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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/08/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 2118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 2118/2025 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Monia Ferrari
e nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. , C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Michela Soldi ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 09/07/2022 è nata in [...].
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 09/06/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17/07/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
- la figlia resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione preferenziale e residenza presso la madre, la
Sig.ra in Cremona, via Aquileia n. 11; Parte_1
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della
[...] figlia minore , da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1
FOI, a partire dal deposito del ricorso. La predetta somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla signora al seguente Parte_1 codice IBAN: IT [...] fino a che la figlia avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
- viene altresì concordato che la percentuale del bonus INPS Assegno
Unico ed universale ricevuto per la figlia sarà assegnato nella Per_1 misura del 100% alla signora Parte_1
- il sig. dovrà altresì provvedere al pagamento del 50% di CP_1 tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse di , sia per le spese mediche, in relazione a Per_1 cure ed interventi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
sia per le spese scolastiche e/o relative all'istruzione, attività sportive e/o ludico- ricreative, così come indicato nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di
Cremona, Ordine Avvocati di Cremona e l' – Sezione Controparte_2 di Cremona in data 03.12.2015 (Prot. Informatico Trib. CR nr. 1425 del
14.12.2015), aggiornato in data 28 novembre 2024;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
- entrambi i genitori, al bisogno, per andare a prendere e/o a lasciare a scuola la figlia , potranno ricorrere all'aiuto di persone di rispettiva Per_1 fiducia, previo accordo tra gli stessi in proposito;
- il padre avrà ampia facoltà di tenere con sé e vedere la figlia , Per_1 con almeno tre giorni infrasettimanali e due week end al mese. Per quanto riguarda il periodo estivo, le festività e i ponti, si potrà osservare il seguente calendario, così come meglio indicato nel piano genitoriale depositato assieme al ricorso, ossia
Santa Pasqua: dal venerdì al mattino alla domenica di Pasqua sino alle ore 18,00 con un genitore e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua al martedì mattino con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
Santo Natale: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
ponti festivi: con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
vacanze estive: due settimane consecutive o non con un genitore e le successive due con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti, previo congruo avviso in ordine al periodo prescelto, tra i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, con almeno un mese di anticipo al fine di permettere ad entrambi i genitori di chiedere le ferie al datore di lavoro;
- le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto, o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per la figlia minore, e si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza;
DICHIARA le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 2118/2025 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Monia Ferrari
e nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. , C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Michela Soldi ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 09/07/2022 è nata in [...].
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 09/06/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17/07/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
- la figlia resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione preferenziale e residenza presso la madre, la
Sig.ra in Cremona, via Aquileia n. 11; Parte_1
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della
[...] figlia minore , da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1
FOI, a partire dal deposito del ricorso. La predetta somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla signora al seguente Parte_1 codice IBAN: IT [...] fino a che la figlia avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
- viene altresì concordato che la percentuale del bonus INPS Assegno
Unico ed universale ricevuto per la figlia sarà assegnato nella Per_1 misura del 100% alla signora Parte_1
- il sig. dovrà altresì provvedere al pagamento del 50% di CP_1 tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse di , sia per le spese mediche, in relazione a Per_1 cure ed interventi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
sia per le spese scolastiche e/o relative all'istruzione, attività sportive e/o ludico- ricreative, così come indicato nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di
Cremona, Ordine Avvocati di Cremona e l' – Sezione Controparte_2 di Cremona in data 03.12.2015 (Prot. Informatico Trib. CR nr. 1425 del
14.12.2015), aggiornato in data 28 novembre 2024;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
- entrambi i genitori, al bisogno, per andare a prendere e/o a lasciare a scuola la figlia , potranno ricorrere all'aiuto di persone di rispettiva Per_1 fiducia, previo accordo tra gli stessi in proposito;
- il padre avrà ampia facoltà di tenere con sé e vedere la figlia , Per_1 con almeno tre giorni infrasettimanali e due week end al mese. Per quanto riguarda il periodo estivo, le festività e i ponti, si potrà osservare il seguente calendario, così come meglio indicato nel piano genitoriale depositato assieme al ricorso, ossia
Santa Pasqua: dal venerdì al mattino alla domenica di Pasqua sino alle ore 18,00 con un genitore e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua al martedì mattino con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
Santo Natale: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
ponti festivi: con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
vacanze estive: due settimane consecutive o non con un genitore e le successive due con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti, previo congruo avviso in ordine al periodo prescelto, tra i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, con almeno un mese di anticipo al fine di permettere ad entrambi i genitori di chiedere le ferie al datore di lavoro;
- le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto, o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per la figlia minore, e si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza;
DICHIARA le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria