la non conformità dell' impianto di utenza GAS, oltre al non corretto funzionamento. Sul punto il CTU riferisce che “L'impianto utenza gas è, come rilevato al punto b) che precede, difforme dalla normativa di settore, specificatamente richiamata…( omissis)… Nel corso delle sessioni delle operazioni peritali indirizzate nello specifico alla verifica del corretto funzionamento dell'impianto radiante a pavimento eseguito dalla ditta opposta a favore della parte opponente si è potuto constatare il suo non corretto funzionamento nonché la sua non perfetta esecuzione a regola d'arte per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo del presente elaborato peritale….(omissis)… La società 2irete Gas, con nota del 7.12.2016, prt. 21145 ( doc. 21) ha espressamente contestato delle carenze nella nuova documentazione tecnica … si riscontrano le seguenti non conformità: il criterio di posa in opera della tubazione rif. A non è conforme a quanto dettato dalla norma/specifica tecnica di riferimento;
si ribadisce che non è consentito posare le tubazioni direttamente sottotraccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell'edificio e delle sue pertinenze ( rif. Norma UNI7129/2015 punto 4.5.5.10). All'esterno dell'unità immobiliari, le tubazioni possono essere installate interrate o in strutture appositamente realizzate ( rif. Norma UNI/TS 11343 punto 5.2.2.). L'immobile risulta però essere fornito di gas metano per uso domestico. Il C.T.U. ritiene invece opportuno, in merito all'argomento trattato, evidenziare l'anomalia riscontrata nella realizzazione della rete del gas di seguito illustrata. Il gruppo termico murale (caldaia) è stato installato in una intercapedine comunicante con il locale cantina (piano seminterrato) che risulta privo di aperture per la ventilazione naturale. L'apparecchio è costituito da una caldaia a condensazione del tipo C idonea al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tale configurazione rende l'apparecchio idoneo a essere installato in qualsiasi tipo di locale indipendentemente dalle condizioni di ventilazione e di volume del locale stesso. Le condizioni e l'ambiente di installazione, tuttavia, suscitano perplessità in merito alla collocazione delle tubazioni di adduzione del gas. Tali tubazioni, secondo le norme UNI CIG 7129-2015, se poste all'interno di locali non aerati o non aerabili, dovrebbero essere prive di giunzioni filettate e meccaniche se non annegate nella malta. Come si evince dalla foto allegata, sono presenti le giunzioni filettate. Si segnala inoltre che le tubazioni multistrato per gas, dalla caratteristica colorazione gialla come in foto, non possono essere installate a vista tanto all'esterno che all'esterno della struttura.. (omissis)”. Inoltre, ha accertato altri vizi ed ha stabilito che i costi per il ripristino degli stessi, ammontano ad Euro 19.486,00 [- € 7.000,00 per far funzionare a regola d'arte gli impianti termini;
- € 2.000,00 per spese tecniche;
- € 10.086,00 per rifacimento massetto esterno giardino;
- € 300,00 per sostituzione infisso;
- € 100,00 per rifinitura superiore stipite porta seminterrato (pag. 42 dell'elaborato); € 1.200,00 per il deprezzamento dell'immobile (pag 43 dell' elaborato), per complessivi € 21.046,00]; quanto alla domanda riconvenzionale inerente la restituzione delle somme derivanti dalle maggiori somme versate dal committente rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, va considerato che il CTU ha accertato che i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 85.085,00, da cui vanno sottratte le somme versate dal committente per: - a) la fornitura dei materiali per € 3.793,40 (c.f.r. docc. 18 e 18a); - b) i pagamenti diretti dei subappaltatori per € 6.860,00 (c.f.r. fatture TT ZO GI e Edil soc. coop- doc.nr. 9, 13 e 14 del fascicolo di parte opponente;
sul punto, si osserva che la circostanza che i pagamenti sono stati effettuati direttamente alle ditte
“subappaltatrici” non risulta essere stata contestata). Il tutto per un totale del costo totale dell'appalto, di € 74.431.60. Risultando provato che l'opponente ha effettuato versamenti per la somma complessiva di € 98.187,00, ne scaturisce che lo stesso ha diritto alla restituzione della somma di € 23.755.40. Nè vi è motivo di discostarsi dalle risultanze dell'elaborato peritale officioso, apparendo immune da vizi logici e/o procedimentali. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione, così decide: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto 321/2018 ing (R.G. n. 748/2018); 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara che Controparte_1
è tenuta alla restituzione in favore di della
[...] Parte_1 somma di Euro 23.755.40, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di Euro 23.755.40, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al soddisfo;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara altresì che
[...]
è tenuta al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro € 21.046,00, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di Euro € 21.046,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
4) condanna alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida, applicato il D.M n. 147 del 13/08/2022, in Euro 5.077,00 quale compenso tabellare ai medi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
5) Pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU. Lecce, 17.10.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI