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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di SI
Tribunale di SI - Sezione Lavoro
N.R.G. 4261/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 19/03/2025, discussa mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ARIGLIANO FRANCESCO;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv.ti LUCIANI VINCENZO e PATERNO' FEDERICA resistente nonché contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCIANI VINCENZO e Controparte_2
PATERNO' FEDERICA
OGGETTO: Impugnazione licenziamento 441 bis cpc con domanda di reintegrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di SI, le società convenute al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accerti e dichiari l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente a decorrere dal 01.02.2018 alle dipendenze delle società CM S.r.l. in
Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, con le medesime qualifica e mansioni già riconosciute;
2) conseguentemente, accerti e dichiari illegittimo e per l'effetto inefficace il provvedimento di licenziamento dell'1.4.23 per omesso coinvolgimento nella procedura di tutti i dipendenti CM S.r.l. in Liquidazione e e in ragione dell'omessa individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori CP_3
da licenziare;
3) conseguentemente, condanni e/o le resistenti in solido alla reintegrazione CP_3 del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
4) per l'effetto, condanni e/o le società resistenti, CP_3 in solido, ai sensi degli artt. 5 co. 3 l. 223/1991 e 1 co. 46 l. 92/2012, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 4 l. 300/1970, nella misura massima di 12 mensilità e commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
5) condanni CM S.r.l. e al versamento, in via solidale, dei contributi assistenziali e CP_3
previdenziali per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento ed il giorno dell'effettiva reintegrazione;
6) in subordine, accerti e dichiari illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato in danno del ricorrente con nota dell'1.4.23, per violazione della procedura di comunicazione preventiva nonché della procedura di consultazione sindacale ex art. 4 l. 223/1991; 7) conseguentemente, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni le parti resistenti, in solido, ai sensi degli artt. 5 co. 3 l. 223/1991 e 1 co. 46 l. 92/2012, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18 co. 7 l. 300/1970, nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità; 8) in estremo subordine, accerti e dichiari illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato in danno del deducente per violazione della disciplina prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce di tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
9) conseguentemente, dichiari risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare le società resistenti, in solido, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in misura comunque non inferiore a dodici mensilità; 10) con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, il lavoratore rappresentava di aver ricevuto comunicazione di licenziamento ex artt. 4
e 24 l. 223/1991 datata 1.4.23 nella quale si preannunciava la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di CM srl in liquidazione a decorrere dal 24.4.23 per cessazione di attività e collocazione in liquidazione della Società riguardante tutti i dipendenti;
che in detta intimazione di licenziamento si menzionava un accordo del 26.4.22, siglato con le istituzioni e le parti sociali unitamente a coevo “accordo quadro” tra le medesime parti, nel quale era prevista la revoca del precedente licenziamento collettivo, che avrebbe spiegato effetto dal 26.4.22, con impegno della
CM ad attivare un ulteriore periodo di salvo poi prevedere la cessazione del rapporto CP_4 lavorativo con effetto dal giorno 24.4.23, successivo all'ultimo (23.4.23) di fruizione dell'ammortizzatore sociale;
che il ricorrente non aveva mai formulato alcuna rinuncia nei confronti Contr di ritenendola datrice di lavoro sostanziale ed essendo ad essa riconducibile l'unico centro d'imputazione giuridica e d'interesse del complesso aziendale solo formalmente nella titolarità di
CM. Sulla scorta di tanto, ritenendo sussistente un unico centro di imputazione giuridica del rapporto alle dipendenze di chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento, anche per CP_3
ragioni inerenti la violazione della procedura di cui alla legge 223 del 1991.
Si costituivano la (“CM”) nonché la Controparte_1 [...]
Contr ( ) che contestavano diffusamente gli avversi assunti, rilevando – all'esito Controparte_2
della ricostruzione della complessa vicenda che aveva coinvolto le parti—come il licenziamento fosse legittimo.
Rilevavano preliminarmente la pendenza di altro giudizio (rgn. 3531/2021) introdotto dallo stesso ricorrente, congiuntamente ad altri dipendenti, poi conclusosi, nelle more, con sentenza n. 1242 depositata il 4 ottobre 2024, con cui il Giudice adito, dott.ssa Forastiere aveva integralmente rigettato
Contr il ricorso di impugnativa del trasferimento di ramo d'azienda da CM a affermando che i lavoratori rimasti presso CM - tra cui l'attuale ricorrente, sig. – abbiano validamente Pt_1
rinunziato al diritto di contestare il trasferimento di ramo e di chiedere la prosecuzione del rapporto Contr di lavoro alle dipendenze di Parimenti, venivano rigettate le altre domande svolte nel ricorso sicché, “nell'esame dell'attuale domanda, occorre partire dal dato insuperabile del non poter essere Contr più contestata, né dal sig. , né da tutti gli altri 66 lavoratori non trasmigrati in capo a Pt_1 per effetto del trasferimento di ramo in questione, la titolarità del rapporto di lavoro in capo a CM.”
Evidenziavano come l'eventuale accertamento circa l'asserita nullità della cessione del ramo d'azienda non avrebbe comunque potuto determinare l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere Contr la prosecuzione del rapporto alle dipendenze di in quanto la conseguenza dell'eccepita nullità Contr avrebbe comportato il rientro in CM dei dipendenti trasferiti a - ovvero non il ricorrente.
Esponevano, quindi, compiutamente le proprie difese anche sull'operazione di cessione, evidenziandone la piena legittimità sotto il profilo tecnico-giuridico e confutavano l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro del ricorrente, a far data dal 1.2.2018,
Contr alle dipendenze di CM e di
Contestavano, in ogni caso, la fondatezza delle censure tutte inerenti il comminato licenziamento, dacché esclusivamente fondate su presunte violazioni procedurali e sostanziali connesse all'avere
“circoscritto” la procedura di licenziamento collettivo ai soli lavoratori rimasti alle dipendenze di Contr CM a valle del trasferimento di ramo a
Insistevano entrambe per il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza la causa veniva decisa, all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti motivazioni. Nella specie è pacifico che: il ricorrente aveva lavorato sino al 30 gennaio 2018 alle dipendenze della dedita alla progettazione e costruzione di componenti strutturali, Controparte_5
meccanici, elettrici, elettronici di velivoli e di quanto necessario al supporto di tali prodotti;
che tale azienda era strutturata in quattro reparti o, per meglio dire, ambiti produttivi: Meccanica, Lamierati,
Cont Composito e Montaggio;
che, dopo il fallimento della il tribunale di SI ha ordinato di procedere alla vendita dell'intero compendio aziendale di titolarità della fallita;
che, nell'ambito della procedura competitiva di vendita la ha presentato un'offerta Controparte_1
vincolante che si fondava su un complesso progetto di riorganizzazione e rilancio produttivo;
che, con due accordi sindacali, sottoscritti presso la sede di il 18/01/2018 si prevedeva da CP_6
Cont un lato l'acquisto da parte della CM della fallita, con il passaggio di tutti i lavoratori alle sue dipendenze e dall'altra si fissavano termini e condizioni per l'affitto del ramo di azienda della CM
Contr in favore di con esatta identificazione del ramo ceduto come articolazione funzionalmente Cont autonoma all'esercizio dell'attività di impresa e con subentro della ei rapporti di lavoro dei 113 dipendenti, individuati d'intesa con le OOSS, necessari per l'esecuzione della commessa;
che i lavoratori rimasti in CM avevano sottoscritto un atto di rinunzia alla prosecuzione del rapporto di Cont lavoro ex articolo 2112 CC e-o all'assunzione da parte di e impegno di quest'ultima all'assunzione entro il termine di 48 mesi dei lavoratori non trasferiti;
che il ricorrente al pari degli altri dipendenti aveva sottoscritto i due verbali di conciliazione in sede sindacale e aveva riconosciuto e dichiarato in conformità all'accordo sindacale di cui al punto d di non afferire al ramo d'azienda oggetto di trasferimento e comunque di rinunciare espressamente in ogni caso al preteso diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con dar ai sensi dell'articolo 2112 o di ogni altra norma di legge.
Appurato ciò, occorre valutare preliminarmente se nell'ambito del rapporto di lavoro del ricorrente fosse individuabile un centro unico di imputazione.
Nella specie, il lavoratore ha chiesto accertarsi la titolarità del rapporto di lavoro in capo ad un
Contr soggetto diverso dal formale datore di lavoro sostenendo che la CM avrebbe ceduto alla l'intera azienda rimanendo essa cedente priva di un complesso organizzato preesistente funzionalmente autonomo e dotato di una specifica identità rispetto al resto del complesso produttivo
(in particolare asseriva che vi era stata cessione integrale di fabbricati, dei terreni, dei beni mobili strumentali delle rimanenze di magazzino e del know how), simulando così la cessione di un inesistente ramo di azienda.
Sul punto, si è già espresso il Tribunale di SI (Sentenza n. 179/2025 pubbl. il 05/02/2025 RG
n. 1651/2021) con motivazione pienamente condivisibile che si richiama ai sensi dell'art 118 disp.
Att. C.p.c. “l'assunto da cui muove parte ricorrente inerente la presunta inesistenza del ramo aziendale ceduto non appare a monte condivisibile. Ed invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato (vedasi da ultimo Cass., sez. lav., ordinanza n. 11528 del 30.4.2024), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. La Corte di Giustizia ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo
1997, C-13/95, S., punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, A., punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C-233/04, G.G. e D., punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, H.V. e a., C-127/96, C-229/96,
C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, J., C458/05, punto 31; Corte di
Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, S., punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16,
P.R., punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, E.N. AE, punto 60).
Anche in relazione al testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha ribadito che “…. …ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass. n. 11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).
Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare
l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo.
Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario- il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione. Negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali “dematerializzati” o “leggeri” dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C229/96, C-
74/97, e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto Persona_1
36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., per transitare nell'impresa subentrante, per
i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n.
20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “… …di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “… …scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge
Cont che la aveva quattro ambiti produttivi: meccanica, lamierati, compositi e montaggi.
Solo questi ultimi due, in quanto reparti più attivi in relazione alle commesse in essere
(specificamente indicate negli accordi sindacali in atti), sono stati oggetto di cessione, laddove i primi due – più anacronistici (ma non per ciò solo privi di identità strutturale e funzionale) ed in quanto tali oggetto di un processo di adeguamento e di riqualificazione di attività e risorse - sono rimasti in capo alla CM, con i relativi beni.
Tale ultima circostanza si desume dalle autorizzazioni ministeriali concesse, come concordato nell'accordo del 6.2.2018, per la cassa integrazione per riorganizzazione;
dagli accordi sindacali aventi ad oggetto la riqualificazione dei reparti non ceduti;
dal medesimo contratto di affitto di ramo
d'azienda che – all'art.
1- escludeva dal proprio oggetto “(i) contratti di lavoro dipendente con i 112
(centododici) lavoratori dipendenti, facenti parte dell'Azienda, diversi dai lavoratori trasferiti;
(ii) la partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di Aero Composite;
(iii) i cespiti mobili quali risultanti dall'elenco che si allega al presente contratto sotto la lettera “B” (indicante appunto
“elenco cespiti non trasferiti”); (iv) il godimento dei beni immobili in cui sono posti gli impianti di cui al precedente punto (iii), fatta eccezione per la porzione di immobile rappresentata con colore giallo nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera “c”.
E' incontestato poi che il ramo d'azienda oggetto di cessione fosse in grado svolgere il servizio cui esso risultava finalizzato già anteriormente alla cessione.
Altrettanto pacifico e incontestato è che i lavoratori trasferiti fossero dotati di un particolare know Cont how, come verificato all'esito dei colloqui intrattenuti con tutti i dipendenti ex né parte istante ha dedotto o allegato alcuna specifica circostanza dalla quale evincere il contrario.
Né l'invalidità di questi ultimi potrebbe desumersi dall'asserita assenza di corrispettività, difettando
- secondo la prospettazione di parte ricorrente- le reciproche concessioni.
Difatti, come condivisibilmente osservato da un precedente di questo tribunale su una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella oggetto di cognizione “Anche tale assunto si scontra in maniera inconciliabile con il contenuto dei documenti innanzi richiamati, con la finalità perseguita dalle parti Cont sociali e sottesa alla complessa operazione che ha interessato la fallita (id est l'esigenza di salvaguardare le posizioni dei lavoratori in forza alla predetta società, anche tramite l'attivazione di percorsi di riqualificazione delle attività non trasferite e dei relativi dipendenti, essendo incontestata – e comunque non smentita da risultanze di segno contrario- la circostanza fattuale di cui al punto z della memoria di costituzione delle convenute) e con il fatto che tutti i ricorrenti, come concessione collegata alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, hanno ricevuto lettera di Contr impegno all'assunzione da parte di (salvo sul punto quanto si dirà nel prosieguo), percependo sino al secondo licenziamento- avvenuto con effetto 24.4.2024- l'integrazione salariale legata alla cassa integrazione (come concordato con le parti sociali).
E' quindi da condividere il rilievo formulato dalle convenute (da ultimo nelle note conclusive Cont autorizzate) secondo cui il complesso percorso attivato dalle parti sociali, dalla curatela e dalle società convenute – percorso di cui i verbali di conciliazione che occupano hanno rappresentato uno step ed il cui contenuto, pertanto, non può che essere letto ed interpretato, anche in termini di bilanciamento dei contrapporti interessi, alla luce del peculiare contesto in cui sono intervenuti -
“non solo è stato concertato a livello istituzionale e sindacale nell'ottica di salvaguardia evidenziata, ma è stato espressamente condiviso ed accettato da tutti i lavoratori coinvolti, compreso i ricorrenti, che in coerenza con le intese collettive hanno sottoscritto due verbali di conciliazione individuale in sede sindacale, rinunziando espressamente ad una serie di diritti a fronte delle garanzie e prerogative concessegli per scongiurare il licenziamento cui sarebbero stati destinati a cagione del fallimento
Cont della loro originaria datrice di lavoro ” (Tribunale SI, sentenza n. 1242/2024).”
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale ritiene infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente.
Sull'illegittimità del licenziamento collettivo. Anche le contestazioni di cui al punto B e seguenti devono esser rigettate.
In tal senso, infatti, il ricorrente nel libello introduttivo lamentava che le comunicazioni ex art. 4 L.
223/91, erano incomplete e, comunque, generiche ed inadeguate, facendo riferimento unicamente alla cessazione dell'attività di CM (senza dar conto dei motivi per i quali la procedura di riduzione del personale non poteva essere evitata); che l'esame congiunto con le forze sindacali era nullo per Contr omessa partecipazione di e la delimitazione dell'esubero ai soli dipendenti rimasti formalmente
Contr in CM era illegittima, posto che la procedura avrebbe dovuto coinvolgere anche i lavoratori di
(trattandosi di un unico soggetto datoriale).
Tutte queste censure, allo stato, possono ritenersi superate essendo tutte collegate all'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione, non riconosciuto.
In ogni caso, il Tribunale rileva come sia evidente che, stante la cessazione dell'attività aziendale di
CM, non sussisteva alcun problema di criteri di scelta, ovvero di valutazione di misure alternative.
La delimitazione del perimetro dell'esubero ai soli reparti rimasti formalmente in CM e, quindi, ai lavoratori ad essi adibiti appare invero del tutto legittima. Com'è noto, la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'esubero e dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità è consentita quando ragioni produttive ed organizzative conducano a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta. Qualora, infatti, il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva le esigenze tecnico-produttive ed organizzative ben possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della suddetta platea, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, terzo comma, citato, le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre
2019, n. 32387).
Nel caso in esame è documentale che la resistente ha esplicitato le ragioni della limitazione CP_7
senza margine di equivoci, comunicando che CM cessava ogni attività, con inevitabile delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare a quelli adibiti ai reparti di lavorazione rimasti in CM.
Il licenziamento del ricorrente non può pertanto ritenersi affetto da alcun vizio, né formale, né sostanziale, essendo pacifica la sua collocazione nei reparti operativi estranei al ramo ceduto e rimasti presso dcm.
Il ricorso, pertanto, deve esser pertanto rigettato.
Le spese di lite vista la peculiarità del caso possono esser integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso,
-compensa le spese di lite. SI
19.3.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio